Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 marzo 1987 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 maggio 1999 |
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- 1. L'una tantum è un accordo che ha natura transattiva e aleatoria. - Cass. sez. I, 5 settembre 2003, n. 12939https://www.osservatoriofamiglia.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2024, n. 6229Provvedimento: Firmato Da ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S. P A NG CA 3 Seria l#: 77354c8 504c SENTENZA sul ricorso 13793-2020 proposto da: I V.S. elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele Il 154, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Sparano, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Antonietta Izzo; - ricorrente principale - contro R.R. elettivamente domiciliato in Roma, via Dardanelli 46, presso lo studio dell'avvocato RI LO, che lo rappresenta e Sez. U — RG 13793/2020 udienza pubblica 5.12.2023 Civile Sent. Sez. U Num. 6229 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 07/03/2024 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale …Leggi di più...
- incentivo all'esodo·
- diritto dell'ex coniuge alla quota dell'indennità di fine rapporto ex art. 12·
- bis della l. n. 898 del 1970·
- individuazione·
- esclusione·
- famiglia·
- verso l'altro coniuge·
- divorzio·
- obblighi·
- matrimonio·
- scioglimento
Versioni del testo
- Art. 1. 1. All' articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , la lettera b) del numero 1 e' sostituita dalla seguente:
"b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all' articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519 , 521 , 523 e 524 del codice penale , ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione".
AVVERTENZA:
Le note saranno apposte in calce al testo aggiornato della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , che sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 20 marzo 1987. - Art. 2. 1. All' articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , la lettera c) del numero 1 e' sostituita dalla seguente:
"c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio". - Art. 3. 1. All' articolo 3, numero 1, lettera d), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , sono soppresse le parole: "anche adottivo".