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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2024, n. 4864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4864 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6755/2017 R.G., discussa all'udienza del 9/12/2024, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. G. Caputo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
D' , rappresentato e difeso dall' avv. F. Cardanobile CP_1 Parte_2
Resistente
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3994/2017
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 12/6/2017, la parte opponente, come in epigrafe indicata - premesso che, con ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 3994/2017 datato
23/2/2017, otteneva dal Tribunale di Bari, Sezione Parte_3
Lavoro, ingiunzione di pagamento in danno della per € 24.103,06, oltre Parte_4
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, esponendo di essere creditore della odierna opponente, in virtù di inesatta ottemperanza alle statuizioni della sentenza emessa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, n.
3692/2016 del 13/7/2016, avendo la datrice di lavoro conteggiato le differenze retributive dovute al lavoratore in € 35.348,92 a fronte di quella dovuta, a suo dire, pari ad € 59.531,98, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria - adiva il medesimo
Tribunale, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo infondata la pretesa dell'opposto, anche in ragione dell'intervenuta impugnazione della sentenza con cui veniva riconosciuto il diritto da parte del Giudice di primo grado.
Si costituiva in giudizio la parte opposta che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza datata 5/11/2020, il Tribunale, preso atto della pendenza del giudizio da cui dipendeva la decisione del presente, sospendeva il giudizio in attesa della pronuncia definitiva.
Con istanza di riassunzione datata 20/9/2024, parte opponente riassumeva il giudizio e si riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 12/6/2017, di cui chiedeva l'accoglimento.
All'udienza del 27/11/2024, la parte opposta si costituiva, invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite con revoca del decreto ingiuntivo opposto, dando atto dell'intervenuta sentenza n.
25237/2024, depositata da parte opponente, che aveva riformato ed annullato il titolo giudiziale posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, vale a dire la sentenza n. 3692/2016.
Parte opponente si associava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e, all'odierna udienza, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
*
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto da entrambe le parti, essendo venuto meno, nel corso del giudizio, il presupposto logico-giuridico della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, in virtù della sentenza n.
25237/2024 pronunciata dalla Suprema Corte che ha annullato la sentenza n. 3692/2016 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro (cfr. all. ricorso in riassunzione).
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della
Pag. 2 di 4 conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche il procuratore della parte opposta ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009); le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
Definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da nei Pt_1 confronti di , con atto depositato in data 12/6/2017, Parte_3
così provvede: dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
3994/2017; compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Bari, 9/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela FOGGETTI
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