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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Ruffini , del foro di Genova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso corrente in Rapallo, corso Matteotti, n. 26 / 26, giusta procura alle liti allegata al ricorso Indicando quale indirizzo di posta certificata P.E.C.
e quale numero fax 0185 - 60814. Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Motivazione
Con ricorso depositato il 26 .6.2024 Parte_2
conveniva in giudizio
[...] Controparte_1
allegando:
- di aver lavorato quale operaio edile, I livello CCNL Imprese Edili
Artigiane dal 12.9.2023 al 12.1.2024, inizialmente privo di regolarizzazione contrattuale sino a quando in data 1.10.2023 veniva stipulato contratto di lavoro;
- di essere stato licenziato verbalmente in data 12.1.2024 dall'Amministratore sig. Amministratore unico della CP_2
società, il quale gli riferiva che non c'era più bisogno della sua prestazione;
- di aver appreso dal suo C2 storico di essere stato licenziato per GMO, ma di non aver ricevuto alcun licenziamento scritto;
- di aver lavorato secondo l'orario articolato in ricorso dalle 8,00 alle
17,30 con mezz'ora di pausa pranzo dal lunedì' al sabato e alla domenica dalle 8,00 alle 12,00;
- di non essere stato retribuito per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2023 e per il mese di Gennaio 2014 per complessivi euro
4.098,00;
- di aver maturato un credito retributivo pari a per euro 4.926,21, di cui euro 784,00 per Tfr;
- di non aver ricevuto il pagamento delle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2023 e gennaio 2024 pari a euro 4.098,00;
- di aver ricevuti pagamenti parziali di cui dava atto in ricorso.
Indicava i cantieri su cui aveva lavorato e le squadre con cui aveva operato,
le modalità con cui era stato assunto ed il luogo ove ogni giorno si doveva presentare per entrare a far parte delle squadre di lavoro e quindi recarsi sui vari cantieri, prevalentemente a Genova Sturla e a Sestri Levante.
Chiedeva di dichiarare l'inefficacia del licenziamento verbale con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione.
Chiedeva infine di condannare la società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate e delle retribuzioni rimaste non pagate.
Nessuno si costituiva per la convenuta, nonostante la rituale notifica del ricorso e ne veniva dichiarata la contumacia.
Ammesso l'interrogatorio formale, nessuno si presentava per rispondere all'esame.
La causa veniva quindi istruita con l'audizione di due testi, colleghi di lavoro del ricorrente nel medesimo periodo.
I testi escussi hanno confermato il periodo di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente, quale operaio addetto alla realizzazione di opere murarie ed in cartongesso secondo un orario di lavoro dalle 8 alle 17, talvolta sino alle 18
dal lunedì al sabato ( vedi teste Testimone_1 Testimone_2
.
[...]
Licenziamento verbale
In ordine al licenziamento, di cui si dà atto nel C2 storico, ma non vi è prova in atti, l'istruttoria ha ricostruito la fine del rapporto in termini differenti :
ha infatti dichiarato che poiché non veniva Parte_3
pagato, il ricorrente se ne era andato, così come del resto aveva fatto lui stesso per la medesima motivazione. Non vi è dunque prova che il rapporto di lavoro è cessato per fatto e decisione imputabile al datore di lavoro quanto piuttosto per decisione del lavoratore che non venendo pagato, decideva di terminare il suo rapporto di lavoro.
Lo stesso ricorrente in sede di libero interrogatorio ha fornito una versione poco convincente, in quanto ha dichiarato “ il rapporto di lavoro è cessato in quanto i periodi da me maturati non erano stati saldati” salvo poi rettificare che “…ero partito per il mio paese con la promessa che avrei
ricevuto il pagamento del dovuto tramite bonifico bancario, ma così non è stato…Avevo avvisato della mia partenza il sig. , capo dell'azienda e CP_2
lui mi ha licenziato . mi disse che mi avrebbe licenziato e riassunto al CP_2
mio ritorno … Al mio ritorno mi sono presentato per richiedere il soldi che
mi erano dovuti e mi veniva detto che avrebbe provveduto , cosa che non è avvenuta”.
Tuttavia se un teste nulla ha saputo riferire della fine del rapporto del ricorrente, il teste è stato chiaro nel dichiarare che lui ed il Tes_2
ricorrente non venendo pagati, se ne erano andati via .
Nessun licenziamento è quindi intervenuto, le dichiarazioni testimoniali appaiono superare le risultanze del C2 storico.
La domanda di impugnativa del licenziamento verbale non può essere accolta.
Quanto al rapporto di lavoro e crediti maturati
Risulta in via documentale che il ricorrente venne assunto con contratto del settembre 2023 ( doc 7), cessato il 12.1.2024 ( vedi C2).
Le mansioni accertate sono coerenti col livello riconosciuto in busta paga. A fronte dell'allegazione della mancata corresponsione delle mensilità di
Ottobre, novembre, dicembre 2023 e Gennaio 2024 ad eccezione di 1.000
euro pagati in due tranches, nulla è stato provato dal datore di lavoro rimasto contumace.
Al ricorrente deve quindi essere riconosciuto per le mensilità non pagate l'importo totale di euro 3598,00 , come da importi documentati nelle busta paga prodotte ( pari alla sommatoria di euro 1335 per la mensilità di ottobre
2023, di euro 1366 di novembre 2023, di euro 1318 per la mensilità di dicembre 2023, di euro 579,00 di gennaio 2024 = euro 4598,00 – 1.000,00 percepiti = euro 3598) .
Il ricorrente ha poi rivendicato il pagamento di alcune somme non riconosciute dal datore di lavoro.
La difesa di parte ricorrente ha elaborato conteggio contabile, escludendo dalla base di calcolo il lavoro domenicale per un importo complessivo di euro 3.808,91.
Se risulta provato il lavoro straordinario dal lunedì al sabato e non risulta pagato il TFR ( onere a carico del convenuto) si osserva che dal conteggio depositato in vista dell'odierna udienza , vanno effettuate alcune detrazioni per somme imputate e non risultanti dovute ovvero l'indennità territoriale ( per la quale manca la prova dei presupposti di maturazione) e la mensilità
di settembre 2020 per cui non vi è allegazione in ricorso circa il mancato pagamento.
La società convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della somma capitale di cui € 3.011,91= ( pari alla somma di € 2.303,91 per lavoro straordinario e di € 708,00= per TFR ). Su tali importi, calcolati in conteggio fondato su parametri corretti , devono essere applicati interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del valore di causa secondo l'originario petitum.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando
1. dichiara che fra le parti è intercorso un unitario rapporto di lavoro subordinato dal 12.9.2023 al 12.1.2024 con inquadramento del lavoratore nel I livello CCNL Imprese Artigiane Edili;
2. condanna in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento della somma capitale complessiva di € 6.609,91( già detratto il percepito ), di cui € 708,00= per TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3. respinge ogni altra domanda;
4. compensa le spese di lite per 1/3;
5. condanna in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore alla refusione della frazione residua di lite che si liquidano in euro 3592,00 oltre spese generali , oltre IVA e
CPA. Genova, 25 /03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI