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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/06/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 17/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 24/06/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli è comparso per il ricorrente l'Avv. COLOMBINI in sostituzione Parte_1 dell'Avv. NASO DOMENICO, il quale insiste come in ricorso.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 15.45 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 24/06/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 17/2025 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. NASO DOMENICO, che Parte_1 lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , contumace Controparte_1
convenuto sulle conclusioni del ricorrente come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.1.2025 premesso di Parte_2 essere un docente assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del
[...]
con decorrenza 1.9.2011, richiamate la sentenza della Corte Controparte_1
Costituzionale n. 178/15, talune pronunce di merito e l'ordinanza della Corte di Cassazione n.
16133/24, ha evocato in giudizio l'amministrazione chiedendo accertarsi il suo diritto ad ottenere il riconoscimento e la valutazione ai fini giuridici dell'anno scolastico 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva, con progressione stipendiale e conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è Controparte_1 costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente si è richiamato agli atti.
La questione del riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 è stata recentemente risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
13619/25, che, dopo aver riesaminato la problematica sottesa all'interpretazione dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ha rimeditato le conclusioni alle quali era giunta la precedente ordinanza richiamata nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Come ha evidenziato la Suprema Corte, il legislatore, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010, dopo aver previsto al comma
1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello
Stato, al comma 21 ha previsto che: “i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione
3 automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Il successivo comma 23 ha, poi, dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
Il citato art. 8 comma 14 prevede che “fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico”.
A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma 9 che “una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno Controparte_2 successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed Controparte_2 integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”.
4 Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122/13, poi, la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità 2013.
Nella materia è, quindi, intervenuta la contrattazione collettiva, dapprima con il CCNL 13 marzo 2013, finalizzato “a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici”, e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014, che ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Il successivo art. 1 comma del d.l. 3/14, poi, ha aggiunto: “attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”.
Alla luce di tale quadro normativo, la Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto interpretativo circa la portata dell'art. 9 comma 23, ha condivisibilmente affermato che è
“maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014” (Cass. n.
13619/25).
La Suprema Corte, in particolare, ha rilevato che l'art. 9 comma 23 “nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite
5 temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del
2012”.
Tale disciplina, infatti, “si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco»”.
A seguito della modifica dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, infatti, le progressioni orizzontali e verticali non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali, rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito: tali progressioni, dunque, non vanno confuse con gli avanzamenti automatici presenti invece in ambito scolastico, nel quale le fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio “producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche”.
Non è, quindi, irragionevole che il legislatore abbia previsto una disciplina differenziata fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio: in tale ultimo caso la sterilizzazione delle annualità “pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
6 Anche la Corte Costituzionale, infatti, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, ha rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate ed ha aggiunto che tale esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità, che non modificano il meccanismo delle progressioni economiche (Corte
Cost. 310/13).
La Corte di Cassazione ha, comunque, ribadito come la “non utilità” del servizio reso nell'anno 2013 sia limitata ai soli effetti economici e non si estenda a quelli giuridici: nel caso in cui, dunque, “in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
In definitiva, l'anno 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, ma dello stesso non deve tenersi conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando tale recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva previo recupero delle relative risorse.
Con la più volte citata sentenza, infine, la Cassazione ha espressamente superato le conclusioni alle quali era pervenuta la precedente ordinanza n. 16133/2024, richiamata in ricorso, rilevando come anche tale pronuncia avesse mantenuto distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici: “la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (Cass. n. 13619/25).
In applicazione dei condivisibili principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento.
7 Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge il ricorso.
Nulla sulle spese.
Savona, 24.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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