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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/06/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 567/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 567/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STAMILLA LUIGI Parte_1 C.F._1
ATTORE/I - OPPONENTE contro
. C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA CP_1 CP_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo , n. 1119/2021 dell'11/07/2021, reso nel procedimento n. 2497/2021 R.G.
All'udienza del 25.6.2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardiva, sul punto accogliendo l'eccezione di parte opposta.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato a presso la sua residenza in via Pio La Torre 64, Parte_1 Ragusa, in data 2.9.2021; nella relazione di notificazione l'ufficiale giudiziario dà atto di avere notificato l'atto a mani proprie di (cioè al destinatario medesimo), tale qualificatasi, Parte_1 la quale si rifiuta di ricevere l'atto.
A norma dell'art. 138, comma 2, c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l'accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell'atto (Cass. 9779/2018); l'incertezza che comporta la nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., seconda parte, è quella concernente l'identificazione della persona fisica che sia destinataria della notificazione stessa e tale identificazione va effettuata tenendo conto di nome, cognome e residenza (Cass. 23388/2014). pagina 1 di 2 L'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto notificata in data 10.2.2022, deve dunque ritenersi tardiva e quindi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1119 del 13.07.2021 (RG. 2497/2021), che dichiara esecutivo;
condanna la parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 27/06/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 567/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STAMILLA LUIGI Parte_1 C.F._1
ATTORE/I - OPPONENTE contro
. C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA CP_1 CP_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo , n. 1119/2021 dell'11/07/2021, reso nel procedimento n. 2497/2021 R.G.
All'udienza del 25.6.2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardiva, sul punto accogliendo l'eccezione di parte opposta.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato a presso la sua residenza in via Pio La Torre 64, Parte_1 Ragusa, in data 2.9.2021; nella relazione di notificazione l'ufficiale giudiziario dà atto di avere notificato l'atto a mani proprie di (cioè al destinatario medesimo), tale qualificatasi, Parte_1 la quale si rifiuta di ricevere l'atto.
A norma dell'art. 138, comma 2, c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l'accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell'atto (Cass. 9779/2018); l'incertezza che comporta la nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., seconda parte, è quella concernente l'identificazione della persona fisica che sia destinataria della notificazione stessa e tale identificazione va effettuata tenendo conto di nome, cognome e residenza (Cass. 23388/2014). pagina 1 di 2 L'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto notificata in data 10.2.2022, deve dunque ritenersi tardiva e quindi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1119 del 13.07.2021 (RG. 2497/2021), che dichiara esecutivo;
condanna la parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 27/06/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 2 di 2