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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/12/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 1260/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1260 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ENRICO PENNAFORTI
ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.02.2025, ritualmente notificato all' il CP_1
17.03.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80 con decorrenza dal 19.09.2022, in forza del decreto di omologa emesso all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.rg. 6793/2023, con conseguente CP_ condanna dell' convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
Con decreto in data 4.11.2025 è stata disposta la sostituzione dell'odierna udienza del
16.12.2025, fissata per la discussione della causa, con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Verificato il tempestivo deposito delle note suddette da parte del procuratore del ricorrente e la mancata costituzione in giudizio dell' , la causa vene oggi decisa CP_1 mediante la presente sentenza.
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, nonché dei decreti successivamente intervenuti, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_1
DIRITTO
La domanda formulata con il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile, difettando la prova della rituale notifica del decreto di omologa presso la competente sede . CP_1
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 “ gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all' La notifica va effettuata presso le sedi provinciali CP_1 dell' ”. CP_1
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato (ma nemmeno dedotto, difettando in ricorso qualsivoglia allegazione in tal senso) di aver notificato il decreto di omologa presso la competente sede provinciale dell' . CP_1
Dalla documentazione versata in atti, infatti, il decreto di omologa risulta essere stato trasmesso, insieme al modello AP70, unicamente alla sede zonale (Agenzia Guidonia-
Tivoli): detta notifica, alla luce della disposizione citata, non può ritenersi valida. Conseguentemente, non si è realizzata la condizione – necessaria ai fini della liquidazione della prestazione dedotta in lite - di cui al 5° comma dell'art. 445 bis del c.p.c., il quale, com'è noto, prevede che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile,
è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Tivoli, 16/12/2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1260 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ENRICO PENNAFORTI
ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.02.2025, ritualmente notificato all' il CP_1
17.03.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80 con decorrenza dal 19.09.2022, in forza del decreto di omologa emesso all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.rg. 6793/2023, con conseguente CP_ condanna dell' convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
Con decreto in data 4.11.2025 è stata disposta la sostituzione dell'odierna udienza del
16.12.2025, fissata per la discussione della causa, con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Verificato il tempestivo deposito delle note suddette da parte del procuratore del ricorrente e la mancata costituzione in giudizio dell' , la causa vene oggi decisa CP_1 mediante la presente sentenza.
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, nonché dei decreti successivamente intervenuti, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_1
DIRITTO
La domanda formulata con il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile, difettando la prova della rituale notifica del decreto di omologa presso la competente sede . CP_1
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 “ gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all' La notifica va effettuata presso le sedi provinciali CP_1 dell' ”. CP_1
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato (ma nemmeno dedotto, difettando in ricorso qualsivoglia allegazione in tal senso) di aver notificato il decreto di omologa presso la competente sede provinciale dell' . CP_1
Dalla documentazione versata in atti, infatti, il decreto di omologa risulta essere stato trasmesso, insieme al modello AP70, unicamente alla sede zonale (Agenzia Guidonia-
Tivoli): detta notifica, alla luce della disposizione citata, non può ritenersi valida. Conseguentemente, non si è realizzata la condizione – necessaria ai fini della liquidazione della prestazione dedotta in lite - di cui al 5° comma dell'art. 445 bis del c.p.c., il quale, com'è noto, prevede che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile,
è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Tivoli, 16/12/2025
Il Giudice
GI Busoli