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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1032/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1032/2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato a [...] il [...], Parte_1
E
, nata a [...] il [...] entrambi elettivamente Parte_2 domiciliati in Via Piave n.36 Roccasecca (FR), presso lo studio dell'Avv. Manuela Lancia che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza dell'11.06.2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19/05/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 02/07/2018, che dall'unione è nato il figlio , nato a [...] il [...], hanno Per_1
chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni concordate.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1032/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data
27.05.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto CO (FR) in data 02/07/2018 atto iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CO (FR) dell'anno 2018 al n. 7, parte I, Serie , Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 11/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1032/2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato a [...] il [...], Parte_1
E
, nata a [...] il [...] entrambi elettivamente Parte_2 domiciliati in Via Piave n.36 Roccasecca (FR), presso lo studio dell'Avv. Manuela Lancia che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza dell'11.06.2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19/05/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 02/07/2018, che dall'unione è nato il figlio , nato a [...] il [...], hanno Per_1
chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni concordate.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1032/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data
27.05.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto CO (FR) in data 02/07/2018 atto iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CO (FR) dell'anno 2018 al n. 7, parte I, Serie , Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 11/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari