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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
CRISTIANI GIUSEPPE, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 785/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030204772/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030204772/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, nato a [...] il [...], con residenza e domicilio fiscale in (17019) Varazze (SV), Indirizzo_1, elettivamente domiciliato in Savona, Indirizzo_2 Indirizzo_2, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1 del Foro di Savona, C.F. CF_Difensore_1, PEC Email_1 Email_1, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con la Dott. ssa Difensore_2, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze n. numero_1 C.F. CF_Difensore_2, Email_2 con studio in Firenze, Indirizzo_3 Indirizzo_3, in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
Resistente:
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze – Ufficio Contenzioso/Legale, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Firenze, Indirizzo_4 PEC Email_2 Email_2, costituita in giudizio con atto di controdeduzioni del 26 novembre 2025.
Atto impugnato:
Avviso di accertamento n. T8B030204772/2024 per l'anno 2018, relativo a Imposta sul reddito delle società (IRES) e Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), emesso nei confronti della società
Società_1 S.r.l., C.F. P.IVA_1, con sede in Cap_1 Firenze, Indirizzo_3, e notificato anche al sig. Ricorrente_1 quale asserito amministratore di fatto e futuro responsabile solidale ai sensi dell'art. 36 DPR 602/1973 e dell'art. 11 D.Lgs. 472/1997.
Richieste del Ricorrente/ come in atti
Richieste del Resistente/ come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2.1. Il ricorso
Con ricorso notificato in data 29 settembre 2025 e depositato in via telematica nel termine di legge, il sig.
Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento n. T8B030204772/2024, anno 2018, avente ad oggetto maggior IRES e IRAP nei confronti di Società_1 S.r.l., atto a lui notificato in copia cartacea quale asserito amministratore di fatto e futuro responsabile solidale.
Il ricorrente espone, in sintesi, che:
- l'Agenzia delle Entrate – DP Firenze – Ufficio Controlli ha emesso l'avviso contestando a Società_1 S.r.l. l'indeducibilità di una minusvalenza di euro 1.550.000,00, derivante dalla cessione di una partecipazione societaria (quota 9,09% in Società_2 S.r.l.), con conseguente recupero a tassazione di maggior IRES per euro 371.424,00 e maggior IRAP per euro 75.096,00, nonché irrogazione di sanzioni per euro 401.868,00.
- per la società Società_1 S.r.l., l'avviso è formalmente indirizzato alla sig.ra Nominativo_1, indicata come “rappresentante legale di Società_1 S.r.l.”, mentre nella motivazione si afferma che la società è “legalmente rappresentata dal sig. Nominativo_2”, in qualità di rappresentante e socio;
la sig.ra Nominativo_1 è invece legale rappresentante di Società_1 Società_1 Società Semplice, soggetto diverso dalla Società_1 S.r.l.
- nel medesimo avviso, l'Ufficio dichiara di voler “provvedere ad accertare con apposito atto notificato all'amministratore di fatto Ricorrente_1 la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 36 DPR 602/1973 e dell'art. 11 D.Lgs. 472/97”, ma dedica nel contempo un'articolata sezione (pagg. 7-11) alla posizione di Ricorrente_1, affermando di “accertare in capo a lui una responsabilità in solido per le imposte, sanzioni e interessi” e di ritenere sussistente una sua responsabilità personale e solidale per l'anno 2018.
- il sig. Ricorrente_1 ha ricevuto, tramite messo comunale e tramite servizio postale, una mera copia cartacea dell'avviso nativo digitale, priva di attestazione di conformità all'originale informatico da parte di pubblico ufficiale, che egli ha espressamente disconosciuto.
In diritto, il ricorrente, tra l'altro:
- richiama Cass. Sez. Unite 27/11/2023 n. 32790, secondo cui, in ipotesi di responsabilità ex art. 36
DPR 602/73, il soggetto chiamato può contestare in sede tributaria la sussistenza dei presupposti dell'azione, inclusa la debenza del tributo a carico della società, così legittimando l'impugnazione dell'atto impositivo anche nella parte rivolta alla società stessa;
- chiarisce che la responsabilità di cui all'art. 36 DPR 602/73 ha natura civilistica risarcitoria, limitata a specifiche condotte (omesso corretto utilizzo dell'attivo in pregiudizio dei creditori, in particolare dell'Erario) e a figure tipiche (liquidatore, amministratori in particolari fasi, soci beneficiari di assegnazioni), non ricorrenti nel suo caso, non essendo mai stato liquidatore di Società_1 S.r. l. ed avendo cessato la carica di amministratore di diritto nel 2017;
- deduce l'inesistenza di una “amministrazione di fatto”, osservando che l'Ufficio si limita a richiamare, in modo de relato, indagini della G.d.F. in ambito penale, senza fornire prova di concreti, plurimi e continuativi atti di gestione direzionale propri di un amministratore di fatto, in contrasto con i rigorosi criteri delineati dalla giurisprudenza;
- deduce la nullità/inesistenza della notifica dell'avviso nei suoi confronti per violazione delle regole sul documento informatico (art. 23 CAD, D.Lgs. 82/2005), atteso che la copia analogica dell'atto nativo digitale non reca attestazione di conformità all'originale da parte di pubblico ufficiale, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 1150/2021, 1557/2021, 24681/2022, 16293/2024), e ne disconosce formalmente la conformità;
- deduce la nullità dell'avviso anche nei confronti di Società_1 S.r.l., poiché emesso formalmente nei confronti di un soggetto (Nominativo_1) che è legale rappresentante di ente diverso (Società_1 s.s.), con contraddittoria indicazione di Nominativo_2 come rappresentante della società nella motivazione, in violazione dei requisiti essenziali soggettivi dell'atto impositivo;
- nel merito, contesta l'indeducibilità della minusvalenza di euro 1.550.000,00 sulla cessione della partecipazione Società_2 S.r.l., sostenendo che non ricorrono i requisiti per l'applicazione del regime PEX (art. 87 TUIR), in particolare il requisito dell'esercizio di impresa commerciale in modo continuativo per i tre anni anteriori al realizzo, alla luce degli eventi (mutuo ipotecario, revoca, pignoramento immobiliare del 2016, riclassificazione degli immobili da rimanenze a immobilizzazioni) che hanno mutato la destinazione economica del compendio immobiliare, impedendo di qualificare la partecipata quale società di pieno sviluppo immobiliare operativo;
richiama, tra l'altro, Cass. 8048/2024.
Conclude chiedendo l'annullamento integrale dell'avviso nei propri confronti e nei confronti di Società_1
S.r.l., con vittoria di spese.
2.2. Le controdeduzioni dell'Ufficio
Con atto di controdeduzioni depositato in data 26 novembre 2025, la Direzione Provinciale di Firenze:
- si costituisce in giudizio ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992;
- ricostruisce l'attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza – Nucleo PEF Savona nei confronti di Società_1 S.S., da cui sono emerse irregolarità ai fini IRES e IRAP con riferimento alla minusvalenza di euro 1.550.000,00 relativa alla cessione della partecipazione Società_2 S.r.l.;
- dà atto dell'emissione dello schema d'atto T8B030204772/2024, del contraddittorio con l'istante in adesione e del successivo avviso di accertamento notificato alla società a mezzo PEC il 13/06/2025, nonché della notifica dell'avviso anche al sig. Ricorrente_1.
In via preliminare, l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso:
- in proprio, per difetto di legittimazione/interesse, sostenendo che l'avviso societario non contenga una vera e propria pretesa impositiva nei confronti di Ricorrente_1, ma solo l'annuncio di un futuro atto autonomo a suo carico;
richiama Cass. 23705/2025, secondo cui la persona fisica alla quale sia stato notificato un atto intestato esclusivamente alla società, privo di qualsiasi pretesa (anche solidale o sanzionatoria) in suo danno, non è legittimata ad impugnarlo in proprio;
- nell'interesse della società, perché Ricorrente_1 non è legale rappresentante di Società_1 S.S. (già S.r.l.) e, pertanto, non sarebbe legittimato a contestare l'atto societario;
richiama Cass.
11315/2023.
In via subordinata, nel merito l'Ufficio:
- afferma che il recupero IRAP (euro 75.069) non sarebbe stato contestato dal ricorrente, deducendone una acquiescenza tale da rendere definitivo il rilievo;
- difende la validità della notifica cartacea glifata, illustrando il funzionamento del “glifo” e richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità favorevole alla piena idoneità della copia analogica glifata, nonché alla possibilità di notifica a mezzo posta anche di atti originariamente informatici;
- sostiene di aver adeguatamente motivato e provato l'esistenza di una amministrazione di fatto in capo a Ricorrente_1, sulla base delle risultanze del PVC e delle indagini penali: evoluzione degli assetti societari nella gestione della discarica di Varazze, riconducibilità delle varie società (Società_1, Società_3, Società_3 Società_2) all'area Ricorrente_1, comunanza di sedi, ruolo meramente formale di Nominativo_2, messaggistica e-mail/WhatsApp, direzione e coordinamento, richiamando giurisprudenza sulla figura dell'amministratore di fatto;
- contesta la nullità dell'avviso verso la società, sostenendo che l'atto è correttamente emesso nei confronti di Società_1, individuata come S.r.l. per il periodo 2018, indicandosi poi sia il rappresentante legale attuale (Nominativo_1, per la s.s.) sia quello che ha curato il contraddittorio (Nominativo_2);
- difende il recupero IRES sulla minusvalenza, ricostruendo in dettaglio la storia di Società_2 S.r.l., le riclassificazioni degli immobili e i rapporti incrociati tra le società, affermando che gli immobili avevano natura di immobili-merce e che le riclassificazioni 2017-2018 sarebbero state strumentali a consentire la deduzione della minusvalenza, in violazione della disciplina PEX.
Conclude chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto nel merito, con condanna alle spese come da nota allegata.
2.3. La memoria difensiva e di replica del ricorrente.
Con memoria difensiva e di replica depositata in data 23 gennaio 2026, il sig. Ricorrente_1 contesta puntualmente le eccezioni preliminari e le difese nel merito dell'Ufficio.
In particolare:
- Ribadisce la legittimazione attiva, evidenziando che l'avviso:
■ è stato espressamente emesso anche nei suoi confronti “nella qualità di amministratore di fatto di Società_1 S.r.l.” e a lui notificato sia a mezzo messo comunale sia tramite servizio postale;
■ contiene un'intera sezione (pagg. 7-11) dedicata alla sua posizione, nella quale si afferma che “si accerta in capo a lui una responsabilità in solido per le imposte, sanzioni e interessi scaturenti dagli atti notificati alla società… ai sensi dell'art. 36 del DPR 602/73 e dell'art. 11 D.Lgs. 472/97”, nonché che
“emerge una sua responsabilità personale e solidale con la società”;
■ non si tratta dunque di mera notifica “per conoscenza” di un atto intestato alla sola società, come nel caso considerato da Cass. 23705/2025, ma di una pretesa solidale già espressamente accertata a suo carico;
■ richiama nuovamente Cass. Sez. Unite 32790/2023, evidenziando che la responsabilità ex art. 36
DPR 602/73 gli conferisce legittimazione ad impugnare l'atto anche per contestare la debenza delle imposte a carico della società.
- Contesta l'asserita acquiescenza sul recupero IRAP, precisando che sia al punto 4 sia al punto 6 del ricorso è stata espressamente eccepita l'inammissibilità e comunque illegittimità e infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avviso per IRES e IRAP.
- Insiste sulla nullità/inesistenza della notifica dell'avviso nei suoi confronti, ribadendo che il c.d. glifo costituisce solo la firma digitale del funzionario e non l'attestazione di conformità ex art. 23 CAD, richiesta per conferire alla copia analogica la stessa efficacia dell'originale informatico, alla luce della giurisprudenza di Cassazione richiamata nel ricorso.
Ribadisce l'assenza di una effettiva amministrazione di fatto, sottolineando che l'Ufficio non ha portato alcuna significativa prova dello svolgimento da parte sua di funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, secondo i parametri fissati, tra le altre, da Cass. pen. Sez. 5 nn. 2502/2023 e 2514/2023.
Conferma le eccezioni sulla nullità dell'avviso nei confronti di Società_1 S.r.l. (emesso nei confronti di un soggetto che non ne è mai stato rappresentante, con trasformazione in S.S. e necessità, al più, di un atto verso Società_1 S.S.) e sull'illegittimità del recupero sulla minusvalenza per difetto dei requisiti PEX.
Evidenzia infine come l'impianto dell'Ufficio si fondi su mere costruzioni teoriche e su presunzioni, in violazione del divieto di “doppia presunzione” (praesumptum de praesumpto) sancito da Cass. ord.
18627/2018.
2.4. Decisione in camera di consiglio
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 04/02/2026, in camera di consiglio, come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Sulla legittimazione attiva del sig. Ricorrente_1 e sull'estensione degli effetti della decisione.
L'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso, sia in proprio sia nell'interesse della società, per difetto di legittimazione/interesse. Tali concetti sono stati ribaditi nell'udienza odierna.
Quanto al profilo in proprio, il Collegio osserva che:
- l'avviso impugnato è stato espressamente notificato anche a Ricorrente_1, con una articolata sezione motivazionale a lui dedicata, nella quale l'Ufficio lo qualifica amministratore di fatto e gli attribuisce testualmente una “responsabilità in solido per le imposte, sanzioni e interessi scaturenti dagli atti notificati alla società, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 602/73 e dell'art. 11 del D.Lgs. 472/97”, affermando altresì che
“emerge una sua responsabilità personale e solidale con la società per le imposte, interessi e sanzioni dovute in relazione al periodo d'imposta 2018”.
- la formula con cui si annuncia che “l'Ufficio provvederà ad accertare con apposito atto” la responsabilità solidale non elide la sostanza di una pretesa già delineata verso la sua persona, che viene informata del fatto che l'Amministrazione ha ritenuto sussistente una responsabilità in solido e ne motiva le ragioni;
- la posizione del ricorrente non è quindi riconducibile all'ipotesi esaminata da Cass. 23705/2025 – relativa alla persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo che non rechi alcuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente ad una società – ma rientra nel perimetro delineato da Cass. Sez. Unite 27/11/2023 n.
32790, secondo cui il terzo chiamato a rispondere ex art. 36 DPR 602/73 può contestare, nel giudizio tributario, non solo i presupposti soggettivi della responsabilità, ma anche la debenza delle imposte a carico della società, con conseguente legittimazione ad impugnare direttamente l'atto di accertamento presupposto nei confronti della società stessa.
Ne deriva l'ammissibilità del ricorso del sig. Ricorrente_1 sia in relazione alla pretesa verso di lui, sia in relazione alla pretesa verso Società_1 S.r.l..
Quanto alle censure svolte “nell'interesse della società”, il Collegio ritiene che, nel peculiare assetto della responsabilità solidale ex art. 36 DPR 602/73, il terzo chiamato a rispondere dei debiti tributari della società sia legittimato a far valere, nel processo in cui viene in discussione la sua posizione, anche i vizi formali e sostanziali dell'atto impositivo presupposto intestato alla società, nella misura in cui da tale atto dipende l'esistenza stessa del debito di cui si pretende la responsabilità.
In tale prospettiva, la legittimazione del ricorrente a censurare l'Avviso di accertamento nei confronti di Società_1 S.r.l. non si pone in termini di rappresentanza processuale della società, ma di legittimazione propria e diretta a contestare l'an debeatur dell'obbligazione tributaria che fonda la pretesa di responsabilità solidale azionata, sia pure in modo non tecnicamente corretto, nei suoi confronti.
Conseguentemente, le eccezioni dell'Ufficio sulla mancanza di poteri rappresentativi in capo a Ricorrente_1 (Cass. 11315/2023) non sono idonee ad escludere la sua legittimazione a chiedere l'annullamento dell'atto impositivo anche nei confronti di Società_1 S.r.l., ai fini della propria posizione di presunto responsabile solidale.
3.2. Sulla nullità/inesistenza della notifica dell'avviso al sig. Ricorrente_1 Il ricorrente deduce di aver ricevuto esclusivamente una copia cartacea di un avviso nativo digitale, priva di attestazione di conformità all'originale informatico da parte di un pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), e ne disconosce formalmente la conformità.
L'art. 23 CAD stabilisce che le copie su supporto analogico di documenti informatici hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 1150/2021, 1557/2021, 24681/2022 e 16293/2024) ha affermato che, in tema di notifica di atti impositivi formati in modalità informatica, la copia cartacea priva di formale attestazione di conformità all'originale digitale non è idonea a sostituire l'originale e a perfezionare validamente la notifica;
la mera indicazione di firma digitale o l'uso di strumenti informatici non supplisce alla mancanza di detta attestazione.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che il ricorrente ha ricevuto una copia cartacea dell'avviso, senza che su di essa risulti apposta attestazione di conformità da parte di pubblico ufficiale;
il ricorrente, inoltre, ha espressamente disconosciuto la conformità della copia all'originale digitale.
Pur a fronte delle argomentazioni dell'Ufficio sul glifo e sulle sue potenzialità di verifica on-line dell'originale informatico, il Collegio rileva che tale meccanismo non può sostituire, in assenza di espressa previsione di legge, l'attestazione di conformità richiesta dall'art. 23 CAD, soprattutto laddove, come nel caso di specie, la copia analogica sia stata oggetto di formale disconoscimento da parte del destinatario e l'Amministrazione non abbia successivamente sanato la carenza mediante produzione di copia analogica attestata conforme.
Alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamate, deve ritenersi che la notifica dell'avviso a Ricorrente_1 sia inesistente o comunque nulla, con conseguente inidoneità a radicare validamente nei suoi confronti la pretesa impositiva e la preannunciata responsabilità solidale ex art. 36 DPR 602/73 e art. 11 D.Lgs. 472/97.
Tale vizio sarebbe di per sé sufficiente a determinare l'annullamento dell'avviso nei confronti del ricorrente.
3.3. Sulla pretesa responsabilità ex art. 36 DPR 602/73 e art. 11 D.Lgs. 472/97 in capo a
Ricorrente_1 Anche a voler prescindere dal vizio di notifica, le deduzioni del ricorrente in ordine all'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità ex art. 36 DPR 602/73 e art. 11 D.Lgs. 472/97 risultano fondate.
Dagli atti emerge che:
- Ricorrente_1 è stato amministratore di diritto di Società_1 S.r.l. in precedenti periodi (dal 29/06/2009 al 10/04/2013 e dal 29/06/2015 al 22/08/2017), data in cui è subentrato Nominativo_2 quale amministratore unico e, poi, liquidatore;
- egli non è mai stato liquidatore della società;
- non risulta che Società_1 S.r.l. fosse in liquidazione o estinta nel periodo oggetto di accertamento, con conseguente mancata integrazione dei presupposti tipici di cui all'art. 36 DPR 602/73
(liquidatori, amministratori in fase di scioglimento, soci percettori di beni negli esercizi antecedenti, ecc.);
- la responsabilità di Ricorrente_1 è dedotta in via mediata dalla sua asserita qualifica di amministratore di fatto, desunta dalle indagini della Guardia di Finanza e da elementi indiziari (evoluzione degli assetti societari, riconducibilità dei soggetti al medesimo centro di interessi, messaggistica, direzione e coordinamento).
L'art. 36 DPR 602/73 configura tuttavia una responsabilità di tipo civilistico, fondata sulla violazione di specifici doveri di corretta gestione dell'attivo in danno dei creditori, tra cui l'Erario, e non su una generica amministrazione (di diritto o di fatto) della società in bonis.
Nel caso in esame: - non è allegata né provata alcuna condotta riconducibile alle fattispecie tipiche previste dall'art. 36
(operazioni di liquidazione, occultamento di beni, pagamenti in pregiudizio dell'Erario, distribuzioni ai soci in prossimità della liquidazione);
- l'asserita amministrazione di fatto, pur potendo avere rilievo in altri ambiti, non è sufficiente, di per sé, a far sorgere la responsabilità risarcitoria ex art. 36 in assenza di specifiche operazioni lesive dell'attivo sociale nel contesto di una liquidazione o estinzione;
- gli elementi raccolti (comunanza di sedi, ruoli nelle diverse società, messaggistica, rapporti di direzione e coordinamento) forniscono un quadro di influenza gestionale di Ricorrente_1, ma non integrano, allo stato, la prova di condotte tipiche ex art. 36 riferibili al periodo e alla situazione considerati.
Quanto all'art. 11 D.Lgs. 472/97, la responsabilità personale delle persone fisiche incontra, alla luce dell'art. 7 D.L. 269/2003, limiti stringenti, richiedendosi la dimostrazione che l'autore materiale abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando la società come mero schermo. Nel caso di specie, non sono stati allegati né provati elementi idonei a far ritenere che Società_1 S.r.l. fosse una società meramente fittizia o che Ricorrente_1 sia stato l'esclusivo beneficiario delle operazioni contestate.
Ne consegue che, anche a voler prescindere dal vizio di notifica, difettano i presupposti per affermare, sulla base degli atti a disposizione, una responsabilità personale e solidale di Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 36 DPR 602/73 e dell'art. 11 D.Lgs. 472/97.
3.4. Sulla nullità dell'avviso nei confronti di Società_1 S.r.l. e sugli effetti della presente sentenza Il ricorrente deduce, inoltre, la nullità dell'avviso nei confronti della società Società_1 S.r.l., sul rilievo che l'atto è stato emesso e intestato alla sig.ra Nominativo_1, indicata come rappresentante legale di Società_1 S.r.l., mentre in realtà la stessa è legale rappresentante della diversa Società_1 s.s.; nella motivazione si richiama poi Nominativo_2 quale rappresentante e socio della società.
La duplice e contraddittoria indicazione del rappresentante legale, accompagnata dall'espressa attribuzione alla sig.ra Nominativo_1 di una qualifica che, in realtà, appartiene ad altro ente (Società_1 s.s.), evidenzia un vizio essenziale dell'atto sotto il profilo del destinatario soggettivo.
Un avviso di accertamento deve individuare con precisione:
- il soggetto passivo d'imposta (società) e
- il suo legale rappresentante,
a pena di incertezza assoluta circa il destinatario e la validità del contraddittorio. Nel caso di specie,
l'errore non è meramente materiale, ma incide sulla corretta individuazione del rappresentante legale del soggetto passivo, risultando l'avviso emesso nei confronti di persona che non riveste la carica in Società_1 S.r.l..
Alla luce di quanto esposto ai precedenti paragrafi:
- l'avviso si presenta viziato, nei confronti del sig. Ricorrente_1, per nullità/inesistenza della notifica e per insussistenza dei presupposti di responsabilità solidale;
- nei confronti di Società_1 S.r.l., risulta affetto da un grave vizio soggettivo quanto all'individuazione del rappresentante legale, tale da infirmare la validità dell'atto;
- i profili sostanziali (IRAP, IRES/PEX, classificazione immobiliare) sono stati oggetto di ampie contrapposte ricostruzioni, ma possono essere considerati assorbiti, in quanto la decisione può fondarsi sui vizi formali e sulla carenza dei presupposti della responsabilità solidale.
Tenuto conto della legittimazione riconosciuta al sig. Ricorrente_1, quale potenziale responsabile solidale, a contestare l'an e il quantum del debito societario (Cass. Sez. Unite 32790/2023), il Collegio ritiene che i vizi genetici che investono l'avviso e la carenza dei presupposti sostanziali di responsabilità impongono l'annullamento dell'atto impositivo anche nei confronti della società Società_1 S.r.l..
L'annullamento dell'avviso nei confronti della società costituisce, in questa prospettiva, conseguenza diretta dell'accertata illegittimità dell'atto presupposto da cui dipende la pretesa di responsabilità solidale azionata nei confronti del ricorrente.
Pertanto, la presente pronuncia determina l'eliminazione dell'Avviso di accertamento n.
T8B030204772/2024 sia nei confronti del sig. Ricorrente_1 sia nei confronti di Società_1 S.r.l., restando estranee al presente giudizio le eventuali ulteriori iniziative che l'Amministrazione potrà assumere nei confronti di soggetti diversi, nel rispetto dei termini decadenziali e delle garanzie procedimentali e processuali.
4. Decisione
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che:
- l'Avviso di accertamento n. T8B030204772/2024 sia inesistente o nullo nei confronti del sig. Ricorrente_1 per vizi di notifica della copia cartacea non attestata conforme all'originale informatico, non superati dall'Amministrazione nonostante il formale disconoscimento del ricorrente;
- in ogni caso, difettino, allo stato degli atti, i presupposti oggettivi e soggettivi per affermare nei confronti del medesimo una responsabilità solidale ex art. 36 DPR 602/73 e art. 11 D.Lgs. 472/97;
- il medesimo avviso sia nullo anche nei confronti di Società_1 S.r.l. per grave vizio soggettivo (erronea e contraddittoria individuazione del rappresentante legale) e, comunque, per l'illegittimità dell'impianto motivazionale alla base della pretesa, la cui integrale valutazione sostanziale può ritenersi assorbita dai vizi formali già sufficienti all'annullamento.
5. Spese di lite
Considerato l'integrale accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'avviso sia nei confronti del sig. Ricorrente_1 sia nei confronti di Società_1 S.r.l., le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze – Ufficio Contenzioso/
Legale.
Il valore della lite, come dichiarato, è pari a euro 848.388,00.
Tenuto conto della nota spese prodotta in atti dall'Ufficio (parametri DM 55/2014, tabelle 23 e 24, con riduzione del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992, già utilizzata come base di calcolo), nonché della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, il Collegio reputa equo liquidare le spese di lite in complessivi euro 13.233,74, così determinati:
- Compensi (ridotti del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992): euro 11.507,60;
- Rimborso forfettario spese generali (15%): euro 1.726,14; oltre IVA e CPA se e in quanto dovute.
Totale: euro 13.233,74.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze accoglie il ricorso e, per l'effetto , annulla integralmente l'avviso di accertamento nr. 78B030204772/2024, sia nei confronti del Sig. Ricorrente_1 sia nei confronti della Società_1 S.r.l.; dichiara assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso di merito non espressamente esaminati. Condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Firenze Ufficio Contenzioso Legale, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 13.233,74, di cui euro 11.507,60 per compensi ed euro 1.726,14 per rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA, se dovute.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
CRISTIANI GIUSEPPE, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 785/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030204772/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030204772/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, nato a [...] il [...], con residenza e domicilio fiscale in (17019) Varazze (SV), Indirizzo_1, elettivamente domiciliato in Savona, Indirizzo_2 Indirizzo_2, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1 del Foro di Savona, C.F. CF_Difensore_1, PEC Email_1 Email_1, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con la Dott. ssa Difensore_2, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze n. numero_1 C.F. CF_Difensore_2, Email_2 con studio in Firenze, Indirizzo_3 Indirizzo_3, in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
Resistente:
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze – Ufficio Contenzioso/Legale, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Firenze, Indirizzo_4 PEC Email_2 Email_2, costituita in giudizio con atto di controdeduzioni del 26 novembre 2025.
Atto impugnato:
Avviso di accertamento n. T8B030204772/2024 per l'anno 2018, relativo a Imposta sul reddito delle società (IRES) e Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), emesso nei confronti della società
Società_1 S.r.l., C.F. P.IVA_1, con sede in Cap_1 Firenze, Indirizzo_3, e notificato anche al sig. Ricorrente_1 quale asserito amministratore di fatto e futuro responsabile solidale ai sensi dell'art. 36 DPR 602/1973 e dell'art. 11 D.Lgs. 472/1997.
Richieste del Ricorrente/ come in atti
Richieste del Resistente/ come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2.1. Il ricorso
Con ricorso notificato in data 29 settembre 2025 e depositato in via telematica nel termine di legge, il sig.
Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento n. T8B030204772/2024, anno 2018, avente ad oggetto maggior IRES e IRAP nei confronti di Società_1 S.r.l., atto a lui notificato in copia cartacea quale asserito amministratore di fatto e futuro responsabile solidale.
Il ricorrente espone, in sintesi, che:
- l'Agenzia delle Entrate – DP Firenze – Ufficio Controlli ha emesso l'avviso contestando a Società_1 S.r.l. l'indeducibilità di una minusvalenza di euro 1.550.000,00, derivante dalla cessione di una partecipazione societaria (quota 9,09% in Società_2 S.r.l.), con conseguente recupero a tassazione di maggior IRES per euro 371.424,00 e maggior IRAP per euro 75.096,00, nonché irrogazione di sanzioni per euro 401.868,00.
- per la società Società_1 S.r.l., l'avviso è formalmente indirizzato alla sig.ra Nominativo_1, indicata come “rappresentante legale di Società_1 S.r.l.”, mentre nella motivazione si afferma che la società è “legalmente rappresentata dal sig. Nominativo_2”, in qualità di rappresentante e socio;
la sig.ra Nominativo_1 è invece legale rappresentante di Società_1 Società_1 Società Semplice, soggetto diverso dalla Società_1 S.r.l.
- nel medesimo avviso, l'Ufficio dichiara di voler “provvedere ad accertare con apposito atto notificato all'amministratore di fatto Ricorrente_1 la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 36 DPR 602/1973 e dell'art. 11 D.Lgs. 472/97”, ma dedica nel contempo un'articolata sezione (pagg. 7-11) alla posizione di Ricorrente_1, affermando di “accertare in capo a lui una responsabilità in solido per le imposte, sanzioni e interessi” e di ritenere sussistente una sua responsabilità personale e solidale per l'anno 2018.
- il sig. Ricorrente_1 ha ricevuto, tramite messo comunale e tramite servizio postale, una mera copia cartacea dell'avviso nativo digitale, priva di attestazione di conformità all'originale informatico da parte di pubblico ufficiale, che egli ha espressamente disconosciuto.
In diritto, il ricorrente, tra l'altro:
- richiama Cass. Sez. Unite 27/11/2023 n. 32790, secondo cui, in ipotesi di responsabilità ex art. 36
DPR 602/73, il soggetto chiamato può contestare in sede tributaria la sussistenza dei presupposti dell'azione, inclusa la debenza del tributo a carico della società, così legittimando l'impugnazione dell'atto impositivo anche nella parte rivolta alla società stessa;
- chiarisce che la responsabilità di cui all'art. 36 DPR 602/73 ha natura civilistica risarcitoria, limitata a specifiche condotte (omesso corretto utilizzo dell'attivo in pregiudizio dei creditori, in particolare dell'Erario) e a figure tipiche (liquidatore, amministratori in particolari fasi, soci beneficiari di assegnazioni), non ricorrenti nel suo caso, non essendo mai stato liquidatore di Società_1 S.r. l. ed avendo cessato la carica di amministratore di diritto nel 2017;
- deduce l'inesistenza di una “amministrazione di fatto”, osservando che l'Ufficio si limita a richiamare, in modo de relato, indagini della G.d.F. in ambito penale, senza fornire prova di concreti, plurimi e continuativi atti di gestione direzionale propri di un amministratore di fatto, in contrasto con i rigorosi criteri delineati dalla giurisprudenza;
- deduce la nullità/inesistenza della notifica dell'avviso nei suoi confronti per violazione delle regole sul documento informatico (art. 23 CAD, D.Lgs. 82/2005), atteso che la copia analogica dell'atto nativo digitale non reca attestazione di conformità all'originale da parte di pubblico ufficiale, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 1150/2021, 1557/2021, 24681/2022, 16293/2024), e ne disconosce formalmente la conformità;
- deduce la nullità dell'avviso anche nei confronti di Società_1 S.r.l., poiché emesso formalmente nei confronti di un soggetto (Nominativo_1) che è legale rappresentante di ente diverso (Società_1 s.s.), con contraddittoria indicazione di Nominativo_2 come rappresentante della società nella motivazione, in violazione dei requisiti essenziali soggettivi dell'atto impositivo;
- nel merito, contesta l'indeducibilità della minusvalenza di euro 1.550.000,00 sulla cessione della partecipazione Società_2 S.r.l., sostenendo che non ricorrono i requisiti per l'applicazione del regime PEX (art. 87 TUIR), in particolare il requisito dell'esercizio di impresa commerciale in modo continuativo per i tre anni anteriori al realizzo, alla luce degli eventi (mutuo ipotecario, revoca, pignoramento immobiliare del 2016, riclassificazione degli immobili da rimanenze a immobilizzazioni) che hanno mutato la destinazione economica del compendio immobiliare, impedendo di qualificare la partecipata quale società di pieno sviluppo immobiliare operativo;
richiama, tra l'altro, Cass. 8048/2024.
Conclude chiedendo l'annullamento integrale dell'avviso nei propri confronti e nei confronti di Società_1
S.r.l., con vittoria di spese.
2.2. Le controdeduzioni dell'Ufficio
Con atto di controdeduzioni depositato in data 26 novembre 2025, la Direzione Provinciale di Firenze:
- si costituisce in giudizio ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992;
- ricostruisce l'attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza – Nucleo PEF Savona nei confronti di Società_1 S.S., da cui sono emerse irregolarità ai fini IRES e IRAP con riferimento alla minusvalenza di euro 1.550.000,00 relativa alla cessione della partecipazione Società_2 S.r.l.;
- dà atto dell'emissione dello schema d'atto T8B030204772/2024, del contraddittorio con l'istante in adesione e del successivo avviso di accertamento notificato alla società a mezzo PEC il 13/06/2025, nonché della notifica dell'avviso anche al sig. Ricorrente_1.
In via preliminare, l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso:
- in proprio, per difetto di legittimazione/interesse, sostenendo che l'avviso societario non contenga una vera e propria pretesa impositiva nei confronti di Ricorrente_1, ma solo l'annuncio di un futuro atto autonomo a suo carico;
richiama Cass. 23705/2025, secondo cui la persona fisica alla quale sia stato notificato un atto intestato esclusivamente alla società, privo di qualsiasi pretesa (anche solidale o sanzionatoria) in suo danno, non è legittimata ad impugnarlo in proprio;
- nell'interesse della società, perché Ricorrente_1 non è legale rappresentante di Società_1 S.S. (già S.r.l.) e, pertanto, non sarebbe legittimato a contestare l'atto societario;
richiama Cass.
11315/2023.
In via subordinata, nel merito l'Ufficio:
- afferma che il recupero IRAP (euro 75.069) non sarebbe stato contestato dal ricorrente, deducendone una acquiescenza tale da rendere definitivo il rilievo;
- difende la validità della notifica cartacea glifata, illustrando il funzionamento del “glifo” e richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità favorevole alla piena idoneità della copia analogica glifata, nonché alla possibilità di notifica a mezzo posta anche di atti originariamente informatici;
- sostiene di aver adeguatamente motivato e provato l'esistenza di una amministrazione di fatto in capo a Ricorrente_1, sulla base delle risultanze del PVC e delle indagini penali: evoluzione degli assetti societari nella gestione della discarica di Varazze, riconducibilità delle varie società (Società_1, Società_3, Società_3 Società_2) all'area Ricorrente_1, comunanza di sedi, ruolo meramente formale di Nominativo_2, messaggistica e-mail/WhatsApp, direzione e coordinamento, richiamando giurisprudenza sulla figura dell'amministratore di fatto;
- contesta la nullità dell'avviso verso la società, sostenendo che l'atto è correttamente emesso nei confronti di Società_1, individuata come S.r.l. per il periodo 2018, indicandosi poi sia il rappresentante legale attuale (Nominativo_1, per la s.s.) sia quello che ha curato il contraddittorio (Nominativo_2);
- difende il recupero IRES sulla minusvalenza, ricostruendo in dettaglio la storia di Società_2 S.r.l., le riclassificazioni degli immobili e i rapporti incrociati tra le società, affermando che gli immobili avevano natura di immobili-merce e che le riclassificazioni 2017-2018 sarebbero state strumentali a consentire la deduzione della minusvalenza, in violazione della disciplina PEX.
Conclude chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto nel merito, con condanna alle spese come da nota allegata.
2.3. La memoria difensiva e di replica del ricorrente.
Con memoria difensiva e di replica depositata in data 23 gennaio 2026, il sig. Ricorrente_1 contesta puntualmente le eccezioni preliminari e le difese nel merito dell'Ufficio.
In particolare:
- Ribadisce la legittimazione attiva, evidenziando che l'avviso:
■ è stato espressamente emesso anche nei suoi confronti “nella qualità di amministratore di fatto di Società_1 S.r.l.” e a lui notificato sia a mezzo messo comunale sia tramite servizio postale;
■ contiene un'intera sezione (pagg. 7-11) dedicata alla sua posizione, nella quale si afferma che “si accerta in capo a lui una responsabilità in solido per le imposte, sanzioni e interessi scaturenti dagli atti notificati alla società… ai sensi dell'art. 36 del DPR 602/73 e dell'art. 11 D.Lgs. 472/97”, nonché che
“emerge una sua responsabilità personale e solidale con la società”;
■ non si tratta dunque di mera notifica “per conoscenza” di un atto intestato alla sola società, come nel caso considerato da Cass. 23705/2025, ma di una pretesa solidale già espressamente accertata a suo carico;
■ richiama nuovamente Cass. Sez. Unite 32790/2023, evidenziando che la responsabilità ex art. 36
DPR 602/73 gli conferisce legittimazione ad impugnare l'atto anche per contestare la debenza delle imposte a carico della società.
- Contesta l'asserita acquiescenza sul recupero IRAP, precisando che sia al punto 4 sia al punto 6 del ricorso è stata espressamente eccepita l'inammissibilità e comunque illegittimità e infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avviso per IRES e IRAP.
- Insiste sulla nullità/inesistenza della notifica dell'avviso nei suoi confronti, ribadendo che il c.d. glifo costituisce solo la firma digitale del funzionario e non l'attestazione di conformità ex art. 23 CAD, richiesta per conferire alla copia analogica la stessa efficacia dell'originale informatico, alla luce della giurisprudenza di Cassazione richiamata nel ricorso.
Ribadisce l'assenza di una effettiva amministrazione di fatto, sottolineando che l'Ufficio non ha portato alcuna significativa prova dello svolgimento da parte sua di funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, secondo i parametri fissati, tra le altre, da Cass. pen. Sez. 5 nn. 2502/2023 e 2514/2023.
Conferma le eccezioni sulla nullità dell'avviso nei confronti di Società_1 S.r.l. (emesso nei confronti di un soggetto che non ne è mai stato rappresentante, con trasformazione in S.S. e necessità, al più, di un atto verso Società_1 S.S.) e sull'illegittimità del recupero sulla minusvalenza per difetto dei requisiti PEX.
Evidenzia infine come l'impianto dell'Ufficio si fondi su mere costruzioni teoriche e su presunzioni, in violazione del divieto di “doppia presunzione” (praesumptum de praesumpto) sancito da Cass. ord.
18627/2018.
2.4. Decisione in camera di consiglio
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 04/02/2026, in camera di consiglio, come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Sulla legittimazione attiva del sig. Ricorrente_1 e sull'estensione degli effetti della decisione.
L'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso, sia in proprio sia nell'interesse della società, per difetto di legittimazione/interesse. Tali concetti sono stati ribaditi nell'udienza odierna.
Quanto al profilo in proprio, il Collegio osserva che:
- l'avviso impugnato è stato espressamente notificato anche a Ricorrente_1, con una articolata sezione motivazionale a lui dedicata, nella quale l'Ufficio lo qualifica amministratore di fatto e gli attribuisce testualmente una “responsabilità in solido per le imposte, sanzioni e interessi scaturenti dagli atti notificati alla società, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 602/73 e dell'art. 11 del D.Lgs. 472/97”, affermando altresì che
“emerge una sua responsabilità personale e solidale con la società per le imposte, interessi e sanzioni dovute in relazione al periodo d'imposta 2018”.
- la formula con cui si annuncia che “l'Ufficio provvederà ad accertare con apposito atto” la responsabilità solidale non elide la sostanza di una pretesa già delineata verso la sua persona, che viene informata del fatto che l'Amministrazione ha ritenuto sussistente una responsabilità in solido e ne motiva le ragioni;
- la posizione del ricorrente non è quindi riconducibile all'ipotesi esaminata da Cass. 23705/2025 – relativa alla persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo che non rechi alcuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente ad una società – ma rientra nel perimetro delineato da Cass. Sez. Unite 27/11/2023 n.
32790, secondo cui il terzo chiamato a rispondere ex art. 36 DPR 602/73 può contestare, nel giudizio tributario, non solo i presupposti soggettivi della responsabilità, ma anche la debenza delle imposte a carico della società, con conseguente legittimazione ad impugnare direttamente l'atto di accertamento presupposto nei confronti della società stessa.
Ne deriva l'ammissibilità del ricorso del sig. Ricorrente_1 sia in relazione alla pretesa verso di lui, sia in relazione alla pretesa verso Società_1 S.r.l..
Quanto alle censure svolte “nell'interesse della società”, il Collegio ritiene che, nel peculiare assetto della responsabilità solidale ex art. 36 DPR 602/73, il terzo chiamato a rispondere dei debiti tributari della società sia legittimato a far valere, nel processo in cui viene in discussione la sua posizione, anche i vizi formali e sostanziali dell'atto impositivo presupposto intestato alla società, nella misura in cui da tale atto dipende l'esistenza stessa del debito di cui si pretende la responsabilità.
In tale prospettiva, la legittimazione del ricorrente a censurare l'Avviso di accertamento nei confronti di Società_1 S.r.l. non si pone in termini di rappresentanza processuale della società, ma di legittimazione propria e diretta a contestare l'an debeatur dell'obbligazione tributaria che fonda la pretesa di responsabilità solidale azionata, sia pure in modo non tecnicamente corretto, nei suoi confronti.
Conseguentemente, le eccezioni dell'Ufficio sulla mancanza di poteri rappresentativi in capo a Ricorrente_1 (Cass. 11315/2023) non sono idonee ad escludere la sua legittimazione a chiedere l'annullamento dell'atto impositivo anche nei confronti di Società_1 S.r.l., ai fini della propria posizione di presunto responsabile solidale.
3.2. Sulla nullità/inesistenza della notifica dell'avviso al sig. Ricorrente_1 Il ricorrente deduce di aver ricevuto esclusivamente una copia cartacea di un avviso nativo digitale, priva di attestazione di conformità all'originale informatico da parte di un pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), e ne disconosce formalmente la conformità.
L'art. 23 CAD stabilisce che le copie su supporto analogico di documenti informatici hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 1150/2021, 1557/2021, 24681/2022 e 16293/2024) ha affermato che, in tema di notifica di atti impositivi formati in modalità informatica, la copia cartacea priva di formale attestazione di conformità all'originale digitale non è idonea a sostituire l'originale e a perfezionare validamente la notifica;
la mera indicazione di firma digitale o l'uso di strumenti informatici non supplisce alla mancanza di detta attestazione.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che il ricorrente ha ricevuto una copia cartacea dell'avviso, senza che su di essa risulti apposta attestazione di conformità da parte di pubblico ufficiale;
il ricorrente, inoltre, ha espressamente disconosciuto la conformità della copia all'originale digitale.
Pur a fronte delle argomentazioni dell'Ufficio sul glifo e sulle sue potenzialità di verifica on-line dell'originale informatico, il Collegio rileva che tale meccanismo non può sostituire, in assenza di espressa previsione di legge, l'attestazione di conformità richiesta dall'art. 23 CAD, soprattutto laddove, come nel caso di specie, la copia analogica sia stata oggetto di formale disconoscimento da parte del destinatario e l'Amministrazione non abbia successivamente sanato la carenza mediante produzione di copia analogica attestata conforme.
Alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamate, deve ritenersi che la notifica dell'avviso a Ricorrente_1 sia inesistente o comunque nulla, con conseguente inidoneità a radicare validamente nei suoi confronti la pretesa impositiva e la preannunciata responsabilità solidale ex art. 36 DPR 602/73 e art. 11 D.Lgs. 472/97.
Tale vizio sarebbe di per sé sufficiente a determinare l'annullamento dell'avviso nei confronti del ricorrente.
3.3. Sulla pretesa responsabilità ex art. 36 DPR 602/73 e art. 11 D.Lgs. 472/97 in capo a
Ricorrente_1 Anche a voler prescindere dal vizio di notifica, le deduzioni del ricorrente in ordine all'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità ex art. 36 DPR 602/73 e art. 11 D.Lgs. 472/97 risultano fondate.
Dagli atti emerge che:
- Ricorrente_1 è stato amministratore di diritto di Società_1 S.r.l. in precedenti periodi (dal 29/06/2009 al 10/04/2013 e dal 29/06/2015 al 22/08/2017), data in cui è subentrato Nominativo_2 quale amministratore unico e, poi, liquidatore;
- egli non è mai stato liquidatore della società;
- non risulta che Società_1 S.r.l. fosse in liquidazione o estinta nel periodo oggetto di accertamento, con conseguente mancata integrazione dei presupposti tipici di cui all'art. 36 DPR 602/73
(liquidatori, amministratori in fase di scioglimento, soci percettori di beni negli esercizi antecedenti, ecc.);
- la responsabilità di Ricorrente_1 è dedotta in via mediata dalla sua asserita qualifica di amministratore di fatto, desunta dalle indagini della Guardia di Finanza e da elementi indiziari (evoluzione degli assetti societari, riconducibilità dei soggetti al medesimo centro di interessi, messaggistica, direzione e coordinamento).
L'art. 36 DPR 602/73 configura tuttavia una responsabilità di tipo civilistico, fondata sulla violazione di specifici doveri di corretta gestione dell'attivo in danno dei creditori, tra cui l'Erario, e non su una generica amministrazione (di diritto o di fatto) della società in bonis.
Nel caso in esame: - non è allegata né provata alcuna condotta riconducibile alle fattispecie tipiche previste dall'art. 36
(operazioni di liquidazione, occultamento di beni, pagamenti in pregiudizio dell'Erario, distribuzioni ai soci in prossimità della liquidazione);
- l'asserita amministrazione di fatto, pur potendo avere rilievo in altri ambiti, non è sufficiente, di per sé, a far sorgere la responsabilità risarcitoria ex art. 36 in assenza di specifiche operazioni lesive dell'attivo sociale nel contesto di una liquidazione o estinzione;
- gli elementi raccolti (comunanza di sedi, ruoli nelle diverse società, messaggistica, rapporti di direzione e coordinamento) forniscono un quadro di influenza gestionale di Ricorrente_1, ma non integrano, allo stato, la prova di condotte tipiche ex art. 36 riferibili al periodo e alla situazione considerati.
Quanto all'art. 11 D.Lgs. 472/97, la responsabilità personale delle persone fisiche incontra, alla luce dell'art. 7 D.L. 269/2003, limiti stringenti, richiedendosi la dimostrazione che l'autore materiale abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando la società come mero schermo. Nel caso di specie, non sono stati allegati né provati elementi idonei a far ritenere che Società_1 S.r.l. fosse una società meramente fittizia o che Ricorrente_1 sia stato l'esclusivo beneficiario delle operazioni contestate.
Ne consegue che, anche a voler prescindere dal vizio di notifica, difettano i presupposti per affermare, sulla base degli atti a disposizione, una responsabilità personale e solidale di Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 36 DPR 602/73 e dell'art. 11 D.Lgs. 472/97.
3.4. Sulla nullità dell'avviso nei confronti di Società_1 S.r.l. e sugli effetti della presente sentenza Il ricorrente deduce, inoltre, la nullità dell'avviso nei confronti della società Società_1 S.r.l., sul rilievo che l'atto è stato emesso e intestato alla sig.ra Nominativo_1, indicata come rappresentante legale di Società_1 S.r.l., mentre in realtà la stessa è legale rappresentante della diversa Società_1 s.s.; nella motivazione si richiama poi Nominativo_2 quale rappresentante e socio della società.
La duplice e contraddittoria indicazione del rappresentante legale, accompagnata dall'espressa attribuzione alla sig.ra Nominativo_1 di una qualifica che, in realtà, appartiene ad altro ente (Società_1 s.s.), evidenzia un vizio essenziale dell'atto sotto il profilo del destinatario soggettivo.
Un avviso di accertamento deve individuare con precisione:
- il soggetto passivo d'imposta (società) e
- il suo legale rappresentante,
a pena di incertezza assoluta circa il destinatario e la validità del contraddittorio. Nel caso di specie,
l'errore non è meramente materiale, ma incide sulla corretta individuazione del rappresentante legale del soggetto passivo, risultando l'avviso emesso nei confronti di persona che non riveste la carica in Società_1 S.r.l..
Alla luce di quanto esposto ai precedenti paragrafi:
- l'avviso si presenta viziato, nei confronti del sig. Ricorrente_1, per nullità/inesistenza della notifica e per insussistenza dei presupposti di responsabilità solidale;
- nei confronti di Società_1 S.r.l., risulta affetto da un grave vizio soggettivo quanto all'individuazione del rappresentante legale, tale da infirmare la validità dell'atto;
- i profili sostanziali (IRAP, IRES/PEX, classificazione immobiliare) sono stati oggetto di ampie contrapposte ricostruzioni, ma possono essere considerati assorbiti, in quanto la decisione può fondarsi sui vizi formali e sulla carenza dei presupposti della responsabilità solidale.
Tenuto conto della legittimazione riconosciuta al sig. Ricorrente_1, quale potenziale responsabile solidale, a contestare l'an e il quantum del debito societario (Cass. Sez. Unite 32790/2023), il Collegio ritiene che i vizi genetici che investono l'avviso e la carenza dei presupposti sostanziali di responsabilità impongono l'annullamento dell'atto impositivo anche nei confronti della società Società_1 S.r.l..
L'annullamento dell'avviso nei confronti della società costituisce, in questa prospettiva, conseguenza diretta dell'accertata illegittimità dell'atto presupposto da cui dipende la pretesa di responsabilità solidale azionata nei confronti del ricorrente.
Pertanto, la presente pronuncia determina l'eliminazione dell'Avviso di accertamento n.
T8B030204772/2024 sia nei confronti del sig. Ricorrente_1 sia nei confronti di Società_1 S.r.l., restando estranee al presente giudizio le eventuali ulteriori iniziative che l'Amministrazione potrà assumere nei confronti di soggetti diversi, nel rispetto dei termini decadenziali e delle garanzie procedimentali e processuali.
4. Decisione
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che:
- l'Avviso di accertamento n. T8B030204772/2024 sia inesistente o nullo nei confronti del sig. Ricorrente_1 per vizi di notifica della copia cartacea non attestata conforme all'originale informatico, non superati dall'Amministrazione nonostante il formale disconoscimento del ricorrente;
- in ogni caso, difettino, allo stato degli atti, i presupposti oggettivi e soggettivi per affermare nei confronti del medesimo una responsabilità solidale ex art. 36 DPR 602/73 e art. 11 D.Lgs. 472/97;
- il medesimo avviso sia nullo anche nei confronti di Società_1 S.r.l. per grave vizio soggettivo (erronea e contraddittoria individuazione del rappresentante legale) e, comunque, per l'illegittimità dell'impianto motivazionale alla base della pretesa, la cui integrale valutazione sostanziale può ritenersi assorbita dai vizi formali già sufficienti all'annullamento.
5. Spese di lite
Considerato l'integrale accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'avviso sia nei confronti del sig. Ricorrente_1 sia nei confronti di Società_1 S.r.l., le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze – Ufficio Contenzioso/
Legale.
Il valore della lite, come dichiarato, è pari a euro 848.388,00.
Tenuto conto della nota spese prodotta in atti dall'Ufficio (parametri DM 55/2014, tabelle 23 e 24, con riduzione del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992, già utilizzata come base di calcolo), nonché della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, il Collegio reputa equo liquidare le spese di lite in complessivi euro 13.233,74, così determinati:
- Compensi (ridotti del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992): euro 11.507,60;
- Rimborso forfettario spese generali (15%): euro 1.726,14; oltre IVA e CPA se e in quanto dovute.
Totale: euro 13.233,74.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze accoglie il ricorso e, per l'effetto , annulla integralmente l'avviso di accertamento nr. 78B030204772/2024, sia nei confronti del Sig. Ricorrente_1 sia nei confronti della Società_1 S.r.l.; dichiara assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso di merito non espressamente esaminati. Condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Firenze Ufficio Contenzioso Legale, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 13.233,74, di cui euro 11.507,60 per compensi ed euro 1.726,14 per rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA, se dovute.