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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara
Il Tribunale Ordinario di Ferrara, composto dai magistrati
Dott. Anna Ghedini -Presidente relatore
Dott. Costanza Perri -Giudice
Dott. Marianna Cocca -Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss.
CCII da Parte_1
e da in
[...] Parte_1
proprio, con il patrocinio dell'avv. LORELLA FREGNANI;
rilevato che:
come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma secondo, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria (anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); tale soluzione può infatti essere ragionevolmente applicata anche alla liquidazione controllata;
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto la parte ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Ferrara;
la parte debitrice è in stato di sovraindebitamento;
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;
la domanda è corredata dalla relazione, redatta dal Gestore della Crisi nominato dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII
(riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II,
CCII), vale a dire: - le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti;
-
l'inventario dei beni della ricorrente (coincidente con “lo stato delle attività”, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII comma secondo lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma II, CCII); - un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
( doc. ); - l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(corrispondente agli “atti di straordinaria amministrazione” di cui all'art. 39, comma
II, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCII); - lo stato di famiglia e la determinazione delle spese necessarie per il mantenimento della debitrice (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b), CCII);
considerato che:
il Tribunale è tenuto a stabilire il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione in quanto destinato al sostentamento del debitore, avuto riguardo alla situazione economica del complessivo nucleo familiare;
le esigenze di sostentamento dei due ricorrenti persone fisiche e come in atti documentate, Pt_1 Parte_1
devono essere considerate tenendo conto del contributo alle spese comuni apportato dagli altri componenti della famiglia percettori di reddito;
è emerso che i ricorrenti sono conviventi e il gode di una pensione di invalidita' di euro 546 mensili Pt_1
mentre la svolge lavoro a tempo indeterminato percependo un reddito di euro Parte_1
1.300,00; i ricorrenti hanno indicato il proprio fabbisogno mensile in euro 1.800,00; tenuto conto del reddito del complessivo nucleo familiare il limite di cui all'art 268 comma IV lett b) CCII può dunque essere stabilito chemi due debitori trattengano l'intero del loro reddito;
ritenuto che:
la parte proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e ed il suo stato di insolvenza;
possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014
( “L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;
atteso che la disciplina della liquidazione controllata, pur nei limiti della compatibilità, fa richiamo alle disposizioni contenute nel Titolo III del CCII ad opera, rispettivamente, dell'art. 65 comma 2 del CCII e dell'art. 270 comma 5 del CCII;
ritenuto pertanto che, alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 49 comma 3 lett. f) del CCII, con la conseguenza che il nominando liquidatore deve essere autorizzato dal Tribunale, sin dall'apertura della procedura, ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma, onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di
[...]
orrente in Ostellato (FE) Parte_1
via Valmana n. 187 (Codice Fiscale/P.IVA ), in persona dei soci P.IVA_1
(nato a [...] –RO- il 26/1/1961 cod. fisc. Parte_1
e (nata a [...] –FE- il 13/12/1972 cod. C.F._1 Parte_1
fisc. ), nonché dei signori e C.F._2 Parte_1 [...]
in proprio;
Parte_1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Anna Ghedini;
CONFERMA
nelle funzioni di Liquidatore il dott. con studio in Ferrara, già Testimone_1
nominato OCC ai sensi dell'articolo 269 CCII;
AUTORIZZA
il liquidatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3, lett. f), del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto
Liquidatore;
ESCLUDE
dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni dei ricorrenti;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale per la durata di mesi tre e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
ORDINA al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA
l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE
che il Liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali comunichera' senza indugio la presente sentenza, specificando i termini e i modi della insinuazione al passivo e con decorrenza del termine per la stessa dalla comunicazione.
Per le comunicazioni il liquidatore utilizzera' la pec della procedura che avra' cura di aprire a mezzo della piattaforma Fallco. L'esecuzione delle comunicazioni dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il
Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280
CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione controllata di
[...]
e di Parte_1
e non vi è denaro necessario per far fronte alle Parte_1 Parte_1
spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale del predetto articolo “nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata” dichiarata con Sentenza n. 121/2024 dalla Corte Costituzionale. Così deciso in nella camera di consiglio del 11/02/2025.
Il Presidente estensore
( Anna Ghedini)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara
Il Tribunale Ordinario di Ferrara, composto dai magistrati
Dott. Anna Ghedini -Presidente relatore
Dott. Costanza Perri -Giudice
Dott. Marianna Cocca -Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss.
CCII da Parte_1
e da in
[...] Parte_1
proprio, con il patrocinio dell'avv. LORELLA FREGNANI;
rilevato che:
come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma secondo, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria (anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); tale soluzione può infatti essere ragionevolmente applicata anche alla liquidazione controllata;
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto la parte ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Ferrara;
la parte debitrice è in stato di sovraindebitamento;
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;
la domanda è corredata dalla relazione, redatta dal Gestore della Crisi nominato dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII
(riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II,
CCII), vale a dire: - le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti;
-
l'inventario dei beni della ricorrente (coincidente con “lo stato delle attività”, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII comma secondo lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma II, CCII); - un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
( doc. ); - l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(corrispondente agli “atti di straordinaria amministrazione” di cui all'art. 39, comma
II, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCII); - lo stato di famiglia e la determinazione delle spese necessarie per il mantenimento della debitrice (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b), CCII);
considerato che:
il Tribunale è tenuto a stabilire il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione in quanto destinato al sostentamento del debitore, avuto riguardo alla situazione economica del complessivo nucleo familiare;
le esigenze di sostentamento dei due ricorrenti persone fisiche e come in atti documentate, Pt_1 Parte_1
devono essere considerate tenendo conto del contributo alle spese comuni apportato dagli altri componenti della famiglia percettori di reddito;
è emerso che i ricorrenti sono conviventi e il gode di una pensione di invalidita' di euro 546 mensili Pt_1
mentre la svolge lavoro a tempo indeterminato percependo un reddito di euro Parte_1
1.300,00; i ricorrenti hanno indicato il proprio fabbisogno mensile in euro 1.800,00; tenuto conto del reddito del complessivo nucleo familiare il limite di cui all'art 268 comma IV lett b) CCII può dunque essere stabilito chemi due debitori trattengano l'intero del loro reddito;
ritenuto che:
la parte proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e ed il suo stato di insolvenza;
possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014
( “L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;
atteso che la disciplina della liquidazione controllata, pur nei limiti della compatibilità, fa richiamo alle disposizioni contenute nel Titolo III del CCII ad opera, rispettivamente, dell'art. 65 comma 2 del CCII e dell'art. 270 comma 5 del CCII;
ritenuto pertanto che, alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 49 comma 3 lett. f) del CCII, con la conseguenza che il nominando liquidatore deve essere autorizzato dal Tribunale, sin dall'apertura della procedura, ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma, onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di
[...]
orrente in Ostellato (FE) Parte_1
via Valmana n. 187 (Codice Fiscale/P.IVA ), in persona dei soci P.IVA_1
(nato a [...] –RO- il 26/1/1961 cod. fisc. Parte_1
e (nata a [...] –FE- il 13/12/1972 cod. C.F._1 Parte_1
fisc. ), nonché dei signori e C.F._2 Parte_1 [...]
in proprio;
Parte_1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Anna Ghedini;
CONFERMA
nelle funzioni di Liquidatore il dott. con studio in Ferrara, già Testimone_1
nominato OCC ai sensi dell'articolo 269 CCII;
AUTORIZZA
il liquidatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3, lett. f), del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto
Liquidatore;
ESCLUDE
dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni dei ricorrenti;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale per la durata di mesi tre e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
ORDINA al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA
l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE
che il Liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali comunichera' senza indugio la presente sentenza, specificando i termini e i modi della insinuazione al passivo e con decorrenza del termine per la stessa dalla comunicazione.
Per le comunicazioni il liquidatore utilizzera' la pec della procedura che avra' cura di aprire a mezzo della piattaforma Fallco. L'esecuzione delle comunicazioni dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il
Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280
CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione controllata di
[...]
e di Parte_1
e non vi è denaro necessario per far fronte alle Parte_1 Parte_1
spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale del predetto articolo “nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata” dichiarata con Sentenza n. 121/2024 dalla Corte Costituzionale. Così deciso in nella camera di consiglio del 11/02/2025.
Il Presidente estensore
( Anna Ghedini)