Sentenza 7 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03507/2026REG.PROV.COLL.
N. 08208/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8208 del 2025, proposto da
OR TO, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Cecchi, Maurizio Savioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diana Scarpitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.T.E.R. Provincia di Roma, Azienda Territoriale per L'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13350/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tivoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Cons. OB EL IE e viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. La sig.ra OR TO ha impugnato innanzi al TAR Lazio il provvedimento di rigetto dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione ex art. 22, comma 140, L.R. Lazio n. 1/2020, dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Tivoli, Via Pio IX n. 31.
A sostegno del ricorso, ella ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Tivoli ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 13350/25 il TAR Lazio ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la sig.ra TO ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione di legge; eccesso di potere; travisamento.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Tivoli ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 16.4.2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con l’unico motivo di gravame, variamente articolato, la ricorrente contesta la circostanza – posta a base dell’atto impugnato, e di poi validata dal giudice di prime cure – secondo cui non sarebbe dimostrata la sua qualifica di occupante sine titulo prima del 23.5.2014.
Ad avviso dell’appellante, ella vivrebbe all’interno dell’immobile in esame: “ … sin dal 13.06.2006, quando la nonna paterna, tale Sig.ra Antonia UL, aveva già lasciato l’immobile e viveva, come peraltro ha fatto sino alla data della propria morte, nella Casa di Cura dove era degente […] ” (atto di appello, p. 3).
L’assunto è infondato.
4. Ai sensi dell’art. 22, comma 140, L.R. Lazio n. 1/2020: “ In deroga all’articolo 15 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, nei confronti di coloro che alla data del 23 maggio 2014, data di entrata in vigore del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con la legge 23 maggio 2014, n. 80, occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni dispongono, in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione, la regolarizzazione dell’alloggio ”.
5. Orbene, emerge dal certificato storico anagrafico in atti che la nonna paterna dell’odierna appellante, sig.ra Antonia UL, legittima assegnataria dell’immobile in esame, ha risieduto all’interno di esso dal 22.03.2007 fino alla data del suo decesso, avvenuto il 6.9.2014.
Ne consegue che alla data del 23.5.2014 – individuata dal cennato art. 22 comma 140 L.R. n. 1/2020 ai fini della regolarizzazione degli alloggi detenuti in assenza di titolo legittimante – l’appellante pacificamente non possedeva la qualità di occupante sine titulo , e per tale dirimente ragione ella non aveva titolo per la regolarizzazione dell’alloggio.
6. Nessun rilievo assumono invece i censimenti richiesti periodicamente dall’Ente, essendo gli stessi basati su elementi meramente fattuali, e non potendo pertanto revocare in dubbio le attestazioni risultanti dal certificato storico anagrafico, il solo ad individuare la residenza legale del dante causa dell’appellante. E poiché quest’ultima ha legalmente risieduto all’interno dell’immobile in esame sino al 6.9.2014, e pertanto oltre la data limite del 23.5.2014, del tutto legittimamente ( rectius : doverosamente) l’Amministrazione ha rigettato la proposta istanza di regolarizzazione.
7. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
8. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
EG NO, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
OB EL IE, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| OB EL IE | EG NO |
IL SEGRETARIO