Art. 26. Limiti dell'indennizzo per determinati beni
Per i danni ai beni indicati alla lettera a) dell'art. 4, l'indennizzo e' corrisposto fino all'ammontare di un milione di lire.
Per i danni ai beni indicati alla lettera a) dell'art. 4, l'indennizzo e' corrisposto fino all'ammontare di un milione di lire.