Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 469/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI IG
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 469/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratore dipendente reddito: euro 19.905,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratrice autonoma reddito: euro 18.607,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Domenico Arena presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Porto RO (RO) l'8-8-2023 (anno 2023, Numero 14, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
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CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi danno atto che nella casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra
rimarrà a viverci quest'ultima, mentre il sig. si è già allontanato Pt_2 Pt_1 dalla stessa reperendo un'autonoma sistemazione abitativa, con l'impegno di spostare la propria residenza anagrafica;
3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento, dando atto di essere economicamente autosufficienti e di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e ad alcun titolo.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5-2-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 469/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Porto RO Parte_2
(RO) l'8-8-2023, e li autorizza a vivere separati;
2 - manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto RO (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a OV, il 9 aprile 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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