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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1431/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
18.7.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. STASIO DOMENICO ANTONIO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto suo studio sito in Salerno alla Via Luigi Guercio n. 84
con tro
, e Controparte_1 OP
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...]
– resistenti -
rappresentati e difesi in proprio ex art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott.ri CP_3
, e , con domicilio eletto in Via
[...] CP_4 Controparte_5
Forte Marghera 191 - Venezia
O G G ETTO : Al tre i po tesi .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1 a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a nomina ora per allora sul posto di guardarobiera presso l'Istituto convenuto per il periodo dal 19/10/2023 e fino al 30/6/2024 con ogni conseguenza di legge ed a tutti i fini di legge ivi compreso il riconoscimento del punteggio per il servizio nelle graduatorie di istituto;
b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per come sopra qualificati e quantificati;
c) condannare la convenuta Amministrazione ad adempiere a quanto sopra richiesto;
d) vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione.
Per parte resistente:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
dichiarare nullo e/o comunque inammissibile il ricorso proposto ex adverso per le ragioni di cui al punto 1) della presente memoria difensiva di costituzione, dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva dell di Venezia;
Controparte_6
Nel merito:
rigettare le domande della parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011;
n via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle doglianze avversarie, dichiarare il concorso nel fatto colposo ex art. 1227 c.p.c. della ricorrente e per l'effetto escludere il risarcimento ex art. 1227 co.
II c.p.c., e, in ulteriore subordine, diminuirlo ex art. 1227 co. I c.p.c. per le ragioni di cui al punto
3) della presente memoria difensiva di costituzione, e scomputare l'aliunde perceptum;
con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente esponeva di essere stata inserita nelle graduatorie di istituto di III fascia
ATA nel triennio 2021/24 per il profilo di guardarobiera, ed in virtù di detta iscrizione di essere stata convocata dall'istituto scolastico di Venezia per Controparte_1
l'assegnazione di supplenza per 36 ore fino al 31.8.2024, sennonché il posto veniva assegnato – ma per sole 18 ore – a collega che la precedeva in graduatoria;
lamentava che
2 l'istituto, invece che procedere immediatamente ad una nuova convocazione per le residue 18 ore, aveva preteso una sua rinuncia, alla quale peraltro seguiva il giorno seguente la revoca, e solo successivamente indetto una nuova convocazione per supplenza di 18 ore fino al 30.6.2024 dalla quale ella peraltro era stata esclusa, con conseguente assegnazione ad aspirante collocata in posizione inferiore. Ciò premesso, la ricorrente sosteneva l'illegittimità della condotta dell'istituto scolastico ed agiva in giudizio affinché
fosse accertato il suo diritto alla nomina per il periodo dal 19/10/2023 e fino al 30/6/2024
con ogni conseguenza di legge ed a tutti i fini di legge ivi compreso il riconoscimento del punteggio per il servizio nelle graduatorie di istituto, nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi pari alle retribuzioni perdute.
2. Costituendosi in giudizio l'Amministrazione scolastica eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per non essere stato rivolto nei confronti del OP
; nel merito negava fondatezza alla pretesa svolta in ricorso sostenendo che
[...]
la ricorrente, una volta saputo che il posto per il quale era stata convocata si era ridotto a
18 ore, vi aveva rinunciato, sicché era legittimo il suo mancato coinvolgimento nella successiva convocazione;
negava inoltre che dalla mancata convocazione la ricorrente avesse subito il danno lamentato, ed in subordine sosteneva dovesse tenersi conto sia dell'aliunde perceptum che del concorso di colpa della ricorrente.
3. La causa perveniva per la discussione all'udienza del 21.3.2025, raggiornata all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Va rigettata la eccezione di difetto di legittimazione passiva/nullità del ricorso sollevata in memoria di costituzione, atteso che la ricorrente lamenta come illegittima una specifica condotta imputabile all' quale soggetto dotato di una propria Controparte_1
personalità giuridica. Inoltre il ricorso risulta notificato anche al ed all' CP_2 [...]
, ed il primo deve ritenersi costituito in giudizio posto che la Controparte_7
memoria di costituzione fa riferimento ad una pluralità di “amministrazioni” costituite.
3 5. Nel merito, il ricorso é infondato.
6. In fatto risulta che:
- la ricorrente, iscritta alle graduatorie di istituto dell'istituto venne Controparte_1
convocata in data 11.9.2023 per l'assegnazione di supplenza di 36 ore fino al 31.8.2024;
- il posto venne assegnato a concorrente che la precedeva in graduatoria, la quale avendo già un contratto in corso occupò il posto per sole 18 ore;
- resa edotta di tale circostanza, la ricorrente il 14.9.2023 inviò una mail rinunciando al posto ridottosi a 18 ore (doc. 5 resist.); il giorno successivo inviò peraltro una mail in cui revocava la rinuncia (doc. 4 ric.);
- in data 19.10.2023 l'istituto scolastico procedeva a nuove convocazioni, per l'assegnazione di posto di 18 ore fino al 30.6.2024, senza convocare la ricorrente;
- all'esito, la supplenza veniva assegnata a collega avente posizione deteriore in graduatoria che a fronte della precedente convocazione non aveva Persona_1
dichiarato la propria disponibilità all'incarico.
7. Si conviene con l'Amministrazione che la ricorrente non poteva concorrere per il conferimento dell'incarico nel corso della seconda convocazione, avendo rinunciato espressamente allo stesso come da mail del 14.9.2023, quando le venne comunicato che l'incarico per il quale era stata originariamente convocata e per il quale ella aveva espresso la disponibilità avrebbe potuto sì esserle assegnato, ma solo per 18 ore.
8. Diversa la situazione della collega poi assegnataria dell'incarico, la Persona_1
quale nella prima convocazione – riferita, si tenga ben presente, a posto di 36 ore – non aveva manifestato la sua disponibilità. Evidente che in questa condotta non potesse ravvisarsi una rinuncia al posto in concreto determinatosi per effetto della riduzione a 18
ore, diversamente invece la rinuncia della ricorrente è stata espressa e riferita proprio al posto che fu poi oggetto della seconda convocazione: come chiarito dalla difesa dell'Amministrazione, il posto essedo residuato per sole 18 ore avrebbe dovuto
4 necessariamente essere affidato fino al 30.6.2024 e non fino al 31.8.2024 come inizialmente previsto con riferimento a cattedra intera.
9. La revoca della rinuncia non era possibile, essendo intervenuta quando gli effetti di mancata accettazione dell'incarico si erano ormai determinati.
10. La soluzione prospettata non confligge con la norma di cui all'art. 7 DM 430/2000 che,
per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, prevede, al punto B) n. 1, che “la rinuncia ad una proposta contrattuale non comporta alcun effetto”,
dovendo essere fatto salvo l'effetto della rinuncia sul posto specifico;
si vuol dire che il senso della norma non può essere quello di privare del loro effetto diretto le rinunce al conferimento dell'incarico, quanto quello di escludere effetti ulteriori ed indiretti. Nel
caso di specie è stata proprio la rinuncia da parte della ricorrente al conferimento dell'incarico per le 18 ore residue sul posto come bandito nella prima convocazione – e per il quale ella aveva dato originaria disponibilità - a determinare la necessità di effettuare una seconda convocazione, per verificare eventuali altri aspiranti, per cui era a ciò coerente che la ricorrente fosse esclusa, quale conseguenza diretta della rinuncia.
11. Da tutto quanto fin qui argomentato consegue il rigetto del ricorso.
12. Le spese di lite sono compensate tra le parti per le peculiarità e novità delle questioni di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 01/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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