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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile di opposizione a precetto iscritta al n.3824/23 promossa
da
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente a [...] (C.F.:
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni C.F._1
Battista Campeis, giusta mandato in atti;
- ricorrente –
contro
cf Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Trieste;
- resistente –
DM), CF Controparte_2
, in persona del Direttore legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Trieste
- resistente-
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
Cause trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
1 Per parte ricorrente
NEL MERITO: annulli il Tribunale, in accoglimento della presente opposizione, il ruolo n. 383/23 reso esecutivo il 2-10-23 emesso da ADM nonché la cartella di pagamento n. 115 2023 0018431091000 emessa da
[...] di Udine per difetto di Controparte_3 titolo esecutivo, per mancanza di motivazione ovvero per infondatezza della contestazione della violazione della norma di cui all'art. 18 D.lgs 12-1-16 n. 6 oggetto dell'atto di contestazione. Spese rifuse.
Per : CP_1 Accertarsi il difetto di legittimazione passiva di
.In subordine rigettarsi il ricorso. Spese rifuse. CP_1
Per ADM: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare il ricorso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Come già osservato nell'ordinanza di sospensione,
difetta palesemente nella fattispecie concreta al vaglio del
Tribunale un atto di irrogazione della sanzione amministrativa di cui è causa.
Di vero, all'opponente, avendo proposto deduzioni difensive ai sensi del comma 7° dell'art.16 D.Lgs.472/97, era precluso, come si evince dal comma 6 del medesimo articolo
(in cui si legge “ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive”) di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 3, sicchè l'Ufficio
aveva l'onere, entro il termine decadenziale di un anno dalla loro presentazione, di emettere un nuovo provvedimento, se avesse ritenuto di confermare, in tutto o in parte, la sanzione motivando espressamente in ordine alle deduzioni difensive depositate dall'opponente, con la conseguenza che,
da un lato, il termine per l'impugnazione di tale nuovo
2 provvedimento sarebbe decorso dalla sua notificazione (vedi comma 5 che preclude l'impugnazione immediata in caso di presentazione di deduzioni difensive), quest'ultima da eseguirsi entro 120 gg., e, dall'altro, solo in caso di rideterminazione della sanzione si sarebbe riaperto, ai sensi del comma 7 bis, il termine per la definizione agevolata della sanzioni.
In altri termini, l' Controparte_2
aveva l'onere, a pena di decadenza, di emettere, entro un anno dalla presentazione delle predette deduzioni difensive,
il provvedimento con cui si irrogava la sanzione con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime, non essendo ad esso assimilabile il provvedimento del 22/2/23 con cui la ADM si era limitata a confermare l'atto di contestazione dell'illecito amministrativo, senza irrogare la sanzione e senza ulteriori indicazioni.
Del resto, la Suprema Corte (vedi Cass.12748/189) ha espressamente affermato come l'atto di contestazione delle sanzioni ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997 resta autonomo rispetto al provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
Difetta, quindi, un atto legittimante l'iscrizione a ruolo del credito per la cui riscossione e' stata avviata con la notifica della cartella impugnata.
In ragione di ciò, ossia per l'assenza di un titolo valido per l'iscrizione a ruolo, il ricorso va, pertanto,
accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) annulla la cartella di pagamento n. 115 2023
3 0018431091000 per difetto di un valido titolo per l'iscrizione a ruolo;
b) condanna i resistenti, in solido, al pagamento,
in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 5.350,00 per compenso, Euro 545,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine in data 4/4/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile di opposizione a precetto iscritta al n.3824/23 promossa
da
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente a [...] (C.F.:
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni C.F._1
Battista Campeis, giusta mandato in atti;
- ricorrente –
contro
cf Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Trieste;
- resistente –
DM), CF Controparte_2
, in persona del Direttore legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Trieste
- resistente-
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
Cause trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
1 Per parte ricorrente
NEL MERITO: annulli il Tribunale, in accoglimento della presente opposizione, il ruolo n. 383/23 reso esecutivo il 2-10-23 emesso da ADM nonché la cartella di pagamento n. 115 2023 0018431091000 emessa da
[...] di Udine per difetto di Controparte_3 titolo esecutivo, per mancanza di motivazione ovvero per infondatezza della contestazione della violazione della norma di cui all'art. 18 D.lgs 12-1-16 n. 6 oggetto dell'atto di contestazione. Spese rifuse.
Per : CP_1 Accertarsi il difetto di legittimazione passiva di
.In subordine rigettarsi il ricorso. Spese rifuse. CP_1
Per ADM: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare il ricorso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Come già osservato nell'ordinanza di sospensione,
difetta palesemente nella fattispecie concreta al vaglio del
Tribunale un atto di irrogazione della sanzione amministrativa di cui è causa.
Di vero, all'opponente, avendo proposto deduzioni difensive ai sensi del comma 7° dell'art.16 D.Lgs.472/97, era precluso, come si evince dal comma 6 del medesimo articolo
(in cui si legge “ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive”) di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 3, sicchè l'Ufficio
aveva l'onere, entro il termine decadenziale di un anno dalla loro presentazione, di emettere un nuovo provvedimento, se avesse ritenuto di confermare, in tutto o in parte, la sanzione motivando espressamente in ordine alle deduzioni difensive depositate dall'opponente, con la conseguenza che,
da un lato, il termine per l'impugnazione di tale nuovo
2 provvedimento sarebbe decorso dalla sua notificazione (vedi comma 5 che preclude l'impugnazione immediata in caso di presentazione di deduzioni difensive), quest'ultima da eseguirsi entro 120 gg., e, dall'altro, solo in caso di rideterminazione della sanzione si sarebbe riaperto, ai sensi del comma 7 bis, il termine per la definizione agevolata della sanzioni.
In altri termini, l' Controparte_2
aveva l'onere, a pena di decadenza, di emettere, entro un anno dalla presentazione delle predette deduzioni difensive,
il provvedimento con cui si irrogava la sanzione con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime, non essendo ad esso assimilabile il provvedimento del 22/2/23 con cui la ADM si era limitata a confermare l'atto di contestazione dell'illecito amministrativo, senza irrogare la sanzione e senza ulteriori indicazioni.
Del resto, la Suprema Corte (vedi Cass.12748/189) ha espressamente affermato come l'atto di contestazione delle sanzioni ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997 resta autonomo rispetto al provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
Difetta, quindi, un atto legittimante l'iscrizione a ruolo del credito per la cui riscossione e' stata avviata con la notifica della cartella impugnata.
In ragione di ciò, ossia per l'assenza di un titolo valido per l'iscrizione a ruolo, il ricorso va, pertanto,
accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) annulla la cartella di pagamento n. 115 2023
3 0018431091000 per difetto di un valido titolo per l'iscrizione a ruolo;
b) condanna i resistenti, in solido, al pagamento,
in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 5.350,00 per compenso, Euro 545,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine in data 4/4/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
4