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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.2.2025 – tenuta in forma virtuale mediante scambio di note scritte in PCT – ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nei subprocedimenti n. 2119-1/2024 + 2119-2/2024 R.G. aventi ad oggetto: inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 3942/2024 del 7.11.2024.
§
1. Letti gli atti;
2. lette le note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza sopra indicata;
3. considerato, in termini generali, che l'art. 283 c.p.c. subordina la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata alla condizione che l'impugnazione appaia manifestamente fondata, ovvero (alternativamente) che dall'esecuzione della pronuncia impugnata possa derivare al soccombente un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;
4.
ritenuto che
nella fattispecie, sia pure nella prospettiva necessariamente sommaria propria della presente fase cautelare, appaiono ricorrere i presupposti per una riforma sostanziale della sentenza impugnata, considerata la sussistenza di apprezzabili evidenze in merito al fatto denunciato dagli attori – e cioè che le condizioni che hanno condotto alla radicale svalutazione del portafoglio crediti operata da V.B. nel bilancio chiuso al 31.12.2014 sussistessero già nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 e che ciò abbia determinato una valutazione delle azioni di cui all'aumento di capitale 2014 apprezzabilmente sovrastimata rispetto al loro valore reale – e alla conseguente necessità di sottoporre a revisione la
1 valutazione fatta dal Tribunale in merito alla possibilità di procedere a consulenza tecnica contabile percipiente avente ad oggetto il corretto valore delle azioni di V.B. nel momento in cui venne deliberato il valore di offerta e poi nel momento in cui venne in concreto eseguita l'offerta;
5. ritenuto ancora – in relazione al profilo cautelare del pericolo nel ritardo – che l'ammontare aggregato delle spese di lite separatamente addebitate agli attori e ai convenuti e , risulta di consistenza assolutamente CP_1 CP_2 CP_3 rilevante, e all'evidenza tale da determinare un pregiudizio grave ed irreparabile per i soggetti a ciò tenuti, tanto più considerata la molteplicità dei soggetti beneficiari della relativa pronuncia di condanna, con conseguente, evidente, difficoltà di poterle agevolmente recuperare in ipotesi di riforma della sentenza di primo grado;
6.
ritenuto che
la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza debba disporsi nei confronti di tutti gli appellanti, anche in relazione al rilievo per cui, in ipotesi di riforma della sentenza la decisione sulle spese dovrebbe tenere conto del valore del “decisum”;
7. ritenuta, per queste ragioni, la sussistenza dei presupposti di legge giustificanti la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
P.Q.M.
così provvede:
a) accoglie le istanze di inibitoria avanzate dagli appellanti e per l'effetto dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso il 6.3.2025
Il Presidente
dott. Guido Santoro
2
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.2.2025 – tenuta in forma virtuale mediante scambio di note scritte in PCT – ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nei subprocedimenti n. 2119-1/2024 + 2119-2/2024 R.G. aventi ad oggetto: inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 3942/2024 del 7.11.2024.
§
1. Letti gli atti;
2. lette le note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza sopra indicata;
3. considerato, in termini generali, che l'art. 283 c.p.c. subordina la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata alla condizione che l'impugnazione appaia manifestamente fondata, ovvero (alternativamente) che dall'esecuzione della pronuncia impugnata possa derivare al soccombente un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;
4.
ritenuto che
nella fattispecie, sia pure nella prospettiva necessariamente sommaria propria della presente fase cautelare, appaiono ricorrere i presupposti per una riforma sostanziale della sentenza impugnata, considerata la sussistenza di apprezzabili evidenze in merito al fatto denunciato dagli attori – e cioè che le condizioni che hanno condotto alla radicale svalutazione del portafoglio crediti operata da V.B. nel bilancio chiuso al 31.12.2014 sussistessero già nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 e che ciò abbia determinato una valutazione delle azioni di cui all'aumento di capitale 2014 apprezzabilmente sovrastimata rispetto al loro valore reale – e alla conseguente necessità di sottoporre a revisione la
1 valutazione fatta dal Tribunale in merito alla possibilità di procedere a consulenza tecnica contabile percipiente avente ad oggetto il corretto valore delle azioni di V.B. nel momento in cui venne deliberato il valore di offerta e poi nel momento in cui venne in concreto eseguita l'offerta;
5. ritenuto ancora – in relazione al profilo cautelare del pericolo nel ritardo – che l'ammontare aggregato delle spese di lite separatamente addebitate agli attori e ai convenuti e , risulta di consistenza assolutamente CP_1 CP_2 CP_3 rilevante, e all'evidenza tale da determinare un pregiudizio grave ed irreparabile per i soggetti a ciò tenuti, tanto più considerata la molteplicità dei soggetti beneficiari della relativa pronuncia di condanna, con conseguente, evidente, difficoltà di poterle agevolmente recuperare in ipotesi di riforma della sentenza di primo grado;
6.
ritenuto che
la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza debba disporsi nei confronti di tutti gli appellanti, anche in relazione al rilievo per cui, in ipotesi di riforma della sentenza la decisione sulle spese dovrebbe tenere conto del valore del “decisum”;
7. ritenuta, per queste ragioni, la sussistenza dei presupposti di legge giustificanti la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
P.Q.M.
così provvede:
a) accoglie le istanze di inibitoria avanzate dagli appellanti e per l'effetto dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso il 6.3.2025
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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