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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1252/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA STIMIGLIANO, 5 00199 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. TABBI FRANCA
Parte appellante contro parte domiciliata in VIA CESARE BECCARIA 29 00100 ROMA CP_1 rappresentata dall'avv. IANDOLO GUSTAVO
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4032/24 del 2 aprile 2024, mai notificata, emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
CP_ Con la sentenza in oggetto il Tribunale ha condannato l' al pagamento in favore di Pt_1 dei ratei arretrati e maturandi dell'indennità di accompagnamento, ma ha riconosciuto alla
[...] ricorrente le spese di lite nella complessiva somma di € 850,00 oltre spese e accessori, inferiore ai parametri minimi di legge. Appella la sentenza l'originaria ricorrente lamentando che il Tribunale aveva disatteso quanto specificamente indicato nel DM. 55/2014 e il successivo D.M. 37/2018. Chiede pertanto la parziale riforma della sentenza in punto spese.
Si costituisce l' per resistere al gravame. CP_1
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Sostiene l'appellante che alla luce della normativa applicabile i parametri generali possono essere aumentati, di regola, fino all'80% ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%, ed il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il mancato rispetto dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.
Precisa l'appellante che in applicazione di tale principio, individuato il valore della causa in esame nello scaglione tra € 5.200,00 € 26.000,00 (€ 12.480,00 pari all'ammontare dei ratei di indennità di accompagnamento dovuti per due anni, Cass. S.U. n. 10455/15), “i parametri minimi, computando le tre fasi del procedimento, sono i seguenti:
- fase di studio € 443,00
- fase introduttiva € 370,00
- fase decisionale € 963,00 per un totale di € 1.776,00 nulla per la fase istruttoria e di trattazione essendo la causa pervenuta in decisione alla prima udienza di discussione ( Cass. 20993/20)”.
Il rilievo è fondato.
L'art. 4 del DM 55- 2014, come modificato dal DM 8.3.2018, in vigore dal 27.4.2018, prevede che, ai fini della quantificazione delle spese di lite, “Il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
La giurisprudenza di legittimità sottolinea come la lettera del nuovo testo dell'art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, con le modifiche apportate dal D.M. 37/2018, richiamato dall'appellante, sia difforme dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Sulla scorta della disposta modifica testuale la Suprema Corte ritiene che per le spese processuali e i compensi professionali sottoposti al regime introdotto dal D.M. 37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi “e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale” (Così Cass. Sez. II Ord. n. 9815/2023; v. anche Sent. n. 17613/2024). Applicando tali principi, tenuto conto delle tariffe forensi ex DM 55/2014 (come sopra modificate), e considerando i valori minimi per la semplicità della causa, l'importo liquidato dal primo giudice risulta inferiore al minimo tariffario di euro 1.776,00: a tale importo si perviene considerando lo scaglione di valore che va da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, tenendo conto della natura assistenziale della causa (ratei di indennità di accompagnamento), della semplicità della stessa, con sostrato probatorio solo documentale (pagamento dell'indennità in esito a giudizio favorevole dell'ATP) e computando le fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale, per un importo complessivo pari, appunto, ad euro 1.776,00.
Pertanto, l'appello va accolto, conseguendone la riforma in parte qua della impugnata sentenza con il riconoscimento in favore dell'appellante del maggiore importo delle spese di lite del primo grado, liquidate in dispositivo.
CP_ La soccombenza in questo grado comporta che l ne sopporti le relative spese, anch'esse liquidate in dispositivo, con riferimento al valore della causa dato dal quantum delle spese di lite oggetto del devoluto (scarto tra il liquidato ed il dovuto, pari ad euro 926,00).
In entrambi i casi con la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, liquida in favore di Pt_1
a titolo di spese del primo grado a carico dell' , la maggior somma di euro 1.776,00,
[...] CP_1 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Condanna altresì l' al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in euro 280,00 CP_1 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Roma, 09/09/2025
Il Presidente est. dott. Maria Pia Di Stefano