Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 marzo 1987 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 maggio 1999 |
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. All' articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , la lettera b) del numero 1 e' sostituita dalla seguente:
"b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all' articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519 , 521 , 523 e 524 del codice penale , ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione".
AVVERTENZA:
Le note saranno apposte in calce al testo aggiornato della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , che sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 20 marzo 1987. - Art. 2. 1. All' articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , la lettera c) del numero 1 e' sostituita dalla seguente:
"c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio". - Art. 3. 1. All' articolo 3, numero 1, lettera d), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , sono soppresse le parole: "anche adottivo".