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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 795 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASABLANCA C.F._1
MANUELA, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CINTORRINO C.F._2
ANTONIETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 06/03/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e Pt_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di MILAZZO (ME) il
21/10/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 28,
p. 1;
- che dall'unione era nata, in data 13/01/2017, la figlia Persona_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, con accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, autorizzato dal Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G. il
29/11/2021;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dalla data certificata nel suddetto accordo;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) La figlia resta affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la sig.ra Controparte_1
nell'abitazione di Santa Teresa di Riva (ME), via Sparagonà n.
[...]
161; 2) il sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro CP_2
ed esigenze della minore, terrà con sé la stessa ogni volta che lo desidera.
Nel caso di disaccordo tra le parti, il sig. terrà con sé la Parte_1
minore ogni settimana dal venerdì a partire dalle ore 18.30 per riaccompagnarla al domicilio materno la domenica sera, alle ore 21.00 ad eccezione della terza domenica del mese giorno in cui la bambina frequenta
2 il catechismo a Santa Teresa di Riva. Pertanto, dovrà essere riportata a casa della madre o la sera prima o la domenica stessa alle ore 9.00. Ciò salvo impegni lavorativi del padre da comunicare entro il lunedì. Tale regolamentazione (sperimentata un anno intero con successo) risulta necessaria visti i turni lavorativi del sig. e la distanza delle Pt_1
abitazioni tra i due genitori, nonché gli impegni della minore nel paese di residenza. Nel caso in cui il genitore collocatario ritenesse di trascorrere qualche week end con la figlia, questo sarà tranquillamente concordato tra le parti con previsione di visite pomeridiane del padre in quella settimana e con previsione di eventuali pernotti presso il padre infrasettimanali nel caso in cui non vi sia scuola. Durante le festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre la settimana che va dal 23 Dicembre al 30 Dicembre
e/o quella che va dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
mentre, durante le festività pasquali la minore trascorrerà con il padre la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, con possibilità di concordare dei pernotti presso il genitore non collocatario nella settimana di vacanze scolastiche per la predetta ricorrenza. Nel periodo estivo, data la sospensione delle terapie private seguite dalla minore, il sig. trascorrerà con la stessa CP_2
due settimane, non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, con l'impegno, da parte del sig. , di far seguire alla minore le CP_2
terape dell'ASL cui si sottopone ogni lunedì, mercoledì e giovedì così come stabilite nel piano terapeutico. Il giorno del compleanno di ciascun genitore,
a prescindere dal tempo di permanenza ordinario, la minore trascorrerà
l'intera giornata con il padre o con la madre. 3) Il sig. verserà CP_2
alla sig.ra a titolo di contributo, per il Controparte_1
mantenimento della figlia , entro i primi cinque giorni di ciascun Per_1
mese, un assegno mensile di importo pari ad € 250,00
(duecentocinquanta/00) nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio,
3 giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre. Nei mesi di agosto e dicembre la somma complessiva che il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_2
sarà pari ad € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), Controparte_1
stante la percezione in quei mesi della tredicesima e quattordicesima mensilità. Si stabilisce di comune accordo che il predetto assegno venga versato dal datore di lavoro del sig. ossia la su CP_2 Controparte_3
carta Postepay Evolution recante le seguenti coordinate IBAN:
[...]. Le spese straordinarie, previamente concordate ta le parti e documentate, verranno ripartite tra le stesse nella misura del 50%. Si precisa, inoltre, che la minore è percettrice di indennità di frequenza erogata dall'INPS la quale viene versata mensilmente in un libretto postale cointestato tra le parti ma in gestione alla sig.ra
[...]
la quale si impegna ed obbliga ad amministrare tale Controparte_1
posizione economica in nome e per conto della figlia sino a quando la stessa gli verrà riconosciuta”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 12/05/2025.
Alla suddetta udienza del 09/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
4 È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, con accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, autorizzato dal Procuratore della
Repubblica di Barcellona P.G. il 29/11/2021, e che dalla data certificata nell'accordo alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 06/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di MILAZZO (ME) il 21/10/2016, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 28, p. 1, tra , nato a Parte_1
MILAZZO (ME) il 21/10/1986, e , Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
5 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di MILAZZO (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 10/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 795 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASABLANCA C.F._1
MANUELA, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CINTORRINO C.F._2
ANTONIETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 06/03/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e Pt_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di MILAZZO (ME) il
21/10/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 28,
p. 1;
- che dall'unione era nata, in data 13/01/2017, la figlia Persona_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, con accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, autorizzato dal Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G. il
29/11/2021;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dalla data certificata nel suddetto accordo;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) La figlia resta affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la sig.ra Controparte_1
nell'abitazione di Santa Teresa di Riva (ME), via Sparagonà n.
[...]
161; 2) il sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro CP_2
ed esigenze della minore, terrà con sé la stessa ogni volta che lo desidera.
Nel caso di disaccordo tra le parti, il sig. terrà con sé la Parte_1
minore ogni settimana dal venerdì a partire dalle ore 18.30 per riaccompagnarla al domicilio materno la domenica sera, alle ore 21.00 ad eccezione della terza domenica del mese giorno in cui la bambina frequenta
2 il catechismo a Santa Teresa di Riva. Pertanto, dovrà essere riportata a casa della madre o la sera prima o la domenica stessa alle ore 9.00. Ciò salvo impegni lavorativi del padre da comunicare entro il lunedì. Tale regolamentazione (sperimentata un anno intero con successo) risulta necessaria visti i turni lavorativi del sig. e la distanza delle Pt_1
abitazioni tra i due genitori, nonché gli impegni della minore nel paese di residenza. Nel caso in cui il genitore collocatario ritenesse di trascorrere qualche week end con la figlia, questo sarà tranquillamente concordato tra le parti con previsione di visite pomeridiane del padre in quella settimana e con previsione di eventuali pernotti presso il padre infrasettimanali nel caso in cui non vi sia scuola. Durante le festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre la settimana che va dal 23 Dicembre al 30 Dicembre
e/o quella che va dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
mentre, durante le festività pasquali la minore trascorrerà con il padre la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, con possibilità di concordare dei pernotti presso il genitore non collocatario nella settimana di vacanze scolastiche per la predetta ricorrenza. Nel periodo estivo, data la sospensione delle terapie private seguite dalla minore, il sig. trascorrerà con la stessa CP_2
due settimane, non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, con l'impegno, da parte del sig. , di far seguire alla minore le CP_2
terape dell'ASL cui si sottopone ogni lunedì, mercoledì e giovedì così come stabilite nel piano terapeutico. Il giorno del compleanno di ciascun genitore,
a prescindere dal tempo di permanenza ordinario, la minore trascorrerà
l'intera giornata con il padre o con la madre. 3) Il sig. verserà CP_2
alla sig.ra a titolo di contributo, per il Controparte_1
mantenimento della figlia , entro i primi cinque giorni di ciascun Per_1
mese, un assegno mensile di importo pari ad € 250,00
(duecentocinquanta/00) nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio,
3 giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre. Nei mesi di agosto e dicembre la somma complessiva che il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_2
sarà pari ad € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), Controparte_1
stante la percezione in quei mesi della tredicesima e quattordicesima mensilità. Si stabilisce di comune accordo che il predetto assegno venga versato dal datore di lavoro del sig. ossia la su CP_2 Controparte_3
carta Postepay Evolution recante le seguenti coordinate IBAN:
[...]. Le spese straordinarie, previamente concordate ta le parti e documentate, verranno ripartite tra le stesse nella misura del 50%. Si precisa, inoltre, che la minore è percettrice di indennità di frequenza erogata dall'INPS la quale viene versata mensilmente in un libretto postale cointestato tra le parti ma in gestione alla sig.ra
[...]
la quale si impegna ed obbliga ad amministrare tale Controparte_1
posizione economica in nome e per conto della figlia sino a quando la stessa gli verrà riconosciuta”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 12/05/2025.
Alla suddetta udienza del 09/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
4 È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, con accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, autorizzato dal Procuratore della
Repubblica di Barcellona P.G. il 29/11/2021, e che dalla data certificata nell'accordo alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 06/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di MILAZZO (ME) il 21/10/2016, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 28, p. 1, tra , nato a Parte_1
MILAZZO (ME) il 21/10/1986, e , Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
5 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di MILAZZO (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 10/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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