Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4514 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla HUBLER - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5322 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
cf Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv.
SANTILLO GAETANO presso cui elettivamente domicilia in
Santa Maria Capua Vetere al Corso Garibaldi n. 80,
RICORRENTE
E
cf Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. CAPODANNO VINCENZO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via M. Gigante n.90,
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RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di udienza i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermarsi i provvedimenti esistenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Con note di trattazione scritta le parti concludevano come da propri atti.
• Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Napoli con sentenza del 08.11.2019, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015
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anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sull'affido dell'ultima figlia della coppia ( Per_1
nata il [...]).
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi della minore, non avendo le parti dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata dello stesso il coinvolgimento del padre nelle scelte educative relative alla prole, va disposto l'affido condiviso della figlia con residenza privilegiata presso la madre.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare la minore, va stabilito un regime libero di incontri, tenendo conto dell'età della minore ( sedicenne) e delle attuali consuetudini di vita, rispettando la sua volontà di godere di ampia discrezionalità nella individuazione dei giorni e degli orari di visita con il padre ma, al contempo, stabilendo un calendario di visita minimo che recuperare e consolidare il rapporto con una modalità il più possibile quotidiana e ordinaria, volta ad instaurare tra il padre e
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la figlia un rapporto diretto e naturale che avvenga senza forzature nell'esclusivo interesse della minore. Pertanto, si ritiene opportuno stabilire che durante la settimana il padre veda la figlia accompagnandola a scuola quotidianamente e tenendola con sé una sera a settimana per ora di cena ed un pomeriggio la settimana, nonché a settimane alterne, nella giornata di domenica ed in modo alternato con la madre durante le festività e 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto.
Sulle contrapposte domande di mantenimento dei figli.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità,
(richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I,
14/08/2020).
Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione
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e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
La Suprema Corte ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo,
"tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n.
18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207).
Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una
"disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti
(Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le
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primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36
Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana):
l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società.
Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il
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diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro.
A ciò si aggiunga che, del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto - secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita.
Quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro.
Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.
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Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove
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i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio
2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n.
15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo
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per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Orbene ritiene il Collegio che, alla stregua dei principi suesposti, nel caso di specie è pacifico che uno dei due figli della coppia, è Per_2
maggiorenne (23 anni) ma non è ancora economicamente autosufficiente, mentre è minorenne. Va dunque Per_1
riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento, tenuto conto del rapporto di convivenza dei figli con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli.
Rispetto a tale condizione, il ricorrente ha chiesto ridursi il contributo al mantenimento degli stessi, da euro 500,00 mensili per entrambi ad euro 400,00, in ragione del dedotto peggioramento delle sue condizioni economiche.
Tanto premesso, considerate le esigenze di vita dei figli, la documentazione fiscale e reddituale delle parti, ritiene il Collegio di dover confermare, così come richiesto dalla resistente, l'assegno a carico del ricorrente di €. 500,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli. Il ricorrente, infatti, non ha assolutamente provato un peggioramento della propria situazione economica tale da giustificare una rivalutazione degli aspetti economici confluiti nell'accordo separativo. A tal fine il ricorrente avrebbe dovuto provare la propria situazione economica all'epoca della situazione, risalente al 2019, allorquando concordò con la resistente gli aspetti
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economici conseguenti alla pronuncia sullo status, e la propria situazione economica attuale, in modo da consentire al giudicante di apprezzare attraverso la comparazione tra quella situazione e l'attuale situazione il lamentato peggioramento. Nulla di tutto ciò ha provato il ricorrente, dalla cui dichiarazione dei redditi del 2022 emerge un reddito pari ad euro 43.772,00 annuo. Tale documentazione è assolutamente insufficiente non consentendo di ricostruire né la situazione economica del ricorrente all'epoca della pronuncia di separazione, né quella attuale. Né è possibile ritenere che la formazione di un nuovo nucleo familiare sia di per sé condizione oggettivamente peggiorativa delle pregresse capacità reddituali del soggetto.
La somma di 500,00 euro mensili, oggi aggiornata con indici ISTAT all'importo mensile di euro 588,50, andrà dunque corrisposta a
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e Controparte_1
rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le spese Controparte_1
straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Napoli e COA.
• Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione a tale domanda, va premesso che questo
Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni
Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n.
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11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del
1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un'accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 prevede che
"con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
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ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
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A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n. 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo dell'accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del
2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di
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un'interpretazione dell'art. 5 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29
Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di
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accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione
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all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione
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dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che < delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
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familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
I principi espressi dalle SU, hanno poi trovato applicazione nella giurisprudenza successiva di merito e di legittimità, in cui si è fatta applicazione dei principi espressi adattandoli alle peculiarità dei casi concreti (cfr. Cass. n. 2480 del 29 gennaio 2019; ordinanza n. 4523 del 14 febbraio 2019, sentenza n. 9533 del 4 aprile 2019) e con due parallele ordinanze (n. 10781 e n. 10782
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del 17 aprile 2019), la Prima sezione civile della Corte di cassazione ha fornito interessanti indicazioni applicative dei criteri enunciati da SS.UU.
Con la seconda delle due pronunce la Corte ha ribadito che “La funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, ma principalmente di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati e, poi, di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, nei casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie realistiche aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”. (Cassazione civile sez. I, 17/04/2019, n.10782).
Applicando i principi esposti al caso in esame rileva, innanzi tutto il Collegio, che risultano prodotte dichiarazioni dei redditi di parte ricorrente dichiaratosi libero professionista nel settore dell'edilizia, con un reddito di €.13.938,00 nell'anno 2021 e di
€.43.772,00 nell'anno 2022; mentre parte resistente deduce di non possedere adeguati redditi propri producendo unicamente una attestazione isee relativa all'anno 2022 dal quale emerge un reddito dei componenti del nucleo familiare pari ad €.13.782,20.
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Rispetto all'epoca della separazione, le condizioni economiche della resistente sono tuttavia mutate, atteso che la stessa ha costituito un altro nucleo familiare convivendo stabilmente con il nuovo compagno, dalla cui unione è nato un figlio, circostanza confermata dalla donna in sede di udienza presidenziale.
Orbene, il Collegio ritiene che, in ragione della nuova convivenza, dell'età della donna (41 anni) e della sua concreta capacità e possibilità lavorativa nonché delle prove documentali versate in atti, sia emersa la assoluta infondatezza della domanda di assegno divorzile.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a NAPOLI il 05/09/2007 (atto n. 49, parte I,
s., sez. Q, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007);
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori Per_1
con residenza preferenziale presso la madre e disciplina gli incontri padre-figlia, nei termini di cui in parte motiva;
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• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , entro e non Controparte_1
oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 588,50
(cinquecentottantotto/50) a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici
Istat;
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a CP_1
le spese straordinarie secondo il protocollo del
[...]
Tribunale di Napoli e COA del 2018;
• rigetta la domanda di assegno di divorzio in favore di parte resistente;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla HUBLER
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