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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 20/01/2026, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 758/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12145/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123449026000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123449026000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123449026000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123449026000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9841/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08/07/2024, la “Ricorrente_1 s.r.l.”, in persona del suo l.r.p.t., conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, impugnando la cartella di pagamento n. 09720240123449026000, per un importo complessivo pari ad € 1.657.153,71, notificata in data 06/05/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione avente ad oggetto il recupero di imposte dovute, ex artt. 36 bis D.P.R. 600/1973 e 54 bis D.P.R. 633/1972, a seguito di controllo modello 770 (anno 2019), controllo modello IVA (anno 2020) e controllo modello Unico/Redditi (anno 2020).
La società ricorrente chiedeva l'annullamento della suddetta cartella contestando nel merito solo la pretesa erariale relativa al recupero del credito di imposta per spese di formazione personale – settore tecnologie, per omessa previa instaurazione del contraddittorio prevista dall'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973; riduzione delle sanzioni iscritte a ruolo nella misura agevolata del 10% in assenza invio dell'avviso (comunicazione relativa al controllo automatizzato ex art. 36 bis, D.P.R. 600/73 e 54 bis, D.P.R. 633/72), recente precedente di annullamento reso dalla C.G.T. di Primo Grado di Roma con riferimento ad una cartella emessa in assenza di invio della comunicazione relativa al controllo automatizzato;
Deduceva inoltre l'invio di tempestiva dichiarazione integrativa prima della notifica della cartella impugnata.
Costituitasi in giudizio l'amministrazione resistente cntestava tutte le eccezioni e deduzioni della ricorrentead eccezione di quest'ultima, precisando che, in seguito alla presentazione della dichiarazione integrativa del 17/05/2024 da parte della società contribuente, l'Amministrazione finanziaria, valutate le argomentazioni di parte avversa e facendo salvi eventuali controlli di tipo sostanziale, emetteva un provvedimento di sgravio parziale del ruolo contenuto nella cartella di pagamento impugnata relativamente al credito di imposta spese formazione personale – settore tecnologie per € 885.951,70, con la seguente motivazione: “rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600/73 e dell'art. 54-bis del DPR n. 633/72. Riallineamento crediti quadro RU (codice B9)
a seguito di integrativa”.
Quanto invece all'importo residuo, afferente alla partita T220105102203205650000001/D, che si ribadisce non essere contestato da controparte, deduceva che restava fermo l'omesso versamento per € 13.944,65, relativo all'IRES – anno 2020 (compreso di sanzioni ed interessi).
Chiedeva pertanto di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere per i motivi esposti.
Successivamente parte ricorrente depositava proprie memorie con le quali pur dando atto della cessazione della materia del contendere (parziale, ma rinunciando di fatto a contestare la fondatezza del residuo ricorso) insisiteva per il favore delle spese, in base al criterio della causalità.
All'esito dell'udienza fissata la cauusa era decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, infatti mentre parte ricorrente ha con il provvedimento di sgravio riconosciuto sostanziale e prevalente fondatezza del ricorso;
dal canto suo, il ricorrente, non insistendo nelle proprie memorie nella richiesta di accoglimento integrale del ricorso, ma solo sul favore delle spese, consente che sia dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, poiché la parziale infondatezza del ricorso deve ritenersi incida in modo marginale sulla valutazione della fondatezza complessiva delle eccezioni sollevate, deve ritenersi che le stesse vanno poste interamente a carico di parte resistente, in base al principio di causalità, essendo stato necessario instaurare il presente giudizio per ottenere quanto già era stato eccepito in via stragiudiziale.
Le spese devono essere distratte in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Ufficio costituito alle spese del giudizio nella misura di euro 20.000,00 oltre accessori di legge e al rimborso del CUT.
Roma, 13.10.2025
Il giudice relatore dr. Ettore Favara
Il Presidentedr. Guido Cecinelli
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12145/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123449026000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123449026000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123449026000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240123449026000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9841/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08/07/2024, la “Ricorrente_1 s.r.l.”, in persona del suo l.r.p.t., conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, impugnando la cartella di pagamento n. 09720240123449026000, per un importo complessivo pari ad € 1.657.153,71, notificata in data 06/05/2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione avente ad oggetto il recupero di imposte dovute, ex artt. 36 bis D.P.R. 600/1973 e 54 bis D.P.R. 633/1972, a seguito di controllo modello 770 (anno 2019), controllo modello IVA (anno 2020) e controllo modello Unico/Redditi (anno 2020).
La società ricorrente chiedeva l'annullamento della suddetta cartella contestando nel merito solo la pretesa erariale relativa al recupero del credito di imposta per spese di formazione personale – settore tecnologie, per omessa previa instaurazione del contraddittorio prevista dall'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973; riduzione delle sanzioni iscritte a ruolo nella misura agevolata del 10% in assenza invio dell'avviso (comunicazione relativa al controllo automatizzato ex art. 36 bis, D.P.R. 600/73 e 54 bis, D.P.R. 633/72), recente precedente di annullamento reso dalla C.G.T. di Primo Grado di Roma con riferimento ad una cartella emessa in assenza di invio della comunicazione relativa al controllo automatizzato;
Deduceva inoltre l'invio di tempestiva dichiarazione integrativa prima della notifica della cartella impugnata.
Costituitasi in giudizio l'amministrazione resistente cntestava tutte le eccezioni e deduzioni della ricorrentead eccezione di quest'ultima, precisando che, in seguito alla presentazione della dichiarazione integrativa del 17/05/2024 da parte della società contribuente, l'Amministrazione finanziaria, valutate le argomentazioni di parte avversa e facendo salvi eventuali controlli di tipo sostanziale, emetteva un provvedimento di sgravio parziale del ruolo contenuto nella cartella di pagamento impugnata relativamente al credito di imposta spese formazione personale – settore tecnologie per € 885.951,70, con la seguente motivazione: “rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600/73 e dell'art. 54-bis del DPR n. 633/72. Riallineamento crediti quadro RU (codice B9)
a seguito di integrativa”.
Quanto invece all'importo residuo, afferente alla partita T220105102203205650000001/D, che si ribadisce non essere contestato da controparte, deduceva che restava fermo l'omesso versamento per € 13.944,65, relativo all'IRES – anno 2020 (compreso di sanzioni ed interessi).
Chiedeva pertanto di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere per i motivi esposti.
Successivamente parte ricorrente depositava proprie memorie con le quali pur dando atto della cessazione della materia del contendere (parziale, ma rinunciando di fatto a contestare la fondatezza del residuo ricorso) insisiteva per il favore delle spese, in base al criterio della causalità.
All'esito dell'udienza fissata la cauusa era decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, infatti mentre parte ricorrente ha con il provvedimento di sgravio riconosciuto sostanziale e prevalente fondatezza del ricorso;
dal canto suo, il ricorrente, non insistendo nelle proprie memorie nella richiesta di accoglimento integrale del ricorso, ma solo sul favore delle spese, consente che sia dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, poiché la parziale infondatezza del ricorso deve ritenersi incida in modo marginale sulla valutazione della fondatezza complessiva delle eccezioni sollevate, deve ritenersi che le stesse vanno poste interamente a carico di parte resistente, in base al principio di causalità, essendo stato necessario instaurare il presente giudizio per ottenere quanto già era stato eccepito in via stragiudiziale.
Le spese devono essere distratte in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Ufficio costituito alle spese del giudizio nella misura di euro 20.000,00 oltre accessori di legge e al rimborso del CUT.
Roma, 13.10.2025
Il giudice relatore dr. Ettore Favara
Il Presidentedr. Guido Cecinelli