TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento introdotto ex art. 473 bis.49 c.p.c. instaurato da
(C.F. , con l'assistenza degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CHELLI MARTA e CAPPADONA IOLANDA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
PELLEGRINI ELENA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/04/2025, le parti hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio alle condizioni che qui si riportano: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione persale dei coniugi alle seguenti condizioni: verserà entro il 20 di ogni mese a a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento di quest'ultima, la somma di euro 300,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. spese di lite relative al giudizio di separazione compensate. Rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la domanda divorzile”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/06/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 29, anno
2020).
Dall'unione della coppia non sono nati figli.
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del vincolo, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso che il giudizio contenzioso si è trasformato in consensuale, decorrenti dalla data dell'udienza in cui i coniugi hanno consensualizzato il giudizio, e quindi dall'08/04/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 29, anno 2020) contratto tra e , in data 23/06/2020; Parte_1 CP_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come precisate all'udienza dell'08/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
R.G. n. 2077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e he deve essere fissata nuova udienza;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 18 novembre 2025, ore 9.10, per la prosecuzione del giudizio e la comparizione personale delle parti.
Si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento introdotto ex art. 473 bis.49 c.p.c. instaurato da
(C.F. , con l'assistenza degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CHELLI MARTA e CAPPADONA IOLANDA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
PELLEGRINI ELENA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/04/2025, le parti hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio alle condizioni che qui si riportano: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione persale dei coniugi alle seguenti condizioni: verserà entro il 20 di ogni mese a a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento di quest'ultima, la somma di euro 300,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. spese di lite relative al giudizio di separazione compensate. Rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la domanda divorzile”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/06/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 29, anno
2020).
Dall'unione della coppia non sono nati figli.
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del vincolo, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso che il giudizio contenzioso si è trasformato in consensuale, decorrenti dalla data dell'udienza in cui i coniugi hanno consensualizzato il giudizio, e quindi dall'08/04/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 29, anno 2020) contratto tra e , in data 23/06/2020; Parte_1 CP_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come precisate all'udienza dell'08/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
R.G. n. 2077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e he deve essere fissata nuova udienza;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 18 novembre 2025, ore 9.10, per la prosecuzione del giudizio e la comparizione personale delle parti.
Si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo