CA
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/08/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
dr.ssa Marcella Pizzillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 790/2020 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 518/2020
emessa dal Tribunale di Salerno emessa il 4/2/2020 e depositata il 6/2/2020
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Parrilli elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio del predetto difensore in Salerno Corso Garibaldi n. 148 - Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Del Forno e dall'avv. Paola Maio CP_1
elettivamente domiciliato unitamente ai difensori presso lo studio dell'avv. Marcello Feola in Salerno
via G.V. Quaranta n. 5 – Appellato
Ragioni in fatto e diritto 1. Con atto di citazione notificato il 28/5/2013 – premesso: a) di avere intrattenuto CP_1
con la di poi il rapporto di conto corrente n. Controparte_2 Parte_1
6589254-01 stipulato in data 6/12/1990; b) che la banca aveva percepito somme non dovute a causa dell'applicazione di interessi passivi determinati sulla base delle condizioni usualmente praticati sulla piazza dalle aziende di credito, dell'addebito di interessi anatocistici e di oneri accessori non concordati – tanto premesso ha evocato in giudizio ed ha concluso affinchè Parte_1
l'adito Tribunale: 1) dichiarasse la nullità parziale del contratto di conto corrente dedotto in giudizio in ordine “ alle clausole di pattuizione: a) della determinazione degli interessi passivi ultralegali
applicati nel contratto di c/c in parola mediante il riferimento alle condizioni usualmente praticate
dalle aziende di credito sulla piazza;
b) dell'interesse anatocistico trimestrale;
c) dei cosiddetti oneri
accessori” ; 2) condannasse il convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad euro 15.304,02 oltre interessi e rivalutazione monetaria o al diverso importo che sarà accertato in corso di causa nonché al pagamento delle spese processuali con attribuzione ai difensori antistatari.
1.1. costituitasi in giudizio, in via preliminare ha eccepito “l'inesistenza e o Parte_1
la nullità” della notificazione dell'atto introduttivo perché effettuata nei confronti del Controparte_3
soggetto diverso da quello evocato in giudizio;
nel merito ha contestato la pretesa azionata
[...]
dall'attore, eccependo, fra l'altro, la prescrizione decennale giacchè il rapporto di conto corrente si era estinto in data 30/6/2001, ossia dieci anni prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
La convenuta ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali.
1.2. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 6/2/2020 ha così provveduto: <<
1. Rigetta le
domande di dichiarazione di nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi e di applicazione
delle commissioni di massimo scoperto;
2. accoglie parzialmente le restanti domande attrici e per
l'effetto: a. dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario del 5.12.1990
n. 6589254-01-11 ( art. 7 delle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi
connessi” ) che prevede l'applicazione di interessi debitori mediante rinvio agli usi sulla piazza;
b.
dichiara non dovuti gli interessi ultralegali, gli interessi anatocistici e le commissioni di massimo scoperto applicati alla banca nel corso del rapporto e determina il saldo del conto corrente alla data
del 31.7.2001 nella misura di euro 13.923,39 a credito del correntista;
c. condanna Parte_1
al pagamento in favore di del saldo del conto corrente nella misura di euro
[...] CP_1
13.923,39 oltre interessi legali dal 31.12.2004 al soddisfo >> ed ha condannato altresì la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
In sintesi, per quel che qui rileva, il Giudice a quo ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta sulla base del seguente iter motivazionale: a) ha evidenziato in via preliminare che “
manca una comunicazione formale di recesso sicchè deve ritenersi che il conto sia rimasto aperto
anche dopo l'ultimo estratto conto disponibile, risalente al 31.7.2001, che indicava un saldo debitore
di £ 14.402.335 ( euro 7.438,19); in data 23.12.2004 il credito vantato dalla banca nei confronti del
correntista per euro 15.024,02 venne ceduto all'IFIM s.p.a.; ciò presuppone l'esigibilità del saldo
da parte della banca e dunque la chiusura del conto”; b) di poi ha richiamato i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 244181/2010, soffermandosi sulla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie;
c) infine ha argomentato: “ nel caso di
specie, premesso che il rapporto di conto corrente ha avuto inizio nel 1990, anteriore al decennio
della proposizione dell'azione ( l'atto di citazione è stato notificato il 28.5.2013), il consulente ha
accertato che il correntista ha eseguito versamenti sul conto ma di natura ripristinatoria della
provvista entro i limiti dell'affidamento concesso, trattandosi di conto corrente con concessione di
fido nel quale il passivo non superava il limite dell'affidamento concesso dalla banca;
di qui
l'irrilevanza dell'eccezione di prescrizione ed il computo dei versamenti a credito del correntista nel
ricalcolo del saldo finale”.
1.3. Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
il 5/11/2020; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.4. costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto dell'appello Parte_1
con vittoria delle spese di lite da attribuirsi ai difensori antistatari. 1.5. La Corte con ordinanza depositata il 25/1/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Il gravame è infondato e, pertanto, va rigettato.
3. ha in primo luogo censurato la sentenza impugnata, lamentando che il Parte_1
Giudice a quo è incorso nel vizio di omessa pronuncia per non avere esaminato l'eccezione di nullità
o inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado articolata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, incentrata sul rilievo che la notificazione dell'atto di citazione è stata effettuata nei confronti di un soggetto ( diverso Controparte_3
da quello ( evocato in giudizio. La sentenza impugnata – osserva l'appellante Parte_1
– è nulla per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c..
La doglianza è priva di pregio.
Dalla disamina degli atti emerge che effettivamente il Tribunale, ancorchè la convenuta nella comparsa di costituzione avesse prospettato la nullità o l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio per le ragioni innanzi indicate, non ha esaminato tale eccezione ( cfr.
comparsa di costituzione e risposta di e sentenza impugnata); ciò, tuttavia, non Parte_1
determina la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Acquista, infatti, rilievo il principio di diritto in forza del quale l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito ( cfr. Cass. n. 26913/2024; Cass. n. 321/2016).
Non va, poi, sottaciuto che la costituzione in giudizio di – la quale, peraltro, Parte_1
come risulta dalla comparsa di costituzione, ha articolato pienamente la propria difesa anche nel merito - ha sanato qualsiasi invalidità o inesistenza della notificazione ( cfr. art. 156 c.p.c.; cfr. Cass.
n. 620/1996; Cass. n. 10358/2005; Cass. n. 8377/2009). 4. L'appellante ha ulteriormente criticato la sentenza di primo grado, sostenendo che il Tribunale ha respinto erroneamente l'eccezione di prescrizione formulata da in quanto il Parte_1
rapporto di conto corrente dedotto in giudizio si è estinto il 3/9/2001 mentre ha CP_1
promosso l'azione di ripetizione dell'indebito con atto di citazione notificato il 28/5/2013, oltre la decorrenza del termine di prescrizione decennale. Il Giudice di primo grado – osserva l'appellante
– proprio in base al rilievo che l'azione fosse stata proposta oltre il termine di dieci anni dalla chiusura del conto corrente con ordinanza dell'8/4/2004 ha rigettato l'istanza di C.T.U. ed ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. Senonchè successivamente il Tribunale, ritenendo incerta la data di estinzione del conto corrente, ha rimesso la causa sul ruolo ed ha disposto una C.T.U. contabile. Nel
corso del giudizio di primo grado – prosegue l'appellante – con specifico Parte_1
riferimento all'epoca di chiusura del conto << ha chiarito le seguenti circostanze: a) la posizione
bancaria dell'attore , volturata a sofferenza sin dal 2001, veniva ceduta a terzi in data 23/12/2004 e
precisamente all'IFIM s.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B.; b) l'esposizione debitoria
esistente al momento della chiusura del conto ha normalmente prodotto interessi di mora al tasso
convenzionale e non legale, circostanza questa che sicuramente non dimostra, come ex adverso
eccepito, che il detto conto fosse ancora a quella data acceso;
c) i crediti per poter essere ceduti
dovevano essere necessariamente classificati “a sofferenza” – rectius chiusi – così come si evince
dalla visura offerta in produzione;
d) il nominato C.T.U. afferma nel corpo del suo elaborato tecnico
che “resta incerta la data di effettiva chiusura” ( cfr. pag. 20 C.T.U.); e) gli estratti conto offerti in
produzione dalla convenuta/appellante si fermano al 31/7/2001, data in cui la posizione
dell'attore/correntista è stata girata a sofferenza con appostazione alla Centrale Rischi del suo
nominativo nel mese successivo alla segnalazione da parte dell'istituto; f) la stessa produzione
operata dall'attore di tutti gli estratti conto dal 1990 al 31/6/2001 è cartina di tornasole di come
successivamente a tale ultima data il Sig. non abbia ricevuto altri estratti in quanto il conto CP_1
relativo era evidentemente chiuso;
g) risulta difficile credere che una persona che conservi per undici
anni tutta la documentazione relativa al personale conto corrente abbia smarrito proprio quella che gli avrebbe consentito perché non afflitta dal decennio prescrizionale di provare la legittimità
dell'azione esperita >>. Tuttavia il Tribunale – osserva l'appellante – non ha tenuto conto di tali circostanze ed è pervenuto all'accoglimento della domanda nonostante “la prova per tabulas” che il conto corrente fosse stato estinto in data 30/9/2001 ossia dieci anni prima dell'introduzione del presente giudizio con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione ( cfr. atto di appello pag.
6); – aggiunge l'appellante – “ ha fornito granitica prova della chiusura del Parte_1
conto corrente dell'attore in data antecedente al periodo decennale di prescrizione dal proponimento
dell'azione per l'esattezza in data 03 settembre 2001 ( cfr. doc. all. fascicolo I grado convenuto e
verbale udienza del 26/10/2016)” (cfr atto di appello pag. 8).
La censura è destituita di fondamento.
Essa è basata sul rilievo che il rapporto bancario oggetto di controversia si sarebbe estinto nel settembre 2001 con la conseguenza che sarebbe fondatezza l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito sollevata da fin dalla sua prima difesa posto che il Parte_1
giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato il 28/5/2013, ossia quando era già maturato il termine di prescrizione decennale.
Senonchè - al di là del dato pur degno di nota che l'appellante nell'atto di impugnazione ha indicato come data di chiusura del conto ora il 3/6/2001 ora il 30/6/2001 ( cfr. atto di gravame pagine 5, 6, 8)
– va rimarcato che pur prospettando l'esistenza della “prova per tabulas”, Parte_1
non ha prodotto alcun documento idoneo a comprovare che effettivamente il conto corrente in esame sia stato chiuso nel giugno 2001.
In particolare il Collegio osserva che – come già segnalato dal Giudice a quo – manca la prova di un formale recesso dal rapporto dedotto in giudizio sicchè è corretto ritenere che il rapporto sia proseguito oltre il 31/7/2001, data dell'ultimo estratto conto disponibile esaminato dall'esperto di ufficio, e che il conto corrente sia stato chiuso in epoca prossima alla cessione del credito del credito da parte di in favore di IFIM s.p.a. effettuata in data 23/12/2004 in quanto la Parte_1
cessione postula l'esigibilità del credito e, dunque, la chiusura del conto ( cfr. missiva del 23/12/2024 con cui ha comunicato a l'intervenuta cessione del credito in Parte_1 CP_1
favore della società IFIM s.p.a. riferibile al rapporto dedotto in giudizio pari ad euro 15.024,02).
D'altronde l'appellante per avvalorare la tesi della chiusura del conto nel giugno 2001 ha sostenuto che la posizione del correntista è stata girata a sofferenza in data 31/7/2001 con conseguente segnalazione del nominativo alla Centrale Rischi senza, tuttavia, fornire alcuna prova.
A tale riguardo va precisato che la documentazione prodotta da nel corso del Parte_1
giudizio di primo grado in data 26/10/2016, a seguito della rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della C.T.U. contabile, è del tutto inidonea ad orientare il convincimento del
Giudicante giacchè i documenti sono stati prodotti tardivamente oltre i termini fissati dall'art. 183
comma 6 c.p.c. e, dunque, quando erano maturate le preclusioni istruttorie.
Per completezza va evidenziato che i documenti in questione non valgono a dimostrare la tesi dell'appellante giacchè : a) il documento “ estratto al 17/10/2016 della posizione di sofferenza ”
riferibile a ed avente ad oggetto “le movimentazioni fino alla data di cessione” è di CP_1
formazione di gran lunga successiva alle annotazioni ivi riportate, risalenti al settembre 2001, relative al “ giro saldo capitale iniziale” e alle “competenze di chiusura”; b) il documento “ posizione
sintetica di rischio” del 14/10/2016 per il suo tenore non vale a comprovare che sia CP_1
stato segnalato alla Centrale Rischi fin dal 2001, tanto più ove si consideri che non risulta che il documento in esame provenga dalla Centrale Rischi.
5. inoltre, ha censurato la sentenza impugnata, osservando: “ se il Tribunale Parte_1
non ha accolto l'eccezione di prescrizione proposta dal convenuto perché ritenuto non provata la
chiusura del conto corrente de quo alla data del 03/09/2001 come è possibile che lo stesso Giudice
– su specifica eccezione sollevata sul punto – non ha dichiarato la domanda attorea inaccoglibile
giacchè l'attore non ha a sua volta provato che il detto conto fosse in vita sino al 2004 come ha
sostenuto in giudizio?; delle due l'una: o la domanda attorea doveva essere rigettata perché il diritto
di credito azionato si è prescritto oppure la stessa doveva essere rigettata perché non provata;
tertium non datur” ( cfr. atto di impugnazione pagine 8 e 9). L'attore – precisa l'appellante – aveva l'onere di produrre in giudizio tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto bancario dedotto in giudizio fino all'estinzione dello stesso. A sostengo del proprio assunto l'appellante ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 4372/2018 nella parte in cui si legge: “ a) la natura
ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore
nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio;
b) la prova degli elementi utili ai fini
dell'applicazione dell'eccepita prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve
decidere la questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere probatorio;
se ciò
non accada il problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto che mancherebbe la prova del fatto
costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice andrebbe respinta senza necessità di
prendere in esame l'eccezione di prescrizione”.
La critica non può trovare ingresso.
Dalla disamina della sentenza impugnata emerge che non vi è alcuna incompatibilità logica tra la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto e l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attore.
In particolare – premesso che non è e non mai stata in discussione tra le parti processuali l'intervenuta chiusura del rapporto in epoca antecedente all'introduzione del giudizio di primo grado - va evidenziato che il Tribunale, come riportato al precedente punto 1.2. della presente sentenza, ha dato conto delle circostanze valorizzate per affermare che il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio sia proseguito oltre il 31/7/2001, data dell' ultimo estratto conto disponibile esaminato dal C.T.U.;
tali circostanze sono costituite dall'assenza di una comunicazione formale di recesso e dal fatto che il credito di pari ad euro 7.438,19 alla data del 31/7/2001, successivamente in Controparte_4
data 23/12/2004 ammontava ad euro 15.024,02, epoca in cui veniva ceduto da Parte_1
alla società IFIM s.p.a., attività negoziale questa che presuppone l'esigibilità del credito e, dunque,
la chiusura del conto. Merita ancora di essere precisato, replicando ai rilievi dell'appellante, che non vi è spazio per sostenere che non abbia fornito la prova della pretesa azionata per non avere prodotto CP_1
in giudizio gli estratti conto successivi dalla data del 31/7/2001.
Invero la linea difensiva dell'appellante, desumibile dal tenore complessivo dell'atto di gravame,
conferma che l'istituto di credito non ha trasmesso ulteriori estratti conto rispetto a quelli prodotti in giudizio e nel contempo la già segnalata assenza di un formale recesso dimostra che il rapporto è
proseguito fino alla cessione del credito.
6. L'appellante, infine, ha lamentato che il Tribunale ha basato il proprio convincimento sugli esiti dell'espletata C.T.U. nonostante l'esperto di ufficio non avesse considerato le osservazioni alla bozza inviategli da in particolare – precisa l'appellante – l'ausiliario di ufficio nella Parte_1
relazione tecnica ha rappresentato che alla data del 2/5/2007 le parti non avevano formulato osservazioni alla bozza, nonostante il difensore di con atto depositato in data Parte_1
11/4/2007 avesse articolato le seguenti osservazioni: “ il C.T.U. persevera nel ritenere incerta la data
di effettiva chiusura del conto corrente n. 6589254 -01-11 pur risultando dagli estratti conto la
voltura a sofferenza del saldo debitore in data 3/9/2001 con conseguente estinzione del rapporto di
conto; la dimostrazione dell'intervenuto passaggio a sofferenza che non può aversi se il conto
corrente non è stato estinto é agli atti: il saldo finale al 3/9/01 è pari a 0 e alla Centrale Rischi il
conto è segnalato a sofferenza;
si reitera la richiesta di determinare il momento del passaggio a
sofferenza della posizione in oggetto attraverso una visura alla Centrale Rischi effettuata dal C.T.U.;
in merito agli interessi si ribadisce che a decorrere dal secondo semestre 2000 la su tutti i CP_2
conti correnti di ogni genere e specie applica la capitalizzazione trimestrale reciproca come risulta
dalla pubblicazione effettuata dalla sulla Gazzetta Ufficiale del 13/6/2000, ricerca questa che CP_2
si demanda al C.T.U.: i documenti citati, visure Centrale Rischi e Gazzetta Ufficiale, sono documenti
pubblici che il C.T.U. può estrarre in autonomia in quanto anche gli stessi proprio per la loro natura
devono darsi per conosciuti e conoscibili”. Ciò – osserva l'appellante – ha determinato la violazione sia del diritto di difesa sia del diritto al contraddittorio costituzionalmente garantiti;
peraltro il Giudice di prime cure, ancorchè nella comparsa conclusionale avesse fatto espresso Parte_1
riferimento a tale questione, nella sentenza impugnata non ha argomentato sul punto.
La doglianza non è condivisibile.
Dalla disamina degli atti e dalla stessa formulazione della critica in esame emerge che il difensore di si è limitato a depositare in data 11/4/2007 nel fascicolo di ufficio telematico Parte_1
le note contenenti le osservazioni formulate avverso la bozza di C.T.U., omettendo però di trasmettere tali osservazioni all'ausiliario di ufficio come previsto dall'art. 195 c.p.c. ( cfr. fascicolo di ufficio di primo grado telematico).
In tale contesto è agevole replicare che l'appellante non può dolersi del fatto che l'esperto di ufficio nella relazione tecnica abbia evidenziato che le parti non avevano formulato osservazioni alla bozza;
tale rappresentazione, infatti, è in linea con la disciplina dettata dall'art. 195 comma 3 c.p.c. il quale espressamente prevede che “ la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite
nel termine stabilito dal giudice con l'ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193 c.p.c.; con la
medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente
le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale
il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica
valutazione sulle stesse”.
Non va poi sottaciuto che - in ipotesi pur a volere ritenere che l'ausiliario di ufficio erroneamente non abbia esaminato e valutato le osservazione del difensore di – non vi è Parte_1
spazio per sostenere che il Tribunale non avrebbe potuto fondare il proprio convincimento sugli esiti dell'espletata C.T.U..
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il C.T.U. ometta di rispondere alle osservazioni articolate dalle parti con riferimento alla bozza di consulenza tecnica di ufficio la nullità derivante da tale omissione è sanata, ai sensi dell'articolo 157 comma 2 c.p.c., dalla mancata proposizione della relativa eccezione nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione tecnica di ufficio ( cfr. Cass. n. 6230/2019 in motivazione). Nel caso di specie il difensore di nella prima difesa, ossia alla prima udienza Parte_1
successiva al deposito della relazione di C.T.U. celebrata in data 17/5/2017, non ha eccepito la nullità
della C.T.U. con la conseguenza che la nullità, in ipotesi configurabile, è stata sanata ( cfr. verbale di udienza del 17/5/2017).
7. Le considerazioni esposte conducono al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del presente grado di giudizio vanno regolate in applicazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. sicchè va condannata al pagamento Parte_1
delle spese processuali in favore dei difensori antistatari di;
tali spese vanno liquidate CP_1
come in dispositivo, secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 518/2020 emessa dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Salerno il 4/2/2020 e depositata il 6/2/2020 , così provvede:
1.rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dei difensori antistatari dell'appellato, spese che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione. Salerno, 16/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
dr.ssa Marcella Pizzillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 790/2020 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 518/2020
emessa dal Tribunale di Salerno emessa il 4/2/2020 e depositata il 6/2/2020
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Parrilli elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio del predetto difensore in Salerno Corso Garibaldi n. 148 - Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Del Forno e dall'avv. Paola Maio CP_1
elettivamente domiciliato unitamente ai difensori presso lo studio dell'avv. Marcello Feola in Salerno
via G.V. Quaranta n. 5 – Appellato
Ragioni in fatto e diritto 1. Con atto di citazione notificato il 28/5/2013 – premesso: a) di avere intrattenuto CP_1
con la di poi il rapporto di conto corrente n. Controparte_2 Parte_1
6589254-01 stipulato in data 6/12/1990; b) che la banca aveva percepito somme non dovute a causa dell'applicazione di interessi passivi determinati sulla base delle condizioni usualmente praticati sulla piazza dalle aziende di credito, dell'addebito di interessi anatocistici e di oneri accessori non concordati – tanto premesso ha evocato in giudizio ed ha concluso affinchè Parte_1
l'adito Tribunale: 1) dichiarasse la nullità parziale del contratto di conto corrente dedotto in giudizio in ordine “ alle clausole di pattuizione: a) della determinazione degli interessi passivi ultralegali
applicati nel contratto di c/c in parola mediante il riferimento alle condizioni usualmente praticate
dalle aziende di credito sulla piazza;
b) dell'interesse anatocistico trimestrale;
c) dei cosiddetti oneri
accessori” ; 2) condannasse il convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad euro 15.304,02 oltre interessi e rivalutazione monetaria o al diverso importo che sarà accertato in corso di causa nonché al pagamento delle spese processuali con attribuzione ai difensori antistatari.
1.1. costituitasi in giudizio, in via preliminare ha eccepito “l'inesistenza e o Parte_1
la nullità” della notificazione dell'atto introduttivo perché effettuata nei confronti del Controparte_3
soggetto diverso da quello evocato in giudizio;
nel merito ha contestato la pretesa azionata
[...]
dall'attore, eccependo, fra l'altro, la prescrizione decennale giacchè il rapporto di conto corrente si era estinto in data 30/6/2001, ossia dieci anni prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
La convenuta ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali.
1.2. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 6/2/2020 ha così provveduto: <<
1. Rigetta le
domande di dichiarazione di nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi e di applicazione
delle commissioni di massimo scoperto;
2. accoglie parzialmente le restanti domande attrici e per
l'effetto: a. dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario del 5.12.1990
n. 6589254-01-11 ( art. 7 delle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi
connessi” ) che prevede l'applicazione di interessi debitori mediante rinvio agli usi sulla piazza;
b.
dichiara non dovuti gli interessi ultralegali, gli interessi anatocistici e le commissioni di massimo scoperto applicati alla banca nel corso del rapporto e determina il saldo del conto corrente alla data
del 31.7.2001 nella misura di euro 13.923,39 a credito del correntista;
c. condanna Parte_1
al pagamento in favore di del saldo del conto corrente nella misura di euro
[...] CP_1
13.923,39 oltre interessi legali dal 31.12.2004 al soddisfo >> ed ha condannato altresì la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
In sintesi, per quel che qui rileva, il Giudice a quo ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta sulla base del seguente iter motivazionale: a) ha evidenziato in via preliminare che “
manca una comunicazione formale di recesso sicchè deve ritenersi che il conto sia rimasto aperto
anche dopo l'ultimo estratto conto disponibile, risalente al 31.7.2001, che indicava un saldo debitore
di £ 14.402.335 ( euro 7.438,19); in data 23.12.2004 il credito vantato dalla banca nei confronti del
correntista per euro 15.024,02 venne ceduto all'IFIM s.p.a.; ciò presuppone l'esigibilità del saldo
da parte della banca e dunque la chiusura del conto”; b) di poi ha richiamato i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 244181/2010, soffermandosi sulla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie;
c) infine ha argomentato: “ nel caso di
specie, premesso che il rapporto di conto corrente ha avuto inizio nel 1990, anteriore al decennio
della proposizione dell'azione ( l'atto di citazione è stato notificato il 28.5.2013), il consulente ha
accertato che il correntista ha eseguito versamenti sul conto ma di natura ripristinatoria della
provvista entro i limiti dell'affidamento concesso, trattandosi di conto corrente con concessione di
fido nel quale il passivo non superava il limite dell'affidamento concesso dalla banca;
di qui
l'irrilevanza dell'eccezione di prescrizione ed il computo dei versamenti a credito del correntista nel
ricalcolo del saldo finale”.
1.3. Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
il 5/11/2020; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.4. costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto dell'appello Parte_1
con vittoria delle spese di lite da attribuirsi ai difensori antistatari. 1.5. La Corte con ordinanza depositata il 25/1/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Il gravame è infondato e, pertanto, va rigettato.
3. ha in primo luogo censurato la sentenza impugnata, lamentando che il Parte_1
Giudice a quo è incorso nel vizio di omessa pronuncia per non avere esaminato l'eccezione di nullità
o inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado articolata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, incentrata sul rilievo che la notificazione dell'atto di citazione è stata effettuata nei confronti di un soggetto ( diverso Controparte_3
da quello ( evocato in giudizio. La sentenza impugnata – osserva l'appellante Parte_1
– è nulla per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c..
La doglianza è priva di pregio.
Dalla disamina degli atti emerge che effettivamente il Tribunale, ancorchè la convenuta nella comparsa di costituzione avesse prospettato la nullità o l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio per le ragioni innanzi indicate, non ha esaminato tale eccezione ( cfr.
comparsa di costituzione e risposta di e sentenza impugnata); ciò, tuttavia, non Parte_1
determina la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Acquista, infatti, rilievo il principio di diritto in forza del quale l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito ( cfr. Cass. n. 26913/2024; Cass. n. 321/2016).
Non va, poi, sottaciuto che la costituzione in giudizio di – la quale, peraltro, Parte_1
come risulta dalla comparsa di costituzione, ha articolato pienamente la propria difesa anche nel merito - ha sanato qualsiasi invalidità o inesistenza della notificazione ( cfr. art. 156 c.p.c.; cfr. Cass.
n. 620/1996; Cass. n. 10358/2005; Cass. n. 8377/2009). 4. L'appellante ha ulteriormente criticato la sentenza di primo grado, sostenendo che il Tribunale ha respinto erroneamente l'eccezione di prescrizione formulata da in quanto il Parte_1
rapporto di conto corrente dedotto in giudizio si è estinto il 3/9/2001 mentre ha CP_1
promosso l'azione di ripetizione dell'indebito con atto di citazione notificato il 28/5/2013, oltre la decorrenza del termine di prescrizione decennale. Il Giudice di primo grado – osserva l'appellante
– proprio in base al rilievo che l'azione fosse stata proposta oltre il termine di dieci anni dalla chiusura del conto corrente con ordinanza dell'8/4/2004 ha rigettato l'istanza di C.T.U. ed ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. Senonchè successivamente il Tribunale, ritenendo incerta la data di estinzione del conto corrente, ha rimesso la causa sul ruolo ed ha disposto una C.T.U. contabile. Nel
corso del giudizio di primo grado – prosegue l'appellante – con specifico Parte_1
riferimento all'epoca di chiusura del conto << ha chiarito le seguenti circostanze: a) la posizione
bancaria dell'attore , volturata a sofferenza sin dal 2001, veniva ceduta a terzi in data 23/12/2004 e
precisamente all'IFIM s.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B.; b) l'esposizione debitoria
esistente al momento della chiusura del conto ha normalmente prodotto interessi di mora al tasso
convenzionale e non legale, circostanza questa che sicuramente non dimostra, come ex adverso
eccepito, che il detto conto fosse ancora a quella data acceso;
c) i crediti per poter essere ceduti
dovevano essere necessariamente classificati “a sofferenza” – rectius chiusi – così come si evince
dalla visura offerta in produzione;
d) il nominato C.T.U. afferma nel corpo del suo elaborato tecnico
che “resta incerta la data di effettiva chiusura” ( cfr. pag. 20 C.T.U.); e) gli estratti conto offerti in
produzione dalla convenuta/appellante si fermano al 31/7/2001, data in cui la posizione
dell'attore/correntista è stata girata a sofferenza con appostazione alla Centrale Rischi del suo
nominativo nel mese successivo alla segnalazione da parte dell'istituto; f) la stessa produzione
operata dall'attore di tutti gli estratti conto dal 1990 al 31/6/2001 è cartina di tornasole di come
successivamente a tale ultima data il Sig. non abbia ricevuto altri estratti in quanto il conto CP_1
relativo era evidentemente chiuso;
g) risulta difficile credere che una persona che conservi per undici
anni tutta la documentazione relativa al personale conto corrente abbia smarrito proprio quella che gli avrebbe consentito perché non afflitta dal decennio prescrizionale di provare la legittimità
dell'azione esperita >>. Tuttavia il Tribunale – osserva l'appellante – non ha tenuto conto di tali circostanze ed è pervenuto all'accoglimento della domanda nonostante “la prova per tabulas” che il conto corrente fosse stato estinto in data 30/9/2001 ossia dieci anni prima dell'introduzione del presente giudizio con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione ( cfr. atto di appello pag.
6); – aggiunge l'appellante – “ ha fornito granitica prova della chiusura del Parte_1
conto corrente dell'attore in data antecedente al periodo decennale di prescrizione dal proponimento
dell'azione per l'esattezza in data 03 settembre 2001 ( cfr. doc. all. fascicolo I grado convenuto e
verbale udienza del 26/10/2016)” (cfr atto di appello pag. 8).
La censura è destituita di fondamento.
Essa è basata sul rilievo che il rapporto bancario oggetto di controversia si sarebbe estinto nel settembre 2001 con la conseguenza che sarebbe fondatezza l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito sollevata da fin dalla sua prima difesa posto che il Parte_1
giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato il 28/5/2013, ossia quando era già maturato il termine di prescrizione decennale.
Senonchè - al di là del dato pur degno di nota che l'appellante nell'atto di impugnazione ha indicato come data di chiusura del conto ora il 3/6/2001 ora il 30/6/2001 ( cfr. atto di gravame pagine 5, 6, 8)
– va rimarcato che pur prospettando l'esistenza della “prova per tabulas”, Parte_1
non ha prodotto alcun documento idoneo a comprovare che effettivamente il conto corrente in esame sia stato chiuso nel giugno 2001.
In particolare il Collegio osserva che – come già segnalato dal Giudice a quo – manca la prova di un formale recesso dal rapporto dedotto in giudizio sicchè è corretto ritenere che il rapporto sia proseguito oltre il 31/7/2001, data dell'ultimo estratto conto disponibile esaminato dall'esperto di ufficio, e che il conto corrente sia stato chiuso in epoca prossima alla cessione del credito del credito da parte di in favore di IFIM s.p.a. effettuata in data 23/12/2004 in quanto la Parte_1
cessione postula l'esigibilità del credito e, dunque, la chiusura del conto ( cfr. missiva del 23/12/2024 con cui ha comunicato a l'intervenuta cessione del credito in Parte_1 CP_1
favore della società IFIM s.p.a. riferibile al rapporto dedotto in giudizio pari ad euro 15.024,02).
D'altronde l'appellante per avvalorare la tesi della chiusura del conto nel giugno 2001 ha sostenuto che la posizione del correntista è stata girata a sofferenza in data 31/7/2001 con conseguente segnalazione del nominativo alla Centrale Rischi senza, tuttavia, fornire alcuna prova.
A tale riguardo va precisato che la documentazione prodotta da nel corso del Parte_1
giudizio di primo grado in data 26/10/2016, a seguito della rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della C.T.U. contabile, è del tutto inidonea ad orientare il convincimento del
Giudicante giacchè i documenti sono stati prodotti tardivamente oltre i termini fissati dall'art. 183
comma 6 c.p.c. e, dunque, quando erano maturate le preclusioni istruttorie.
Per completezza va evidenziato che i documenti in questione non valgono a dimostrare la tesi dell'appellante giacchè : a) il documento “ estratto al 17/10/2016 della posizione di sofferenza ”
riferibile a ed avente ad oggetto “le movimentazioni fino alla data di cessione” è di CP_1
formazione di gran lunga successiva alle annotazioni ivi riportate, risalenti al settembre 2001, relative al “ giro saldo capitale iniziale” e alle “competenze di chiusura”; b) il documento “ posizione
sintetica di rischio” del 14/10/2016 per il suo tenore non vale a comprovare che sia CP_1
stato segnalato alla Centrale Rischi fin dal 2001, tanto più ove si consideri che non risulta che il documento in esame provenga dalla Centrale Rischi.
5. inoltre, ha censurato la sentenza impugnata, osservando: “ se il Tribunale Parte_1
non ha accolto l'eccezione di prescrizione proposta dal convenuto perché ritenuto non provata la
chiusura del conto corrente de quo alla data del 03/09/2001 come è possibile che lo stesso Giudice
– su specifica eccezione sollevata sul punto – non ha dichiarato la domanda attorea inaccoglibile
giacchè l'attore non ha a sua volta provato che il detto conto fosse in vita sino al 2004 come ha
sostenuto in giudizio?; delle due l'una: o la domanda attorea doveva essere rigettata perché il diritto
di credito azionato si è prescritto oppure la stessa doveva essere rigettata perché non provata;
tertium non datur” ( cfr. atto di impugnazione pagine 8 e 9). L'attore – precisa l'appellante – aveva l'onere di produrre in giudizio tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto bancario dedotto in giudizio fino all'estinzione dello stesso. A sostengo del proprio assunto l'appellante ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 4372/2018 nella parte in cui si legge: “ a) la natura
ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore
nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio;
b) la prova degli elementi utili ai fini
dell'applicazione dell'eccepita prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve
decidere la questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere probatorio;
se ciò
non accada il problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto che mancherebbe la prova del fatto
costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice andrebbe respinta senza necessità di
prendere in esame l'eccezione di prescrizione”.
La critica non può trovare ingresso.
Dalla disamina della sentenza impugnata emerge che non vi è alcuna incompatibilità logica tra la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto e l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attore.
In particolare – premesso che non è e non mai stata in discussione tra le parti processuali l'intervenuta chiusura del rapporto in epoca antecedente all'introduzione del giudizio di primo grado - va evidenziato che il Tribunale, come riportato al precedente punto 1.2. della presente sentenza, ha dato conto delle circostanze valorizzate per affermare che il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio sia proseguito oltre il 31/7/2001, data dell' ultimo estratto conto disponibile esaminato dal C.T.U.;
tali circostanze sono costituite dall'assenza di una comunicazione formale di recesso e dal fatto che il credito di pari ad euro 7.438,19 alla data del 31/7/2001, successivamente in Controparte_4
data 23/12/2004 ammontava ad euro 15.024,02, epoca in cui veniva ceduto da Parte_1
alla società IFIM s.p.a., attività negoziale questa che presuppone l'esigibilità del credito e, dunque,
la chiusura del conto. Merita ancora di essere precisato, replicando ai rilievi dell'appellante, che non vi è spazio per sostenere che non abbia fornito la prova della pretesa azionata per non avere prodotto CP_1
in giudizio gli estratti conto successivi dalla data del 31/7/2001.
Invero la linea difensiva dell'appellante, desumibile dal tenore complessivo dell'atto di gravame,
conferma che l'istituto di credito non ha trasmesso ulteriori estratti conto rispetto a quelli prodotti in giudizio e nel contempo la già segnalata assenza di un formale recesso dimostra che il rapporto è
proseguito fino alla cessione del credito.
6. L'appellante, infine, ha lamentato che il Tribunale ha basato il proprio convincimento sugli esiti dell'espletata C.T.U. nonostante l'esperto di ufficio non avesse considerato le osservazioni alla bozza inviategli da in particolare – precisa l'appellante – l'ausiliario di ufficio nella Parte_1
relazione tecnica ha rappresentato che alla data del 2/5/2007 le parti non avevano formulato osservazioni alla bozza, nonostante il difensore di con atto depositato in data Parte_1
11/4/2007 avesse articolato le seguenti osservazioni: “ il C.T.U. persevera nel ritenere incerta la data
di effettiva chiusura del conto corrente n. 6589254 -01-11 pur risultando dagli estratti conto la
voltura a sofferenza del saldo debitore in data 3/9/2001 con conseguente estinzione del rapporto di
conto; la dimostrazione dell'intervenuto passaggio a sofferenza che non può aversi se il conto
corrente non è stato estinto é agli atti: il saldo finale al 3/9/01 è pari a 0 e alla Centrale Rischi il
conto è segnalato a sofferenza;
si reitera la richiesta di determinare il momento del passaggio a
sofferenza della posizione in oggetto attraverso una visura alla Centrale Rischi effettuata dal C.T.U.;
in merito agli interessi si ribadisce che a decorrere dal secondo semestre 2000 la su tutti i CP_2
conti correnti di ogni genere e specie applica la capitalizzazione trimestrale reciproca come risulta
dalla pubblicazione effettuata dalla sulla Gazzetta Ufficiale del 13/6/2000, ricerca questa che CP_2
si demanda al C.T.U.: i documenti citati, visure Centrale Rischi e Gazzetta Ufficiale, sono documenti
pubblici che il C.T.U. può estrarre in autonomia in quanto anche gli stessi proprio per la loro natura
devono darsi per conosciuti e conoscibili”. Ciò – osserva l'appellante – ha determinato la violazione sia del diritto di difesa sia del diritto al contraddittorio costituzionalmente garantiti;
peraltro il Giudice di prime cure, ancorchè nella comparsa conclusionale avesse fatto espresso Parte_1
riferimento a tale questione, nella sentenza impugnata non ha argomentato sul punto.
La doglianza non è condivisibile.
Dalla disamina degli atti e dalla stessa formulazione della critica in esame emerge che il difensore di si è limitato a depositare in data 11/4/2007 nel fascicolo di ufficio telematico Parte_1
le note contenenti le osservazioni formulate avverso la bozza di C.T.U., omettendo però di trasmettere tali osservazioni all'ausiliario di ufficio come previsto dall'art. 195 c.p.c. ( cfr. fascicolo di ufficio di primo grado telematico).
In tale contesto è agevole replicare che l'appellante non può dolersi del fatto che l'esperto di ufficio nella relazione tecnica abbia evidenziato che le parti non avevano formulato osservazioni alla bozza;
tale rappresentazione, infatti, è in linea con la disciplina dettata dall'art. 195 comma 3 c.p.c. il quale espressamente prevede che “ la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite
nel termine stabilito dal giudice con l'ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193 c.p.c.; con la
medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente
le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale
il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica
valutazione sulle stesse”.
Non va poi sottaciuto che - in ipotesi pur a volere ritenere che l'ausiliario di ufficio erroneamente non abbia esaminato e valutato le osservazione del difensore di – non vi è Parte_1
spazio per sostenere che il Tribunale non avrebbe potuto fondare il proprio convincimento sugli esiti dell'espletata C.T.U..
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il C.T.U. ometta di rispondere alle osservazioni articolate dalle parti con riferimento alla bozza di consulenza tecnica di ufficio la nullità derivante da tale omissione è sanata, ai sensi dell'articolo 157 comma 2 c.p.c., dalla mancata proposizione della relativa eccezione nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione tecnica di ufficio ( cfr. Cass. n. 6230/2019 in motivazione). Nel caso di specie il difensore di nella prima difesa, ossia alla prima udienza Parte_1
successiva al deposito della relazione di C.T.U. celebrata in data 17/5/2017, non ha eccepito la nullità
della C.T.U. con la conseguenza che la nullità, in ipotesi configurabile, è stata sanata ( cfr. verbale di udienza del 17/5/2017).
7. Le considerazioni esposte conducono al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali del presente grado di giudizio vanno regolate in applicazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. sicchè va condannata al pagamento Parte_1
delle spese processuali in favore dei difensori antistatari di;
tali spese vanno liquidate CP_1
come in dispositivo, secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 518/2020 emessa dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Salerno il 4/2/2020 e depositata il 6/2/2020 , così provvede:
1.rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dei difensori antistatari dell'appellato, spese che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione. Salerno, 16/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli