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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5656/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. GATTI Matteo Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5656/2025 promossa da :
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell''avv. Pt_2
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso
[...] introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI RICORRENTE
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito, previa comparizione delle parti, Voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.29 c.p.c., a modifica e riforma di quanto stabilito nel decreto emesso dalla Corte di Appello di Genova in data 29/03/2023, per tutti le ragioni ed i motivi sopra meglio esposti, così disporre: - revocare l'assegno di mantenimento
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 previsto in favore del figlio Con vittoria di compensi legali e spese Controparte_1 di giudizio in caso di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. e la sig.ra intrattenevano una relazione more Parte_1 Persona_1 uxorio dalla quale è nato, in data 19/11/1999, il figlio in Controparte_1 oggi maggiorenne di oltre venticinque anni;
2. Con ordinanza del Tribunale di Chiavari del 29/09/2006, procedimento n. 399V1/05, a modifica delle condizioni stabilite dall'ordinanza pronunciata in data 13/03/01, depositata il 19/03/01, veniva disposto a carico del ricorrente sig. l'obbligo di corrispondere a favore di la Parte_1 Persona_1 somma mensile di euro 400,00, entro il quinto giorno del mese, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , oltre rivalutazione CP_1 annuale secondo indici ISTAT
3. Nel corso degli anni le condizioni economiche del sig. sono Parte_1 notevolmente peggiorate, per cui nell'anno 2021 proponeva ricorso per la revisione dell'assegno di mantenimento ex art. 337-quinquies c.c.;
4. Con decreto del Tribunale di Genova del 11/11/2022 veniva disposto a carico dell'odierno ricorrente che il contributo economico pari ad € 400,00 mensili venisse versato direttamente in favore del figlio maggiorenne CP_1
, oltre rivalutazione ISTAT come per legge
[...]
5. In data 12/12/2022 il sig. proponeva reclamo ex art. 739 c.p.c. Parte_1 avverso il succitato decreto motivato
6. Con decreto 29/03/2023 la Corte di Appello di Genova in parziale accoglimento del reclamo riduceva il contributo mensile del mantenimento del figlio ad euro 250,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT
7. Deduce il ricorrente che il figlio in oggi ha l'età di venticinque anni e CP_1 sette mesi e quindi è ultra maggiorenne;
che si è esaurita la durata del suo corso di studi in giurisprudenza;
che lo stesso è economicamente autosufficiente in quanto percepisce annualmente redditi da locazione immobiliare sia figurati che da effettiva messa in locazione in quanto comproprietario di quattro immobili (come da doc 4 prodotto);
8. Il ricorrente chiede quindi la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 9. Il ricorso è stato regolarmente notificato a mani del figlio, unico legittimato a percepire il contributo al mantenimento in forza del provvedimento del Tribunale
10. Il convenuto non si è costituito nel presente procedimento nulla quindi opponendo.
11. Sussiste la competenza del Tribunale di Genova in quanto il convenuto è residente in [...]ed ivi deve essere adempiuta l'obbligazione pecuniaria.
12. La domanda è fondata. In considerazione dell'età e del completamento del cicolo di educazione scolastica a livello universitario il contributo al mantenimento deve essere revocato. A tale aspetto si aggiunge la considerazione che lo stesso è titolare di un patrimonio immobiliare da cui può trarre un proprio reddito
13. La domanda va accolta. Il ricorrente ha chiesto la condanna alle spese solo in caso di opposizione alla propria domanda che però non vi è stata: quindi non vi
è da pronunciare nulla sulla spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis.29 c.p.c., a modifica e riforma di quanto stabilito nel decreto emesso dalla Corte di Appello di Genova in data 29/03/2023, revoca l'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_1
(C.F. ) previsto in favore del figlio
[...] C.F._1
codice fiscale Controparte_1 C.F._2 nato a [...]/11/1999 il NO (GE) con decorrenza dal novembre 2025.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Nulla sulle spese. Efficacia immediata
Così deciso in Genova il giorno 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. GATTI Matteo Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5656/2025 promossa da :
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell''avv. Pt_2
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso
[...] introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI RICORRENTE
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito, previa comparizione delle parti, Voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.29 c.p.c., a modifica e riforma di quanto stabilito nel decreto emesso dalla Corte di Appello di Genova in data 29/03/2023, per tutti le ragioni ed i motivi sopra meglio esposti, così disporre: - revocare l'assegno di mantenimento
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 previsto in favore del figlio Con vittoria di compensi legali e spese Controparte_1 di giudizio in caso di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. e la sig.ra intrattenevano una relazione more Parte_1 Persona_1 uxorio dalla quale è nato, in data 19/11/1999, il figlio in Controparte_1 oggi maggiorenne di oltre venticinque anni;
2. Con ordinanza del Tribunale di Chiavari del 29/09/2006, procedimento n. 399V1/05, a modifica delle condizioni stabilite dall'ordinanza pronunciata in data 13/03/01, depositata il 19/03/01, veniva disposto a carico del ricorrente sig. l'obbligo di corrispondere a favore di la Parte_1 Persona_1 somma mensile di euro 400,00, entro il quinto giorno del mese, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , oltre rivalutazione CP_1 annuale secondo indici ISTAT
3. Nel corso degli anni le condizioni economiche del sig. sono Parte_1 notevolmente peggiorate, per cui nell'anno 2021 proponeva ricorso per la revisione dell'assegno di mantenimento ex art. 337-quinquies c.c.;
4. Con decreto del Tribunale di Genova del 11/11/2022 veniva disposto a carico dell'odierno ricorrente che il contributo economico pari ad € 400,00 mensili venisse versato direttamente in favore del figlio maggiorenne CP_1
, oltre rivalutazione ISTAT come per legge
[...]
5. In data 12/12/2022 il sig. proponeva reclamo ex art. 739 c.p.c. Parte_1 avverso il succitato decreto motivato
6. Con decreto 29/03/2023 la Corte di Appello di Genova in parziale accoglimento del reclamo riduceva il contributo mensile del mantenimento del figlio ad euro 250,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT
7. Deduce il ricorrente che il figlio in oggi ha l'età di venticinque anni e CP_1 sette mesi e quindi è ultra maggiorenne;
che si è esaurita la durata del suo corso di studi in giurisprudenza;
che lo stesso è economicamente autosufficiente in quanto percepisce annualmente redditi da locazione immobiliare sia figurati che da effettiva messa in locazione in quanto comproprietario di quattro immobili (come da doc 4 prodotto);
8. Il ricorrente chiede quindi la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 9. Il ricorso è stato regolarmente notificato a mani del figlio, unico legittimato a percepire il contributo al mantenimento in forza del provvedimento del Tribunale
10. Il convenuto non si è costituito nel presente procedimento nulla quindi opponendo.
11. Sussiste la competenza del Tribunale di Genova in quanto il convenuto è residente in [...]ed ivi deve essere adempiuta l'obbligazione pecuniaria.
12. La domanda è fondata. In considerazione dell'età e del completamento del cicolo di educazione scolastica a livello universitario il contributo al mantenimento deve essere revocato. A tale aspetto si aggiunge la considerazione che lo stesso è titolare di un patrimonio immobiliare da cui può trarre un proprio reddito
13. La domanda va accolta. Il ricorrente ha chiesto la condanna alle spese solo in caso di opposizione alla propria domanda che però non vi è stata: quindi non vi
è da pronunciare nulla sulla spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis.29 c.p.c., a modifica e riforma di quanto stabilito nel decreto emesso dalla Corte di Appello di Genova in data 29/03/2023, revoca l'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_1
(C.F. ) previsto in favore del figlio
[...] C.F._1
codice fiscale Controparte_1 C.F._2 nato a [...]/11/1999 il NO (GE) con decorrenza dal novembre 2025.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Nulla sulle spese. Efficacia immediata
Così deciso in Genova il giorno 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3