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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/06/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato, avv. SIMONE COPPOLA, nella funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 12.06.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n.4387/2018 R.G. tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Insalata;
Ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato dall'avv. Fabiola CP_1
Leone, Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.08.28 la sig.ra esponeva di essere Parte_1 titolare di un diritto alla pensione cat. VO con decorrenza gennaio 2006, che l' per CP_1 gli anni 2004 e 2005 avrebbe utilizzato una retribuzione inferiore a quella minima pari ad €.44,26 e che il ricorso amministrativo presentato era rimasto senza esito.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, in funzione CP_1 di giudice del lavoro, per sentir dichiarare l'accertamento del diritto al ricalcolo della pensione per effetto della retribuzione giornaliera pari ad €.44,26 per gli anni 2004 e
2005, con condanna dell'istituto al pagamento della riliquidazione della pensione oltre interessi e con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva contestando gli assunti di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio era ammessa una CTU contabile finalizzata alla quantificazione delle differenze pensionistiche a decorrere dal triennio precedente al ricorso ed il CTU provvedeva in data 28.05.25 al deposito della relazione definitiva.
Per conseguenza, la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni formulate, mentre la parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la fondatezza della richiesta di parte ricorrente, all'esito della discussione orale la causa è decisa come da sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie in esame la prima domanda non merita accoglimento, mentre la domanda inerente all'accertamento della riliquidazione della pensione deve trovare accoglimento sulla base delle conclusioni cui è pervenuta la CTU ammessa.
La dott.ssa , in effetti ha così motivato:” Preliminarmente all'illustrazione delle Per_1 risultanze numeriche si ritiene opportuno esporre i criteri metodologici che hanno sorretto l'esecuzione delle operazioni peritali e l'elaborazione dei dati. Riferimenti normativi: art. 1 co.4 L. 81/06 e art. 1 comma 1 l. 389/89 (All.1) Con ben chiarisce
l'articolo di legge 81/06: 4. A decorrere dal 1° gennaio 2006 la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato ed indeterminato è quella indicata nell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 09 ottobre 1989 n.338 convertito con modificazioni dalla legge 07 dicembre 199 n. 389.
L'art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre n.338 sancisce che “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. I datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
L'art. 2, c. 25 della legge 28/12/1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che: "l'art. 1 del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/12/1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (cfr. circolare n. 40 del
20/2/1996). La norma di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge
n. 389/1989, non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che, come ogni anno, vanno rivalutati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge
26/9/1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Questo comporta che il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. in parola, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente. Per gli anni oggetto di causa e precisamente anno 2004 e 2005 il minimo giornaliero nell'ano 2004 in agricoltura per un operaio è di €.34,84, mentre per il 2005 è di €.35,54.”.
Inoltre, il CTU ha accertato che:“ Rispondendo al quesito posto dall'Ill.mo Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti, questo CTU può affermare che le differenze spettante al ricorrente sono pari: 6.418,80 € (…).”.
Pertanto, sulla base degli accertamenti effettuati dal CTU la prima domanda formulata dalla parte ricorrente non risulta fondata poiché il minimo giornaliero salariale in agricoltura per un operaio nel 2004 era di €.34,84, mentre nel 2005 era di €.35,54 e non già, invece, la somma di €.44,26 rivendicata dalla ricorrente, con conseguente necessitato rigetto della prima domanda.
Per contra, la seconda domanda, inerente alla riliquidazione della pensione, merita accoglimento e risulta accertato il credito della signora vanta nei confronti Pt_1 dell' nella somma di €.6.418,80 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda sino CP_1 all'effettivo soddisfo.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di un logico accertamento contabile e normativo, coerente con i risultati e sorretto da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)
- con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav.
27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere contabile, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo contabile, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
E comunque, se il Giudice motiva la sentenza per relationem facendo proprie le conclusioni del CTU incorre nel vizio di motivazione solo nel caso in cui, a fronte di puntuali circostanze critiche mosse dal perito di parte alle risultanze del CTU non prende in esame contrarie argomentazioni. Tale assunto rappresenta l'eccezione all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del convincimento in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (Cass. n. 21504/2018).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni e, per conseguenza, le conclusioni pienamente condivisibili.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, accertato l'accoglimento parziale del ricorso presentato da , la liquidazione dei compensi di lite segue la Parte_1 soccombenza che viene liquidata come in dispositivo, previa compensazione della metà in ragione del rigetto della prima domanda formulata, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, del comportamento processuale delle parti e dell'esito del giudizio e applicando i valori medi dei parametri con riconoscimento delle fasi come previsti dal DM 55/2014 coordinato con il DM 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione rilasciata.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 10.08.18 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
- rigetta la domanda formulata da parte di in ordine Parte_1 all'accertamento della retribuzione giornaliera nella misura di €.44,84 poiché infondata;
- accoglie la domanda inerente alla riliquidazione della pensione ed al pagamento dei ratei differenziali dovuti e dichiara che la parte ricorrente ha diritto alla somma di €.6.418,80, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, come da accertamento della CTU ammessa;
- condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento dei compensi CP_1 di lite, previa riduzione nella misura della metà per i motivi esposti, che liquida in €.1.310,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- condanna l' al pagamento delle spese di CTU per come liquidate. CP_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 12.06.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Dott. SIMONE COPPOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato, avv. SIMONE COPPOLA, nella funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 12.06.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n.4387/2018 R.G. tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Insalata;
Ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato dall'avv. Fabiola CP_1
Leone, Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.08.28 la sig.ra esponeva di essere Parte_1 titolare di un diritto alla pensione cat. VO con decorrenza gennaio 2006, che l' per CP_1 gli anni 2004 e 2005 avrebbe utilizzato una retribuzione inferiore a quella minima pari ad €.44,26 e che il ricorso amministrativo presentato era rimasto senza esito.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, in funzione CP_1 di giudice del lavoro, per sentir dichiarare l'accertamento del diritto al ricalcolo della pensione per effetto della retribuzione giornaliera pari ad €.44,26 per gli anni 2004 e
2005, con condanna dell'istituto al pagamento della riliquidazione della pensione oltre interessi e con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva contestando gli assunti di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio era ammessa una CTU contabile finalizzata alla quantificazione delle differenze pensionistiche a decorrere dal triennio precedente al ricorso ed il CTU provvedeva in data 28.05.25 al deposito della relazione definitiva.
Per conseguenza, la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni formulate, mentre la parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la fondatezza della richiesta di parte ricorrente, all'esito della discussione orale la causa è decisa come da sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie in esame la prima domanda non merita accoglimento, mentre la domanda inerente all'accertamento della riliquidazione della pensione deve trovare accoglimento sulla base delle conclusioni cui è pervenuta la CTU ammessa.
La dott.ssa , in effetti ha così motivato:” Preliminarmente all'illustrazione delle Per_1 risultanze numeriche si ritiene opportuno esporre i criteri metodologici che hanno sorretto l'esecuzione delle operazioni peritali e l'elaborazione dei dati. Riferimenti normativi: art. 1 co.4 L. 81/06 e art. 1 comma 1 l. 389/89 (All.1) Con ben chiarisce
l'articolo di legge 81/06: 4. A decorrere dal 1° gennaio 2006 la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato ed indeterminato è quella indicata nell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 09 ottobre 1989 n.338 convertito con modificazioni dalla legge 07 dicembre 199 n. 389.
L'art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre n.338 sancisce che “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. I datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
L'art. 2, c. 25 della legge 28/12/1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che: "l'art. 1 del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/12/1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (cfr. circolare n. 40 del
20/2/1996). La norma di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge
n. 389/1989, non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che, come ogni anno, vanno rivalutati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge
26/9/1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Questo comporta che il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. in parola, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente. Per gli anni oggetto di causa e precisamente anno 2004 e 2005 il minimo giornaliero nell'ano 2004 in agricoltura per un operaio è di €.34,84, mentre per il 2005 è di €.35,54.”.
Inoltre, il CTU ha accertato che:“ Rispondendo al quesito posto dall'Ill.mo Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti, questo CTU può affermare che le differenze spettante al ricorrente sono pari: 6.418,80 € (…).”.
Pertanto, sulla base degli accertamenti effettuati dal CTU la prima domanda formulata dalla parte ricorrente non risulta fondata poiché il minimo giornaliero salariale in agricoltura per un operaio nel 2004 era di €.34,84, mentre nel 2005 era di €.35,54 e non già, invece, la somma di €.44,26 rivendicata dalla ricorrente, con conseguente necessitato rigetto della prima domanda.
Per contra, la seconda domanda, inerente alla riliquidazione della pensione, merita accoglimento e risulta accertato il credito della signora vanta nei confronti Pt_1 dell' nella somma di €.6.418,80 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda sino CP_1 all'effettivo soddisfo.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di un logico accertamento contabile e normativo, coerente con i risultati e sorretto da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)
- con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav.
27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere contabile, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo contabile, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
E comunque, se il Giudice motiva la sentenza per relationem facendo proprie le conclusioni del CTU incorre nel vizio di motivazione solo nel caso in cui, a fronte di puntuali circostanze critiche mosse dal perito di parte alle risultanze del CTU non prende in esame contrarie argomentazioni. Tale assunto rappresenta l'eccezione all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del convincimento in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (Cass. n. 21504/2018).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni e, per conseguenza, le conclusioni pienamente condivisibili.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, accertato l'accoglimento parziale del ricorso presentato da , la liquidazione dei compensi di lite segue la Parte_1 soccombenza che viene liquidata come in dispositivo, previa compensazione della metà in ragione del rigetto della prima domanda formulata, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, del comportamento processuale delle parti e dell'esito del giudizio e applicando i valori medi dei parametri con riconoscimento delle fasi come previsti dal DM 55/2014 coordinato con il DM 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione rilasciata.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 10.08.18 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
- rigetta la domanda formulata da parte di in ordine Parte_1 all'accertamento della retribuzione giornaliera nella misura di €.44,84 poiché infondata;
- accoglie la domanda inerente alla riliquidazione della pensione ed al pagamento dei ratei differenziali dovuti e dichiara che la parte ricorrente ha diritto alla somma di €.6.418,80, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, come da accertamento della CTU ammessa;
- condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento dei compensi CP_1 di lite, previa riduzione nella misura della metà per i motivi esposti, che liquida in €.1.310,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- condanna l' al pagamento delle spese di CTU per come liquidate. CP_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 12.06.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Dott. SIMONE COPPOLA