TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/07/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1770/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 10.06.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1770/2022 R.G.L. TRA
, C.F. , nata in data [...] in [...] Parte_1 C.F._1 usta, p introduttivo, dall'avv. Francesca Marmo con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
. 14 (C.F.: ), rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. D' , con cui elett.te domicilia, come in atti;
Nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rappresentato e CP_2 P.IVA_2 usta procura generale alle liti, dall'avv. Dinoia Vito ed el miciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare necessario brevemente riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in data 02.11.2022, l'epigrafata ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200001658000, notificatale in data 15.07.2022, relativamente agli avvisi di addebito aventi ad oggetto crediti previdenziali e di CP_2 seguito elencati:
1. 40020140010381229000;
2. 40020150004281725000;
3. 40020160002928453000;
4. 40020160007332310000;
5. 40020170005274965000. In particolare, la parte deduceva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995 e concludeva chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva degli atti impugnati, disporsi l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta e degli avvisi di addebito sottesi e in questa sede impugnati, con condanna degli Enti resistenti al pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Costituitosi in giudizio, l'Agente per la riscossione chiedeva, in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, insisteva per il rigetto del ricorso evidenziando che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, la prescrizione non si era ancora verificata. In data 23.08.2023 si costituiva in giudizio l' che respingeva la contestazione in ordine alla CP_2 intervenuta prescrizione deducendo la rituale a degli avvisi di addebito in oggetto e, pertanto, chiedeva dichiararsi, in via preliminare, l'inammissibilità della opposizione per mancato rispetto del termine di quaranta giorni di cui agli artt. 24 e 25, D. Lgs. n. 46 del 1999. Chiedeva, inoltre: dichiararsi la cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi nn. 40020160002928453000 (relativo ai contributi fissi 2015- 1° e 2°rata), 40020160007332310000 (relativo ai contributi fissi 2015- 3° e 4°rata) e 40020170005274965000 (relativo ai contributi fissi 2016- 1°, 2°, 3° e 4°rata), che non risultavano più dovuti in quanto “è risultato che la posizione della gestione commercianti risulta cessata con decorrenza 21 novembre 2014”; per gli avvisi restanti, condannare la ricorrente al pagamento della maggiore o minore somma per contributi, somme aggiuntive e interessi di mora, come accertato in corso di causa, oltre accessori maturati e maturandi, il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. Con provvedimento del 03.01.2023, veniva accolta l'istanza di sospensione limitatamente agli avvisi n. 40020160002928453000, n. 40020160007332310000 e n. 4002017000527465000 che risultavano sgravati. Con successive note del 05.09.2024, la parte ricorrente deduceva che “A seguito del deposito dell'atto introduttivo di lite, avvenuto in data 2.11.2022, sono stati annullati in autotutela tutti gli avvisi di addebito
opposti nel presente giudizio. In particolare: -al 12.12.2022, l aveva annullato in autotutela 1) CP_2 CP_2
addebito nr. 400 20160002928453000; 2) l'avviso di add 00 20160007332310000; 3) l'avviso di addebito nr. 400 20170005274965000; - al 5.07.2024, a seguito dell'istanza di annullamento in autotutela della ricorrente (doc.3-4-5-6), l ha annullato 1) l'avviso di addebito nr. 400 CP_2 20140010381229000 e 2) l'avviso di addebi 0 20150004281725000, come si evince dall'estratto di ruolo rilasciato, in data 5.07.2024, da ADR (…).” Pertanto, chiedeva dichiararsi l'annullamento di tutti gli atti impugnati stante l'intervenuto sgravio, con condanna delle resistenti al pagamento, in solido, delle spese di giudizio. Anche l' , comparsa mediante il deposito di note scritte sino al 01.10.2024, prendeva atto CP_3 dell'inter sgravio dedotto dall e insisteva per il rigetto del ricorso relativamente agli CP_2 avvisi non sgravati. Alla udienza del 025 la scrivente tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
***** Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
Pag. 2 di 4 - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata, in prima battuta, dalle resistenti, limitatamente agli avvisi che risultavano, dalla documentazione in loro possesso, sgravati;
successivamente, la parte ricorrente ha dedotto l'annullamento totale, allegando la prova dell'intervenuto sgravio anche degli avvisi nn. 40020140010381229000 e 40020150004281725000. È evidente, dunque, dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione allegata, il venir meno dell'interesse originario sotteso alla causa. Infatti, nel caso di specie, deve ritenersi pacifico, oltre che documentato, l'intervenuto sgravio – sia prima che a seguito di richiesta di annullamento dell'istante
– di tutti gli avvisi di addebito impugnati, e ciò determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Per ciò che concerne le spese è opportuno, tuttavia, vagliare la fondatezza del ricorso, in applicazione del principio della cd. “soccombenza virtuale” e porle a carico della parte che sarebbe risultata soccombente qualora non fosse cessata la materia del contendere;
detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Orbene, si evidenzia quanto segue:
- in relazione agli avvisi nn. 40020140010381229000 e 40020140010381229000, l' ha CP_2 prodotto prova della regolare notifica (il primo notificato in data 02.03.2015 e il se in data 27.10.2015) e l' ha depositato l'intimazione di pagamento n. CP_3 10020189006086980000, ad oggetto i suddetti AVA, la cui notifica non è stata contestata dalla parte ricorrente, pertanto ha valore di atto interruttivo della prescrizione. Tuttavia, lo sgravio è intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio, presumibilmente a fronte dell'istanza di annullamento inoltrata a mezzo PEC in data 08.05.2023;
- in relazione agli avvisi nn. 40020160002928453000, 40020160007332310000 e 40020170005274965000, né l né l hanno Controparte_4 Controparte_1 fornito la prova dell'avvenuta stessi rruttivi della prescrizione – e sebbene sin dalla sua costituzione in giudizio (avvenuta il 30.12.2022 nel sub-procedimento cautelare e in data 23.08.2023 nel fascicolo principale) l' ne CP_2 abbia dedotto l'intervenuto sgravio, dalla documentazione in atti emerge che lo sia intervenuto soltanto a seguito della notifica del ricorso (30.11.2022), come, del resto, affermato dall stesso nella relazione di istruttoria allegata. CP_4 Alla luce di quanto sin esposto, in applicazione del predetto principio, le spese vanno poste a carico dell parzialmente;
l' ha provveduto all'abbandono immediatamente dopo la CP_2 CP_4 notifica del r per n. 3 avvisi ito. In relazione agli avvisi nn. 40020140010381229000 e 40020140010381229000 la eccezione di prescrizione non avrebbe potuto trovare accoglimento. La domanda proposta sarebbe, dunque, risultata parzialmente fondata. Deve aversi riguardo all'importo della prestazione economica e per tal via, ritiene il Tribunale che, nella specie, si debba fare riferimento alla tabella allegata al D.M., relativa alle cause previdenziali tra euro 5.200,00 e 26.000,00 (in tale scaglione rientra la somma oggetto degli avvisi di addebito). Va fatta applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e
Pag. 3 di 4 in vigore dal 23 ottobre 2022. Sicché, tenuto conto del valore della controversia, della attività difensiva in concreto espletata e del contegno processuale dell si può tenere conto dei valori CP_2 minimi ivi previsti: ed infatti, si osserva che il D.M. cit. prev e ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere, di regola, diminuiti fino al 50 per cento. In ordine al quantum ritiene il Tribunale di dover applicare i medi tariffari previsti per le cause inerenti una causa previdenziale, con la riduzione di circa il 50% in ragione della semplicità e serialità del contenzioso;
e pertanto, trattandosi di un valore di causa rientrante nel terzo scaglione tariffario, dovendo escludere la voce “per attività istruttoria” non effettivamente svolta né espletata ed includere quella decisoria, vanno liquidate le spese nella misura indicata in dispositivo per fase di studio, introduttiva e decisoria ( ridotte del 50%). Nella misura di ½ vanno poste a carico dell CP_2 e per la restante parte vanno compensate integralmente. Le spese vanno, del pari, compensa rapporti tra il ricorrente ed il concessionario, tenuto conto che le doglianze del ricorrente investivano la posizione dell'ente impositore.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
(N. R.G. 1770/2022), ogni contraria domanda, eccezione e difesa res
[...] ichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento della metà delle di lite in favore del ricorrente che liquida, nel loro intero, in euro 43,00 per rimborso contributo unificato ed in complessivi € 1.865,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre in favore del procuratore antistatario, compensando la residua metà delle spese di lite;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente ed il concessionario. Così deciso in Lagonegro, 2.07.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 10.06.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1770/2022 R.G.L. TRA
, C.F. , nata in data [...] in [...] Parte_1 C.F._1 usta, p introduttivo, dall'avv. Francesca Marmo con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
. 14 (C.F.: ), rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. D' , con cui elett.te domicilia, come in atti;
Nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rappresentato e CP_2 P.IVA_2 usta procura generale alle liti, dall'avv. Dinoia Vito ed el miciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare necessario brevemente riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in data 02.11.2022, l'epigrafata ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200001658000, notificatale in data 15.07.2022, relativamente agli avvisi di addebito aventi ad oggetto crediti previdenziali e di CP_2 seguito elencati:
1. 40020140010381229000;
2. 40020150004281725000;
3. 40020160002928453000;
4. 40020160007332310000;
5. 40020170005274965000. In particolare, la parte deduceva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995 e concludeva chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva degli atti impugnati, disporsi l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta e degli avvisi di addebito sottesi e in questa sede impugnati, con condanna degli Enti resistenti al pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Costituitosi in giudizio, l'Agente per la riscossione chiedeva, in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, insisteva per il rigetto del ricorso evidenziando che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, la prescrizione non si era ancora verificata. In data 23.08.2023 si costituiva in giudizio l' che respingeva la contestazione in ordine alla CP_2 intervenuta prescrizione deducendo la rituale a degli avvisi di addebito in oggetto e, pertanto, chiedeva dichiararsi, in via preliminare, l'inammissibilità della opposizione per mancato rispetto del termine di quaranta giorni di cui agli artt. 24 e 25, D. Lgs. n. 46 del 1999. Chiedeva, inoltre: dichiararsi la cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi nn. 40020160002928453000 (relativo ai contributi fissi 2015- 1° e 2°rata), 40020160007332310000 (relativo ai contributi fissi 2015- 3° e 4°rata) e 40020170005274965000 (relativo ai contributi fissi 2016- 1°, 2°, 3° e 4°rata), che non risultavano più dovuti in quanto “è risultato che la posizione della gestione commercianti risulta cessata con decorrenza 21 novembre 2014”; per gli avvisi restanti, condannare la ricorrente al pagamento della maggiore o minore somma per contributi, somme aggiuntive e interessi di mora, come accertato in corso di causa, oltre accessori maturati e maturandi, il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. Con provvedimento del 03.01.2023, veniva accolta l'istanza di sospensione limitatamente agli avvisi n. 40020160002928453000, n. 40020160007332310000 e n. 4002017000527465000 che risultavano sgravati. Con successive note del 05.09.2024, la parte ricorrente deduceva che “A seguito del deposito dell'atto introduttivo di lite, avvenuto in data 2.11.2022, sono stati annullati in autotutela tutti gli avvisi di addebito
opposti nel presente giudizio. In particolare: -al 12.12.2022, l aveva annullato in autotutela 1) CP_2 CP_2
addebito nr. 400 20160002928453000; 2) l'avviso di add 00 20160007332310000; 3) l'avviso di addebito nr. 400 20170005274965000; - al 5.07.2024, a seguito dell'istanza di annullamento in autotutela della ricorrente (doc.3-4-5-6), l ha annullato 1) l'avviso di addebito nr. 400 CP_2 20140010381229000 e 2) l'avviso di addebi 0 20150004281725000, come si evince dall'estratto di ruolo rilasciato, in data 5.07.2024, da ADR (…).” Pertanto, chiedeva dichiararsi l'annullamento di tutti gli atti impugnati stante l'intervenuto sgravio, con condanna delle resistenti al pagamento, in solido, delle spese di giudizio. Anche l' , comparsa mediante il deposito di note scritte sino al 01.10.2024, prendeva atto CP_3 dell'inter sgravio dedotto dall e insisteva per il rigetto del ricorso relativamente agli CP_2 avvisi non sgravati. Alla udienza del 025 la scrivente tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
***** Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
Pag. 2 di 4 - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata, in prima battuta, dalle resistenti, limitatamente agli avvisi che risultavano, dalla documentazione in loro possesso, sgravati;
successivamente, la parte ricorrente ha dedotto l'annullamento totale, allegando la prova dell'intervenuto sgravio anche degli avvisi nn. 40020140010381229000 e 40020150004281725000. È evidente, dunque, dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione allegata, il venir meno dell'interesse originario sotteso alla causa. Infatti, nel caso di specie, deve ritenersi pacifico, oltre che documentato, l'intervenuto sgravio – sia prima che a seguito di richiesta di annullamento dell'istante
– di tutti gli avvisi di addebito impugnati, e ciò determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Per ciò che concerne le spese è opportuno, tuttavia, vagliare la fondatezza del ricorso, in applicazione del principio della cd. “soccombenza virtuale” e porle a carico della parte che sarebbe risultata soccombente qualora non fosse cessata la materia del contendere;
detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Orbene, si evidenzia quanto segue:
- in relazione agli avvisi nn. 40020140010381229000 e 40020140010381229000, l' ha CP_2 prodotto prova della regolare notifica (il primo notificato in data 02.03.2015 e il se in data 27.10.2015) e l' ha depositato l'intimazione di pagamento n. CP_3 10020189006086980000, ad oggetto i suddetti AVA, la cui notifica non è stata contestata dalla parte ricorrente, pertanto ha valore di atto interruttivo della prescrizione. Tuttavia, lo sgravio è intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio, presumibilmente a fronte dell'istanza di annullamento inoltrata a mezzo PEC in data 08.05.2023;
- in relazione agli avvisi nn. 40020160002928453000, 40020160007332310000 e 40020170005274965000, né l né l hanno Controparte_4 Controparte_1 fornito la prova dell'avvenuta stessi rruttivi della prescrizione – e sebbene sin dalla sua costituzione in giudizio (avvenuta il 30.12.2022 nel sub-procedimento cautelare e in data 23.08.2023 nel fascicolo principale) l' ne CP_2 abbia dedotto l'intervenuto sgravio, dalla documentazione in atti emerge che lo sia intervenuto soltanto a seguito della notifica del ricorso (30.11.2022), come, del resto, affermato dall stesso nella relazione di istruttoria allegata. CP_4 Alla luce di quanto sin esposto, in applicazione del predetto principio, le spese vanno poste a carico dell parzialmente;
l' ha provveduto all'abbandono immediatamente dopo la CP_2 CP_4 notifica del r per n. 3 avvisi ito. In relazione agli avvisi nn. 40020140010381229000 e 40020140010381229000 la eccezione di prescrizione non avrebbe potuto trovare accoglimento. La domanda proposta sarebbe, dunque, risultata parzialmente fondata. Deve aversi riguardo all'importo della prestazione economica e per tal via, ritiene il Tribunale che, nella specie, si debba fare riferimento alla tabella allegata al D.M., relativa alle cause previdenziali tra euro 5.200,00 e 26.000,00 (in tale scaglione rientra la somma oggetto degli avvisi di addebito). Va fatta applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e
Pag. 3 di 4 in vigore dal 23 ottobre 2022. Sicché, tenuto conto del valore della controversia, della attività difensiva in concreto espletata e del contegno processuale dell si può tenere conto dei valori CP_2 minimi ivi previsti: ed infatti, si osserva che il D.M. cit. prev e ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere, di regola, diminuiti fino al 50 per cento. In ordine al quantum ritiene il Tribunale di dover applicare i medi tariffari previsti per le cause inerenti una causa previdenziale, con la riduzione di circa il 50% in ragione della semplicità e serialità del contenzioso;
e pertanto, trattandosi di un valore di causa rientrante nel terzo scaglione tariffario, dovendo escludere la voce “per attività istruttoria” non effettivamente svolta né espletata ed includere quella decisoria, vanno liquidate le spese nella misura indicata in dispositivo per fase di studio, introduttiva e decisoria ( ridotte del 50%). Nella misura di ½ vanno poste a carico dell CP_2 e per la restante parte vanno compensate integralmente. Le spese vanno, del pari, compensa rapporti tra il ricorrente ed il concessionario, tenuto conto che le doglianze del ricorrente investivano la posizione dell'ente impositore.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
(N. R.G. 1770/2022), ogni contraria domanda, eccezione e difesa res
[...] ichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento della metà delle di lite in favore del ricorrente che liquida, nel loro intero, in euro 43,00 per rimborso contributo unificato ed in complessivi € 1.865,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre in favore del procuratore antistatario, compensando la residua metà delle spese di lite;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente ed il concessionario. Così deciso in Lagonegro, 2.07.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 4 di 4