Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Treviso
Seconda Sezione Civile
Nel procedimento n. 559 / 2024 R.G. introdotto da
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Liquidatore;
Parte_2
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t. ; Parte_3 P.IVA_2 Parte_4
(C.F. , quale erede con beneficio d'inventario Parte_4 C.F._1 dell'arch. , tutti con l'avv. Michele Ometto del Foro di Venezia e l'avv. Samantha Parte_1
Girardi del Foro di Treviso
- debitori opponenti –
contro
(P.IVA. e C.F.: , in persona del legale rappresentante, e Controparte_1 P.IVA_3 per essa quale mandataria (C.F.: ; P.IVA: ), con CP_2 P.IVA_4 P.IVA_5
l'avv. Lorenzo Sternini del foro di Treviso
-creditore opposto -
* * *
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma primo cpc
CONCLUSIONI: per parte opponente: “In via principale
Accertare l'illegittimità, nullità e/o inefficacia di ogni atto compiuto da a causa della CP_2 mancata iscrizione di quest'ultima all'albo di cui all'art. 106 TUB ed in particolare della notifica dei
1
Accertare l'inesistenza di un titolo esecutivo e la conseguente illegittimità, inefficacia, invalidità e/o nullità dell'atto di precetto datato 5 dicembre 2023 e notificato in data 15 gennaio 2024 a
[...]
, allegato sub doc. 1, e l'inesistenza del diritto di Controparte_3 CP_4
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
[...] Controparte_3
[...]
In ogni caso:
Spese e compensi di causa rifusi, compresa la fase cautelare ed il procedimento di reclamo..”
Per parte opposta: “In via preliminare:
accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della cessionaria in merito a qualsivoglia avversaria doglianza che abbia origine da fatti precedenti l'intervenuta cessione.
Ancora in via preliminare:
accertarsi la legittimazione attiva di in quanto effettiva attuale titolare del Controparte_1 credito azionato.
Nel merito:
respingersi le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di lite.”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la società , in quanto Parte_1 debitrice principale, la società (rispettivamente nel prosieguo anche solo Parte_3
“ e “ ) e , queste ultime quali terze datrici di ipoteca, Pt_1 Parte_3 Parte_4 hanno promosso opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto fondato su tre contratti di mutuo (di cui due fondiari) stipulati tra Banca di Credito cooperativo Pt_1
. Tali titoli sono stati notificati in data 15.01.2024 contestualmente all'atto di CP_5 precetto per l'importo complessivo di E. 2.866.911,49.
Gli opponenti hanno dedotto:
➢ il difetto di prova della titolarità del credito in capo a Controparte_1
➢ l'inidoneità dei contratti di mutuo a costituire valido titolo esecutivo;
➢ la nullità del precetto per indeterminatezza delle somme precettate;
2 ➢ che non ha intimato decadenza dal beneficio del termine. Controparte_1
Hanno pertanto concluso chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dei contratti di mutuo e, nel merito, l'accertamento dell'inesistenza di un valido titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile. Contr Si è costituita la società (nel proseguo anche solo “ ”), prima con Controparte_1 memoria ai soli fini della inibitoria, e poi con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto della istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondate.
Con ordinanza del 07.05.2024 (confermata all'esito del reclamo), il GI ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., le parti attoree hanno eccepito la nullità degli atti in ragione del difetto di legittimazione di alla riscossione del credito per CP_2 mancata iscrizione nell'Albo ex art. 106 TUB.
In sede di prima udienza, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza ex art. 281 quinquies c.p.c., assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
In quella sede, il GI ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
* * *
Contr Il presente giudizio di opposizione ha ad oggetto il diritto a procedere in via esecutiva nei confronti della debitrice in forza dei contratti di mutuo fondiario d.d. Pt_1
16.07.2010, 17.02.2010 e 24.05.2006, per il credito azionato in precetto di E. 2.866.911,49 (cfr. doc. 1).
Tali titoli sono stati notificati in data 15.01.2024 contestualmente all'atto di precetto.
I contratti erano stati stipulati tra la , Pt_1 Controparte_6 poi incorporata in nel 2017. Il credito, sorto da tali Controparte_7 negozi, era stato ceduto a in data 16.11.2021 nell'ambito di Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione di crediti.
Ciò premesso, nel merito l'opposizione è infondata.
Con un primo motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito la nullità dell'atto di precetto per la mancata iscrizione di all'albo ex art. 106 TUB. CP_2
A opinione dell'attore, in base all'art.
2.6 della L. 130/1999, la riscossione giudiziale dei crediti deve essere affidata ad un servicer iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB. CP_2 soggetto abilitato ai sensi dell'art. 115 TULPS e non iscritto all'albo ex art. 106 TUB, può svolgere solo attività stragiudiziale di recupero del credito.
Sulla questione, ormai nota, è intervenuta la Suprema Corte con l'ordinanza 7243/2024, che ha negato la nullità degli atti processuali compiuti in forza di procura alle liti sottoscritta da uno special servicer non iscritto all'albo. Infatti, le norme di cui dal combinato disposto degli
3 artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106 T.U.B. non hanno valenza imperativa, ma solo amministrativa e penalistica, sicchè “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”.
In questo panorama, si sono inserite due recenti pronunce della Corte di Cassazione, la sentenza 12007/2024 e il decreto 13749/2024 di inammissibilità ex art. 363 bis c.p.c., reso dalla
Prima Presidente della Cassazione. Entrambi i provvedimenti hanno ribadito il predetto orientamento e sono stati seguiti dalla giurisprudenza di merito (cfr. App. Venezia,
1579/2024).
Gli opponenti hanno obiettato che la violazione della normativa è sanzionata con la nullità civile degli atti, configurando un illecito penale e trattandosi di norma imperativa posta a presidio del principio costituzionale di tutela risparmio.
La tesi non è condivisibile, perché non tiene conto della teoria del minimo mezzo e della clausola di salvaguardia contenuta nel primo comma dell'art. 1418 c.c.: la violazione di una norma imperativa (come la norma penale) determina la nullità del contratto solo se l'ordinamento civile non appresti un rimedio specifico e diverso dall'azione di nullità. In alcuni casi la violazione di una norma imperativa non è sanzionata con la nullità: basti pensare alla violazione di norme imperative di natura fiscale, che non incide sulla validità contrattuale, essendo sovente punita con rimedi alternativi, ad es. la decadenza da benefici fiscali e creditizi (cfr. Cass. s.u. 6445/1985).
Nel caso in esame, il mero riferimento alla valenza economica delle attività bancarie non è sufficiente per qualificare in termini imperativi tutta l'ampia congerie di norme contenute nel Testo Unico Bancario: tali interessi sono infatti adeguatamente tutelati dalle sanzioni, di natura amministrativa, irrogate dall'autorità di vigilanza. Inoltre, il TUB è costellato di previsioni di nullità negoziale a carattere testuale (v. artt. 117.3 e 127.2 TUB), e quindi assume di per sé rilievo il silenzio del legislatore in altre disposizioni, come il 106 TUB.
Pertanto, non vi sono motivi per discostarsi dalla pronuncia 7243/2024. I principi ivi sanciti sono applicabili mutatis mutandis anche al caso in esame, nonostante non sia CP_2 Contr formalmente un special servicer, essendo comunque mandatario all'incasso di , privo di iscrizione all'albo ex art. 106 TUB.
Nessun profilo di nullità è dunque ravvisabile.
Con un ulteriore motivo di opposizione, le attrici hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva ex art. 475 c.p.c. sul presupposto che la cessione del credito da a Controparte_7 Contr
ha comportato la scissione tra la titolarità della situazione giuridica soggettiva (rimasta Contr in capo alla cedente) e l'esercizio del diritto di credito, in capo alla cessionaria. avrebbe
4 pertanto dovuto munirsi di un autonomo titolo giudiziale, non potendo far valere i mutui fondiari.
La tesi è artificiosa e non condivisibile.
In sede cautelare, si è infatti replicato che: “nel caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto negoziale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario. Quest'ultimo non acquista le azioni contrattuali, ma i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, in quanto accessori ex art. 1263 c.c. “
Specificamente, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, per effetto della cessione si trasferiscono non solo i privilegi e i diritti di garanzia, ma anche tutti i poteri connessi al contenuto e all'esercizio del credito, in quanto accessori del medesimo (cfr. Cass. civ.
9823/1999). Tra di essi, rientra la facoltà di azionare il titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., senza la necessità di ottenere un apposito titolo esecutivo giudiziale.
È sottinteso evidentemente che il titolo esecutivo conserva la sua efficacia, anche quando la situazione sostanziale si sia modificata prima dell'inizio del processo esecutivo. Tale assunto trova ulteriore conferma negli artt. 475 c.p.c. e 477 c.p.c. Sul piano della legittimazione attiva, l'art. 475 c.p.c. nella formulazione vigente prevede notoriamente che tutti i titoli devono essere rilasciati in “copia attestata conforme all'originale”, e ciò quale presupposto per l'esecuzione forzata in favore della parte a beneficio della quale è stato pronunciato il provvedimento o i suoi successori. Dopo la riforma Cartabia, non occorre più
l'assolvimento della condizione dell'indicazione, in calce alla formula esecutiva, del nominativo della persona a favore della quale veniva rilasciata la copia esecutiva.
In altri termini, come opina autorevole dottrina, dal lato attivo la successione nella fase preprocessuale è consentita in senso ampio.
Nel caso in esame, la creditrice convenuta è subentrata a in forza di Controparte_7 contratto di cartolarizzazione del 16.11.2021 (operazione nella quale il credito ivi azionato pacificamente rientra), sicché è successore a titolo particolare ex art. 475 c.p.c. CP_1 munito di valido titolo esecutivo immediatamente azionabile.
Con ulteriore motivo di doglianza, l'opponente ha evidenziato il difetto di un valido titolo Contr esecutivo sotto due profili: da un lato, (i) non aveva notificato alla debitrice la propria volontà di avvalersi della decadenza dal termine ex art. 1186 c.c.; dall'altro, (ii) l'erogazione delle somme dei contratti di mutuo era condizionata a vincolo pignoratizio, e dunque i contratti, aventi “effetto” reale (rectius, natura reale) non si erano perfezionati.
L'art.
5.3 del contratto di “mutuo fondiario” legittima la Banca alla risoluzione del negozio
“…qualora la parte mutuataria non provveda al pagamento della rata dopo 180 giorni dalla scadenza della stessa” (cfr. doc. 6 di parte opposta). Analoga pattuizione è contenuta nell'art. 7, lett. e), dei contratti di mutuo d.d. 15.02.2010 e 16.07.2010 (rispettivamente sub docc. 7 e 8 di parte opposta).
5 Con pec del 16.10.2020 ricevuta dalla mutuataria e con fax del 16.12.2020 inviato Pt_1 ai terzi garanti, “causa perduranti irregolarità” ha comunicato la decadenza Controparte_7 dal beneficio del termine e ha intimato prima alla debitrice e poi ai garanti il pagamento tempestivo dell'insoluto.
Gli opponenti hanno eccepito che le missive di cui ai docc. 10 e 11 non integrano un valido atto di diffida utile a provocare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
L'eccezione non è condivisibile.
Interpretate alla luce delle pattuizioni contrattuali e tenendo conto del loro tenore letterale, le missive avevano la funzione di rendere edotte le controparti dell'intenzione di avvalersi delle clausole ex art. 1456 c.c. sopra descritte, determinando pertanto la risoluzione in autotutela del contratto. Tali dichiarazioni, aventi natura unilaterale e recettizia, non richiedono espresse forme rituali, né richiedono tantomeno il previo ricorso alla tutela giurisdizionale (cfr. Cass. civ. 14195/2022).
È dato pacifico che da alcuni anni ersasse in evidenti condizioni di crisi e che non Pt_1 fosse in grado di onorare i contratti di mutuo sottoscritti. Infatti, l'insoluto complessivamente vantato dalla nei confronti della debitrice, era pari a più di 2,6 CP_7 milioni di Euro in linea capitale (a fronte di finanziamenti concessi per 5,4 milioni di E.).
Dunque, l'operato della è legittimo, e la risoluzione dei contratti di mutuo ha CP_7 Contr determinato il diritto in capo all'istituto di credito (e per quanto detto previamente, di in quanto successore) a pretendere l'intero.
Sotto altro profilo (sub ii), gli opponenti hanno eccepito il difetto di titolo esecutivo per il mancato perfezionamento dei contratti di mutuo, poiché l'erogazione delle somme oggetto di finanziamento era condizionata a vincolo pignoratizio.
Nel caso in esame, ciascuno dei contratti di mutuo contempla una clausola, contenuta all'art. 1 (“Oggetto e garanzia”), in forza della quale la parte mutuataria costituisce in pegno la maggioranza delle somme percette a garanzia dell'iscrizione ipotecaria e a garanzia della stipula di polizza assicurativa sugli immobili ipotecati. Stando all'opponente, dunque, le somme sono state trattenute dalla a garanzia e mai rese disponibili alla mutuataria. CP_7
Anche tale argomento non ha pregio.
Secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità qui condiviso, il contratto di mutuo, avendo natura reale (e non “efficacia reale” cit.), si perfeziona al momento in cui la somma mutuata sia entrata nella disponibilità del mutuatario medesimo, il che si verifica anche nel caso in cui la somma sia stata versata su un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'esecuzione di specifici obblighi contrattuali (cfr. Cass. civ. 38884/2021, e in generale sul mutuo di scopo v. Cass. civ. 23149/2022 – Est. Rossetti).
Nello specifico, la costituzione in pegno di somme erogate costituisce un atto di disposizione del mutuatario, che postula giuridicamente l'averne conseguito la disponibilità. Con tale meccanismo, la riceve le somme concesse a mutuo al cliente in forza di un autonomo CP_7
6 titolo giuridico, sotto forma di garanzia atipica e provvisoria, risolutivamente condizionata all'adempimento degli oneri contrattuali a carico del mutuatario.
Tale operazione non comporta, dunque, che la trattenga le somme concesse a mutuo, CP_7 ma piuttosto consente che la riceva dallo stesso mutuatario le somme erogate, e CP_7 comprova, pertanto, che il soggetto mutuatario ha effettivamente ricevuto la disponibilità della somma oggetto di mutuo che altrimenti non avrebbe potuto costituire in garanzia (cfr.
Cass. civ. 5654/2023).
L'opponente, a sostegno della propria tesi, ha citato la pronuncia della Cassazione
5921/2023. In tale sede, i giudici di legittimità hanno negato la valenza di titolo esecutivo al mutuo redatto nella forma di atto pubblico, per insussistenza di un'attuale obbligazione di restituzione di somme di denaro costituite in garanzia nella forma del deposito.
La clausola contrattuale di ri-trasferimento della somma di denaro erogata alla è stata CP_7 qualificata come una forma di deposito irregolare, mediante il quale l'istituto di credito consegue nuovamente la titolarità delle somme, obbligandosi a “svincolarle” subordinatamente alla concessione da parte del mutuatario delle garanzie richieste. Per valere come titolo esecutivo, al contratto deve essere aggiunto un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizioni autenticate attestanti l'avveramento della condizione sospensiva e, quindi, il ritorno della somma mutuata al mutuatario.
La questione, discussa in giurisprudenza, è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione con decreto 10.10.2024.
La tesi da ultimo prospettata, accolta da parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità, non coglie nel segno, perché non si confronta con alcuni profili giuridici dirimenti:
➢ il pegno, notoriamente un contratto reale, postula l'esclusiva disponibilità della cosa oggetto di garanzia in capo al debitore, il quale è tenuto a consegnarla al creditore pena l'inopponibilità verso i terzi della prelazione (cfr. combinato disposto degli artt.
2786 c.c. e 2787.2 c.c.): si può costituire in pegno solo ciò che si è preventivamente conseguito;
➢ il pegno è costituito dai contraenti a tutela del mancato verificarsi degli adempimenti indicati in contratto quale condizione risolutiva (e non già sospensiva) dell'efficacia del contratto di mutuo, perfezionatosi con la consegna: non è dunque il creditore mutuante che deve offrire prova del verificarsi dell'evento dedotto in condizione, ma
è semmai il debitore - mutuatario - che deve dimostrare che le garanzie siano state prestate e/o che l'assicurazione sia stata stipulata al fine di ottenere lo “svincolo” delle somme;
➢ la contestualità della complessa operazione negoziale (mutuo + pegno) risponde all'intuibile esigenza di contenimento delle spese ma non sospende il programma di restituzione rateale: infatti, non vi è dubbio che qualora la Banca omettesse di
7 svincolare il denaro concesso in garanzia, il mutuatario ben potrebbe far valere il medesimo titolo esecutivo costituito dall'unico rogito notarile, contenente i due contratti;
➢ analogamente, non vi è dubbio che l'intera operazione negoziale potrebbe essere posta in essere mediante atti separati, senza dubitare dell'efficacia esecutiva del mutuo a prescindere dalle sorti del contratto di pegno collegato;
➢ il rilascio della quietanza da parte del mutuatario integra con certezza la trasmissione in via immediata della somma mutuata, poiché la stessa parte ne riconosce il conseguimento;
la quietanza ha valore di confessione stragiudiziale, revocabile solo per errore di fatto e violenza ex art. 2732 c.c. (v. Cass. s.u. 19888/2014).
In sintesi, la tesi sposata dalla sentenza della Cassazione n. 5921/2023 non supera l'argomento per cui il mutuo si perfeziona con la concessione della disponibilità giuridica della somma;
sicché la retrocessione della stessa configura un atto dispositivo del mutuatario che non pone nel nulla il mutuo che si è già perfezionato.
Ciò premesso sul piano dogmatico, i contratti di mutuo in esame sono tutti validi titoli esecutivi, perché le relative somme concesse in finanziamento sono state conseguite giuridicamente dalla debitrice, che ne aveva la disponibilità.
Infatti, la mutuataria ha rilasciato quietanza piena delle somme erogategli (art. 1); si è obbligata a restituire i tre finanziamenti alla in un numero variabile di rate CP_7 consecutive mensili, con immediata decorrenza restitutoria dal mese successivo di stipula
(ad esempio, la prima rata del mutuo ipotecario d.d. 16.07.2010, andava a scadere il
31.08.2010) e con la prima rata di preammortamento degli interessi il mese della stessa stipula. Inoltre, la mutuataria non ha mai negato di aver effettivamente percepito le somme a mutuo, né ha allegato di aver rilasciato le quietanze per errore o subendo violenza.
In altri termini, le somme di cui ai contratti di mutuo erano immediatamente esigibili e l'obbligo di rimborso sorto contestualmente alla stipula.
Peraltro, i contratti in esame non contengono alcuna disposizione pattizia che lega l'obbligo di rimborso alla riconsegna del denaro pignorato.
Se non si fosse realizzato il trasferimento della proprietà del denaro (art. 1814 c.c.), con la connessa, acquisita sua disponibilità ex art. 832 c.c., non potrebbe neppure ipotizzarsi la sussistenza dell'obbligo di restituzione che la parte finale dell'art. 1813 c.c. pone in capo al mutuatario.
Con ulteriore motivo di opposizione, a eccepito il difetto di trasparenza nei calcoli Pt_1 dei conteggi dedotti nel precetto, ma anche tale censura non può essere accolta.
La ha prodotto due documenti: uno contenente un prospetto con i calcoli realizzati CP_7 dalla cedente in data 16.11.2021, l'altro i saldi operativi al 25.10.2021 Controparte_7 trasmessi via mail alla debitrice (da cui emerge un insoluto di complessivi E. 2.858.783,69) – cfr. docc. 12 e 13. Tale posta debitoria coincide sostanzialmente con quella dedotta nel
8 precetto d.d. 05.12.2023 per 2.866.911,49 E., salva la differenza di E. 8.127,80 per interessi di mora maturati.
Tutti i dati per l'effettuazione dei conteggi sono contenuti nei contratti di mutuo, che recano precisa indicazione del tipo di ammortamento e della durata, del TAEG, del tasso di mutuo e il metodo di calcolo, nonché il prospetto analitico del piano di ammortamento con l'enunciazione specifica delle singole rate mensili, nella quota capitale e quota interessi (v. ad es. pag. 23 sub doc. 7).
A fronte di ciò, la società non ha contestato specificamente le produzioni documentali dub docc. 12 e 13, e non ha allegato (prima ancora di dimostrare ex art. 1218 c.c.) quali prestazioni abbia adempiuto.
Tale difetto assertivo comporta l'inammissibilità della CTU richiesta per la determinazione dei conteggi relativi al credito, in quanto esplorativa.
Peraltro, per costante giurisprudenza non occorre che il creditore enunci, in precetto, il procedimento logico giuridico e il calcolo matematico seguiti per determinare la somma domandata (cfr. Cass. civ. 8906/2022).
Per tutto quanto sopra, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono liquidate sia per la fase cautelare ed el reclamo (E. 13.000,00) che per il merito (25.000,00 E.) tenuto conto dei parametri tabellari minimi dello scaglione di riferimento in base al valore precettato ex art. 17.1 c.p.c. (da
2.000.000 a 4.000.000 E.).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in premessa indicata, rigettata ogni diversa eccezione, istanza e domanda, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna e Parte_1 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento in favore di per Parte_4 Controparte_1 mezzo della mandataria delle spese di lite liquidate complessivamente in E. CP_2
38.000,00, oltre a spese generali 15%, cpa e IVA come per legge.
Treviso, lì 28 gennaio 2025
Il Giudice
Bruno Casciarri
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