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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3852/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3852 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con decreto del 24.01.25.
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente alla SS. Parte_1
Provinciale Scorzo – Sicignano, n. 20, cod. fisc. , rappresentata C.F._1
e difesa dall'avv. Antonio Turco (C.F.: ), in virtù di mandato in C.F._2
calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Sicignano d. A. alla Via Europa, 25, PEC Email_1
ATTRICE
pagina 1 di 24 E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
dom.to per la carica in alla via Nizza n.146, rapp.ta e difesa - in virtù di procura CP_1
generale alle liti per atto Notaio dott.ssa – Rep. n. 26327 del 02/02/2018 – Persona_1
dagli avv. Claudia Vuolo (C.F. ) ed Emma Tortora, ed elett.te C.F._3
dom.ta presso la Funzione Affari Legali della stessa;
ai fini delle relative comunicazioni,
PEC: Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
, con sede legale sita in MI alla Via Clerici n. Controparte_2
14 (P.I. ), in persona del proprio procuratore speciale, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Alberto Segreti (Codice Fiscale ), in virtù di C.F._4
mandato alle liti allegato alla comparsa di costituzione e risposta e con lo stesso elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (Na) alla Via S. Nullo 78/16. PEC:
Email_3
TERZA CHIAMATA
AVENTE AD OGGETTO
Azione di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale medica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo, Parte_1
evocava in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_2
pagina 2 di 24 conclusioni: “Accertare e dichiarare negligente e colposo l'operato tenuto dai sanitari di Polla, in concorso tra di loro ed ognuno per quanto di propria responsabilità, quanto
alla condotta colposa commissiva ed al tempo stesso commissiva ed al tempo steso
omissiva tenuta dai medesimi sanitari in seguito agli interventi chirurgici eseguiti alle
date del 17 e 19 settembre 2017 sulla persona ed in danno della Sig.ra Parte_1
che in fase di diagnosi e terapia successiva a tali interventi, cui va ricollegato
[...]
l'evento lesivo occorso all'attrice e dunque gli esiti di postumi permanenti;
2.
Dichiarare in ogni caso che la condotta professionale colposa commissiva ed al tempo
stesso omissiva per negligenza ed imprudenza dei medici dell che Controparte_3
hanno operato in questa fase, ovvero sia in fase di interventi chirurgici alla data del 17
e 19 settembre 2017 che in fase di terapia successiva a tali interventi, è causalmente correlata con l'episodio lesivo occorso alla , evento previsto con una Pt_1
probabilità altissima, con il pericolo di vita corso dalla paziente e con egli esiti
permanenti conseguenti, per la mancata osservanza delle linee guida nazionali ed
internazionali, nemmeno assimilabile in ipotesi di colpa lieve, per la mancata
esecuzione di corretti interventi chirurgici in danno della che in fase Parte_1
di diagnosi e terapia successiva, non rappresentando una particolare complessità e non
richiedendo particolari abilità professionali, coinvolgendo tale omissione anche il
principio di affidamento, siccome a conoscenza dell'accertamento diagnostico reso e refertato dallo steso;
3. Accertare e per l'effetto dichiarare la Controparte_3
legittimazione passiva della convenuta in persona del legale Parte_2
rappresentante e Direttore Generale pro tempore pro – tempore, con sede in CP_1
alla Via Nizza, 146, quanto alla dedotta responsabilità e di cui all'evento lesivo occorso alla ed ai gravi postumi permanenti derivati in occasione e per Parte_1
pagina 3 di 24 effetto dell'evento lesivo del 17 e 19 settembre 2017 Vincenza che in fase di diagnosi e terapia successiva e, quantificati nella misura del 46 per cento, ovvero nella misura
ritenuta congrua e ad accertata in corso di giudizio, anche con l'affido di incarico
CTU;
4. Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante e Pt_3
Direttore Generale - pro tempore pro – tempore, al pagamento in favore della Parte_1
, per tutti i danni tutti subiti e subendi da quest'ultima, quanto alle voci di
[...]
danno richiamate nel presente atto, ovvero danno biologico, morale, esistenziale con
conseguente danno personalizzato nella misura massima del 46%, secondo quanto
accertato e quantificato al punto V) dei motivi di diritto, oltre al danno patrimoniale
derivante da riduzione della capacità lavorativa specifica, pari al 46 %, come meglio
determinata e giustificata nei motivi in fatto ed in diritto del presente atto o di quella
maggiore o minore accertata in corso di causa, secondo le risultanze istruttorie e che in
ogni caso si rimette alla determinazione del giudice adito, liquidando la somma dovuta
alla parte ricorrente, se del caso con valutazione equitativa, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dalla data di atto di messa in mora e sino al saldo. Con la
rivalutazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. civ. e 150 disp. att.
cod. proc. civ., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti,
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via rivalutate.
5. Accertarsi
la mancata prestazione del consenso informato quanto agli interventi chirurgici eseguiti dai sanitari di Polla in data 17 e 19 settembre 2017 e per l'effetto condannarsi parte convenuta al ristoro dei danni in favore di parte attrice per la privazione del diritto ad
una adeguata completa informazione, secondo le risultanze istruttorie e che in ogni caso
si rimette alla determinazione del giudice adito, liquidando la somma dovuta alla parte
ricorrente, se del caso con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione pagina 4 di 24 monetaria dalla data di atto di messa in mora e sino al saldo.
6. per l'effetto condannarsi altresì tutti i convenuti in solido al pagamento di spese e compensi
professionali del giudizio, oltre IVA e Cpa, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Assumeva la parte attrice di avere subito danni (come specificamente esposto nelle conclusioni) a seguito della imperita condotta dei sanitari del nosocomio ospedaliero di
Polla, laddove era stata sottoposta a due interventi chirurgici, in data 17 e 19 settembre
2017, interventi eseguiti in assenza di consenso informato e comunque causa di lesioni di tipo iatrogeno.
Con comparsa depositata il 16.11.20 si è costituita l'azienda sanitaria convenuta, la quale, rigettato ogni addebito di responsabilità, chiedeva, previa rimessione in termini,
l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della propria compagnia assicuratrice, la quale, costituitasi, chiedeva nel merito di rigettare la domanda, relativamente alla garanzia assicurativa evidenziava la sussistenza di una franchigia per sinistro sino a
100.000,00 euro e chiedeva – comunque – limitarsi la condanna di manleva nella somma di euro 70.000,00 tale essendo la cifra per la quale era riuscita a raggiungere un accordo transattivo con la parte attrice, accordo non concluso per diniego dell'assicurata.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione tutta come prodotta e con l'espletamento di consulenza medico legale sulla persona dell'attrice.
All'esito dell'udienza telematica del 20.01.2025 il giudizio è stato trattenuto in decisione previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e deve essere accolta nei limiti di cui si andrà ad esporre. pagina 5 di 24 In ordine alla astratta configurazione della responsabilità in capo alla struttura ospedaliera presso la quale fu ricoverato e sottoposto agli interventi chirurgici la sig. ra nonché relativamente ai generali principi di diritto da applicarsi nel Parte_1
caso di specie, oggetto di approfondita analisi giurisprudenziale e dottrinale come evolutasi nel corso degli anni, si osserva quanto segue.
La Cassazione ha costantemente inquadrato la responsabilità dell'ente ospedaliero nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (v.
per es. Cass. n. 5939/1993; Cass. n. 4152/1995; Cass. n. 7336/1998; Cass. n. 589/1999;
Cass. n. 3492/2002; Cass. n. 11316/2003; Cass. n. 10297/2004, Cass. n.9085/2006).
A fondamento di detta responsabilità contrattuale, parte della giurisprudenza più
risalente individuava un contratto avente il medesimo contenuto di quello stipulato con il professionista, pertanto un contratto d'opera professionale, con conseguente applicabilità del relativo regime (specialiter l'art.2236 CC).
Tale impostazione appariva, tuttavia, imprecisa (non ricorrendo in tale fattispecie il requisito della personalità proprio del contratto d'opera intellettuale) e comunque insufficiente a fotografare il complesso delle prestazioni alle quali è tenuta la struttura sanitaria per effetto del contratto con il paziente.
Ecco perché appare preferibile l'orientamento più recente della giurisprudenza (già in nuce in Cass., Sez. Un., n. 9556/2002), che pone a fondamento della responsabilità della struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria.
Si è, in particolare, affermato che “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagina 6 di 24 pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di
eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 CC, all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 CC, all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in
assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento
tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto ” (Cass., n. 13066/2004; e negli stessi termini Cass. n. 2042/2005).
Alla stregua di tale orientamento, dunque, oggetto della obbligazione non è solo la prestazione del medico, ma una prestazione complessa definita di “assistenza sanitaria”, fondata sul contratto atipico individuato dalla sentenza Cassazione n. 13066/2004 in base allo schema della “locatio operis”, con obbligazione di risultato;
unitario è il criterio della responsabilità, sia per la casa di cura privata che pubblica, non essendo possibile differenziare la responsabilità in base alla natura del soggetto danneggiante,
trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla nostra Carta costituzionale, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura (pubblica o privata) pagina 7 di 24 della struttura sanitaria, in entrambi i casi, dunque, troveranno applicazione le norme civilistiche di cui agli artt. 1176, 1218 e 2236 CC (cfr. Cass. n. 5939/1993 e negli stessi termini Cass. n. 4152/1995, Cass. n. 4058/2005); inoltre, è irrilevante, ai fini della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, lo status giuridico del medico in relazione alla struttura ospedaliera nella quale è stato eseguito l'intervento o la prestazione: in ogni caso questi, nel momento in cui effettua la prestazione all'interno della struttura sanitaria, è considerato quale ausiliario necessario, sia in presenza che in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo comunque un collegamento tra la prestazione medica e l'organizzazione aziendale;
tale collegamento permane anche se il sanitario risulti essere “di fiducia” del paziente (Cfr. in tal senso Cass. n. 10297/2004).
Acclarata la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, secondo l'orientamento attualmente prevalente, tale responsabilità si fonderà: sulla norma generale di cui all'art. 1218 CC per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (responsabilità per fatto proprio); sulla previsione di cui all'art. 1228 CC, per i fatti dolosi e colposi dei terzi (sanitari, personale paramedico, ausiliario etc.) di cui si avvale la struttura sanitaria nell'adempimento dell'obbligazione (c.d. responsabilità
oggettiva per fatto altrui).
In quest'ultimo caso, peraltro, la responsabilità sarà configurabile solamente nel caso in cui sia accertata la colpa del sanitario (oltre che il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno al paziente).
Alla stregua di quanto evidenziato sopra, le obbligazioni a carico della struttura sanitaria possono sintetizzarsi in:
1) prestazioni di diagnosi, cura e assistenza post-operatoria;
pagina 8 di 24 2) prestazioni di tipo organizzativo relative anche alla sicurezza e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione;
3) vigilanza e custodia dei pazienti;
4) prestazione di natura alberghiera (vitto-riscaldamento-alloggio).
Viene così esaltata, dalla dottrina e giurisprudenza più recenti, l'affermazione di una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria:
- non solo collegata all'intervento diagnostico e/o terapeutico dei medici, e all'attività strumentale ed accessoria del personale ausiliario, paramedico etc.;
- ma anche direttamente imputabile alla stessa struttura nel complesso, per i danni provocati dalla insufficiente organizzazione o dalla inefficienza dei servizi e delle attrezzature.
In definitiva, l'attività del medico all'interno della struttura sanitaria non è che un segmento della più complessa prestazione richiesta all'Ente e può, quindi, sussistere una responsabilità della struttura sanitaria anche in mancanza di responsabilità del personale sanitario.
In termini più chiari, la struttura sanitaria risponderà del danno da disorganizzazione nell'ipotesi di violazione dell'obbligo accessorio, connesso alla prestazione principale, di non recare danno ingiusto al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione sanitaria ex artt. 1175 e
1375 cod. civ.
Omologate le responsabilità della struttura sanitaria e del medico come responsabilità
entrambe di natura contrattuale, si elidono per il paziente le differenze di regime giuridico a seconda che agisca nei confronti dell'ente ospedaliero o del medico dipendente: e ciò, in particolare, sia ai fini della rilevanza del grado della colpa (ex art. pagina 9 di 24 1176, comma 2 in combinato disposto con l'art. 1218 CC, nonché ex art. 2236 CC), di cui si è detto, che della ripartizione dell'onere probatorio.
In ordine a quest'ultimo profilo, è possibile distinguere due tappe fondamentali dell'evoluzione giurisprudenziale: ante e post-intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/2001.
L'orientamento tradizionale della giurisprudenza, non poco criticato dalla dottrina, muovendo dalla considerazione che l'obbligazione del sanitario (e corrispondentemente della struttura sanitaria), in quanto professionale, è obbligazione di mezzi, differenzia il regime probatorio di queste ultime (artt. 1176, comma 2 e 2236 CC) rispetto a quello ordinario previsto dall'art. 1218 CC (riferibile, secondo tale tesi, alle sole obbligazioni di risultato).
In definitiva, mentre ai sensi dell'art.1218 CC sul creditore incombe l'onere di provare il titolo (contratto) dal quale scaturisce l'obbligazione e la scadenza del termine (se previsto) per l'adempimento, limitandosi ad allegare l'inadempimento (gravando ex adverso sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione:
adempimento o impossibilità sopravvenuta della prestazione); nel caso di obbligazioni di mezzi, il creditore è altresì tenuto a provare l'inesatto adempimento.
Tale onere subisce, tuttavia, un temperamento nel caso di interventi operatori di routine o comunque di non difficile esecuzione ai quali consegua un risultato (inaspettatamente)
peggiorativo delle condizioni finali del paziente.
In tali casi, infatti, la Cassazione ha più volte affermato che “la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione pagina 10 di 24 professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. n. 6141/1978; Cass. n.
6220/1988; Cass. n. 3492/2002).
Più specificamente, l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che:
- spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà e al paziente l'inesatto adempimento del medico, ovvero le modalità di negligente esecuzione dell'intervento;
- ovvero spetta al paziente provare che si tratta di un intervento di routine o comunque di facile esecuzione dal quale è derivato un esito peggiorativo e al medico fornire la prova liberatoria dell'esatto adempimento o dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (sub specie di mancanza di colpa: cfr. su tutte Cass. n. 4852/1999 e
Cass. n. 1127/1998).
In quest'ultimo caso, alcuna parte della dottrina ha parlato di metamorfosi dell'obbligazione di mezzi in obbligazione di (quasi) risultato, anche al fine di sconfessare l'utilità della stessa distinzione tra i due tipi di obbligazione. Altra parte (e con essa la giurisprudenza prevalente), in modo più cauto, ha invece precisato che non si verifica alcuna metamorfosi sul piano sostanziale, ma opera più semplicemente sul piano processuale il principio res ipsa loquitur: vale a dire una presunzione relativa di responsabilità in tutti i casi in cui l'operato del medico presenti aspetti tali da rendere giuridicamente presumibile una negligenza professionale.
I risultati sopra riassunti sono stati riletti da una giurisprudenza più recente (specialiter
Cass. nn. 10297, 11488 e 9471 del 2004), alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite con la sentenza 30.10.01, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. pagina 11 di 24 Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici,
hanno enunciato il principio, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento.
Applicando detti principi alla responsabilità professionale del medico, la Cassazione
inaugura un nuovo orientamento, secondo il quale “il paziente che agisce in giudizio deducendo deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario restando
a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento” (Cass. n.10297/2004 e
Cass. n.9085/2006).
Più precisamente, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
“La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva dunque più quale criterio di pagina 12 di 24 distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del
sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà” (Cass. n.
10297/2004).
Tali conclusioni, del resto, appaiono pienamente coerenti con i principi tradizionalmente posti alla base del riparto dell'onere probatorio:
- il principio di c.d. persistenza del diritto in capo al creditore, gravando sul debitore la prova contraria della sua estinzione;
- e di c.d. vicinanza o riferibilità della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.
Significativo è, con riferimento a quest'ultimo principio, il ragionamento di Cass.
21.0.04, n. 11488, la quale afferma che “la prova dell'incolpevolezza dell'inadempimento (ossia della impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore) e della diligenza nell'adempimento è sempre riferibile alla sfera
d'azione del debitore, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in
quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore”.
E ancora, se nell'obbligazione di mezzi l'oggetto della prestazione è un comportamento diligente e, specularmente, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione, “non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha
eseguito la prestazione, tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività alla quale il debitore è tenuto” (Cass. n. 10297/2004 cit.). pagina 13 di 24 Quindi, per il principio di vicinanza della prova, compete al medico, che è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore nonché del bagaglio conoscitivo necessario, provare l'esatto adempimento o l'incolpevole inadempimento.
Con la precisazione, peraltro, che la prova cui è tenuto il medico (e la struttura sanitaria) dell'assenza di colpa non va intesa come “prova negativa”, bensì come prova positiva del fatto contrario (ovvero che la prestazione è stata eseguita diligentemente).
Pertanto, la trasposizione della sentenza delle Sezioni Unite del 2001 si è tradotta in un ribaltamento dell'onere della prova in punto di inadempimento, essendo il creditore-
paziente tenuto solo ad allegarlo.
Il nesso causale, al di là e prima di qualsivoglia analisi di prevedibilità/evitabilità
soggettiva, è, puramente e semplicemente, la relazione esterna intercorrente tra comportamento ed evento, svincolata da qualsivoglia giudizio di prevedibilità soggettiva: la rigorosa oggettivazione del concetto di eziologia dell'evento consente di tenere irrinunciabilmente distinti i due piani di analisi strutturale dell'illecito, fungendo la colpa come limite alla oggettiva affermazione della responsabilità una volta accertata la relazione causale tra la condotta e l'evento.
Quanto al riparto dell'onus probandi, con specifico riferimento alla responsabilità medica, si afferma che: il positivo accertamento del nesso di causalità deve formare oggetto di prova da parte del danneggiato-paziente, in quanto elemento costitutivo della domanda risarcitoria;
la colpa medica, alla luce dell'orientamento ormai ampiamente condiviso, deve solo essere allegata dal paziente, gravando ex adverso sul medico la prova liberatoria dell'assenza della stessa ( si v. anche Cassazione civile sez. III
12/09/2013 n. 20904: “Allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo
contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura pagina 14 di 24 sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione,
"inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della
circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio
corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo.
Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla
ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato
assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il
problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della
prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno,
rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la
prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente” ).
Nel caso all'esame del tribunale la prova delle allegazioni – specifiche e puntuali – come operate dalla parte attrice è stata raggiunta in primis con le allegate produzioni documentali e, poi, con l'espletamento della consulenza medico legale, le cui conclusioni, ampiamente condivisibili, risultano essere le seguenti: “Nel corpo della
relazione si è descritta la cronologia ed i trattamenti subiti da nel Parte_1
corso del processo di cura presso il P.O. di Polla. Nella valutazione medico legale si è
avuto modo di precisare se essi fossero utili, necessari ed indifferibili. In particolare, si
è osservato come l'approccio con tecnica laparoscopica al quadro addominale acuto occlusivo da volvolo ileale risultasse nel caso in questione non consigliato a causa della
presenza di aderenze addominali secondarie all'intervento di miomectomia dell'utero e fosse invece più indicato un approccio laparotomico. Quest'ultima tecnica chirurgica di accesso alla cavità addominale avrebbe certamente evitato l'evento traumatico colposo pagina 15 di 24 a carico dell'ansa ileale interessata dal volvolo e quindi la conseguente perforazione della parete intestinale. Indispensabile ed indicata è risultata la laparotomia del
19.09.2017, una volta che si è identificata la lesione iatrogena perforativa dell'ansa ileale, ma censurabile appare il tipo di riparazione eseguito attraverso la sutura della
lesione senza associare ad essa una ileostomia di protezione. Da qui la comparsa di
deiscenza della sutura intestinale e formazione di fistola enterocutanea con peritonite.
Per cui altrettanto indispensabile ed indicato fu il terzo intervento eseguito presso il
P.O. di Polla per confezionare una ileostomia che invece, come già detto, andava
eseguita nel precedente intervento del 19.09.2017. Dalla disamina degli atti contenuti
nel fascicolo, anche se la signora costituiva per i medici del Parte_1
nosocomio di Polla un paziente complesso - a causa dell'improvvisa occlusione intestinale secondaria a un volvolo dell'intestino ileo in soggetto sottoposto solo pochi giorni prima ad intervento di asportazione di mioma dell'utero per via laparotomica e per le complicanze che si sono presentate successivamente all'intervento chirurgico laparoscopico del 17.09.2017 - il caso non presentava i caratteri di eccezionalità e
straordinarietà o implicante la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà
che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica. Dallo studio attento degli atti, si ritiene, però, che l'operato dei medici presenti elementi di imperizia e negligenza di natura commissiva nell'opera prestata. È risultata imperita la condotta tenuta dai sanitari durante l'intervento in laparoscopia di sbrigliamento delle aderenze e risoluzione del volvolo, in quanto causa di una
perforazione della parete intestinale con successivo quadro peritonitico. Il suddetto intervento fu eseguito tra l'altro senza l'acquisizione di un corretto consenso informato.
Risulta omessa la media diligenza, da parte dei sanitari di un Reparto specialistico pagina 16 di 24 chirurgico, allorché procedettero alla riparazione della lesione perforativa iatrogena
limitandosi alla raffia della perforazione senza confezionare una ileostomia di
protezione. Da qui la deiscenza della sutura della parete intestinale con peritonite e
formazione di fistola enterocutanea e la necessità di un ulteriore intervento. Per quanto
riguarda la natura delle lesioni riportate in seguito al comportamento colposo
commissivo dei sanitari che ebbero in cura la periziata, la loro evoluzione e i
trattamenti praticati, essi sono già stati descritti in precedenza. Allo stato attuale
persistono esiti menomativi invalidanti consistenti in un verosimile lievissimo deficit
dell'assorbimento intestinale a causa della perdita di un tratto d'intestino ileo, in sintomatologia dispeptica ed algica addominale da sindrome aderenziale e in diffusi
esiti cicatriziali chirurgici della regione addominale. Tali esiti a parere di questo
Collegio risultano stabilizzati e non più suscettibili di modifiche in peggio o in meglio.
In base a quanto riferito in anamnesi dalla periziata, dall'esame obiettivo e dalla
documentazione sanitaria esaminata, questo Collegio ritiene che non sia riscontrabile patologia psichiatrica conseguente agli eventi per cui è causa”.
In quanto al danno biologico temporaneo e permanente subito dalla parte attrice: sono stati stimati: 40 (quaranta) giorni di invalidità temporanea totale, relativi a ricoveri dal
19/09/2017 al 26/10/2017, per la mancata risoluzione della condizione con l'errato intervento chirurgico del 17/09/2017, e dal 03/04/2018 al 06/04/2018, per la rimozione della ileostomia;
20 (venti) giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, relativi al periodo di convalescenza seguente le dimissioni ospedaliere;
190 (centonovanta) giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, per il protrarsi della malattia fino all'ultimo intervento chirurgico cui veniva sottoposta il 03/04/2018 per la chiusura della ileostomia;
il danno biologico permanente subito dalla a seguito della vicenda Pt_1 pagina 17 di 24 in oggetto e in base alle principali tabelle valutative in uso, risulta complessivamente del
23- 24% (ventitré - ventiquattro per cento).
Il danno suddetto, di tipo non patrimoniale, deve essere quantificato in base alle note
Tabelle del Tribunale di MI (non risultando applicabile, ratione temporis, la intervenuta nuova Tabella Unica Nazionale), pertanto, attesa l'età della danneggiata al momento del verificarsi dell'evento lesivo la somma liquidabile sarebbe pari ad euro
119.887,00 (personalizzazione massima euro 146.469,00)
In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni anche di natura patrimoniale, sotto l'aspetto della perdita della capacità lavorativa generica, si osserva quanto segue.
La riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività
lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né è in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale: nel caso di specie, non è valutabile alcuna perdita della capacità lavorativa specifica, attese le allegazioni in atti secondo le quali vi è la generica affermazione che la parte attrice fosse una cuoca, affermazione suffragata solo da documentazione risalente nel tempo;
in ordine alla perdita della capacità lavorativa generica (accertata dal CML in un grado medio lieve), in assenza di specifiche allegazioni, si deve ritenere che il relativo risarcimento possa farsi rientrare nella liquidazione da effettuarsi a titolo di danno biologico, e cioè con la cd.
personalizzazione: nel caso di specie, appare equo aumentare il risarcimento come pagina 18 di 24 liquidato in base alle Tabelle sino alla somma di euro 146.000,00 (la liquidazione nel massimo si giustifica anche atteso il lungo iter sanitario al quale si è dovuta sottoporre la sig. ra , attinta per ben due volte ed a distanza brevissima l'una dall'altra da un Pt_1
comportamento dei sanitari accertato come imperito).
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del manifestarsi dell'inadempimento colpevole (17/09/17) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai,
sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 17/04/11 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
In ordine alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di consenso informato, si rileva quanto segue.
La necessità del consenso informato del paziente nell'ambito dei trattamenti medici, già prevista da numerose norme internazionali (art. 24 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva con legge 27.5.1991, n. 176; art. 5 della
Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla medicina, ratificata con legge
28.3.2001, n. 14; art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000), oggi è contemplata nel nostro ordinamento dall'art. 1 della legge 219/2017, ma già in precedenza si desumeva dalle suindicate norme costituzionali, nonché da numerose norme di legge ordinaria, quali l'art. 3 della legge
219/2005 (in tema di disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), l'art. 6 della legge 40/2004 (in materia di procreazione medicalmente pagina 19 di 24 assistita), l'art. 33 legge 833/1979, che esclude la possibilità di accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà pagina 12 di 21 del paziente, se questo è in grado di esprimerla e non ricorre lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. L'obbligo del medico di acquisire il consenso informato del paziente costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, senza il quale l'intervento del medico - fuori dai casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o dei casi in cui ricorra uno stato di necessità
– è sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente (Cass. civ.,
1610.2007, n. 21748). L'obbligo di informazione a carico del medico, come già
evidenziato, è di natura contrattuale e, quindi, è sufficiente che il paziente-creditore alleghi l'inadempimento di tale obbligo da parte del medico, mentre grava sul medico l'onere di provare di aver acquisito il consenso informato dal paziente (cfr., in motivazione Cass. civ., 5.7.2017, n. 16503; in termini, Cass. civ, 9.2.2010, n. 2847).
L'obbligo di informazione del paziente a carico del medico ha ad oggetto la natura dell'intervento, la portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili, col solo limite dei rischi imprevedibili ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito (in motivazione Cass. civ., 5.7.2017, n. 16503; in motivazione Cass. civ., 15.5.2018, n. 1749; Cass. civ., 11.12.2013, n. 27751). Il
consenso del paziente non può essere mai presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo aver ricevuto un'adeguata informazione anch'essa esplicita (cfr.,
Cass. civ., 21.6.2018, n. 16336, in motivazione;
vedi, anche, in motivazione Cass. civ.,
27.11.2012, n. 20984, nella quale si precisa che il consenso informato, pur non richiedendo la prova scritta ad substantiam, richiede pur sempre una manifestazione reale, cioè concretamente avvenuta hic et nunc, e, quindi, non può essere mai presunto,
mentre può essere presuntiva la prova – che ricade sul medico - che un consenso pagina 20 di 24 informato sia stato effettivamente prestato ed in modo esplicito;
per un orientamento più
rigoroso, che esprime la necessità del consenso scritto e la non validità del consenso espresso oralmente dal paziente, vedi Cass. civ., 29.9.2015, n. 19212). L'acquisizione da parte del medico del consenso informato del paziente costituisce una prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria, in quanto mentre l'inesatta esecuzione del trattamento medico-sanitario determina la lesione del diritto alla salute (art. 32, comma
1, Cost.), l'inadempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato determina la lesione del diverso diritto alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente (art. 32, comma 2, Cost.). La responsabilità per lesione del diritto alla salute consegue all'inesatta esecuzione della prestazione medico-sanitaria e può sussistere anche in presenza di consenso consapevole;
la responsabilità per lesione al diritto all'autodeterminazione consegue alla violazione del dovere di informazione e può configurarsi anche in assenza di danno alla salute, allorché l'intervento abbia avuto un esisto assolutamente positivo (cfr., Cass. civ, 12.6.2015, n. 12505; in motivazione, Cass.
civ.,15.5.2018, n. 11749). La giurisprudenza di legittimità, alla luce dei più recenti approfondimenti sul consenso informato in materia sanitaria, ha chiarito che la violazione del dovere di informazione del paziente da parte del medico può determinare non solo il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé considerato, ma anche il danno da lesione del diritto alla salute. Ciò accade nell'ipotesi in cui l'intervento sanitario, non preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, sia stato correttamente eseguito in base alle regole dell'arte medica, ma da esso siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute del paziente. In tal caso il danno alla salute non è causalmente pagina 21 di 24 riconducibile all'inesatta esecuzione della prestazione sanitaria, ma alla mancata corretta informazione, allorché debba ragionevolmente ritenersi che, se questa fosse stata data, il paziente avrebbe deciso di non sottoporsi all'intervento e di non subirne le conseguenze invalidanti. Pertanto, quando si alleghi che la violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato abbia determinato (anche) un danno alla salute, è necessario dimostrare il nesso causale tra questo danno e quella violazione: il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove fosse stato compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute (in motivazione, Cass.
civ.,15.5.2018, n. 11749; Cass. civ., 22.8.2018, n. 20885; Cass. civ., 9.2.2010, n. 2847).
Tale prova non è, invece, necessaria ai fini dell'autonoma risarcibilità del diritto all'autodeterminazione in sé considerato. In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che dalla lesione del diritto fondamentale all'autodeterminazione determinata dalla violazione, da parte del sanitario, dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente deriva, secondo il principio dell' “id quod plerumque accidit” un danno-
conseguenza autonomamente risarcibile - costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di sé stesso psichicamente e fisicamente - che non necessita di una specifica prova, salva la possibilità di contestazione della controparte e di allegazione e prova, da parte del paziente, di fatti a sé ancora più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori (Cass. civ., 15.5.2018, n. 11749; Cass. civ., 19.7.2018,
n. 19199; Cass. civ., 9.2.2010, n. 2847). La giurisprudenza ha, però, precisato che il danno derivante puramente e semplicemente dalla violazione del proprio diritto ad una consapevole autodeterminazione non è incondizionatamente risarcibile, ma è necessario, pagina 22 di 24 pur sempre, che i pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato – pregiudizi che l'attore ha l'onere di allegare e provare – superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi,
secondo i canoni delineati dalle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
2008 nn. 26972- 26975 (Cass. civ., 22.8.2018, n. 20885). In altri termini, se non è necessario per la risarcibilità di tale tipo di danno che dall'intervento consegua un danno alla salute, è pur sempre necessario che si alleghi e dimostri l'esistenza di pregiudizi riconducibili al trattamento, che possono essere rappresentati anche dai disagi e dalle sofferenze cagionate dalle stesse modalità e tempi di esecuzione del trattamento sanitario, salvi i limiti della rilevanza sopra indicati (Cass. civ., 22.8.2018, anche in motivazione;
Cass. civ., 21.6.2018, n. 16336). Poiché l'obbligo di una completa informazione a carico dei medici nei confronti dell'attore, in relazione agli interventi chirurgici di cui agli atti di causa, è di natura contrattuale, in quanto si innesta nei rapporti di natura contrattuale della struttura sanitaria e del medico con il paziente, è stato sufficiente per l'attrice allegare l'inesatto adempimento di tale obbligo da parte dei sanitari, deducendo che essi non avevano raccolto il consenso per il tipo di intervento praticato. A fronte di tale allegazione, era onere della convenuta provare il proprio esatto adempimento, onere che non è stato assolto.
Il risarcimento della violazione del diritto all'autodeterminazione, posto che nel caso di specie è stata acclarata anche la sussistenza della lesione del diritto alla salute, può
essere equitativamente determinato in euro 10.000,00, somma già aggiornata all'attualità.
pagina 23 di 24 Parte In relazione alla domanda di garanzia formulata dalla nei confronti della terza chiamata, essa va accolta, fatta salva la franchigia contrattualmente prevista di euro
100.000,00 per il sinistro.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie la domanda nei termini di cui in motivazione e condanna l' , in Parte_2
persona del legale rapp. te p.t., al pagamento nei confronti di della Parte_1
somma di euro 146.000,00 a titolo di ristoro del danno biologico, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, ed euro 10.000,00 per la lesione del diritto al consenso informato, oltre interessi al tasso legale dal deposito.
- Dichiara tenuta , in persona del legale rapp. te p.t., Controparte_2
a manlevare e tenere indenne la propria assicurata dal pagamento che la Parte_2
stessa dovrà effettuare in ragione della presente decisione, fatta salva la franchigia contrattualmente prevista.
- Condanna l' , in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle spese Parte_2
di lite liquidate in euro 545,00 per spese ed euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv. Antonio Turco
per dichiarazione di antistatarietà; pone a definitivo carico della convenuta soccombente le spese di consulenza liquidate in separato decreto.
Così deciso in Salerno, lì 29 maggio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3852 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con decreto del 24.01.25.
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente alla SS. Parte_1
Provinciale Scorzo – Sicignano, n. 20, cod. fisc. , rappresentata C.F._1
e difesa dall'avv. Antonio Turco (C.F.: ), in virtù di mandato in C.F._2
calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Sicignano d. A. alla Via Europa, 25, PEC Email_1
ATTRICE
pagina 1 di 24 E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
dom.to per la carica in alla via Nizza n.146, rapp.ta e difesa - in virtù di procura CP_1
generale alle liti per atto Notaio dott.ssa – Rep. n. 26327 del 02/02/2018 – Persona_1
dagli avv. Claudia Vuolo (C.F. ) ed Emma Tortora, ed elett.te C.F._3
dom.ta presso la Funzione Affari Legali della stessa;
ai fini delle relative comunicazioni,
PEC: Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
, con sede legale sita in MI alla Via Clerici n. Controparte_2
14 (P.I. ), in persona del proprio procuratore speciale, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Alberto Segreti (Codice Fiscale ), in virtù di C.F._4
mandato alle liti allegato alla comparsa di costituzione e risposta e con lo stesso elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (Na) alla Via S. Nullo 78/16. PEC:
Email_3
TERZA CHIAMATA
AVENTE AD OGGETTO
Azione di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale medica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo, Parte_1
evocava in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_2
pagina 2 di 24 conclusioni: “Accertare e dichiarare negligente e colposo l'operato tenuto dai sanitari di Polla, in concorso tra di loro ed ognuno per quanto di propria responsabilità, quanto
alla condotta colposa commissiva ed al tempo stesso commissiva ed al tempo steso
omissiva tenuta dai medesimi sanitari in seguito agli interventi chirurgici eseguiti alle
date del 17 e 19 settembre 2017 sulla persona ed in danno della Sig.ra Parte_1
che in fase di diagnosi e terapia successiva a tali interventi, cui va ricollegato
[...]
l'evento lesivo occorso all'attrice e dunque gli esiti di postumi permanenti;
2.
Dichiarare in ogni caso che la condotta professionale colposa commissiva ed al tempo
stesso omissiva per negligenza ed imprudenza dei medici dell che Controparte_3
hanno operato in questa fase, ovvero sia in fase di interventi chirurgici alla data del 17
e 19 settembre 2017 che in fase di terapia successiva a tali interventi, è causalmente correlata con l'episodio lesivo occorso alla , evento previsto con una Pt_1
probabilità altissima, con il pericolo di vita corso dalla paziente e con egli esiti
permanenti conseguenti, per la mancata osservanza delle linee guida nazionali ed
internazionali, nemmeno assimilabile in ipotesi di colpa lieve, per la mancata
esecuzione di corretti interventi chirurgici in danno della che in fase Parte_1
di diagnosi e terapia successiva, non rappresentando una particolare complessità e non
richiedendo particolari abilità professionali, coinvolgendo tale omissione anche il
principio di affidamento, siccome a conoscenza dell'accertamento diagnostico reso e refertato dallo steso;
3. Accertare e per l'effetto dichiarare la Controparte_3
legittimazione passiva della convenuta in persona del legale Parte_2
rappresentante e Direttore Generale pro tempore pro – tempore, con sede in CP_1
alla Via Nizza, 146, quanto alla dedotta responsabilità e di cui all'evento lesivo occorso alla ed ai gravi postumi permanenti derivati in occasione e per Parte_1
pagina 3 di 24 effetto dell'evento lesivo del 17 e 19 settembre 2017 Vincenza che in fase di diagnosi e terapia successiva e, quantificati nella misura del 46 per cento, ovvero nella misura
ritenuta congrua e ad accertata in corso di giudizio, anche con l'affido di incarico
CTU;
4. Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante e Pt_3
Direttore Generale - pro tempore pro – tempore, al pagamento in favore della Parte_1
, per tutti i danni tutti subiti e subendi da quest'ultima, quanto alle voci di
[...]
danno richiamate nel presente atto, ovvero danno biologico, morale, esistenziale con
conseguente danno personalizzato nella misura massima del 46%, secondo quanto
accertato e quantificato al punto V) dei motivi di diritto, oltre al danno patrimoniale
derivante da riduzione della capacità lavorativa specifica, pari al 46 %, come meglio
determinata e giustificata nei motivi in fatto ed in diritto del presente atto o di quella
maggiore o minore accertata in corso di causa, secondo le risultanze istruttorie e che in
ogni caso si rimette alla determinazione del giudice adito, liquidando la somma dovuta
alla parte ricorrente, se del caso con valutazione equitativa, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dalla data di atto di messa in mora e sino al saldo. Con la
rivalutazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. civ. e 150 disp. att.
cod. proc. civ., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti,
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via rivalutate.
5. Accertarsi
la mancata prestazione del consenso informato quanto agli interventi chirurgici eseguiti dai sanitari di Polla in data 17 e 19 settembre 2017 e per l'effetto condannarsi parte convenuta al ristoro dei danni in favore di parte attrice per la privazione del diritto ad
una adeguata completa informazione, secondo le risultanze istruttorie e che in ogni caso
si rimette alla determinazione del giudice adito, liquidando la somma dovuta alla parte
ricorrente, se del caso con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione pagina 4 di 24 monetaria dalla data di atto di messa in mora e sino al saldo.
6. per l'effetto condannarsi altresì tutti i convenuti in solido al pagamento di spese e compensi
professionali del giudizio, oltre IVA e Cpa, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Assumeva la parte attrice di avere subito danni (come specificamente esposto nelle conclusioni) a seguito della imperita condotta dei sanitari del nosocomio ospedaliero di
Polla, laddove era stata sottoposta a due interventi chirurgici, in data 17 e 19 settembre
2017, interventi eseguiti in assenza di consenso informato e comunque causa di lesioni di tipo iatrogeno.
Con comparsa depositata il 16.11.20 si è costituita l'azienda sanitaria convenuta, la quale, rigettato ogni addebito di responsabilità, chiedeva, previa rimessione in termini,
l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della propria compagnia assicuratrice, la quale, costituitasi, chiedeva nel merito di rigettare la domanda, relativamente alla garanzia assicurativa evidenziava la sussistenza di una franchigia per sinistro sino a
100.000,00 euro e chiedeva – comunque – limitarsi la condanna di manleva nella somma di euro 70.000,00 tale essendo la cifra per la quale era riuscita a raggiungere un accordo transattivo con la parte attrice, accordo non concluso per diniego dell'assicurata.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione tutta come prodotta e con l'espletamento di consulenza medico legale sulla persona dell'attrice.
All'esito dell'udienza telematica del 20.01.2025 il giudizio è stato trattenuto in decisione previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e deve essere accolta nei limiti di cui si andrà ad esporre. pagina 5 di 24 In ordine alla astratta configurazione della responsabilità in capo alla struttura ospedaliera presso la quale fu ricoverato e sottoposto agli interventi chirurgici la sig. ra nonché relativamente ai generali principi di diritto da applicarsi nel Parte_1
caso di specie, oggetto di approfondita analisi giurisprudenziale e dottrinale come evolutasi nel corso degli anni, si osserva quanto segue.
La Cassazione ha costantemente inquadrato la responsabilità dell'ente ospedaliero nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (v.
per es. Cass. n. 5939/1993; Cass. n. 4152/1995; Cass. n. 7336/1998; Cass. n. 589/1999;
Cass. n. 3492/2002; Cass. n. 11316/2003; Cass. n. 10297/2004, Cass. n.9085/2006).
A fondamento di detta responsabilità contrattuale, parte della giurisprudenza più
risalente individuava un contratto avente il medesimo contenuto di quello stipulato con il professionista, pertanto un contratto d'opera professionale, con conseguente applicabilità del relativo regime (specialiter l'art.2236 CC).
Tale impostazione appariva, tuttavia, imprecisa (non ricorrendo in tale fattispecie il requisito della personalità proprio del contratto d'opera intellettuale) e comunque insufficiente a fotografare il complesso delle prestazioni alle quali è tenuta la struttura sanitaria per effetto del contratto con il paziente.
Ecco perché appare preferibile l'orientamento più recente della giurisprudenza (già in nuce in Cass., Sez. Un., n. 9556/2002), che pone a fondamento della responsabilità della struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria.
Si è, in particolare, affermato che “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagina 6 di 24 pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di
eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 CC, all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 CC, all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in
assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento
tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto ” (Cass., n. 13066/2004; e negli stessi termini Cass. n. 2042/2005).
Alla stregua di tale orientamento, dunque, oggetto della obbligazione non è solo la prestazione del medico, ma una prestazione complessa definita di “assistenza sanitaria”, fondata sul contratto atipico individuato dalla sentenza Cassazione n. 13066/2004 in base allo schema della “locatio operis”, con obbligazione di risultato;
unitario è il criterio della responsabilità, sia per la casa di cura privata che pubblica, non essendo possibile differenziare la responsabilità in base alla natura del soggetto danneggiante,
trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla nostra Carta costituzionale, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura (pubblica o privata) pagina 7 di 24 della struttura sanitaria, in entrambi i casi, dunque, troveranno applicazione le norme civilistiche di cui agli artt. 1176, 1218 e 2236 CC (cfr. Cass. n. 5939/1993 e negli stessi termini Cass. n. 4152/1995, Cass. n. 4058/2005); inoltre, è irrilevante, ai fini della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, lo status giuridico del medico in relazione alla struttura ospedaliera nella quale è stato eseguito l'intervento o la prestazione: in ogni caso questi, nel momento in cui effettua la prestazione all'interno della struttura sanitaria, è considerato quale ausiliario necessario, sia in presenza che in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo comunque un collegamento tra la prestazione medica e l'organizzazione aziendale;
tale collegamento permane anche se il sanitario risulti essere “di fiducia” del paziente (Cfr. in tal senso Cass. n. 10297/2004).
Acclarata la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, secondo l'orientamento attualmente prevalente, tale responsabilità si fonderà: sulla norma generale di cui all'art. 1218 CC per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (responsabilità per fatto proprio); sulla previsione di cui all'art. 1228 CC, per i fatti dolosi e colposi dei terzi (sanitari, personale paramedico, ausiliario etc.) di cui si avvale la struttura sanitaria nell'adempimento dell'obbligazione (c.d. responsabilità
oggettiva per fatto altrui).
In quest'ultimo caso, peraltro, la responsabilità sarà configurabile solamente nel caso in cui sia accertata la colpa del sanitario (oltre che il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno al paziente).
Alla stregua di quanto evidenziato sopra, le obbligazioni a carico della struttura sanitaria possono sintetizzarsi in:
1) prestazioni di diagnosi, cura e assistenza post-operatoria;
pagina 8 di 24 2) prestazioni di tipo organizzativo relative anche alla sicurezza e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione;
3) vigilanza e custodia dei pazienti;
4) prestazione di natura alberghiera (vitto-riscaldamento-alloggio).
Viene così esaltata, dalla dottrina e giurisprudenza più recenti, l'affermazione di una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria:
- non solo collegata all'intervento diagnostico e/o terapeutico dei medici, e all'attività strumentale ed accessoria del personale ausiliario, paramedico etc.;
- ma anche direttamente imputabile alla stessa struttura nel complesso, per i danni provocati dalla insufficiente organizzazione o dalla inefficienza dei servizi e delle attrezzature.
In definitiva, l'attività del medico all'interno della struttura sanitaria non è che un segmento della più complessa prestazione richiesta all'Ente e può, quindi, sussistere una responsabilità della struttura sanitaria anche in mancanza di responsabilità del personale sanitario.
In termini più chiari, la struttura sanitaria risponderà del danno da disorganizzazione nell'ipotesi di violazione dell'obbligo accessorio, connesso alla prestazione principale, di non recare danno ingiusto al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione sanitaria ex artt. 1175 e
1375 cod. civ.
Omologate le responsabilità della struttura sanitaria e del medico come responsabilità
entrambe di natura contrattuale, si elidono per il paziente le differenze di regime giuridico a seconda che agisca nei confronti dell'ente ospedaliero o del medico dipendente: e ciò, in particolare, sia ai fini della rilevanza del grado della colpa (ex art. pagina 9 di 24 1176, comma 2 in combinato disposto con l'art. 1218 CC, nonché ex art. 2236 CC), di cui si è detto, che della ripartizione dell'onere probatorio.
In ordine a quest'ultimo profilo, è possibile distinguere due tappe fondamentali dell'evoluzione giurisprudenziale: ante e post-intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/2001.
L'orientamento tradizionale della giurisprudenza, non poco criticato dalla dottrina, muovendo dalla considerazione che l'obbligazione del sanitario (e corrispondentemente della struttura sanitaria), in quanto professionale, è obbligazione di mezzi, differenzia il regime probatorio di queste ultime (artt. 1176, comma 2 e 2236 CC) rispetto a quello ordinario previsto dall'art. 1218 CC (riferibile, secondo tale tesi, alle sole obbligazioni di risultato).
In definitiva, mentre ai sensi dell'art.1218 CC sul creditore incombe l'onere di provare il titolo (contratto) dal quale scaturisce l'obbligazione e la scadenza del termine (se previsto) per l'adempimento, limitandosi ad allegare l'inadempimento (gravando ex adverso sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione:
adempimento o impossibilità sopravvenuta della prestazione); nel caso di obbligazioni di mezzi, il creditore è altresì tenuto a provare l'inesatto adempimento.
Tale onere subisce, tuttavia, un temperamento nel caso di interventi operatori di routine o comunque di non difficile esecuzione ai quali consegua un risultato (inaspettatamente)
peggiorativo delle condizioni finali del paziente.
In tali casi, infatti, la Cassazione ha più volte affermato che “la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione pagina 10 di 24 professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. n. 6141/1978; Cass. n.
6220/1988; Cass. n. 3492/2002).
Più specificamente, l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che:
- spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà e al paziente l'inesatto adempimento del medico, ovvero le modalità di negligente esecuzione dell'intervento;
- ovvero spetta al paziente provare che si tratta di un intervento di routine o comunque di facile esecuzione dal quale è derivato un esito peggiorativo e al medico fornire la prova liberatoria dell'esatto adempimento o dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (sub specie di mancanza di colpa: cfr. su tutte Cass. n. 4852/1999 e
Cass. n. 1127/1998).
In quest'ultimo caso, alcuna parte della dottrina ha parlato di metamorfosi dell'obbligazione di mezzi in obbligazione di (quasi) risultato, anche al fine di sconfessare l'utilità della stessa distinzione tra i due tipi di obbligazione. Altra parte (e con essa la giurisprudenza prevalente), in modo più cauto, ha invece precisato che non si verifica alcuna metamorfosi sul piano sostanziale, ma opera più semplicemente sul piano processuale il principio res ipsa loquitur: vale a dire una presunzione relativa di responsabilità in tutti i casi in cui l'operato del medico presenti aspetti tali da rendere giuridicamente presumibile una negligenza professionale.
I risultati sopra riassunti sono stati riletti da una giurisprudenza più recente (specialiter
Cass. nn. 10297, 11488 e 9471 del 2004), alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite con la sentenza 30.10.01, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. pagina 11 di 24 Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici,
hanno enunciato il principio, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento.
Applicando detti principi alla responsabilità professionale del medico, la Cassazione
inaugura un nuovo orientamento, secondo il quale “il paziente che agisce in giudizio deducendo deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario restando
a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento” (Cass. n.10297/2004 e
Cass. n.9085/2006).
Più precisamente, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
“La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva dunque più quale criterio di pagina 12 di 24 distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del
sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà” (Cass. n.
10297/2004).
Tali conclusioni, del resto, appaiono pienamente coerenti con i principi tradizionalmente posti alla base del riparto dell'onere probatorio:
- il principio di c.d. persistenza del diritto in capo al creditore, gravando sul debitore la prova contraria della sua estinzione;
- e di c.d. vicinanza o riferibilità della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.
Significativo è, con riferimento a quest'ultimo principio, il ragionamento di Cass.
21.0.04, n. 11488, la quale afferma che “la prova dell'incolpevolezza dell'inadempimento (ossia della impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore) e della diligenza nell'adempimento è sempre riferibile alla sfera
d'azione del debitore, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in
quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore”.
E ancora, se nell'obbligazione di mezzi l'oggetto della prestazione è un comportamento diligente e, specularmente, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione, “non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha
eseguito la prestazione, tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività alla quale il debitore è tenuto” (Cass. n. 10297/2004 cit.). pagina 13 di 24 Quindi, per il principio di vicinanza della prova, compete al medico, che è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore nonché del bagaglio conoscitivo necessario, provare l'esatto adempimento o l'incolpevole inadempimento.
Con la precisazione, peraltro, che la prova cui è tenuto il medico (e la struttura sanitaria) dell'assenza di colpa non va intesa come “prova negativa”, bensì come prova positiva del fatto contrario (ovvero che la prestazione è stata eseguita diligentemente).
Pertanto, la trasposizione della sentenza delle Sezioni Unite del 2001 si è tradotta in un ribaltamento dell'onere della prova in punto di inadempimento, essendo il creditore-
paziente tenuto solo ad allegarlo.
Il nesso causale, al di là e prima di qualsivoglia analisi di prevedibilità/evitabilità
soggettiva, è, puramente e semplicemente, la relazione esterna intercorrente tra comportamento ed evento, svincolata da qualsivoglia giudizio di prevedibilità soggettiva: la rigorosa oggettivazione del concetto di eziologia dell'evento consente di tenere irrinunciabilmente distinti i due piani di analisi strutturale dell'illecito, fungendo la colpa come limite alla oggettiva affermazione della responsabilità una volta accertata la relazione causale tra la condotta e l'evento.
Quanto al riparto dell'onus probandi, con specifico riferimento alla responsabilità medica, si afferma che: il positivo accertamento del nesso di causalità deve formare oggetto di prova da parte del danneggiato-paziente, in quanto elemento costitutivo della domanda risarcitoria;
la colpa medica, alla luce dell'orientamento ormai ampiamente condiviso, deve solo essere allegata dal paziente, gravando ex adverso sul medico la prova liberatoria dell'assenza della stessa ( si v. anche Cassazione civile sez. III
12/09/2013 n. 20904: “Allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo
contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura pagina 14 di 24 sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione,
"inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della
circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio
corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo.
Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla
ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato
assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il
problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della
prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno,
rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la
prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente” ).
Nel caso all'esame del tribunale la prova delle allegazioni – specifiche e puntuali – come operate dalla parte attrice è stata raggiunta in primis con le allegate produzioni documentali e, poi, con l'espletamento della consulenza medico legale, le cui conclusioni, ampiamente condivisibili, risultano essere le seguenti: “Nel corpo della
relazione si è descritta la cronologia ed i trattamenti subiti da nel Parte_1
corso del processo di cura presso il P.O. di Polla. Nella valutazione medico legale si è
avuto modo di precisare se essi fossero utili, necessari ed indifferibili. In particolare, si
è osservato come l'approccio con tecnica laparoscopica al quadro addominale acuto occlusivo da volvolo ileale risultasse nel caso in questione non consigliato a causa della
presenza di aderenze addominali secondarie all'intervento di miomectomia dell'utero e fosse invece più indicato un approccio laparotomico. Quest'ultima tecnica chirurgica di accesso alla cavità addominale avrebbe certamente evitato l'evento traumatico colposo pagina 15 di 24 a carico dell'ansa ileale interessata dal volvolo e quindi la conseguente perforazione della parete intestinale. Indispensabile ed indicata è risultata la laparotomia del
19.09.2017, una volta che si è identificata la lesione iatrogena perforativa dell'ansa ileale, ma censurabile appare il tipo di riparazione eseguito attraverso la sutura della
lesione senza associare ad essa una ileostomia di protezione. Da qui la comparsa di
deiscenza della sutura intestinale e formazione di fistola enterocutanea con peritonite.
Per cui altrettanto indispensabile ed indicato fu il terzo intervento eseguito presso il
P.O. di Polla per confezionare una ileostomia che invece, come già detto, andava
eseguita nel precedente intervento del 19.09.2017. Dalla disamina degli atti contenuti
nel fascicolo, anche se la signora costituiva per i medici del Parte_1
nosocomio di Polla un paziente complesso - a causa dell'improvvisa occlusione intestinale secondaria a un volvolo dell'intestino ileo in soggetto sottoposto solo pochi giorni prima ad intervento di asportazione di mioma dell'utero per via laparotomica e per le complicanze che si sono presentate successivamente all'intervento chirurgico laparoscopico del 17.09.2017 - il caso non presentava i caratteri di eccezionalità e
straordinarietà o implicante la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà
che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica. Dallo studio attento degli atti, si ritiene, però, che l'operato dei medici presenti elementi di imperizia e negligenza di natura commissiva nell'opera prestata. È risultata imperita la condotta tenuta dai sanitari durante l'intervento in laparoscopia di sbrigliamento delle aderenze e risoluzione del volvolo, in quanto causa di una
perforazione della parete intestinale con successivo quadro peritonitico. Il suddetto intervento fu eseguito tra l'altro senza l'acquisizione di un corretto consenso informato.
Risulta omessa la media diligenza, da parte dei sanitari di un Reparto specialistico pagina 16 di 24 chirurgico, allorché procedettero alla riparazione della lesione perforativa iatrogena
limitandosi alla raffia della perforazione senza confezionare una ileostomia di
protezione. Da qui la deiscenza della sutura della parete intestinale con peritonite e
formazione di fistola enterocutanea e la necessità di un ulteriore intervento. Per quanto
riguarda la natura delle lesioni riportate in seguito al comportamento colposo
commissivo dei sanitari che ebbero in cura la periziata, la loro evoluzione e i
trattamenti praticati, essi sono già stati descritti in precedenza. Allo stato attuale
persistono esiti menomativi invalidanti consistenti in un verosimile lievissimo deficit
dell'assorbimento intestinale a causa della perdita di un tratto d'intestino ileo, in sintomatologia dispeptica ed algica addominale da sindrome aderenziale e in diffusi
esiti cicatriziali chirurgici della regione addominale. Tali esiti a parere di questo
Collegio risultano stabilizzati e non più suscettibili di modifiche in peggio o in meglio.
In base a quanto riferito in anamnesi dalla periziata, dall'esame obiettivo e dalla
documentazione sanitaria esaminata, questo Collegio ritiene che non sia riscontrabile patologia psichiatrica conseguente agli eventi per cui è causa”.
In quanto al danno biologico temporaneo e permanente subito dalla parte attrice: sono stati stimati: 40 (quaranta) giorni di invalidità temporanea totale, relativi a ricoveri dal
19/09/2017 al 26/10/2017, per la mancata risoluzione della condizione con l'errato intervento chirurgico del 17/09/2017, e dal 03/04/2018 al 06/04/2018, per la rimozione della ileostomia;
20 (venti) giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, relativi al periodo di convalescenza seguente le dimissioni ospedaliere;
190 (centonovanta) giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, per il protrarsi della malattia fino all'ultimo intervento chirurgico cui veniva sottoposta il 03/04/2018 per la chiusura della ileostomia;
il danno biologico permanente subito dalla a seguito della vicenda Pt_1 pagina 17 di 24 in oggetto e in base alle principali tabelle valutative in uso, risulta complessivamente del
23- 24% (ventitré - ventiquattro per cento).
Il danno suddetto, di tipo non patrimoniale, deve essere quantificato in base alle note
Tabelle del Tribunale di MI (non risultando applicabile, ratione temporis, la intervenuta nuova Tabella Unica Nazionale), pertanto, attesa l'età della danneggiata al momento del verificarsi dell'evento lesivo la somma liquidabile sarebbe pari ad euro
119.887,00 (personalizzazione massima euro 146.469,00)
In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni anche di natura patrimoniale, sotto l'aspetto della perdita della capacità lavorativa generica, si osserva quanto segue.
La riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività
lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né è in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale: nel caso di specie, non è valutabile alcuna perdita della capacità lavorativa specifica, attese le allegazioni in atti secondo le quali vi è la generica affermazione che la parte attrice fosse una cuoca, affermazione suffragata solo da documentazione risalente nel tempo;
in ordine alla perdita della capacità lavorativa generica (accertata dal CML in un grado medio lieve), in assenza di specifiche allegazioni, si deve ritenere che il relativo risarcimento possa farsi rientrare nella liquidazione da effettuarsi a titolo di danno biologico, e cioè con la cd.
personalizzazione: nel caso di specie, appare equo aumentare il risarcimento come pagina 18 di 24 liquidato in base alle Tabelle sino alla somma di euro 146.000,00 (la liquidazione nel massimo si giustifica anche atteso il lungo iter sanitario al quale si è dovuta sottoporre la sig. ra , attinta per ben due volte ed a distanza brevissima l'una dall'altra da un Pt_1
comportamento dei sanitari accertato come imperito).
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del manifestarsi dell'inadempimento colpevole (17/09/17) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai,
sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 17/04/11 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
In ordine alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di consenso informato, si rileva quanto segue.
La necessità del consenso informato del paziente nell'ambito dei trattamenti medici, già prevista da numerose norme internazionali (art. 24 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva con legge 27.5.1991, n. 176; art. 5 della
Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla medicina, ratificata con legge
28.3.2001, n. 14; art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000), oggi è contemplata nel nostro ordinamento dall'art. 1 della legge 219/2017, ma già in precedenza si desumeva dalle suindicate norme costituzionali, nonché da numerose norme di legge ordinaria, quali l'art. 3 della legge
219/2005 (in tema di disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), l'art. 6 della legge 40/2004 (in materia di procreazione medicalmente pagina 19 di 24 assistita), l'art. 33 legge 833/1979, che esclude la possibilità di accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà pagina 12 di 21 del paziente, se questo è in grado di esprimerla e non ricorre lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. L'obbligo del medico di acquisire il consenso informato del paziente costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, senza il quale l'intervento del medico - fuori dai casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o dei casi in cui ricorra uno stato di necessità
– è sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente (Cass. civ.,
1610.2007, n. 21748). L'obbligo di informazione a carico del medico, come già
evidenziato, è di natura contrattuale e, quindi, è sufficiente che il paziente-creditore alleghi l'inadempimento di tale obbligo da parte del medico, mentre grava sul medico l'onere di provare di aver acquisito il consenso informato dal paziente (cfr., in motivazione Cass. civ., 5.7.2017, n. 16503; in termini, Cass. civ, 9.2.2010, n. 2847).
L'obbligo di informazione del paziente a carico del medico ha ad oggetto la natura dell'intervento, la portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili, col solo limite dei rischi imprevedibili ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito (in motivazione Cass. civ., 5.7.2017, n. 16503; in motivazione Cass. civ., 15.5.2018, n. 1749; Cass. civ., 11.12.2013, n. 27751). Il
consenso del paziente non può essere mai presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo aver ricevuto un'adeguata informazione anch'essa esplicita (cfr.,
Cass. civ., 21.6.2018, n. 16336, in motivazione;
vedi, anche, in motivazione Cass. civ.,
27.11.2012, n. 20984, nella quale si precisa che il consenso informato, pur non richiedendo la prova scritta ad substantiam, richiede pur sempre una manifestazione reale, cioè concretamente avvenuta hic et nunc, e, quindi, non può essere mai presunto,
mentre può essere presuntiva la prova – che ricade sul medico - che un consenso pagina 20 di 24 informato sia stato effettivamente prestato ed in modo esplicito;
per un orientamento più
rigoroso, che esprime la necessità del consenso scritto e la non validità del consenso espresso oralmente dal paziente, vedi Cass. civ., 29.9.2015, n. 19212). L'acquisizione da parte del medico del consenso informato del paziente costituisce una prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria, in quanto mentre l'inesatta esecuzione del trattamento medico-sanitario determina la lesione del diritto alla salute (art. 32, comma
1, Cost.), l'inadempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato determina la lesione del diverso diritto alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente (art. 32, comma 2, Cost.). La responsabilità per lesione del diritto alla salute consegue all'inesatta esecuzione della prestazione medico-sanitaria e può sussistere anche in presenza di consenso consapevole;
la responsabilità per lesione al diritto all'autodeterminazione consegue alla violazione del dovere di informazione e può configurarsi anche in assenza di danno alla salute, allorché l'intervento abbia avuto un esisto assolutamente positivo (cfr., Cass. civ, 12.6.2015, n. 12505; in motivazione, Cass.
civ.,15.5.2018, n. 11749). La giurisprudenza di legittimità, alla luce dei più recenti approfondimenti sul consenso informato in materia sanitaria, ha chiarito che la violazione del dovere di informazione del paziente da parte del medico può determinare non solo il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé considerato, ma anche il danno da lesione del diritto alla salute. Ciò accade nell'ipotesi in cui l'intervento sanitario, non preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, sia stato correttamente eseguito in base alle regole dell'arte medica, ma da esso siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute del paziente. In tal caso il danno alla salute non è causalmente pagina 21 di 24 riconducibile all'inesatta esecuzione della prestazione sanitaria, ma alla mancata corretta informazione, allorché debba ragionevolmente ritenersi che, se questa fosse stata data, il paziente avrebbe deciso di non sottoporsi all'intervento e di non subirne le conseguenze invalidanti. Pertanto, quando si alleghi che la violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato abbia determinato (anche) un danno alla salute, è necessario dimostrare il nesso causale tra questo danno e quella violazione: il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove fosse stato compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute (in motivazione, Cass.
civ.,15.5.2018, n. 11749; Cass. civ., 22.8.2018, n. 20885; Cass. civ., 9.2.2010, n. 2847).
Tale prova non è, invece, necessaria ai fini dell'autonoma risarcibilità del diritto all'autodeterminazione in sé considerato. In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che dalla lesione del diritto fondamentale all'autodeterminazione determinata dalla violazione, da parte del sanitario, dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente deriva, secondo il principio dell' “id quod plerumque accidit” un danno-
conseguenza autonomamente risarcibile - costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di sé stesso psichicamente e fisicamente - che non necessita di una specifica prova, salva la possibilità di contestazione della controparte e di allegazione e prova, da parte del paziente, di fatti a sé ancora più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori (Cass. civ., 15.5.2018, n. 11749; Cass. civ., 19.7.2018,
n. 19199; Cass. civ., 9.2.2010, n. 2847). La giurisprudenza ha, però, precisato che il danno derivante puramente e semplicemente dalla violazione del proprio diritto ad una consapevole autodeterminazione non è incondizionatamente risarcibile, ma è necessario, pagina 22 di 24 pur sempre, che i pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato – pregiudizi che l'attore ha l'onere di allegare e provare – superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi,
secondo i canoni delineati dalle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
2008 nn. 26972- 26975 (Cass. civ., 22.8.2018, n. 20885). In altri termini, se non è necessario per la risarcibilità di tale tipo di danno che dall'intervento consegua un danno alla salute, è pur sempre necessario che si alleghi e dimostri l'esistenza di pregiudizi riconducibili al trattamento, che possono essere rappresentati anche dai disagi e dalle sofferenze cagionate dalle stesse modalità e tempi di esecuzione del trattamento sanitario, salvi i limiti della rilevanza sopra indicati (Cass. civ., 22.8.2018, anche in motivazione;
Cass. civ., 21.6.2018, n. 16336). Poiché l'obbligo di una completa informazione a carico dei medici nei confronti dell'attore, in relazione agli interventi chirurgici di cui agli atti di causa, è di natura contrattuale, in quanto si innesta nei rapporti di natura contrattuale della struttura sanitaria e del medico con il paziente, è stato sufficiente per l'attrice allegare l'inesatto adempimento di tale obbligo da parte dei sanitari, deducendo che essi non avevano raccolto il consenso per il tipo di intervento praticato. A fronte di tale allegazione, era onere della convenuta provare il proprio esatto adempimento, onere che non è stato assolto.
Il risarcimento della violazione del diritto all'autodeterminazione, posto che nel caso di specie è stata acclarata anche la sussistenza della lesione del diritto alla salute, può
essere equitativamente determinato in euro 10.000,00, somma già aggiornata all'attualità.
pagina 23 di 24 Parte In relazione alla domanda di garanzia formulata dalla nei confronti della terza chiamata, essa va accolta, fatta salva la franchigia contrattualmente prevista di euro
100.000,00 per il sinistro.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie la domanda nei termini di cui in motivazione e condanna l' , in Parte_2
persona del legale rapp. te p.t., al pagamento nei confronti di della Parte_1
somma di euro 146.000,00 a titolo di ristoro del danno biologico, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, ed euro 10.000,00 per la lesione del diritto al consenso informato, oltre interessi al tasso legale dal deposito.
- Dichiara tenuta , in persona del legale rapp. te p.t., Controparte_2
a manlevare e tenere indenne la propria assicurata dal pagamento che la Parte_2
stessa dovrà effettuare in ragione della presente decisione, fatta salva la franchigia contrattualmente prevista.
- Condanna l' , in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle spese Parte_2
di lite liquidate in euro 545,00 per spese ed euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv. Antonio Turco
per dichiarazione di antistatarietà; pone a definitivo carico della convenuta soccombente le spese di consulenza liquidate in separato decreto.
Così deciso in Salerno, lì 29 maggio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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