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Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRACCO EDUARDO, Presidente
TROPINI RI, Relatore
BU OL, IU
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2023 depositato il 11/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010301214-2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Piaccia a codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Imperia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia dell'avviso di accertamento n. TL5010301214/2022 relativo all'anno di imposta 2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate a carico dell'odierna ricorrente Ricorrente_1 in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra meglio esposti.
Con vittoria e rifusione delle spese di lite”.
Resistente/Appellato: dichiarare il ricorso inammissibile/improcedibile in quanto i motivi di doglianza si riferiscono esclusivamente ad altro atto impositivo autonomamente impugnabile e non impugnato nei termini di legge;
insubordine, rigettare il ricorso e, in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15 comma 2-septies del Dlgs. n. 546/1992
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento TL5030300343/2022 (a quanto consta non impugnato nei termini di legge),
l'Ufficio procedeva ad accertare una maggior base imponibile ai fini IRES, IRAP ed IVA nei confronti della società di capitali Società_1 SRL derivante dal disconoscimento di costi ritenuti non documentati per euro 61.327,00.
Con avviso di accertamento in epigrafe , notificato in data 11 gennaio 2023, per l'anno di imposta 206, visto che la predetta società era costituita unicamente dalla contribuente , l'Ufficio riteneva che gli utili extra- bilancio conseguiti dalla società di capitali a ristretta base societaria si presumevano distribuiti all'unica socia e contestava alla sig.ra Ricorrente_1 un maggior reddito di euro 30.492,00 ai fini IRPEF e relative addizionali (pari al 49,72% di euro 61.327,00).
Avverso tale provvedimento è insorta la contribuente con ricorso in epigrafe e contestuale istanza di mediazione contestando l'accertamento in primis in quanto basato sul principio di presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio ai soci applicabile , secondo l'orientamento giurisprudenziale, alle società di capitali a ristretta base azionaria;
nel caso di specie alle società unipersonali. Nel merito non avendo l'Ufficio fatto buon governo dei costi deducibili
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Imperia si è costituta in data 18 luglio 2023 e oltre a rilevare la mancata impugnazione dell'avviso emesso nei confronti della società, divenuto pertanto definitivo, nel merito ha eccepito che la ricorrente confonderebbe il concetto di costo con quella di uscita monetaria in quanto non ogni spesa può essere considerata costo deducibile in assenza dei prescritti requisiti fiscali di certezza , inerenza e competenza (prova a carico del contribuente).
La vertenza viene in decisione in esito all'udienza di discussione del 20/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva come nessuna norma di legge impedisca al socio unico di una srl, al quale è stato notificato un accertamento nella predetta qualità, di impugnare lo stesso emesso nei suoi confronti sulla presunzione degli utili extracontabili, ciò anche se preceduto da un accertamento definitivo intervenuto nei confronti della società medesima.
Nel caso di specie il socio-ricorrente non si è limitato a contestare semplicemente la percezione degli utili ma ha dimostrato concretamente che gli stessi non gli sono stati effettivamente corrisposti avendo fornito documentazione, anche bancaria, idonea a superare la presunzione fornendo in tal modo un elemento probatorio solido e capace di vincere la presunzione legale medesima.
Ci si riferisce in particolare ad un importo di Euro 54000,00 che la società ha corrisposto per l'anno di imposta in questione in forza di una transazione datata 18 luglio 2016 - in atti - intervenuta con un proprio creditore ( sig nominativo_1 ).
Dell'effettiva dazione vi è traccia negli estratti conto della società Società_1 srl prodotti dall'odierna ricorrente ( con tanto di motivazione nella causale dell'estratto conto dell'anno 2016 dell' istituto bancario Banca_1).
Si vedano in particolare i versamenti del 18/07/2016 , contestuali alla sottoscrizione , per complessivi Euro
15000,00 , Euro 10000,00 in data 21/07/2016 , Euro 25000,00 in data 08/09/2016 e infine 4000,00 in data 21/11/2016. Sommano Euro 5400,00, versati nel corso di tale anno di imposta al predetto sig nominativo_1.
Il ricorrente dunque non ha inteso con il ricorso in esame confutare l'accertamento intervenuto nei confronti della società e divenuto definitivo ma piuttosto , e legittimamente , escludere l'automatismo dell'imputazione ad essa ricorrente di utili che non risultano, per quanto sopra detto, distribuiti ne percepiti, usando tali spese come prova della mancata distribuzione.
Non si ravvisa pertanto nessuna improcedibilità ne inammissibilità del ricorso così come eccepito da parte resistente.
Attesa la definitività dell'accertamento emesso nei confronti della società Società_1 srl le restanti doglianze della contribuente non meritano accoglimento.
La peculiarità della fattispecie con conseguente mero accoglimento parziale del ricorso determina l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e riconosce costi deducibili per euro 54.000. Spese compensate.
Imperia 20 0ttobre 2025
Il Relatore Il Presidente
Avvocato Mario Tropini dr Eduardo Bracco
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRACCO EDUARDO, Presidente
TROPINI RI, Relatore
BU OL, IU
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2023 depositato il 11/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010301214-2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Piaccia a codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Imperia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia dell'avviso di accertamento n. TL5010301214/2022 relativo all'anno di imposta 2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate a carico dell'odierna ricorrente Ricorrente_1 in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra meglio esposti.
Con vittoria e rifusione delle spese di lite”.
Resistente/Appellato: dichiarare il ricorso inammissibile/improcedibile in quanto i motivi di doglianza si riferiscono esclusivamente ad altro atto impositivo autonomamente impugnabile e non impugnato nei termini di legge;
insubordine, rigettare il ricorso e, in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15 comma 2-septies del Dlgs. n. 546/1992
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento TL5030300343/2022 (a quanto consta non impugnato nei termini di legge),
l'Ufficio procedeva ad accertare una maggior base imponibile ai fini IRES, IRAP ed IVA nei confronti della società di capitali Società_1 SRL derivante dal disconoscimento di costi ritenuti non documentati per euro 61.327,00.
Con avviso di accertamento in epigrafe , notificato in data 11 gennaio 2023, per l'anno di imposta 206, visto che la predetta società era costituita unicamente dalla contribuente , l'Ufficio riteneva che gli utili extra- bilancio conseguiti dalla società di capitali a ristretta base societaria si presumevano distribuiti all'unica socia e contestava alla sig.ra Ricorrente_1 un maggior reddito di euro 30.492,00 ai fini IRPEF e relative addizionali (pari al 49,72% di euro 61.327,00).
Avverso tale provvedimento è insorta la contribuente con ricorso in epigrafe e contestuale istanza di mediazione contestando l'accertamento in primis in quanto basato sul principio di presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio ai soci applicabile , secondo l'orientamento giurisprudenziale, alle società di capitali a ristretta base azionaria;
nel caso di specie alle società unipersonali. Nel merito non avendo l'Ufficio fatto buon governo dei costi deducibili
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Imperia si è costituta in data 18 luglio 2023 e oltre a rilevare la mancata impugnazione dell'avviso emesso nei confronti della società, divenuto pertanto definitivo, nel merito ha eccepito che la ricorrente confonderebbe il concetto di costo con quella di uscita monetaria in quanto non ogni spesa può essere considerata costo deducibile in assenza dei prescritti requisiti fiscali di certezza , inerenza e competenza (prova a carico del contribuente).
La vertenza viene in decisione in esito all'udienza di discussione del 20/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva come nessuna norma di legge impedisca al socio unico di una srl, al quale è stato notificato un accertamento nella predetta qualità, di impugnare lo stesso emesso nei suoi confronti sulla presunzione degli utili extracontabili, ciò anche se preceduto da un accertamento definitivo intervenuto nei confronti della società medesima.
Nel caso di specie il socio-ricorrente non si è limitato a contestare semplicemente la percezione degli utili ma ha dimostrato concretamente che gli stessi non gli sono stati effettivamente corrisposti avendo fornito documentazione, anche bancaria, idonea a superare la presunzione fornendo in tal modo un elemento probatorio solido e capace di vincere la presunzione legale medesima.
Ci si riferisce in particolare ad un importo di Euro 54000,00 che la società ha corrisposto per l'anno di imposta in questione in forza di una transazione datata 18 luglio 2016 - in atti - intervenuta con un proprio creditore ( sig nominativo_1 ).
Dell'effettiva dazione vi è traccia negli estratti conto della società Società_1 srl prodotti dall'odierna ricorrente ( con tanto di motivazione nella causale dell'estratto conto dell'anno 2016 dell' istituto bancario Banca_1).
Si vedano in particolare i versamenti del 18/07/2016 , contestuali alla sottoscrizione , per complessivi Euro
15000,00 , Euro 10000,00 in data 21/07/2016 , Euro 25000,00 in data 08/09/2016 e infine 4000,00 in data 21/11/2016. Sommano Euro 5400,00, versati nel corso di tale anno di imposta al predetto sig nominativo_1.
Il ricorrente dunque non ha inteso con il ricorso in esame confutare l'accertamento intervenuto nei confronti della società e divenuto definitivo ma piuttosto , e legittimamente , escludere l'automatismo dell'imputazione ad essa ricorrente di utili che non risultano, per quanto sopra detto, distribuiti ne percepiti, usando tali spese come prova della mancata distribuzione.
Non si ravvisa pertanto nessuna improcedibilità ne inammissibilità del ricorso così come eccepito da parte resistente.
Attesa la definitività dell'accertamento emesso nei confronti della società Società_1 srl le restanti doglianze della contribuente non meritano accoglimento.
La peculiarità della fattispecie con conseguente mero accoglimento parziale del ricorso determina l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e riconosce costi deducibili per euro 54.000. Spese compensate.
Imperia 20 0ttobre 2025
Il Relatore Il Presidente
Avvocato Mario Tropini dr Eduardo Bracco