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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BURZICHELLI DANIELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 57/2024 depositato il 13/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230017021927000 MIGLIORAM. FOND 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato:/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29720230017021927000, notificata in data
24 novembre 2023, relativa a contributi consortili per l'anno 2019 per complessivi € 2.994,88 (di cui € 2.989,00 per “ruolo istituzionale” e/o “miglioramento fondiario”, codice tributo 0630, oltre € 5,88 per diritti di notifica).
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la cartella di pagamento è il primo atto con cui la pretesa è stata fatta valere, senza previa notifica di alcun atto prodromico;
b) l'atto è sprovvisto di adeguata motivazione, in quanto non contiene gli elementi essenziali per comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa;
c) non si rinvengono nel provvedimento riferimenti a fonti normative, al piano di classifica, al perimetro di contribuenza, alle relative tabelle, agli estremi dei provvedimenti di approvazione del piano, nonché ai criteri di calcolo e ai benefici procurati al fondo;
d) il Consorzio di Bonifica non recuperare gli importi che reputa dovuti mediante ruolo, in ragione del venir meno dell'art. 21 del regio decreto n. 215/1933; e) non sussiste il prescritto requisito del “beneficio fondiario” (art. 10 del regio decreto n. 215/1933 e art. 860 c.c.); f) la cartella non indicava interventi che siano stati effettuati dal Consorzio, né benefici concreti apportati al fondo;
g) il Consorzio non ha quindi fornito prova del presupposto dell'imposizione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi le seguenti difese: a) quanto al dedotto difetto di motivazione, l la cartella riproduce il contenuto del ruolo formato dall'ente impositore ed eventuali incompletezze relative ai dati indicati sono pertanto imputabili al Consorzio;
b) ad ogni buon conto, la ricorrente ha svolto articolate argomentazioni, dimostrando in tal modo che la pretesa
è stata sufficientemente motivata;
c) l'agente della riscossione difetta di legittimazione passiva quanto al merito dell'imposizione.
Con memoria depositata in vista della decisione di merito la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) si richiama la perizia di parte versata in atti per quanto attiene all'assenza di opere e interventi di ogni tipo e alla sull'inutilizzabilità delle condotte idriche;
b) l'agente della riscossione è passivamente legittimato, avendo adottato l'atto impugnato, dovendosi richiamare l'art. 10 del decreto legislativo n. 546/1992 e l'art. 39 del decreto legislativo n. 112/1999; c) si invoca il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti per annualità precedenti (2015-2022).
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rilevato che, come affermato dalla Suprema Corte (Cassazione Civile, V, n. 22939 del 17 ottobre 2007, la quale fa seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite, n. 16412 del 25 luglio 2007): a) nell'ipotesi di impugnazione della cartella di pagamento (o di altro atto esecutivo) la legittimazione passiva spetta in primo luogo all'ente titolare del credito tributario;
b) il contribuente può, tuttavia, proporre ricorso contro la cartella di pagamento (o altro atto esecutivo) evocando in giudizio a sua scelta l'ente creditore e/o il concessionario della riscossione;
b) qualora sia evocato in giudizio solo il concessionario della riscossione, questi deve chiamare in giudizio l'ente creditore, se non vuole rispondere dell'esito della lite (art. 39 del decreto legislativo n. 112/1999, il quale dispone che il concessionario, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore, rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite); d) il giudice non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio in quanto nella specie non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
e) trattandosi di mera “litis denuntatio” e non di chiamata in causa del terzo, essa non necessita di autorizzazione da parte del giudice e può essere effettuata anche oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio;
f) pertanto, poiché il contribuente ha facoltà di evocare in giudizio il solo Agente della riscossione, questi è passivamente legittimato nella controversia.
Tanto precisato, il ricorso appare fondato, dovendo essere richiamate, per esigenze di sintesi, le ampie motivazioni e i riferimenti giurisprudenziali contenuti nei plurimi precedenti relativi a fattispecie identica o analoga: tra gli altri, cfr. Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione Staccata di Catania, n.
257/31/11, n. 258/31/11 e n. 259/31/11 del 26 maggio 2011; Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa,
n. 499/3/14, n. 497/3/14, n. 498/3/14 del 24 febbraio 2014; n. 1527/3/14, n. 1528/3/14 e n. 1529/3/14 del 16 giugno 2014; n. 1245/01/2015 del 7 settembre 2015; n. 1496/4/2015 del 20 luglio 2015; n. 118/4/2016 in data 11 gennaio 2016; n. 140/1/2016 del 25 gennaio 2016; n. 1946/3/16 del 21 novembre 2016; n.
954/04/2019 del 17 settembre 2019; n. 1503/3/2021 del 16 dicembre 2021; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa n. 758/2023 in data 6 dicembre 2023 e n. 781/2023 in data 11 dicembre 2023, nonché da ultimo Corte di Giustizia Tributaria di Ragusa n. 33/24, n. 39/24, n. 958/24 e n. 816/25.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa impositiva con riferimento al beneficio conseguito a seguito delle opere dei Consorzi di Bonifica, possono essere menzionate le sentenze della Suprema Corte, Sez. Tributaria, n. 8770 in data 10 aprile 2009 e n. 4513 in data 25 febbraio 2009.
Ogni altra questione resta, quindi, assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della semplicità della controversia, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
2) condanna le parti intimate, ciascuna nella misura del 50%, in solido fra loro (restando salva la ripartizione definitiva degli oneri secondo i loro rapporti interni), alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 450,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BURZICHELLI DANIELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 57/2024 depositato il 13/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230017021927000 MIGLIORAM. FOND 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato:/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29720230017021927000, notificata in data
24 novembre 2023, relativa a contributi consortili per l'anno 2019 per complessivi € 2.994,88 (di cui € 2.989,00 per “ruolo istituzionale” e/o “miglioramento fondiario”, codice tributo 0630, oltre € 5,88 per diritti di notifica).
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la cartella di pagamento è il primo atto con cui la pretesa è stata fatta valere, senza previa notifica di alcun atto prodromico;
b) l'atto è sprovvisto di adeguata motivazione, in quanto non contiene gli elementi essenziali per comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa;
c) non si rinvengono nel provvedimento riferimenti a fonti normative, al piano di classifica, al perimetro di contribuenza, alle relative tabelle, agli estremi dei provvedimenti di approvazione del piano, nonché ai criteri di calcolo e ai benefici procurati al fondo;
d) il Consorzio di Bonifica non recuperare gli importi che reputa dovuti mediante ruolo, in ragione del venir meno dell'art. 21 del regio decreto n. 215/1933; e) non sussiste il prescritto requisito del “beneficio fondiario” (art. 10 del regio decreto n. 215/1933 e art. 860 c.c.); f) la cartella non indicava interventi che siano stati effettuati dal Consorzio, né benefici concreti apportati al fondo;
g) il Consorzio non ha quindi fornito prova del presupposto dell'imposizione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi le seguenti difese: a) quanto al dedotto difetto di motivazione, l la cartella riproduce il contenuto del ruolo formato dall'ente impositore ed eventuali incompletezze relative ai dati indicati sono pertanto imputabili al Consorzio;
b) ad ogni buon conto, la ricorrente ha svolto articolate argomentazioni, dimostrando in tal modo che la pretesa
è stata sufficientemente motivata;
c) l'agente della riscossione difetta di legittimazione passiva quanto al merito dell'imposizione.
Con memoria depositata in vista della decisione di merito la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) si richiama la perizia di parte versata in atti per quanto attiene all'assenza di opere e interventi di ogni tipo e alla sull'inutilizzabilità delle condotte idriche;
b) l'agente della riscossione è passivamente legittimato, avendo adottato l'atto impugnato, dovendosi richiamare l'art. 10 del decreto legislativo n. 546/1992 e l'art. 39 del decreto legislativo n. 112/1999; c) si invoca il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti per annualità precedenti (2015-2022).
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rilevato che, come affermato dalla Suprema Corte (Cassazione Civile, V, n. 22939 del 17 ottobre 2007, la quale fa seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite, n. 16412 del 25 luglio 2007): a) nell'ipotesi di impugnazione della cartella di pagamento (o di altro atto esecutivo) la legittimazione passiva spetta in primo luogo all'ente titolare del credito tributario;
b) il contribuente può, tuttavia, proporre ricorso contro la cartella di pagamento (o altro atto esecutivo) evocando in giudizio a sua scelta l'ente creditore e/o il concessionario della riscossione;
b) qualora sia evocato in giudizio solo il concessionario della riscossione, questi deve chiamare in giudizio l'ente creditore, se non vuole rispondere dell'esito della lite (art. 39 del decreto legislativo n. 112/1999, il quale dispone che il concessionario, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore, rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite); d) il giudice non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio in quanto nella specie non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
e) trattandosi di mera “litis denuntatio” e non di chiamata in causa del terzo, essa non necessita di autorizzazione da parte del giudice e può essere effettuata anche oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio;
f) pertanto, poiché il contribuente ha facoltà di evocare in giudizio il solo Agente della riscossione, questi è passivamente legittimato nella controversia.
Tanto precisato, il ricorso appare fondato, dovendo essere richiamate, per esigenze di sintesi, le ampie motivazioni e i riferimenti giurisprudenziali contenuti nei plurimi precedenti relativi a fattispecie identica o analoga: tra gli altri, cfr. Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione Staccata di Catania, n.
257/31/11, n. 258/31/11 e n. 259/31/11 del 26 maggio 2011; Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa,
n. 499/3/14, n. 497/3/14, n. 498/3/14 del 24 febbraio 2014; n. 1527/3/14, n. 1528/3/14 e n. 1529/3/14 del 16 giugno 2014; n. 1245/01/2015 del 7 settembre 2015; n. 1496/4/2015 del 20 luglio 2015; n. 118/4/2016 in data 11 gennaio 2016; n. 140/1/2016 del 25 gennaio 2016; n. 1946/3/16 del 21 novembre 2016; n.
954/04/2019 del 17 settembre 2019; n. 1503/3/2021 del 16 dicembre 2021; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa n. 758/2023 in data 6 dicembre 2023 e n. 781/2023 in data 11 dicembre 2023, nonché da ultimo Corte di Giustizia Tributaria di Ragusa n. 33/24, n. 39/24, n. 958/24 e n. 816/25.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa impositiva con riferimento al beneficio conseguito a seguito delle opere dei Consorzi di Bonifica, possono essere menzionate le sentenze della Suprema Corte, Sez. Tributaria, n. 8770 in data 10 aprile 2009 e n. 4513 in data 25 febbraio 2009.
Ogni altra questione resta, quindi, assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della semplicità della controversia, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
2) condanna le parti intimate, ciascuna nella misura del 50%, in solido fra loro (restando salva la ripartizione definitiva degli oneri secondo i loro rapporti interni), alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 450,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.