Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 49 del 2024 - Pag. 1 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Alessandro Caronia Presidente est. dott. Simona Graziuso Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 49 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) in data 17.02.70, rappresentata e difesa dall'avv. DONADIO LUCA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , parte nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 06.03.81, rappresentata e difesa dall'avv. GENTILE TERESA SESTILIA MARIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti.
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 10.01.24 parte ricorrente Parte_1
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie
[...] [...]
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha esposto che: CP
- Le parti hanno contratto matrimonio in data 09.07.05; Per_
- dalla loro unione sono nati 2 figli a nome , nato a [...] il [...] e Per_2 nata a [...] il [...];
- i coniugi hanno stabilito la loro residenza in Castrovillari, presso l'appartamento di proprietà del alla Via Pierre e Marie Curie n. 3, divenuto dunque casa familiare;
Pt_1
- la convivenza si è rivelata intollerabile, oltre che gravemente pregiudizievole (anche) per la sana ed equilibrata crescita delle minori;
- la signora ha improvvisamente abbandonato la casa coniugale ed i propri figli CP per andare a convivere con altra persona, conosciuta sul luogo di lavoro;
- il , anche per evitare forti traumi ai figli minori, aveva acconsentito ad una Pt_1 separazione consensuale, rinunciando alla richiesta di addebito della separazione;
- detto ricorso - iscritta a ruolo al n. 1849/2022 - prevedeva l'affido condiviso dei minori con collocazione presso il padre. All'udienza di comparizione delle parti, fissata per il 21
dicembre 2022, la signora revocava il consenso e modificava le proprie CP richieste, come se volesse trasformare la separazione da consensuale in giudiziale e il
Tribunale di Castrovillari dichiarava la cessazione della procedura, essendo venuto a mancare il consenso;
- il signor depositava, quindi, ricorso per separazione giudiziale, chiedendo Pt_1 l'addebito della stessa, sulla base di ampia documentazione audio video. Le parti, poi, addivenivano ad un accordo per la trasformazione della separazione in consensuale. Pertanto, i coniugi si sono separati consensualmente davanti al Presidente del Tribunale di Castrovillari con decreto di omologa del 6 aprile 2023;
- la separazione si è protratta ininterrottamente, sicché tra i ricorrenti è cessata ogni comunione materiale e spirituale;
- In sede di separazione dei coniugi, il signor ha concordato le condizioni di Pt_1 separazione, tenendo conto – come linea guida – del bene precipuo dei due figli, entrambi minorenni. Il periodo trascorso non ha portato i benefici di serenità e di reciproco rispetto che il si augurava ed i sacrifici da lui fatti per occuparsi dei Pt_1 figli, tenuto conto della sua nuova abitazione, lontana dalla casa coniugale, con il difficile compito di coniugarli con il suo lavoro di guardia penitenziaria e con gli orari poco flessibili dei turni, non sono stati valorizzati ed apprezzati;
- il ritiene che la situazione migliore sia quella di mantenere l'affido condiviso dei Pt_1 figli ma con dimora presso il padre, nella casa coniugale. Infatti, la casa coniugale fa parte di uno stabile dove vive l'intero nucleo familiare originale del . Sia i genitori Pt_1 che la famiglia della sorella sono ubicati nel medesimo stabile. La convivenza con la dovuta alla mancanza di collaborazione da parte di CP quest'ultima, è inesistente e questo comporta, sovente, enormi difficoltà nella gestione dei figli e dei rispettivi impegni lavorativi dei coniugi.
Riassegnare la casa coniugale al , con collocazione prevalente dei figli, è la Pt_1 soluzione migliore per consentire una maggiore attenzione ai bisogni dei figli e per evitare che gli impegni lavorativi possano determinare ritardi, incomprensioni e tensioni tra gli ex coniugi. Del resto, il sarebbe disponibile a consentire alla un Pt_1 CP diritto di visita quanto più ampio possibile e quanto più compatibile possibile con le di lei esigenze lavorative, con l'unico impegno di comunicare con congruo anticipo l'esercizio del diritto di visita;
- La signora ha una capacità lavorativa massima, sia per età, sia per attitudine al CP lavoro, avendo già lavorato per lunghi periodi presso strutture ricettive. Tenuto conto del reddito della e della sua occupazione che è continuativa, del suo sicuro CP obbligo e dovere di concorrere nel mantenimento dei figli minori, pare equo quantificare Per_ la misura dell'assegno di mantenimento a favore dei figli minori e in Per_2 almeno € 300,00 mensili;
Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1 Per_ b. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e in attuazione delle Per_2 vigenti norme di riferimento, con collocazione degli stessi presso il padre nella casa già coniugale;
c. Assegnare la casa coniugale, comprensiva degli arredi, sita in Castrovillari alla Via Pierre
e Marie Curie n.
3 - di esclusiva proprietà del signor - allo stesso, il quale la abiterà Pt_1 insieme con i figli, occupandosi di ogni onere economico;
Per_ d. Stabilire che la madre ha facoltà di vedere i figli minori e ogni qual volta le Per_2 sarà possibile in ragione delle esigenze lavorative e compatibilmente con le attività scolastiche e/o ludico ricreative dei figli e salvo che, per particolari esigenze dei minori e/o R.G. n. 49 del 2024 - Pag. 3 di 18
dei genitori, questi ultimi non convengano tra loro specifici giorni e/o specifici orari di visita;
5. Stabilire che i figli minori trascorreranno le festività alternativamente con uno dei genitori, secondo il comune accordarsi dei coniugi;
6. Stabilire che la madre, avrà diritto di tenere i figli minori per 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo che alternativamente possano passare con la madre un anno la festività del Natale ed un anno quella del Capodanno. Per le festività pasquali la madre potrà tenere con sé i figli per 3 giorni consecutivi, in modo da passare, ad anni alterni, il giorno di pasqua o quello di pasquetta. Durante le vacanze estive, per tutto il periodo che vorrà, purchè venga comunicato al padre entro il 30 maggio. Per_
7. Stabilire a carico della signora per il mantenimento dei figli minori e CP
la somma di euro 300,00 mensili, da corrispondere al signor;
Per_2 Pt_1
8. Stabilire che le spese di carattere straordinario in favore dei figli, specificatamente quelle mediche e quelle scolastiche, verranno suddivise tra i coniugi al 50%.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.4.24 si è costituita la parte resistente, la quale si è difesa come in atti ed ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Per_
- rigettare la richiesta del ricorrente di collocazione dei figli minori e (in affido Per_2 condiviso ad entrambi i coniugi) presso esso ricorrente nonché la richiesta Parte_1 da parte di quest'ultimo di assegnazione a sé della casa familiare sita in Castrovillari alla Via Marie Per_ e Pierre Curie n. 3; e, per l'effetto confermare la collocazione dei predetti figli minori e (in affido condiviso ad entrambi i coniugi) presso la madre/resistente Per_2 Controparte_1 con assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Castrovillari alla Via Marie e Pierre Curie n. 3 con relativi arredi;
- confermare il diritto di frequentazione del padre con i figli come disciplinato nel decreto di omologa di separazione consensuale n. 4017/2023 del 06-07.04.2023; Per_
- confermare il contributo di mantenimento a carico del in favore dei figli minori Pt_1 e nella misura di €200,00 per ciascun figlio, da versare entro il giorno tre di ogni mese alla Per_2
precisandosi che nelle spese straordinarie vengano ricomprese espressamente Controparte_1 anche quelle di abbigliamento e che tutte le spese straordinarie (ivi comprese quelle di abbigliamento) gravino sul per il 70% e sulla per il residuo 30%. Spese Pt_1 CP straordinarie da rimborsare alla entro tre giorni dalla esibizione della relativa ricevuta e di CP cui, se già predeterminate, il sig. dovrà corrispondere la sua quota parte in tempo utile per il Pt_1 relativo pagamento al fine di non far gravare sulla le stesse, ancorchè temporaneamente;
CP
- disporre a carico del ed a favore della il versamento Parte_1 Controparte_1 di un assegno divorzile entro il giorno tre di ogni mese che si indica nella misura di €200,00 mensili, o nella maggiore e/o minore misura (in tal caso con salvezza di gravame) ritenuta di giustizia e/o di equità. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, disposta l'audizione delle parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata in data 24.6.24 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. ed i provvedimenti concernenti il corso della istruttoria, di seguito integralmente riprodotti:
“1.In relazione ai provvedimenti provvisori.
• Valutate le richieste e deduzioni, nonché la complessiva situazione familiare, come ragionevolmente presumibile sulla base degli elementi assunti;
• Tenuto conto delle condizioni della separazione concordate tra le parti e della data del provvedimento di omologa;
• Considerato che, in assenza di rilevanti mutamenti, non può che confermarsi integralmente quanto già statuito in sede separazione;
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• Ritenuto che, in tale fase, il giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio (che ha altri presupposti e consegue al mutamento di «status», e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio), ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi che consiglino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi.
Nulla, pertanto, deve disporsi in ordine alla corresponsione del richiesto assegno divorzile;
2. In relazione alla istruttoria e al corso del giudizio.
• Preliminarmente, il giudice dà atto dell'inammissibilità della “nota preverbale” depositata in Cancelleria in data 7.5.24 dal difensore di parte resistente. Infatti, si tratta di memoria che non solo non è prevista dal codice di rito, ma non è stata neppure autorizzata da questo Giudice. Ammettere quella che di fatto è una memoria – accanto ai rilievi di seguito esposti relativamente al verbale, che è atto del giudice e del cancelliere non già delle parti - significherebbe violare il principio del contraddittorio, della parità delle armi tra le diverse parti processuali, nonché dell'oralità della udienza in un processo in cui peraltro le parti hanno già avuto ampio modo di articolare le proprie difese, secondo le cadenze fissate dal legislatore nell'art. 473 bis. 17 c.p.c. e non secondo quelle rimesse alle idiosincrasie delle parti, in un processo retto dalla tipicità degli atti e della conseguenziale concatenazione degli stessi;
• Allo stesso modo inammissibile l'istanza di “rettifica del verbale” formulata con istanza dell'8.5.24. Anche in tal caso, si tratta di atto non previsto dal codice di rito, che, invero, riserva la correzione degli errori materiali con esclusivo riferimento alle sentenze e alle ordinanze non impugnabili;
di contro, il verbale è atto del giudice e del cancelliere ex art. 130 c.p.c., di cui non si dà lettura e – al fine di meglio puntualizzare – in relazione al quale le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni (v. art. 84 disp. Att. c.p.c.);
• Premesso che l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma alla luce del disposto degli artt. 230 e 244 c.p.c. deve essere fatta mediante
l'indicazione specifica dei fatti da provare, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di adeguata difesa (v. Cass. civ.
Sez. III n. 1938 del 1987) e che tanto comporta che i capitoli articolati per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio/i da provare - con indicazione della relativa data/e – sul/i quale/i deve riferire la parte/il teste, nonché specificare il luogo in cui la circostanza si sarebbe verificata, le modalità di accadimento della stessa ed i soggetti presenti (v. Cass. civ., Sez. III, n. 9547 del 2009, nonché Cass. civ. n. 20997 del 2011);
• Ritenuto, poi, che la mancata specifica indicazione dei fatti da provare è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, nonostante l'acquiescenza della controparte (v. unanime giurisprudenza, a partire da Cass. Civ. n. 2231 del 1980);
• Considerato, inoltre, che la prova testimoniale è ammissibile ove “non si risolva in una soggettiva ed indiretta interpretazione né in un apprezzamento tecnico o giuridico ma rifletta invece i fatti nella loro obbiettività pur potendo esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione" (v. Cass. Civ. n. 2393 del 1971).
• Sulla rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità di una prova per testi "che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso" v. Cass. Civ. n. 8620 del 1996 nonché, più recentemente in motivazione Cass. civ. n.1294 del 2018;
• Del resto, la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità
e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. n. 14364 del 2018)
• E' inammissibile, pur se formulata prima del decorso del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., la richiesta probatoria relativa a circostanze per la prima volta dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..
• Posto che la prova orale articolata da parte ricorrente nella memoria di cui all'art. 473 bis.17 n.1, non può essere ammessa per le seguenti ragioni: i capitoli da 1) a 10) sono privi di R.G. n. 49 del 2024 - Pag. 5 di 18
rilievo ai fini della decisione;
il capitolo 11) non è contestato in maniera specifica;
il capitolo 12) in parte non è contestato, in parte concerne circostanze da provare o già provate in via documentale;
• Rilevato che la prova orale articolata da parte convenuta nella memoria di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c. non può essere ammessa per i motivi di seguito illustrati: i capitoli relativi alla pec in parte concernono circostanze da provare o già provate in via documentale, in parte sono privi di rilievo ai fini della decisione;
il capitolo relativo all'episodio con , alla luce della sua Per_2 collocazione temporale, è privo di rilievo ai fini della decisione;
• Ritenuto che gli interrogatori formali deferiti dalle parti non siano ammissibili nei procedimenti di separazione e divorzio in quanto si verte in materia di diritti di cui le parti non possono disporre. In questo senso depone in modo decisivo il combinato disposto degli artt. 2731 e
2733 c.c.. Peraltro, in relazione ai capitoli deferiti dalla parte resistente, gli stessi sono privi di rilievo ai fini della decisione;
• Ritenuto che siano privi di rilievo, ai fini della decisione, anche gli ordini di esibizione richiesti dalle parti nonché l'ispezione dello stato dei luoghi (istanza questa formulata dalla parte resistente)
• Rilevato, poi, che non debbano essere disposte indagini di polizia tributaria, dal momento che - anche alla luce dei documenti depositati e delle altre emergenze istruttorie - la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi;
• Ritenuto, invece, necessario procedere alla audizione dei minori, tenuto conto della età dei figli della coppia;
• Letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., secondo cui “con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo….” e ritenuto che in considerazione della corposità del ruolo dello scrivente, nonché dell'elevato numero di cause mature per la decisione pendenti su tale ruolo (alcune assai risalenti a cui va data trattazione prioritaria), non sia possibile una precisa programmazione del calendario del processo;
• Ritenuto che, tuttavia, vada indicata la durata tendenzialmente massima (fatte salve eventuali sopravvenienze anche legate alla necessità di definire prioritariamente controversie di più risalente iscrizione a ruolo) di ciascuna fase processuale, e che, a tal fine si può stabilire che la fase istruttoria si concluderà entro due anni e nove mesi dall'instaurazione del processo (e sarà composta da al massimo tre udienze di cui una di eventuale recupero), mentre quella decisoria si chiuderà entro tre anni dall'instaurazione del processo (e sarà composta da una sola udienza);
P.Q.M.
A. CONFERMA integralmente i provvedimenti già adottati in sede di separazione;
B. INVITA i coniugi a definire concordemente il contesto sulla base dei provvedimenti presidenziali, non apparendo ragionevolmente profilabili esiti sostanzialmente difformi in sede di decisione definitiva - i coniugi faranno conoscere le loro determinazioni sull'invito di cui sopra nella udienza di seguito indicata;
fin da ora questione di inammissibilità di eventuali domande non connesse ex CP_2 artt.31-32-34-35-36 c.p.c. con le principali di divorzio, di disciplina del regime di affidamento dei figli, di assegnazione della casa coniugale, di contribuzioni per il mantenimento;
D. NON AMMETTE le prove orali articolate dalle parti;
E. FISSA l'udienza del giorno 24.09.24 ore 12.00 per l'ascolto dei minori;
F. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori ed al P.M.;
Il Giudice dott. Alessandro Caronia”. R.G. n. 49 del 2024 - Pag. 6 di 18
All'udienza del giorno 10.12.24 le parti, dopo aver precisato le conclusioni e depositato le comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 473bis. 28 c.p.c., hanno concluso come in atti e la causa è stata riservata in decisione.
2. In rito.
2.1. Atteso il peculiare indugio del difensore di parte resistente, anche in seguito alla suindicata ordinanza, non può non sottolinearsi ancora una volta la inammissibilità della “nota preverbale” depositata in Cancelleria in data 7.5.24 dal difensore di parte resistente. Infatti, si tratta di vera e propria memoria che non solo non è prevista dal codice di rito, ma non è stata neppure autorizzata dal giudice designato. Ammettere quella che di fatto è una memoria – accanto ai rilievi di seguito esposti relativamente al verbale, che è atto del giudice e del cancelliere non già delle parti
- significherebbe violare il principio del contraddittorio, della parità delle armi tra le diverse parti processuali, nonché dell'oralità della udienza in un processo in cui peraltro le parti hanno già avuto ampio modo di articolare le proprie difese, secondo le cadenze fissate dal legislatore nell'art. 473 bis. 17 c.p.c. e non secondo quelle rimesse alle idiosincrasie delle parti, in un processo retto dalla tipicità degli atti e della conseguenziale concatenazione degli stessi.
La stessa, peraltro, è stata depositata nella stessa giornata, poco prima della celebrazione della udienza del 7.5.24, senza alcuna possibilità di piena contezza del proprio contenuto per la parte ricorrente. 2.2. Allo stesso modo deve ribadirsi la inammissibilità dell'istanza di “rettifica del verbale” formulata con istanza dell'8.5.24. Anche in tal caso, si tratta di atto non previsto dal codice di rito, che, invero, riserva la correzione degli errori materiali con esclusivo riferimento alle sentenze e alle ordinanze non impugnabili;
di contro, il verbale è atto del giudice e del cancelliere ex art. 130 c.p.c., di cui non si dà lettura e – al fine di meglio puntualizzare – in relazione al quale le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni (v. art. 84 disp. Att. c.p.c.).
2.3. Sotto tale ultimo profilo – alla luce delle improprie specificazioni della parte resistente in sede di note scritte di precisazione delle conclusioni – è opportuno ulteriormente citare la lettera delle disposizioni rilevanti del codice di procedura civile.
Ai sensi dell'art. 130 c.p.c., “Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere;
di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte”. Ai sensi, poi, dell'art. 84 c. 3 disp. att. c.p.c., poi, “Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice”. Come pacificamente ribadisce unanime giurisprudenza, il verbale è atto del giudice e del cancelliere. Quanto al contenuto, per il combinato disposto degli artt. 126, 130 e 44 disp. att. c.p.c., il cancelliere, sotto la direzione del giudice, deve compilare il processo verbale d'udienza facendo risultare le attività compiute anche da parte delle persone intervenute e le dichiarazioni da esse rese, ma non è tenuto a riportare le argomentazioni difensive dei patroni delle parti (v. pacifica giurisprudenza sin da Cass. Civ. n. 1847 del 1983, secondo cui un tale obbligo non può desumersi dalla configurazione del processo del lavoro, giacché il principio dell'oralità ed immediatezza non può tradursi in un'accentuazione dell'attività di verbalizzazione).
Neppure vale approfondire il tema della efficacia fidefacente del verbale ex art. 126 e 130
c.p.c. Quanto alla “locuzione omnicomprensiva” resa all'esito della evocata sintesi che caratterizza il verbale e che non si traduce in una memoria delle parti, è sufficiente rammentare che la mancata reiterazione (peraltro in modo specifico) delle istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore importa abbandono delle stesse solo in sede di precisazione delle conclusioni – ove è onere della parte reiterarle in maniera specifica – non già in sedi diverse. E, ovviamente, con la riforma Cartabia e l'art. 473bis. 28 c.p.c. la sede è quella delle note scritte di cui all'art. 473bis. 28 lett.a) c.p.c.
2.4. In ordine, poi, all'ascolto del minore, vale solo rammentare alla parte resistente che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina unanime, l'ascolto del R.G. n. 49 del 2024 - Pag. 7 di 18
minore non è propriamente un mezzo di prova, ma costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di valutazione del suo interesse. Il fine, quindi, è quello di garantire al minore di esercitare un proprio diritto (e non già di trarre elementi di prova nell'interesse di una o dell'altra parte, ragione per cui “il contraddittorio” in ordine ai fatti rappresentati dai minori è deduzione impropria), garantendo serenità e riservatezza (v. la lettera della norma, senza neppure necessità di evocare il complesso percorso disegnato da dottrina e giurisprudenza, che ha portato all'art. 473bis.5 c.p.c., anche in riferimento alla “autorizzazione a partecipare all'ascolto” mai formulata dalla parte). La richiesta di disporre l'audizione della minore con esperti o ausiliari – accanto alle considerazioni che saranno di seguito espresse – è stata ritenuta irrilevante da parte del giudice designato, con valutazione cui il Collegio intende uniformarsi, per l'assorbente ragione che alcuna seria deduzione – specifica e circostanziata in un arco spazio-temporale definito – è stata formulata dalle parti e che la stessa resistente conclude chiedendo la conferma di quanto già statuito in sede di omologa, con affido condiviso e collocazione della prole presso la e diritto di visita del CP padre come articolato in sede di separazione.
2.5. Deve, poi, rilevarsi la inammissibilità delle allegazioni e produzioni documentali depositate per la prima volta dalla parte resistente con la comparsa conclusionale e con le memorie di replica. Invero, si tratta di allegazioni e produzioni documentali che non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, poiché si tratta di contenuti estranei alla funzione della comparsa conclusionale che è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione. A ragionare diversamente sarebbe sovvertito il sistema delle preclusioni assertive ed istruttorie previsto nel codice di rito e non si consentirebbe alla controparte di esercitare appieno il diritto di difesa, al contraddittorio ed alla prova. A maggior ragione tanto vale, mutatis mutandis, per quanto allegato soltanto in sede di memorie di replica e prodotto in allegato alla stessa. Con le comparse conclusionali e con le memorie di replica le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (v. Cass. Civ. Ord. n. 98 del 2016 nonché Cass.
Civ. n. 22970 del 2004). Del resto, anche l'art. 473bis.19 c.p.c. fa esplicito riferimento al termine ultimo della precisazione delle conclusioni.
2.6. Di contro, le argomentazioni della parte resistente in ordine alla tardività/inammissibilità della diversa modulazione del diritto di visita evocato dalla parte ricorrente sono inconferenti, dal momento che il giudice può adottare anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, tutti i provvedimenti necessari per la miglior tutela dei minori o maggiorenni non autosufficienti (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 21178 del 2018).
2.7. In relazione alle richieste istruttorie reiterate da parte resistente in sede di precisazione conclusioni, il Collegio condivide e fa propria l'ordinanza summenzionata, non essendo i rilievi del giudice designato scalfiti, alla luce della motivazione resa, da alcuna specifica contestazione della parte resistente.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei R.G. n. 49 del 2024 - Pag. 8 di 18
coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale del 7.4.23 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
4. Statuizioni accessorie.
Si premette che la domanda di divorzio incide nei rapporti interconiugali, con l'effetto che le domande patrimoniali proposte nel giudizio di divorzio sono diverse per struttura, finalità, oggetto e decorrenza rispetto a quelle decise nella separazione (cfr. giurisprudenza pacifica, sin da Cass. Civ.
n. 1203 del 2006).
Ne consegue – tenuto conto dell'ampia attività assertiva delle parti – che il giudice del divorzio non può, pertanto, provvedere in ordine alle situazioni preesistenti alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5. L'affidamento della figlia minore. Per_ Nulla deve essere statuito in ordine ad affidamento, collocamento e visite di , il quale, nel corso del giudizio, è diventato maggiorenne. Per l'effetto ogni provvedimento relativo al suo affidamento deve ritenersi implicitamente caducato.
Quanto alla seconda figlia della coppia, , a livello generale vanno premessi i Per_2 seguenti principi. I. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter e seguenti c.c. non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori
(nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (v. Cass. civ. n. 18131 del 2013). II. La mera conflittualità tra le parti non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (v. Cass. civ. n. 5108 del 2012). III. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore". Infatti, la deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. civ. n. 26587 del 2009). Nel caso di specie nessun elemento emerge che possa consentire di derogare al regime ordinario dell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, con cui ha convissuto in via prevalente sin dalla separazione dei coniugi. Si tratta Per_2 della collocazione più idonea a preservare lo sviluppo e la crescita della minore nell'ambiente a lei più familiare. Del resto, il ricorrente ha espressamente rinunciato ad una diversa collocazione della minore.
La resistente – in maniera quantomeno incongrua rispetto alle conclusioni rassegnate – deduce un presunto episodio di percosse cui avrebbe assistito in data 27.6.22 (v. comparsa Per_2 di costituzione e risposta). Si tratta, a ben vedere, di circostanza sfornita di qualsiasi supporto R.G. n. 49 del 2024 - Pag. 9 di 18
probatorio, dal momento che le foto depositate dalla parte resistente nulla documentano al riguardo, dal momento che dalle stesse né emergono i lividi né, ovviamente, si desume la causale riconducibilità alla condotta del ricorrente. Inoltre, alcun capitolo di prova idoneo ad essere ammesso e a rappresentare in via diretta l'episodio è stato sul punto neppure articolato dalla parte resistente.
E, in terzo luogo, si tratta di circostanza che appare del tutto incompatibile con le condizioni di cui all'omologa della separazione (successiva al dedotto episodio) nonché con le conclusioni rassegnate dalla stessa parte resistente, volte all'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la CP
Di contro, in sede di audizione della minore, alla luce delle dichiarazioni rese e del contegno mostrato, è emerso che vive serenamente il proprio rapporto con entrambi i genitori ed è Per_2 sinceramente legata ad entrambi. Disposta la collocazione prevalente di presso la madre, deve essere regolato il Per_2 diritto di visita del padre, rilevando il principio (cfr. da ultimo, Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021) secondo cui la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice in ordine alla ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori. Occorre, da un lato, garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori;
dall'altro bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole.
Dal punto di vista squisitamente giuridico, il principio della bigenitorialità si declina quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nonché nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. Civ. n. 9691 del 2022; Cass. Civ. n. 28723 del 2020; Cass. Civ. n. 9764 del 2019).
Si rammenta ancora che è necessario, per il bene di che i genitori riescano a gestire Per_2 tra loro le occasioni e il tempo delle visite. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: c. Svizzera, Per_3
6.7.2010; CEDU: ON e LL c. Italia, 12.7.2011). Resta ferma la considerazione che l'affidamento condiviso implica la conservazione dell'esercizio pieno delle responsabilità genitoriali, il che significa non solo esercitare dei poteri, ma anche adempiere dei doveri e tra questi quello interpretare responsabilmente eventuali segnali di disagio dei figli o di difficoltà e, quindi, di cooperare fattivamente nel superiore interesse del minore, in un equilibrato e maturo esercizio della responsabilità genitoriale.
Pertanto, in consonanza con quanto già statuito dalle parti in sede di omologa della separazione, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici di Per_2
In ogni caso – in assenza di accordo e salve diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse della figlia - con obbligo di comunicare all'altro coniuge con una settimana di anticipo i giorni specifici, il padre terrà con sé la figlia:
- un fine settimana alternato, dall'uscita da scuola del venerdì fino alle ore 21:30 della domenica;
- nel corso della settimana in cui la figlia trascorrerà il week end con il padre, questi avrà il diritto di tenerla con sè un altro giorno della settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21:30;
- nel corso della settimana in cui la figlia trascorrerà il week end con la madre, il padre avrà il diritto di tenerla con sé due giorni della settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21:30. Il padre, in ragione dei suoi turni di lavoro che non sono fissi e conoscibili con maggiore preavviso, R.G. n. 49 del 2024 - Pag. 10 di 18
comunicherà alla madre, entro la domenica, i giorni della settimana in cui eserciterà il diritto di visita;
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 22 al 29 dicembre oppure dal 29 dicembre al 7 gennaio;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente e preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
- trascorrerà con la madre metà dei ponti festivi alternandosi con il padre;
- per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- per il giorno del compleanno della figlia, qualora fosse impossibile festeggiare insieme, si seguirà il criterio annuale;
- per le altre ricorrenze importanti per la famiglia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: compleanno di ciascuno dei genitori, festa della mamma, festa del papà, eventi che coinvolgono membri delle famiglie di origine ecc.) ciascuno dei due genitori potrà tenere presso di sé la figlia;
- Si precisa espressamente che il padre, che deve rispettare turni di lavoro non modificabili e di per sé lunghi, eserciterà il diritto di visita tendenzialmente in Castrovillari. Pertanto, ove la madre si trasferisse temporaneamente in altra località (il riferimento è al periodo estivo), un genitore provvederà ad accompagnare la minore presso la dimora dell'altro e l'altro provvederà a riaccompagnarla al termine della visita;
- ulteriori periodi di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni della figlia nonché nel rispetto della volontà della figlia. Fatti in ogni caso salvi diversi e temporanei accordi tra i genitori, dettati dal reciproco contemperamento di sopraggiunte esigenze lavorative e/o di altra natura;
- entrambi i genitori avranno cura che i figli mantengano rapporti affettivi e di frequentazione con i nonni paterni e materni e si impegnano a che gli stessi possano liberamente frequentare i nonni;
ciascun genitore si occuperà, in particolare, del mantenimento di un rapporto continuativo con i propri ascendenti. Si tratta di calendario che riproduce quello dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di separazione circa 1 anno fa, con l'unica precisazione resa relativamente al temporaneo trasferimento presso il periodo estivo.
La seconda richiesta del (relativa al venerdì o al sabato) non può essere integralmente Pt_1 accolta, dal momento che le esigenze lavorative del primo devono essere adeguatamente bilanciate con le esigenze non solo della minore, ma anche del genitore collocatario, il quale organizza la propria vita contando sul fattivo apporto anche dell'altro. Ovviamente, le parti, nel maturo esercizio della genitorialità, troveranno tutti gli accorgimenti che di volta in volta si impongono alla luce delle sempre nuove evenienze della vita.
6. L'assegnazione della casa familiare. Alla luce della ragioni già espresse e tenuto conto altresì delle specificazioni e modifiche delle domande formulate dalla parte ricorrente, va confermata l'assegnazione a Controparte_1 della ex casa coniugale sita in Castrovillari (CS), Via Marie e Pierre Curie n. 3 perché, convivendo la stessa con i due figli, una minorenne e l'altro maggiorenne ma economicamente non autosufficiente (e in assenza, sotto tale profilo, di eccezione della parte odierna ricorrente), il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 sexies c.c. (cfr. la giurisprudenza costante della
Suprema Corte;
tra le tante Cass. Civ. n. 30199 del 2011).
7. Le condizioni economiche delle parti.
Quanto alle condizioni reddituali del ricorrente, non vi è dubbio che il goda di una Pt_1 autonoma sistemazione abitativa e percepisca uno stipendio netto pari a circa 2.000,00 – 2.200,00 R.G. n. 49 del 2024 - Pag. 11 di 18
euro mensili, provvedendo, peraltro, al mantenimento dei figli per 400,00 euro mensili e versando altresì la somma di euro 130,00 mensili per la restituzione della rata di un finanziamento connesso alla moto regalata al figlio. E' titolare, poi, dei diritti reali sugli immobili risultanti dalla documentazione prodotta dalla parte resistente.
Rispetto alle condizioni reddituali della resistente, invece, ella gode di reddito – sebbene in virtù di contratti a tempo determinato – di poco superiore a 1.000,00 euro al mese (v. dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale, nonché all. 17 parte resistente, dai cui estratti del conto corrente si ricavano, agevolmente, i bonifici mensili per gli importi indicati).
La poi, oltre a godere, unitamente ai figli, della casa coniugale di proprietà del CP
, è proprietaria di un ulteriore appartamento, da cui trae utilità nel periodo estivo (pari ad euro Pt_1
1.200,00 mensili, secondo quanto riconosciuto dalla stessa parte resistente).
Essendo emersa in maniera pacifica la complessiva situazione patrimoniale e reddituale delle parti, non è stato necessario ricorrere agli approfondimenti istruttori per mezzo della g.d.f., tenuto conto del consolidato principio per cui “la valutazione delle condizioni economiche delle parti, ai fini della determinazione del contributo rispettivamente dovuto per il mantenimento dei figli, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (v. Cass. civ. ord. n. 24460 del 2021).
8. Il mantenimento in favore dei figli. L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Quanto alla minore, non vi è dubbio che, essendo ancora minorenne, entrambi i genitori sono chiamati a contribuire al suo mantenimento. Convivendo ella con la madre, che vi provvede in via diretta, deve essere determinato un contributo al mantenimento a carico del padre, sotto forma di assegno di mantenimento, il quale “risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (cfr. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n. 25300 del 2013). Per_ Quanto a , in via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della resistente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico Per_ dell'ex coniuge in favore del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (cfr. ex multis Cass. Civ. sent. n. 4188 del 2006; Cass. Civ. n. 11320 del 2005; Cass. Civ. n. 9238 del
1996). R.G. n. 49 del 2024 - Pag. 12 di 18
Essendo, poi, il figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente (in assenza di prova escludente tale dovere incombente sulla parte odierna ricorrente, cfr. Cass. Civ. 11828 del 2009), va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere anche al suo mantenimento. Infatti, il genitore che vuole contestare la sussistenza del proprio obbligo di contribuire al mantenimento della prole maggiorenne vedrà incombere su di sé l'onere della prova in merito alle circostanze tale dovere. Del resto, il semplice raggiungimento della maggiore età non viene ad esonerare il genitore dall'obbligo di contribuire al suo mantenimento fino a quando il genitore stesso non fornisca la prova che il figlio sia divenuto autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile (cfr. Cass. civ. 11828 del 2009). Il conseguimento della indipendenza economica si configura quale fatto estintivo di una obbligazione ex lege, onde spetta al genitore che deduca la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto dimostrare che questi è divenuto autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di lavoro compatibile con le sue attitudini, e non già all'altro genitore dimostrare il persistere dello stato di insufficienza economica (cfr. Cass. Civ. 2289 del 2001).
Prova, nel caso di specie, non fornita dal ricorrente, il quale, anzi, ha mostrato piena disponibilità in ordine alla necessità di provvedere al mantenimento anche del figlio. Tenuto conto del rapporto di convivenza del maggiorenne e della minorenne con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento in via diretta della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. sopra indicati, norma applicabile anche in materia di divorzio. Le precisazioni sopra riportate offrono un quadro chiaro della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi. Di conseguenza, alla luce di quanto esposto e di quanto emerso, dell'età dei figli, degli impegni di studio e delle esigenze di vita e relazione degli stessi, in assenza di sopravvenienze rilevanti rispetto a quanto concordato dai coniugi in sede di separazione e tenuto conto delle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi, deve essere confermato quanto già statuito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, fissando a carico del ricorrente un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio).
Detta somma andrà corrisposta a entro e non oltre, il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio 2026.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a Parte_1 le spese mediche, quelle extra assegno nonché quelle straordinarie, purché Controparte_1 documentate, secondo il seguente schema, al fine di sterilizzare pro futuro i conflitti intercorsi nonostante la precisa giurisprudenza in materia:
- a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per le spese extra assegno così delineate: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida - tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha R.G. n. 49 del 2024 - Pag. 13 di 18
anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
- l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli – tutte le spese extra assegno straordinarie richiedono il preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo. Per tali spese – precisazione utile pro futuro al fine di sterilizzare futuri conflitti e atteggiamenti ostruzionistici - ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni;
in caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come approvata;
il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro genitore. Vale precisare che la domanda della è sempre stata volta alla conferma delle CP condizioni già statuite in sede di separazione.
La concreta determinazione della somma tiene conto, altresì, della assegnazione della casa coniugale alla resistente (trattandosi, comunque, di utilità patrimoniale messa a disposizione dal nel superiore interesse dei figli), nonché della opportunità di disporre che l'assegno unico Pt_1 universale sia percepito integralmente dalla CP
Ne deriva che la deduzione secondo cui la per alcuni mesi, ha dovuto ricorrere al CP
“banco alimentare”, oltre ad essere priva di qualsiasi riferimento spazio-temporale specifico, è deduzione che contrasta non solo con le conclusioni formulate (che si sostanziano nella conferma del contributo concordato in sede di separazione), ma anche con la complessiva situazione patrimoniale (si veda, accanto alla casa coniugale assegnata, l'ulteriore immobile in Villapiana) e reddituale della la quale, accanto ai propri redditi e al contributo al mantenimento (400 CP mensili), beneficia altresì dell'assegno unico per entrambi i figli di poco inferiore a 400,00 euro mensili.
Ne discende altresì la necessità di rigettare la richiesta di una diversa modulazione in ordine alla contribuzione relativa alle spese straordinarie, nonché quella relativa alla diversa data di rimborso delle spese straordinarie. Ovviamente, le spese di abbigliamento non rientrano in quelle straordinarie.
9. L'assegno divorzile. La parte resistente ha esperito, in via riconvenzionale, una domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile. R.G. n. 49 del 2024 - Pag. 14 di 18
L'art. 5, comma 6 della L. 898/1970, ratione temporis applicabile, stabilisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. In relazione a tale domanda, il Tribunale ritiene opportuno uniformarsi ai principi recentemente emersi e fatti propri dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n.
18287 del 2018) le cui motivazioni questo collegio condivide in maniera integrale. In particolare:
- il superamento, nella interpretazione dell'art. 5 c. 6 L.D., di una rigida contrapposizione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile.
- la funzione, da un punto di vista assiologico, non solo assistenziale – alimentare, ma anche perequativa- compensativa dell'assegno divorzile.
- l'accertamento, tra i presupposti del predetto diritto, dell'inadeguatezza dei mezzi o della incapacità di procurarli, da valutarsi non attraverso il rinvio a criteri extragiuridici (quali la non adeguatezza oggettiva, secondo una prospettazione, o il precedente tenore di vita matrimoniale, secondo l'altra), ma alla luce della valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
- Per l'effetto, una interpretazione del contenuto della “adeguatezza dei mezzi” - o della impossibilità di procurarseli - che non si limiti né a quello strettamente assistenziale, né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico – patrimoniali delle parti. Ma, prendendo in considerazione il modello familiare prescelto e condiviso nel caso concreto, che verifichi, alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, se la disparità della situazione economica – patrimoniale dei coniugi all'atto di scioglimento del vincolo “sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione alla età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro”.
- solo in tale prospettiva il giudizio di adeguatezza, che trova nella prima parte della norma i criteri a cui ancorarsi, assume quella dimensione composita e comparativa tale da collegarsi al principio di solidarietà, diretta espressione della pari dignità dei coniugi, e da abbracciare le complessità di una pluralità di modelli di conduzione della vita coniugale.
- pertanto, la funzione riequilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
- In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, ciò comporta, ovviamente, per il coniuge che richiede l'assegno la rigorosa prova, da fornire anche mediante presunzioni, non solo dei fatti posti alla base della disparità economico – patrimoniale ma anche del nesso causale tra modello adottato e disparità economico - reddituale prodotta e ad esso eziologicamente riconducibile.
Si tratta di coordinate ermeneutiche fondamentali precisamente seguite anche dalla successiva giurisprudenza in materia a Sezioni Unite [v. S.U. n. 32198 del 2021 che testualmente ribadisce di “prendere le mosse e porsi in linea di coerenza e continuità infatti proprio con la ricostruzione recentemente fornita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287 del 2018, in ordine alla funzione dell'assegno, non esclusivamente assistenziale ma in pari misura compensativa e R.G. n. 49 del 2024 - Pag. 15 di 18
perequativa, ed ai criteri per determinarne sia l'attribuzione che la quantificazione, e con la riaffermazione in essa contenuta del principio della solidarietà post-coniugale, nella sua aggiornata lettura di solidarietà del caso concreto” per poi affermare a fini probatori che l'attore
“dovrà preliminarmente provare la sussistenza del prerequisito fattuale della mancanza di mezzi adeguati nell'accezione sopra indicata e dovrà dimostrare che l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”). Più recentemente S.U. 35385 del 2023, secondo cui “i presupposti dell'assegno divorzile, quali individuati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, come interpretato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 18287/2018, costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante complessiva ponderazione dell'intera storia familiare, in relazione al contesto specifico, e una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.
L'interpretazione dell'art. 5, comma 6, alla luce dell'art. 29 Cost., - e al modello costituzionale del matrimonio "fondato sui principi di eguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione ed autoresponsabilità" - porta ad una "valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti", insieme agli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, proprio al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante della famiglia”. Fine ultimo dell'assegno, quindi, è quello di riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, ma non più nell'ottica di uniformare le condizioni economiche dei coniugi al termine del rapporto di coniugio - dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite sine die -, bensì nella prospettiva di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno commisurato al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge secondo un vero e proprio nesso eziologico.
È necessario, quindi, verificare, in primo luogo, se dal divorzio sia derivato, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Se tale squilibrio non sussiste, neppure può porsi la questione della spettanza dell'assegno Solo ove tale disparità persista, e sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, e quindi alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, ovvero al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi. In altri termini, ai fini del riconoscimento dell'assegno (almeno nella sua componente perequativo-compensativa) occorre la prova che il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge;
spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso R.G. n. 49 del 2024 - Pag. 16 di 18
l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa (tra le tante Cass. Civ. ord. n. 14161 del 2022; Cass. Civ. n. 9817 del 2023) Tanto premesso, si ritiene che la domanda proposta dalla sia infondata e debba CP essere rigettata.
La domanda, alla luce della interpretazione del Supremo Consesso cui il Tribunale intende conformarsi, è carente già sotto il profilo assertivo, dal momento che nulla viene dedotto in relazione alla riconducibilità causale della eventuale sperequazione rispetto al modello familiare adottato, dal momento che manca qualsiasi deduzione anche in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali della nel corso della vita matrimoniale. CP
Di contro, emerge in maniera pacifica che nulla è stato pattuito tra le parti – in ordine al mantenimento della resistente – in sede di omologa della separazione.
La differenza reddituale tra gli ex coniugi non legittima di per sé sola il riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendo accertarsi dal giudice del merito se quella sperequazione sia conseguenza di scelte maturate durante la vita matrimoniale dalla coppia nella distribuzione dei ruoli, in esito alla quale il coniuge richiedente, economicamente più debole, rinunciando anche a proprie aspettative di crescita professionale, abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, avuto riguardo alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. civ. n. 7596 del 2022).
La infatti, non ha dedotto in maniera specifica e, quindi, idonea allo scopo che le CP sue attuali condizioni economiche siano conseguenza immediata dell'insieme delle scelte e dei ruoli stabiliti unitamente all'ex coniuge in costanza di matrimonio e, quindi, del contributo concretamente fornito alla realizzazione della vita familiare, sacrificando le proprie opportunità di realizzazione professionale.
Invero, da un lato, neppure ha specificato quali sarebbero concretamente le opportunità lavorative cui ha rinunciato per dedicarsi al menage familiare;
dall'altro lato, la stessa ha CP specificato di aver sempre prestato attività lavorativa nel corso degli anni, dedicandosi ad una pluralità di impieghi, anche presso diverse strutture ricettive. Pertanto, non risulta né dedotto né provato che l'organizzazione del menage familiare e il contributo reso alla famiglia nel corso del matrimonio siano stati tali da incidere causalmente sul sacrificio di prospettive reddituali e professionali della stessa (v. Cass. Civ. n. 29920 del 2022).
Né sono stati prodotti documenti o articolate prove idonee a far emergere, nella ricostruzione delle dinamiche matrimoniali e del menage familiare esistente, circostanze tali da evidenziare concrete opportunità sacrificate per il ruolo endofamiliare svolto, con un ingiustificato arricchimento di un coniuge in danno di un altro.
Del resto, non rileva ex sé né la sperequazione tra la posizione economica delle parti, né la circostanza che uno dei coniugi, quello richiedente l'assegno, si sia dedicato prevalentemente alla attività familiare. Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppure condivisa con l'altro, di dedicarsi alla vita familiare;
tale scelta assume rilievo, ai fini del riconoscimento dell'assegno, solo se sia all'origine di “aspettative patrimoniali sacrificate” e della rinuncia a realistiche occasioni professionali che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare in concreto. È solo in tal caso che il divario reddituale tra gli ex coniugi assume rilievo quale elemento causalmente riconducibile a quella scelta e, per questa ragione, meritevole di riequilibrio. Diversamente opinando, ove si desse rilievo di per sé all'attività endofamiliare del richiedente, si finirebbe per negare analogo rilievo all'attività professionale dell'altro coniuge (anche quando abbia consentito alla famiglia di godere di un elevato tenore di vita); inoltre, “se l'attribuzione dell'assegno prescindesse dalla necessità di dimostrare le aspettative professionali sacrificate in conseguenza della scelta di dedicarsi alle cure domestiche e ai figli, verrebbe meno la ragione dell'esigenza di riequilibrare il divario reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi, il quale non potrebbe dirsi causalmente riconducibile a quella scelta, quanto piuttosto alle pregresse R.G. n. 49 del 2024 - Pag. 17 di 18
formazioni professionali individuali, quali risultano dalle diverse storie di ciascun componente della coppia” (v. sul punto Cass. Civ. n. 9817 del 2023). Quanto, poi, alla componente assistenziale, la stessa è assorbita dalle somme che la attraverso il proprio impegno lavorativo, mensilmente percepisce ed è, in ogni caso, in CP grado di percepire (v. dichiarazioni rese in sede di comparizione dei coniugi.
La domanda è, allora, infondata e non può essere accolta.
10. Assegno unico universale.
Infatti, in ossequio a quanto disposto dai commi 4 e 6 dell'art. 6 del d.lgs. n. 230 del 2021, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del d.lgs. 230 del medesimo d.lgs, in caso di affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori. Tuttavia, anche alla luce della pacifica giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza dell'art. 211 dir.fam., resta fermo il potere del Tribunale di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, anche in caso di affidamento condiviso, che il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso. Nel caso di specie si è ampiamente argomentato – alla luce della complessiva situazione delle parti e delle vicende connesse alla fine del vincolo coniugale – in ordine alla necessità che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla CP
11. Il regime delle spese.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del celebrato in CP_3
Villapiana in data 09.07.05 TRA e come Parte_1 Controparte_1 sopra generalizzati;
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i coniugi, secondo le modalità – ivi compreso il diritto di visita - indicate in motivazione;
D. ASSEGNA la casa coniugale a Controparte_1
E. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore della resistente entro il giorno cinque di ogni mese, Controparte_1 l'assegno mensile di € 400,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie ed extrassegno, secondo quanto indicato in parte motiva;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di febbraio 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
F. DISPONE che l'assegno unico universale per i figli sia percepito integralmente dalla
CP Con RIGETTA l'istanza diretta al riconoscimento dell'ASSEGNO DIVORZILE;
H. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
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I. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. C MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21.2.25.
Il Presidente est. dott. Alessandro Caronia