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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.523/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Modena sezione lavoro n.640/2024 pubblicata in data 4 luglio 2024 promossa con ricorso depositato in data 9 agosto 2024 da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Lecce Via Pitagora n.8/A presso e nello studio dell'avv. Francesco Viggiani che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
CP_1
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia via Sessi n.5 presso e nello studio dell'avv. Andrea Consolini che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 20/02/2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena in funzione di Giudice del
1 lavoro in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di CP_1 [...] dichiarava l'illegittimità del licenziamento irrogato Parte_1
allo stesso e condannava la società a corrispondergli una somma pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Condannava, inoltre, la società a corrispondere al lavoratore la retribuzione che costui avrebbe maturato dal 16.10.2022 sino al 31.10.2022 e l'indennità di preavviso, pari a 15 giorni di calendario e a rifondergli le spese legali.
In tale ricorso deduceva di aver lavorato alle dipendenze della CP_1 [...]
dal 3.4.2018 sino al 16.10.2022, con qualifica di Parte_1 operaio e mansioni di “addetto al controllo flussi e collaboratore investigativo”, con contratto a tempo pieno CCNL Vigilanza Privata – Servizi fiduciari, con inquadramento professionale e retributivo di livello D dapprima a tempo determinato sino al 31/12/2018, poi trasformato a tempo indeterminato pieno a decorrere dal 01/01/2019, di avere lavorato presso i “cantieri” di CP_2
[...
nella provincia di Modena, con principale, ma non esclusiva, adibizione al punto vendita Coop Canaletto, in Modena, via Canaletto, n. 6, di essere stato in malattia dal 27.9.2022 perdurante sino al 31.10.2022 e di aver ricevuto in data
13.10.2022 lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivata dalla cessazione dell'appalto presso l'unità di Modena, via Canaletto con decorrenza dal 16.10.2022.
Sosteneva che il collega adibito alla stessa sede non fosse stato, invece, Tes_1
licenziato e che successivamente fosse stato assunto personale per lo svolgimento delle medesime mansioni ricoperte dallo stesso.
Deduceva, quindi, l'illegittimità del licenziamento, l'esigibilità dell'indennità di mancato preavviso e la decorrenza di efficacia dell'illegittimo licenziamento dalla data di cessazione dello stato di malattia.
Si costituiva con memoria sostenendo la Parte_1 legittimità del licenziamento, l'irrilevanza delle nuove assunzione e l'incomparabilità della posizione dell'appellato con quella del collega
[...]
CP_3
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande proposte da . CP_1
Il tribunale di Modena sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 Proponeva appello la società chiedendo Parte_1
l'ammissione della prova per testi proposta in primo grado e che, in riforma della
2 sentenza appellata, venissero rigettate le domande proposte da . CP_1
Con il primo motivo di appello deduceva che la sentenza appellata fosse viziata da error in procedendo per mancata ammissione della prova testimoniale proposta dalla stessa circa l'impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore altrove.
Con il secondo motivo di appello sosteneva che la sentenza fosse viziata da motivazione apparente o erronea sull'impossibilità di ricollocare utilmente altrove l'appellato e l'omessa valutazione della documentazione prodotta.
Con il terzo motivo di appello deduceva l'erronea valutazione della documentazione prodotta dall'appellato in relazione alla sua assegnazione al cantiere di Modena Canaletto.
Si costituiva con memoria depositata in data 6 febbraio 2025 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 20 febbraio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 In via preliminare si rileva che parte appellante non ha specificamente impugnato la sentenza in relazione ai capi n. 2 e 3 del dispositivo con cui è stata condannata a corrispondere all'appellato la retribuzione dal 16.10.2022 al
31.10.2022 e l'indennità di preavviso con la conseguenza che su tali statuizioni si è formato il giudicato.
Tanto premesso in relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
La censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale, così come capitolata, è infondata.
Si legge in particolare nella sentenza impugnata: “Spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene che colgano nel segno le doglianze attoree circa
l'illegittimità del licenziamento per mancato assolvimento dell'onere di ripescaggio sussistente in capo al datore di lavoro.
Sul punto, nel corso di rapporto di lavoro, il ricorrente evidenza di essere già stato adibito a punti vendita differenti da quello di zona Canaletto, per lo svolgimento delle solite mansioni (v. doc. depositato in data 7.2.2024 e dichiarato ammissibile con ordinanza del 15.2.2024). A prescindere da tale circostanza evidenzia, comunque, come la datrice di lavoro, anziché procedere all'irrogazione del licenziamento, avrebbe senz'altro potuto adibirlo ad uno dei vari punti vendita in cui la resistente aveva ancora in essere contratti di appalto.
3 Parte resistente prospetta, invece, l'impossibilità di collocare aliunde il ricorrente per l'esistenza di una situazione di organico saturo con riferimento a tutti gli altri punti vendita e per mansioni equivalenti rispetto a quelle ricoperte dal ricorrente.
Ebbene si ritiene che la circostanza di fatto da ultimo riferita sia rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio.
Deve osservarsi infatti che parte resistente, come invece era proprio onere, non abbia fornito alcun riscontro documentale di tale circostanza (sicuramente nel proprio patrimonio di conoscenza), limitandosi per vero a formulare, sul punto
(di pacifico valore documentale), un unico capitolo di prova del tutto generico
(v. capitolo di prova testimoniale n. 2 di cui alla memoria difensiva).”
Si condivide la mancata ammissione della prova testimoniale fatta dal giudice di primo grado, stante la formulazione della stessa, pur dovendosi integrare la motivazione.
In particolare il capitolo n. 2 di della prova per testi dedotta da parte appellante
è così formulato: “Al momento del licenziamento del sig. non vi era CP_1
possibilità di ricollocare utilmente altrove il dipendente, essendo i servizi già coperti con la forza lavoro in essere.”.
E' evidente che detto capitolo di prova è assolutamente generico e ciò anche in considerazione della deduzioni della memoria di costituzione di primo grado dell'appellante.
La società nella propria memoria, infatti, non ha neppure indicato gli appalti che aveva in essere a Modena e provincia, zona per la quale era stato assunto l'appellato, e in zone limitrofe e tantomeno ha indicato l'organico destinato agli stessi, come sarebbe stato suo onere a fronte delle contestazioni dell'appellato
(cfr. pag 6 e 7 del ricorso introduttivo) e si è limitata a una deduzione assolutamente generica sul punto.
Si legge, infatti, nella memoria di costituzione: “Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi era la possibilità di collocare il dipendente altrove, tanto perché al momento della cessazione, i servizi svolti presso gli altri cantieri attivi erano già coperti dalla forza lavoro a disposizione.”
Ne consegue, quindi, che stante l'assoluta genericità sia della deduzione dei fatti sia della formulazione del capitolo lo stesso è inammissibile.
Detto capitolo è, quindi, inammissibile non tanto per il fatto che la circostanza
4 avrebbe dovuto essere provata documentalmente, come, peraltro, parte appellante avrebbe potuto fare agevolmente, ma perché manca una specifica deduzione dei fatti.
Il capitolo 3 della prova per testi di parte appallante che recita: “Le assunzioni Par effettuate nelle settimane successive da erano esclusivamente di carattere intermittente a chiamata” è, così come formulato, irrilevante.
Lo stesso, infatti, si riferisce solo alle settimane “successive”, tra l'altro senza neppure specificare a quale evento, e, quindi, ad un lasso di tempo breve ed anche indeterminato e, comunque, l'appellante ha prodotto la documentazione relativa alle assunzioni.
Per completezza considerato che è riportato nelle conclusioni dell'atto di appello, seppure non sia indicato specificamente nel primo motivo di appello, si osserva che correttamente non è stato ammesso anche il capitolo n. 1 in cui si chiede: “Il sig. veniva assegnato al cantiere di Modena Canaletto, ove CP_1 ha svolto la sua attività sino alla cessazione del rapporto di lavoro”
Lo stesso, infatti, per come formulato, è in parte superfluo, in parte irrilevante e in contrasto con la documentazione prodotta.
L'appellato, infatti, nel ricorso introduttivo ha riconosciuto di essere stato
“applicato” al punto vendita Coop Canaletto a Modena, ma ha precisato che tale applicazione non è avvenuta in via esclusiva.
E', quindi, pacifica l'assegnazione a tale punto vendita, mentre vi è contrasto sull'esclusività o meno della stessa e tale esclusività risulta smentita dalla documentazione prodotta da parte appellata ed in particolare dai prospetti dei turni da cui risulta che ha lavorato anche presso altri siti (cfr doc n. 19 di parte appellata), peraltro come previsto nel contratto di lavoro che in relazione alla sede di lavoro si riferisce genericamente a Modena e provincia.
Da quanto sopra esposto deriva che il primo motivo di appello è infondato.
In relazione al secondo e al terzo motivo di appello da esaminare congiuntamente si osserva quanto segue.
Si rileva, innanzitutto, che nel contratto di lavoro stipulato tra le parti è esplicitamente indicato che “Lei presterà la sua opera presso Modena e provincia” e dalla documentazione prodotta dall'appellato (cfr. doc n. 19) risulta che lo stesso ha lavorato, seppur in minor misura, anche presso cantieri diversi da Modena Canaletto.
5 Come sopra detto, poi, parte appellante non ha specificamente indicato, come sarebbe stato suo onere, i cantieri che aveva a Modena e provincia e la loro completa copertura, come sarebbe, invece, stato necessario per provare di aver adempiuto all'obbligo di repechage, che, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, deve essere inteso in senso ampio ricomprendendo tra l'altro anche eventuale riduzione di orario e demansionamento pur di salvaguardare l'occupazione.
In atti vi sono, anzi, documenti che contrastano con il corretto adempimento dell'obbligo di repechage.
Risulta, infatti, la pubblicazione di un annuncio di lavoro in relazione al quale le giustificazioni della società sono poco convincenti e l'assunzione con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato di due lavoratori nel periodo immediatamente successivo al licenziamento e precisamente Persona_1
dal 12/12/2022 al 31/12/2022 e dal 28/11/2022 al Persona_2
31/12/2022.
Né è dirimente la tipologia di queste due nuove assunzioni in quanto anche l'appellato era stato assunto inizialmente con contratto di lavoro intermittente dal 23/12/2017 al 31/12/2017, prorogato al 31/01/2018 e poi nuovamente prorogato al 31 marzo 2018, seguito da contratto a termine dal 3 aprile 2018, poi, trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Parte appellante, poi, non ha neppure prodotto il proprio LUL per provare che effettivamente queste assunzioni non siano state prorogate e che non siano stati instaurati effettivamente altri rapporti di lavoro.
Si ritiene, pertanto, che il giudice di primo grado abbia correttamente valutato la documentazione prodotta dalle parti e che abbia concluso per l'illegittimità del licenziamento per mancata prova di aver adempiuto all'obbligo di repechage.
Come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n. 2739/2024), infatti, “In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro
l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.”
In particolare la Suprema Corte nella suddetta sentenza ha così motivato: “In ordine alla mancata prova del repêchage”; si censura la sentenza impugnata per l'erroneo riparto degli oneri di allegazione e prova del repêchage,
6 imponendo alla lavoratrice un onere di allegazione non dovuto…l'affermazione dei giudici d'appello secondo cui incomberebbe sul lavoratore un onere di allegazione circa “l'esistenza, nell'ambito della struttura aziendale, di posti di lavoro in cui potrebbe essere utilmente adibito” contrasta con una oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (ab imo: Cass. n. 5592 del 2016);
4.2. parimenti, la sentenza impugnata mostra di ritenere – come riportato nello storico della lite – che
l'onere di provare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore da licenziare sia limitato alla possibilità che quest'ultimo possa svolgere mansioni comunque equivalenti a quelle precedentemente espletate, trascurando che, per condivisa giurisprudenza di questa Corte, l'indagine va estesa anche all'impossibilità di svolgere mansioni anche inferiori (da ultimo v. Cass. n. 31561 del 2023, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.); invero, sin da Cass. SS.UU. n. 7755 del 1998, è stato sancito il principio per il quale la permanente impossibilità della prestazione lavorativa può oggettivamente giustificare il licenziamento ex art. 3 l. n. 604 del 1966 sempre che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni non solo equivalenti, ma anche inferiori;
l'arresto riposa sull'assunto razionale dell'oggettiva prevalenza dell'interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque compromessa dall'estinzione del rapporto;
il principio, originariamente affermato in caso di sopravvenuta infermità permanente, è stato poi esteso anche alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovute a soppressione del posto di lavoro in seguito a riorganizzazione aziendale, ravvisandosi le medesime esigenze di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro da ritenersi prevalenti su quelle di salvaguardia della professionalità del lavoratore (Cass. n. 21579 del 2008; Cass. n. 4509 del 2016;
Cass. n. 29099 del 2019; Cass. n. 31520 del 2019); è stato, così, affermato che il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la
7 soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore (cfr. Cass. n. 10018 del
2016; v. pure Cass. n. 23698 del 2015;Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del 2019)”
Da quanto sopra esposto deriva che anche il secondo e il terzo motivo di appello sono infondati.
L'appello va, quindi, rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e vanno distratte a favore del procuratore antistatario.
Stante il rigetto dell'appello si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/ 2002.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.523/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore a rifondere a le spese del presente CP_1
grado di giudizio che liquida nella somma di euro 5000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/ 2002
Così deciso in Bologna, il 20 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.523/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Modena sezione lavoro n.640/2024 pubblicata in data 4 luglio 2024 promossa con ricorso depositato in data 9 agosto 2024 da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Lecce Via Pitagora n.8/A presso e nello studio dell'avv. Francesco Viggiani che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
CP_1
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia via Sessi n.5 presso e nello studio dell'avv. Andrea Consolini che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 20/02/2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena in funzione di Giudice del
1 lavoro in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di CP_1 [...] dichiarava l'illegittimità del licenziamento irrogato Parte_1
allo stesso e condannava la società a corrispondergli una somma pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Condannava, inoltre, la società a corrispondere al lavoratore la retribuzione che costui avrebbe maturato dal 16.10.2022 sino al 31.10.2022 e l'indennità di preavviso, pari a 15 giorni di calendario e a rifondergli le spese legali.
In tale ricorso deduceva di aver lavorato alle dipendenze della CP_1 [...]
dal 3.4.2018 sino al 16.10.2022, con qualifica di Parte_1 operaio e mansioni di “addetto al controllo flussi e collaboratore investigativo”, con contratto a tempo pieno CCNL Vigilanza Privata – Servizi fiduciari, con inquadramento professionale e retributivo di livello D dapprima a tempo determinato sino al 31/12/2018, poi trasformato a tempo indeterminato pieno a decorrere dal 01/01/2019, di avere lavorato presso i “cantieri” di CP_2
[...
nella provincia di Modena, con principale, ma non esclusiva, adibizione al punto vendita Coop Canaletto, in Modena, via Canaletto, n. 6, di essere stato in malattia dal 27.9.2022 perdurante sino al 31.10.2022 e di aver ricevuto in data
13.10.2022 lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivata dalla cessazione dell'appalto presso l'unità di Modena, via Canaletto con decorrenza dal 16.10.2022.
Sosteneva che il collega adibito alla stessa sede non fosse stato, invece, Tes_1
licenziato e che successivamente fosse stato assunto personale per lo svolgimento delle medesime mansioni ricoperte dallo stesso.
Deduceva, quindi, l'illegittimità del licenziamento, l'esigibilità dell'indennità di mancato preavviso e la decorrenza di efficacia dell'illegittimo licenziamento dalla data di cessazione dello stato di malattia.
Si costituiva con memoria sostenendo la Parte_1 legittimità del licenziamento, l'irrilevanza delle nuove assunzione e l'incomparabilità della posizione dell'appellato con quella del collega
[...]
CP_3
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande proposte da . CP_1
Il tribunale di Modena sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 Proponeva appello la società chiedendo Parte_1
l'ammissione della prova per testi proposta in primo grado e che, in riforma della
2 sentenza appellata, venissero rigettate le domande proposte da . CP_1
Con il primo motivo di appello deduceva che la sentenza appellata fosse viziata da error in procedendo per mancata ammissione della prova testimoniale proposta dalla stessa circa l'impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore altrove.
Con il secondo motivo di appello sosteneva che la sentenza fosse viziata da motivazione apparente o erronea sull'impossibilità di ricollocare utilmente altrove l'appellato e l'omessa valutazione della documentazione prodotta.
Con il terzo motivo di appello deduceva l'erronea valutazione della documentazione prodotta dall'appellato in relazione alla sua assegnazione al cantiere di Modena Canaletto.
Si costituiva con memoria depositata in data 6 febbraio 2025 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 20 febbraio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 In via preliminare si rileva che parte appellante non ha specificamente impugnato la sentenza in relazione ai capi n. 2 e 3 del dispositivo con cui è stata condannata a corrispondere all'appellato la retribuzione dal 16.10.2022 al
31.10.2022 e l'indennità di preavviso con la conseguenza che su tali statuizioni si è formato il giudicato.
Tanto premesso in relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
La censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale, così come capitolata, è infondata.
Si legge in particolare nella sentenza impugnata: “Spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene che colgano nel segno le doglianze attoree circa
l'illegittimità del licenziamento per mancato assolvimento dell'onere di ripescaggio sussistente in capo al datore di lavoro.
Sul punto, nel corso di rapporto di lavoro, il ricorrente evidenza di essere già stato adibito a punti vendita differenti da quello di zona Canaletto, per lo svolgimento delle solite mansioni (v. doc. depositato in data 7.2.2024 e dichiarato ammissibile con ordinanza del 15.2.2024). A prescindere da tale circostanza evidenzia, comunque, come la datrice di lavoro, anziché procedere all'irrogazione del licenziamento, avrebbe senz'altro potuto adibirlo ad uno dei vari punti vendita in cui la resistente aveva ancora in essere contratti di appalto.
3 Parte resistente prospetta, invece, l'impossibilità di collocare aliunde il ricorrente per l'esistenza di una situazione di organico saturo con riferimento a tutti gli altri punti vendita e per mansioni equivalenti rispetto a quelle ricoperte dal ricorrente.
Ebbene si ritiene che la circostanza di fatto da ultimo riferita sia rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio.
Deve osservarsi infatti che parte resistente, come invece era proprio onere, non abbia fornito alcun riscontro documentale di tale circostanza (sicuramente nel proprio patrimonio di conoscenza), limitandosi per vero a formulare, sul punto
(di pacifico valore documentale), un unico capitolo di prova del tutto generico
(v. capitolo di prova testimoniale n. 2 di cui alla memoria difensiva).”
Si condivide la mancata ammissione della prova testimoniale fatta dal giudice di primo grado, stante la formulazione della stessa, pur dovendosi integrare la motivazione.
In particolare il capitolo n. 2 di della prova per testi dedotta da parte appellante
è così formulato: “Al momento del licenziamento del sig. non vi era CP_1
possibilità di ricollocare utilmente altrove il dipendente, essendo i servizi già coperti con la forza lavoro in essere.”.
E' evidente che detto capitolo di prova è assolutamente generico e ciò anche in considerazione della deduzioni della memoria di costituzione di primo grado dell'appellante.
La società nella propria memoria, infatti, non ha neppure indicato gli appalti che aveva in essere a Modena e provincia, zona per la quale era stato assunto l'appellato, e in zone limitrofe e tantomeno ha indicato l'organico destinato agli stessi, come sarebbe stato suo onere a fronte delle contestazioni dell'appellato
(cfr. pag 6 e 7 del ricorso introduttivo) e si è limitata a una deduzione assolutamente generica sul punto.
Si legge, infatti, nella memoria di costituzione: “Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi era la possibilità di collocare il dipendente altrove, tanto perché al momento della cessazione, i servizi svolti presso gli altri cantieri attivi erano già coperti dalla forza lavoro a disposizione.”
Ne consegue, quindi, che stante l'assoluta genericità sia della deduzione dei fatti sia della formulazione del capitolo lo stesso è inammissibile.
Detto capitolo è, quindi, inammissibile non tanto per il fatto che la circostanza
4 avrebbe dovuto essere provata documentalmente, come, peraltro, parte appellante avrebbe potuto fare agevolmente, ma perché manca una specifica deduzione dei fatti.
Il capitolo 3 della prova per testi di parte appallante che recita: “Le assunzioni Par effettuate nelle settimane successive da erano esclusivamente di carattere intermittente a chiamata” è, così come formulato, irrilevante.
Lo stesso, infatti, si riferisce solo alle settimane “successive”, tra l'altro senza neppure specificare a quale evento, e, quindi, ad un lasso di tempo breve ed anche indeterminato e, comunque, l'appellante ha prodotto la documentazione relativa alle assunzioni.
Per completezza considerato che è riportato nelle conclusioni dell'atto di appello, seppure non sia indicato specificamente nel primo motivo di appello, si osserva che correttamente non è stato ammesso anche il capitolo n. 1 in cui si chiede: “Il sig. veniva assegnato al cantiere di Modena Canaletto, ove CP_1 ha svolto la sua attività sino alla cessazione del rapporto di lavoro”
Lo stesso, infatti, per come formulato, è in parte superfluo, in parte irrilevante e in contrasto con la documentazione prodotta.
L'appellato, infatti, nel ricorso introduttivo ha riconosciuto di essere stato
“applicato” al punto vendita Coop Canaletto a Modena, ma ha precisato che tale applicazione non è avvenuta in via esclusiva.
E', quindi, pacifica l'assegnazione a tale punto vendita, mentre vi è contrasto sull'esclusività o meno della stessa e tale esclusività risulta smentita dalla documentazione prodotta da parte appellata ed in particolare dai prospetti dei turni da cui risulta che ha lavorato anche presso altri siti (cfr doc n. 19 di parte appellata), peraltro come previsto nel contratto di lavoro che in relazione alla sede di lavoro si riferisce genericamente a Modena e provincia.
Da quanto sopra esposto deriva che il primo motivo di appello è infondato.
In relazione al secondo e al terzo motivo di appello da esaminare congiuntamente si osserva quanto segue.
Si rileva, innanzitutto, che nel contratto di lavoro stipulato tra le parti è esplicitamente indicato che “Lei presterà la sua opera presso Modena e provincia” e dalla documentazione prodotta dall'appellato (cfr. doc n. 19) risulta che lo stesso ha lavorato, seppur in minor misura, anche presso cantieri diversi da Modena Canaletto.
5 Come sopra detto, poi, parte appellante non ha specificamente indicato, come sarebbe stato suo onere, i cantieri che aveva a Modena e provincia e la loro completa copertura, come sarebbe, invece, stato necessario per provare di aver adempiuto all'obbligo di repechage, che, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, deve essere inteso in senso ampio ricomprendendo tra l'altro anche eventuale riduzione di orario e demansionamento pur di salvaguardare l'occupazione.
In atti vi sono, anzi, documenti che contrastano con il corretto adempimento dell'obbligo di repechage.
Risulta, infatti, la pubblicazione di un annuncio di lavoro in relazione al quale le giustificazioni della società sono poco convincenti e l'assunzione con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato di due lavoratori nel periodo immediatamente successivo al licenziamento e precisamente Persona_1
dal 12/12/2022 al 31/12/2022 e dal 28/11/2022 al Persona_2
31/12/2022.
Né è dirimente la tipologia di queste due nuove assunzioni in quanto anche l'appellato era stato assunto inizialmente con contratto di lavoro intermittente dal 23/12/2017 al 31/12/2017, prorogato al 31/01/2018 e poi nuovamente prorogato al 31 marzo 2018, seguito da contratto a termine dal 3 aprile 2018, poi, trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Parte appellante, poi, non ha neppure prodotto il proprio LUL per provare che effettivamente queste assunzioni non siano state prorogate e che non siano stati instaurati effettivamente altri rapporti di lavoro.
Si ritiene, pertanto, che il giudice di primo grado abbia correttamente valutato la documentazione prodotta dalle parti e che abbia concluso per l'illegittimità del licenziamento per mancata prova di aver adempiuto all'obbligo di repechage.
Come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n. 2739/2024), infatti, “In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro
l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.”
In particolare la Suprema Corte nella suddetta sentenza ha così motivato: “In ordine alla mancata prova del repêchage”; si censura la sentenza impugnata per l'erroneo riparto degli oneri di allegazione e prova del repêchage,
6 imponendo alla lavoratrice un onere di allegazione non dovuto…l'affermazione dei giudici d'appello secondo cui incomberebbe sul lavoratore un onere di allegazione circa “l'esistenza, nell'ambito della struttura aziendale, di posti di lavoro in cui potrebbe essere utilmente adibito” contrasta con una oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (ab imo: Cass. n. 5592 del 2016);
4.2. parimenti, la sentenza impugnata mostra di ritenere – come riportato nello storico della lite – che
l'onere di provare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore da licenziare sia limitato alla possibilità che quest'ultimo possa svolgere mansioni comunque equivalenti a quelle precedentemente espletate, trascurando che, per condivisa giurisprudenza di questa Corte, l'indagine va estesa anche all'impossibilità di svolgere mansioni anche inferiori (da ultimo v. Cass. n. 31561 del 2023, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.); invero, sin da Cass. SS.UU. n. 7755 del 1998, è stato sancito il principio per il quale la permanente impossibilità della prestazione lavorativa può oggettivamente giustificare il licenziamento ex art. 3 l. n. 604 del 1966 sempre che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni non solo equivalenti, ma anche inferiori;
l'arresto riposa sull'assunto razionale dell'oggettiva prevalenza dell'interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque compromessa dall'estinzione del rapporto;
il principio, originariamente affermato in caso di sopravvenuta infermità permanente, è stato poi esteso anche alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovute a soppressione del posto di lavoro in seguito a riorganizzazione aziendale, ravvisandosi le medesime esigenze di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro da ritenersi prevalenti su quelle di salvaguardia della professionalità del lavoratore (Cass. n. 21579 del 2008; Cass. n. 4509 del 2016;
Cass. n. 29099 del 2019; Cass. n. 31520 del 2019); è stato, così, affermato che il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la
7 soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore (cfr. Cass. n. 10018 del
2016; v. pure Cass. n. 23698 del 2015;Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del 2019)”
Da quanto sopra esposto deriva che anche il secondo e il terzo motivo di appello sono infondati.
L'appello va, quindi, rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e vanno distratte a favore del procuratore antistatario.
Stante il rigetto dell'appello si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/ 2002.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.523/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore a rifondere a le spese del presente CP_1
grado di giudizio che liquida nella somma di euro 5000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/ 2002
Così deciso in Bologna, il 20 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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