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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/07/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 93000096/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella causa civile iscritta al n. 93000096 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Carbonella e presso lo studio dello stesso elettivamente domi- ciliati in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del E_ P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Monti, Franco Monti,
Francesco Rolle e Antonio Di Filippo, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in causa,
CONVENUTA
NONCHE'
, TERZO CHIAMATO CONTUMACE Controparte_2
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni
All'udienza del 3.3.2025 i procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni come in atti.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. - come novel- lato dalla legge 69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Gli attori con l'atto introduttivo del giudizio hanno chiesto nei confronti della convenuta CP_1 quanto segue:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell'odierna convenuta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.2049 c.c e art.31 TUF;
per l'effetto, condannare la odierna convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali pari ad Euro
25.000,00 oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo unitamente a quelli morali di cui all'art.2059 c.c., in relazione ai quali si chiede la valutazione equitativa dell'Ill.mo Organo Giudicante ex art.1226 c.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”.
La convenuta si costituiva in giudizio e, contestando E_ la domanda attorea, chiedeva emanarsi i seguenti provvedimenti di giustizia:
“IN VIA PREGIUDIZIALE
Disporre il differimento della prima udienza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 269 cpc, allo scopo di consentire all'esponente la citazione del terzo, sig. E_
, nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis cpc;
Controparte_2
NEL MERITO IN PRINCIPALITÀ
Assolvere da tutte le domande contro la stessa da chiunque E_ formulate nel presente giudizio, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque sprovviste di supporto probatorio;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA:
Accertare e dichiarare la concorrente, preponderante o esclusiva responsabilità dei signori e Pt_1 nella determinazione del lamentato evento di danno, assolvendo per l'effetto nei suddetti Parte_2 limiti E_
e comunque, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande
Condannare il signor a manlevare e tenere indenne Controparte_2 E_ da qualsiasi esborso questa fosse tenuta ad effettuare a qualsiasi titolo in dipendenza di
[...] tutte le domande contro la stessa da chiunque formulate nel presente giudizio.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende.”.
Il terzo chiamato , ritualmente citato in giudizio, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
***
pagina 2 di 5 1- La domanda promossa da parte attrice nei confronti della Banca convenuta non è fondata e deve essere rigettata nei limiti di quanto di seguito indicato.
Preliminarmente va rilevato che il terzo chiamato , ritualmente citato in giudizio, Controparte_2 non si è costituito e, pertanto, va dichiarata la contumacia dello stesso.
Ciò detto, in riferimento alla domanda risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti della banca convenuta - derivante dall'asserito operato di quale promotore finanziario della Controparte_2 [...]
AG , nonchè della asserita responsabilità e/o E_ CP_3 corresponsabilità della medesima banca – vanno richiamati, ex multis, i seguenti principi giurisprudenziali:
- “il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal preposto (nella fattispecie, consulente finanziario) e le mansioni o incombenze a lui affidate dal preponente (nella fattispecie, intermediario finanziario), su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, si ha quando l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, ma dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe”, Corte Cass. sentenza n. 21385/2024; idem Corte Cass. ordinanza n. 3425 del 10 febbraio 2025;
- “In tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;
la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore.”, Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza n. 31453/2022;
- “Quando la condotta dell'investitore si traduce nella violazione di norme giuridiche contenenti specifici obblighi, il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste circostanze e a dar conto in motivazione delle ragioni per le quali ritiene che tale condotta sia rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti fra consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole e non abbia, di contro, integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore finanziario, che giustifica la solidale responsabilità dell'intermediario.”, Cass. civ., Sez. VI -
3, Ordinanza n. 31453/2022.
pagina 3 di 5 Inoltre va rilevato che il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale;
il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'
intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, cfr Cass. 04/03/2014, n. 5020.
Il presupposto della responsabilità dell' intermediario, va ancora rilevato, è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all' investitore, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c, cfr Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928.
Sotto il profilo istruttorio va evidenziato che i documenti 1-2-3-4-5, prodotti dagli attori agli atti di causa con l'iscrizione a ruolo del giudizio, sono stati ritualmente disconosciuti, ex art.li 2712 e 2719 cc, dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta e a detto disconoscimento non è seguita CP_1 la relativa istanza di verificazione da parte degli attori;
di conseguenza detta documentazione non è utilizzabile ai fini del decidere.
Va ancora evidenziato che la Banca convenuta, con nota protocollo n. 686/2010 del 24.12.2010, ribadiva agli attori che in data 18.10.2010 era cessato il rapporto di collaborazione con “l'ex promotore finanziario ”, cfr doc. 10 in produzione attorea;
da detta nota, non disconosciuta dalla Controparte_2
Banca convenuta, emerge che quest' ultima ha invitato i medesimi attori a rivolgersi direttamente presso la dipendenza della Banca “per rendicontazioni e/o esecuzione di altre operazioni bancarie”.
Di conseguenza la medesima convenuta - con E_
l'invio agli attori della su richiamata nota protocollo n. 686/2010 del 24.12.2010 - ha indirettamente confermato la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario , terzo chiamato contumace, e gli attori, quali investitori. Controparte_2
Nel corso del giudizio non è stata svolta attività istruttoria.
All'esito dell'esame della documentazione in atti, e specificatamente dei documenti non disconosciuti dalla convenuta, non sono emersi elementi che consentano di accertare la CP_1 corresponsabilità della convenuta per i danni lamentati dagli attori. CP_1
Pertanto parte attrice non ha dato prova del nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal consulente finanziario terzo chiamato contumace, e le mansioni o Controparte_2 incombenze a lui affidate dalla convenuta, su cui si fonda la responsabilità solidale di quest'ultima CP_1 per i danni provocati dal primo.
pagina 4 di 5 Le spese di lite sono compensate ex art. 92 c.p.c., II comma, (nella formulazione introdotta dalla
L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto l'atto di citazione è stato proposto successivamente); detto articolo legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni”, cfr sentenza Cass. n.
2883/2014, Cass. n. 591/2017, sentenza Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77.
Nella fattispecie in esame le “gravi ed eccezionali ragioni” si concretizzano sia nella circostanza che la domanda avanzata dagli attori viene rigettata a seguito della inutilizzabilità ai fini del decidere della documentazione prodotta dalla medesima parte attrice a supporto della domanda di risarcimento, disconosciuta dalla Banca convenuta e non seguita da istanza di verificazione, sia nella considerazione che la medesima convenuta - con l'invio agli attori della su E_ richiamata nota protocollo n. 686/2010 del 24.12.2010 - ha indirettamente confermato la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario/terzo chiamato contumace e gli attori, quali investitori. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunziando sulla domanda proposta da e contro Parte_1 Parte_2 [...] nonché di quest'ultima nei confronti del terzo chiamato contumace E_
, rigettata ogni diversa istanza, così decide: Controparte_2
- rigetta la domanda avanzata dagli attori e nei confronti della Parte_1 Parte_2 convenuta E_
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Foggia il 18 luglio 2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella causa civile iscritta al n. 93000096 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Carbonella e presso lo studio dello stesso elettivamente domi- ciliati in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del E_ P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Monti, Franco Monti,
Francesco Rolle e Antonio Di Filippo, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in causa,
CONVENUTA
NONCHE'
, TERZO CHIAMATO CONTUMACE Controparte_2
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni
All'udienza del 3.3.2025 i procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni come in atti.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. - come novel- lato dalla legge 69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Gli attori con l'atto introduttivo del giudizio hanno chiesto nei confronti della convenuta CP_1 quanto segue:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell'odierna convenuta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.2049 c.c e art.31 TUF;
per l'effetto, condannare la odierna convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali pari ad Euro
25.000,00 oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo unitamente a quelli morali di cui all'art.2059 c.c., in relazione ai quali si chiede la valutazione equitativa dell'Ill.mo Organo Giudicante ex art.1226 c.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”.
La convenuta si costituiva in giudizio e, contestando E_ la domanda attorea, chiedeva emanarsi i seguenti provvedimenti di giustizia:
“IN VIA PREGIUDIZIALE
Disporre il differimento della prima udienza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 269 cpc, allo scopo di consentire all'esponente la citazione del terzo, sig. E_
, nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis cpc;
Controparte_2
NEL MERITO IN PRINCIPALITÀ
Assolvere da tutte le domande contro la stessa da chiunque E_ formulate nel presente giudizio, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque sprovviste di supporto probatorio;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA:
Accertare e dichiarare la concorrente, preponderante o esclusiva responsabilità dei signori e Pt_1 nella determinazione del lamentato evento di danno, assolvendo per l'effetto nei suddetti Parte_2 limiti E_
e comunque, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande
Condannare il signor a manlevare e tenere indenne Controparte_2 E_ da qualsiasi esborso questa fosse tenuta ad effettuare a qualsiasi titolo in dipendenza di
[...] tutte le domande contro la stessa da chiunque formulate nel presente giudizio.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende.”.
Il terzo chiamato , ritualmente citato in giudizio, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
***
pagina 2 di 5 1- La domanda promossa da parte attrice nei confronti della Banca convenuta non è fondata e deve essere rigettata nei limiti di quanto di seguito indicato.
Preliminarmente va rilevato che il terzo chiamato , ritualmente citato in giudizio, Controparte_2 non si è costituito e, pertanto, va dichiarata la contumacia dello stesso.
Ciò detto, in riferimento alla domanda risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti della banca convenuta - derivante dall'asserito operato di quale promotore finanziario della Controparte_2 [...]
AG , nonchè della asserita responsabilità e/o E_ CP_3 corresponsabilità della medesima banca – vanno richiamati, ex multis, i seguenti principi giurisprudenziali:
- “il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal preposto (nella fattispecie, consulente finanziario) e le mansioni o incombenze a lui affidate dal preponente (nella fattispecie, intermediario finanziario), su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, si ha quando l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, ma dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe”, Corte Cass. sentenza n. 21385/2024; idem Corte Cass. ordinanza n. 3425 del 10 febbraio 2025;
- “In tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;
la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore.”, Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza n. 31453/2022;
- “Quando la condotta dell'investitore si traduce nella violazione di norme giuridiche contenenti specifici obblighi, il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste circostanze e a dar conto in motivazione delle ragioni per le quali ritiene che tale condotta sia rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti fra consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole e non abbia, di contro, integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore finanziario, che giustifica la solidale responsabilità dell'intermediario.”, Cass. civ., Sez. VI -
3, Ordinanza n. 31453/2022.
pagina 3 di 5 Inoltre va rilevato che il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale;
il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'
intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, cfr Cass. 04/03/2014, n. 5020.
Il presupposto della responsabilità dell' intermediario, va ancora rilevato, è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all' investitore, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c, cfr Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928.
Sotto il profilo istruttorio va evidenziato che i documenti 1-2-3-4-5, prodotti dagli attori agli atti di causa con l'iscrizione a ruolo del giudizio, sono stati ritualmente disconosciuti, ex art.li 2712 e 2719 cc, dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta e a detto disconoscimento non è seguita CP_1 la relativa istanza di verificazione da parte degli attori;
di conseguenza detta documentazione non è utilizzabile ai fini del decidere.
Va ancora evidenziato che la Banca convenuta, con nota protocollo n. 686/2010 del 24.12.2010, ribadiva agli attori che in data 18.10.2010 era cessato il rapporto di collaborazione con “l'ex promotore finanziario ”, cfr doc. 10 in produzione attorea;
da detta nota, non disconosciuta dalla Controparte_2
Banca convenuta, emerge che quest' ultima ha invitato i medesimi attori a rivolgersi direttamente presso la dipendenza della Banca “per rendicontazioni e/o esecuzione di altre operazioni bancarie”.
Di conseguenza la medesima convenuta - con E_
l'invio agli attori della su richiamata nota protocollo n. 686/2010 del 24.12.2010 - ha indirettamente confermato la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario , terzo chiamato contumace, e gli attori, quali investitori. Controparte_2
Nel corso del giudizio non è stata svolta attività istruttoria.
All'esito dell'esame della documentazione in atti, e specificatamente dei documenti non disconosciuti dalla convenuta, non sono emersi elementi che consentano di accertare la CP_1 corresponsabilità della convenuta per i danni lamentati dagli attori. CP_1
Pertanto parte attrice non ha dato prova del nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal consulente finanziario terzo chiamato contumace, e le mansioni o Controparte_2 incombenze a lui affidate dalla convenuta, su cui si fonda la responsabilità solidale di quest'ultima CP_1 per i danni provocati dal primo.
pagina 4 di 5 Le spese di lite sono compensate ex art. 92 c.p.c., II comma, (nella formulazione introdotta dalla
L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto l'atto di citazione è stato proposto successivamente); detto articolo legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni”, cfr sentenza Cass. n.
2883/2014, Cass. n. 591/2017, sentenza Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77.
Nella fattispecie in esame le “gravi ed eccezionali ragioni” si concretizzano sia nella circostanza che la domanda avanzata dagli attori viene rigettata a seguito della inutilizzabilità ai fini del decidere della documentazione prodotta dalla medesima parte attrice a supporto della domanda di risarcimento, disconosciuta dalla Banca convenuta e non seguita da istanza di verificazione, sia nella considerazione che la medesima convenuta - con l'invio agli attori della su E_ richiamata nota protocollo n. 686/2010 del 24.12.2010 - ha indirettamente confermato la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario/terzo chiamato contumace e gli attori, quali investitori. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunziando sulla domanda proposta da e contro Parte_1 Parte_2 [...] nonché di quest'ultima nei confronti del terzo chiamato contumace E_
, rigettata ogni diversa istanza, così decide: Controparte_2
- rigetta la domanda avanzata dagli attori e nei confronti della Parte_1 Parte_2 convenuta E_
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Foggia il 18 luglio 2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
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