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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 06/02/2024, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1687/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Simona Delle Site Presidente dott.ssa Francesca Iaquinta Giudice rel. dott.ssa Gabriella Citro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. n. 1687/2023 promossa da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Giovanna Maggi, presso il cui studio in Novara-Baluardo Massimo D'Azeglio, 3/A, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
ATTRICE
Contro
, nato a [...], il [...] (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Marzia Fabiani, presso il cui studio in Novara in via S. Francesco D'Assisi n. 18/e è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente
“Le parti, come sopra rappresentate rassegnano congiuntamente le seguenti CONCLUSIONI Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
-Porre a carico del sig. assegno ex art. 156 c.c. di € 600 mensili indicizzati secondo Controparte_1 Org_ gli indici con decorrenza dalla mensilità di agosto 2023.
-Rinuncia alla richiesta di addebito da parte della ricorrente.
-Spese di giudizio compensate tra le parti”
Per il PM
“il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Tribunale per le condizioni”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di comparizione fissata con decreto presidenziale in data 5.12.2023 il Giudice delegato, dopo aver sentito le parti, ha formulato una proposta conciliativa.
pagina 1 di 3 Le parti hanno concordemente chiesto un differimento;
il Giudice ha rinviato all'udienza del
16.01.2024.
All'udienza del 16.01.2024 le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, conforme alla proposta conciliativa.
Il Giudice delegato, preso atto del contenuto dell'accordo, ha, pertanto, rimesso immediatamente la causa in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c., previa acquisizione delle conclusioni del P.M. che, in data 30.01.2024, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
⃰
Ebbene, la domanda di separazione personale dei coniugi proposta dalla parte attrice è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. Com'è noto, secondo il disposto dell'articolo richiamato, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni contenute negli scritti difensivi delle parti, nonché l'adesione della parte resistente alla domanda principale evidenziano l'assenza, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n.396/2000.
Dall'unione coniugale sono nati due figli, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. L'accordo economico raggiunto dalle parti conforme alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato può essere recepito dalla presente decisione, in assenza di profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie assegno mensile Controparte_1 Org_ ex art. 156 c.c. di euro 600,00, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici con decorrenza dalla mensilità di agosto 2023;
3. dà atto della rinuncia alla richiesta di addebito della separazione al coniuge da parte della ricorrente;
4. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del Comune di OLEGGIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
5. spese di giudizio compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1 febbraio 2024.
pagina 2 di 3 IL PRESIDENTE dott.ssa Simona Delle Site
IL GIUDICE REL. dott.ssa Francesca Iaquinta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Simona Delle Site Presidente dott.ssa Francesca Iaquinta Giudice rel. dott.ssa Gabriella Citro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. n. 1687/2023 promossa da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Giovanna Maggi, presso il cui studio in Novara-Baluardo Massimo D'Azeglio, 3/A, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
ATTRICE
Contro
, nato a [...], il [...] (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Marzia Fabiani, presso il cui studio in Novara in via S. Francesco D'Assisi n. 18/e è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente
“Le parti, come sopra rappresentate rassegnano congiuntamente le seguenti CONCLUSIONI Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
-Porre a carico del sig. assegno ex art. 156 c.c. di € 600 mensili indicizzati secondo Controparte_1 Org_ gli indici con decorrenza dalla mensilità di agosto 2023.
-Rinuncia alla richiesta di addebito da parte della ricorrente.
-Spese di giudizio compensate tra le parti”
Per il PM
“il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Tribunale per le condizioni”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di comparizione fissata con decreto presidenziale in data 5.12.2023 il Giudice delegato, dopo aver sentito le parti, ha formulato una proposta conciliativa.
pagina 1 di 3 Le parti hanno concordemente chiesto un differimento;
il Giudice ha rinviato all'udienza del
16.01.2024.
All'udienza del 16.01.2024 le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, conforme alla proposta conciliativa.
Il Giudice delegato, preso atto del contenuto dell'accordo, ha, pertanto, rimesso immediatamente la causa in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c., previa acquisizione delle conclusioni del P.M. che, in data 30.01.2024, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
⃰
Ebbene, la domanda di separazione personale dei coniugi proposta dalla parte attrice è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. Com'è noto, secondo il disposto dell'articolo richiamato, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni contenute negli scritti difensivi delle parti, nonché l'adesione della parte resistente alla domanda principale evidenziano l'assenza, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n.396/2000.
Dall'unione coniugale sono nati due figli, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. L'accordo economico raggiunto dalle parti conforme alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato può essere recepito dalla presente decisione, in assenza di profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie assegno mensile Controparte_1 Org_ ex art. 156 c.c. di euro 600,00, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici con decorrenza dalla mensilità di agosto 2023;
3. dà atto della rinuncia alla richiesta di addebito della separazione al coniuge da parte della ricorrente;
4. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficiale di stato civile del Comune di OLEGGIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
5. spese di giudizio compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1 febbraio 2024.
pagina 2 di 3 IL PRESIDENTE dott.ssa Simona Delle Site
IL GIUDICE REL. dott.ssa Francesca Iaquinta
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