Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 20/01/2026, n. 758
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa previa instaurazione del contraddittorio

    L'amministrazione resistente ha emesso un provvedimento di sgravio parziale del ruolo relativo al credito di imposta per spese di formazione personale, a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa da parte della società contribuente. Questo sgravio è stato motivato come 'rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600/73 e dell'art. 54-bis del DPR n. 633/72. Riallineamento crediti quadro RU (codice B9) a seguito di integrativa'. La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il provvedimento di sgravio riconoscesse sostanziale e prevalente fondatezza al ricorso.

  • Altro
    Riduzione sanzioni in assenza avviso controllo automatizzato

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il provvedimento di sgravio riconoscesse sostanziale e prevalente fondatezza al ricorso. Il ricorrente, pur rinunciando a contestare la fondatezza del residuo ricorso, ha insistito sul favore delle spese.

  • Accolto
    Invio dichiarazione integrativa tempestiva

    L'amministrazione resistente ha ammesso la presentazione della dichiarazione integrativa e, a seguito di ciò, ha emesso un provvedimento di sgravio parziale. La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il provvedimento di sgravio riconoscesse sostanziale e prevalente fondatezza al ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 20/01/2026, n. 758
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 758
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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