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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 15271/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 11 sono presenti la dott.ssa ID TR in sostituzione dell'avv. DI
MAURO ANDREA per parte ricorrente nonché l'avv. Ciancimino per la parte resistente
La dott.ssa TR si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna alle spese e si riserva di depositare nel fascicolo telematico la delega rilasciata dall'avv. Andrea Di Mauro.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15271 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. DI MAURO ANDREA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. OLLA MARINA
- resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
complessivamente in euro 450,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 000093615 CP_1
relativa ad “atto di accertamento n. 5502.26.04.2018.0048281” riferito all'anno 2016 CP_1 notificata il 12/05/2018, della quale deduceva a vario titolo l'illegittimità chiedendone l'annullamento.
Si costituiva il convenuto rilevando di avere annullato l'ordinanza di ingiunzione opposta, n. ROI-000093615 relativa all'atto di accertamento n.INPS.5502.26/04/2018.0048281, con provvedimento n° 550200-25-0001 del
07/01/2025 chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' al pagamento CP_1
delle spese di lite in ragione della necessità del ricorso all'autorità giudiziaria per contestare la sanzione e, viceversa insistendo il resistente sulla compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l'annullamento si è avuto soltanto dopo la proposizione e la notifica del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si CP_1
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 25/03/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 15271/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 11 sono presenti la dott.ssa ID TR in sostituzione dell'avv. DI
MAURO ANDREA per parte ricorrente nonché l'avv. Ciancimino per la parte resistente
La dott.ssa TR si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna alle spese e si riserva di depositare nel fascicolo telematico la delega rilasciata dall'avv. Andrea Di Mauro.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15271 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. DI MAURO ANDREA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. OLLA MARINA
- resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
complessivamente in euro 450,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 000093615 CP_1
relativa ad “atto di accertamento n. 5502.26.04.2018.0048281” riferito all'anno 2016 CP_1 notificata il 12/05/2018, della quale deduceva a vario titolo l'illegittimità chiedendone l'annullamento.
Si costituiva il convenuto rilevando di avere annullato l'ordinanza di ingiunzione opposta, n. ROI-000093615 relativa all'atto di accertamento n.INPS.5502.26/04/2018.0048281, con provvedimento n° 550200-25-0001 del
07/01/2025 chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' al pagamento CP_1
delle spese di lite in ragione della necessità del ricorso all'autorità giudiziaria per contestare la sanzione e, viceversa insistendo il resistente sulla compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l'annullamento si è avuto soltanto dopo la proposizione e la notifica del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si CP_1
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 25/03/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio