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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5852/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 5852 del 2021, posta in delibazione all'udienza del 10.9.2024 e vertente tra
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Muratori, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Roma Via Gino Funaioli 54/56;
ATTRICE
E
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dal Prof. Avv. Alberto Toffoletto e dagli avvocati Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana
Cipolla, Flora letternmayer e Simona Daminelli , giusta procura in calce alla comparsa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Costa in Velletri via Artemisia Mammucari
137/A;
CONVENUTA
Oggetto: contratti CAri;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10 settembre 2024.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio la indicata in epigrafe deducendo che la stessa era erede di Parte_2 CP_2
titolare della C.M.C. di e del conto corrente n. 4275626 presso Persona_1 Persona_1 la convenuta;
che non risultava sottoscritto alcun contratto di conto corrente in relazione al predetto conto;
che dall'analisi condotta su detto conto era emersa l'avvenuta applicazione di interessi, spese, commissioni ed oneri a vario titolo dalla convenuta in forza di clausole non concordate e pattuite;
che ciò emergeva dagli estratti conto completi per il periodo 1998-2021; che quindi si doveva anche 1 accertare la gratuità delle linee di credito per difetto di forma scritta con accertamento del saldo del conto in esame;
che era prevista la forma scritta ad substatiam del contratto di conto corrente;
che quindi sussisteva l'obbligo restitutorio in capo alla convenuta di tutte le somme percepite a titolo di spese, commissioni, oneri ed interessi convenzionali;
che sussisteva l'interesse di parte attrice a conseguire la rideterminazione del saldo e la compensazione del credito con quando eventualmente dovuto alla CA .
Per questi motivi
, ha chiesto di accertare la nullità dei rapporti oggetto di causa e per l'effetto il ricalcolo dei rapporti dare/avere tra le parti con condanna della convenuta alla corresponsione, nel caso di eventuale chiusura del rapporto, alla somma risultante dal ricalcolo.
Si è costituita la convenuta indicata in epigrafe deducendo che la domanda di ripetizione era inammissibile essendo il rapporto di conto corrente ancora in essere;
che le domande restitutorie erano prescritte;
che era quindi onere dell'attrice fornire la prova della natura ripristinatoria dei pagamenti;
che era onere dell'attrice dare altresì prova ai fini della ripetizione delle somme pagate e dell'assenza della relativa causa debendi, oltre ad allegare tutta la documentazione completa degli estratti conto;
che parte attrice non aveva allegato il contratto e gli estratti conto;
che era onere di parte attrice dare prova della carenza del contratto di conto corrente, non avendo neanche richiesto alla convenuta ex art. 119 TUB tale documentazione;
che la censura relativa alla nullità del contratto di conto corrente ex art. 117 TUB era infondata, essendo onere di parte attrice dare prova anche del fatto negativo;
che parte attrice aveva poi contestato l'illegittima applicazione, nel corso del rapporto, di commissioni per mancata pattuizione, di spese ed interessi, di anatocismo vietato, avendo per altro sul punto la convenuta applicato a seguito della nota delibera CICR la identica periodicità degli interessi debitori e creditori, in quanto non provate;
che inammissibile era la chiesta CTU in quanto volta a supplire le carenze probatorie dell'attrice.
Per questi motivi
ha chiesto di dichiarare inammissibile la domanda spiegata dall'attrice , la prescrizione dei pagamenti di natura solutoria risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione della domanda e nel merito il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Sentite le parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed è stata espletata CTU.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 14.3.23, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
La domanda spiegata da parte attrice è parzialmente fondata.
Parte attrice, nella qualità di erede di titolare del rapporto di c/c n. 4275626 (ex n. Persona_1
12208-00 Credito Italiano), ha agito nei confronti della convenuta per ottenere il ricalcolo delle poste dare avere relative a tale rapporto, allegando la nullità ex art. 117 TUB del contratto di conto corrente e quindi la illegittima applicazione delle spese, delle commissioni e degli interessi applicati al rapporto come risultanti dagli estratti conto allegati relativi al periodo 1998 -2021, e quindi il saldo del rapporto in esame, previa eventuale compensazione tra le somme indebitamente percepite dalla convenuta e con quando eventualmente dovuto dall'attrice alla CA e ha quindi chiesto la condanna della CA al versamento del saldo del conto corrente se positivo.
Ciò posto, va rilevato che la domanda proposta da parte attrice non appare inquadrabile nell'ambito di cui all'art. 2033 c.c. dal momento che non è stata formulata alcuna domanda di ripetizione delle
2 somme assunte come indebitamente versate alla convenuta ma è stato solo chiesta la rideterminazione del saldo del conto corrente, epurato delle somme indebitamente corrisposte previa eventuale compensazione ex art. 1241 c.c. con il contro credito della CA ove esistente, e quindi la condanna della CA alla corresponsione del saldo del conto corrente, ove positivo e in caso di relativa chiusura.
Deve quindi essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per essere il rapporto ancora in corso stante per altro l'interesse di parte attrice proprio in ragione di tale ultima circostanza per l'accertamento della domanda di nullità del contratto oggetto di causa.
Venendo al merito, parte attrice ha allegato la mancata sottoscrizione da parte del suo dante causa del contratto di apertura del conto corrente n. 12208-00 poi ridenominato n. 4275626 e dei connessi contratti di apertura di credito e ha prodotto gli estratti conto scalari relativi a tale rapporto dal 1998 al 2021 (seppur in maniera parzialmente completa, come si esaminerà nel prosieguo).
Ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, i contratti CAri "sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti (omissis...) Nei casi di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo".
In questo contesto, deve invero ritenersi che a fronte dell'allegazione da parte del correntista della totale assenza di un contratto scritto spetti alla CA convenuta di provare l'esistenza di siffatto documento.
Non si versa nel caso in esame nell'ipotesi in cui il correntista si duole della nullità parziale del contratto di conto corrente, per non contenere lo stesso valide pattuizioni relative alla misura del tasso di interesse, alle spese ed alle altre commissioni, con conseguente onere ex art. 2697 c.c. in capo a quest'ultimo di produrre il contratto assunto come parzialmente nullo, non potendo la parte invocare il principio della vicinanza della prova facendolo gravare sulla CA.
L'ipotesi in esame concerne invece la dedotta totale inesistenza di un valido contratto scritto relativo al rapporto di conto corrente sicché, a fronte di tale eccezione, era onere della CA produrre il contratto di conto corrente stipulato con il dante causa della attrice e quindi dare prova della avvenuta pattuizione delle clausole relative a spese, commissioni ed interessi applicati al rapporto, non potendosi “pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam” (in motivazione, Cass. Civ., Sez. I., ord. n.
3310/2024).
In questo contesto, parte convenuta non ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente avendo solo allegato, in seno alla memoria ex art. 183, l'adesione del dante causa dell'attrice al Package
Imprendo One avente ad oggetto la fornitura di servizi CAri e non CAri e il contratto di apertura di credito sul predetto conto corrente di € 51.000 del 13.3.2017 debitamente sottoscritto dal dante causa della attrice.
Deve quindi ritenersi nullo l'originario contratto di apertura del conto corrente in esame, mancando la prova della relativa conclusione per iscritto ex art. 117 TUB, e devono quindi essere state illegittimamente applicate le spese, le commissioni e gli interessi risultanti sui relativi estratti conto in quanto non pattuite per iscritto.
3 Sul punto è stata espletata CTU al fine di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 14.9.23 in atti.
Il CTU ha potuto quindi riscontrare la mancata produzione di un valido contratto relativo al conto corrente 12208/00 poi ridenominato nel 2003 n. 4275626 , la produzione degli estratti scalari del conto dal febbraio 1998 al 30 giugno 2021 (essendo solo assente la documentazione relativa alla pag.
3 e 4 del I trimestre 2017 e la documentazione relativa al I trimestre 2021) e la produzione di un contratto di affidamento per € 51.000 del 13.3.2017 indicante il tasso di interesse attivo e passivo con rimando per altre condizioni economiche ai fogli informativi pubblicati nei locali della CA. Oltre
a tale ultimo fido, il CTU ha riscontrato la presenza sul conto corrente in esame di tre fidi “di fatto” (non corredati da pattuizione scritta) di € 51.645,69 dal 1998, di € 52.000 dall'11.8.2009, di € 25.000 dal 19.5.2015.
Va rilevato che non si può concordare con quanto osservato dalla convenuta circa l'assenza di elementi per ritenere esistenti i siffatti contratti di affidamento “di fatto”: sul punto va rilevato che il CTU ha potuto riscontrare l'esistenza di detti affidamenti dalle annotazioni contenute negli estratti conto allegati da parte attrice e a ciò si aggiunga che la lettera di concessione del fido di € 51.000 del 13.3.17 prodotta dalla convenuta menziona l'esistenza di un precedente fido stante che la CA in tale occasione ha dichiarato di “accettare, senza intento novativo, l'aumento dell'importo dell'apertura di credito di originari euro 35.000 già concessi”. E' quindi evidente che emergono elementi precisi e concordanti per ritenere che al correntista fossero state concesse sul conto corrente in esame aperture di credito delle quali tuttavia, salvo per quella del 13.3.17, non sono state documentate le condizioni economiche. L'esistenza quindi di una linea di apertura di credito, di importo variabile durante il rapporto oggetto di causa, come allegata da parte attrice e provata sulla base della CTU, spiega incidenza diretta sulla eccepita prescrizione delle singole rimesse che potranno essere meramente ripristinatorie, laddove il versamento intervenga quando il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, ovvero solutorie, laddove il versamento intervenga a coprire un passivo superiore al limite dell'affidamento.
Ciò posto, la causa va tuttavia rimessa in istruttoria al fine di richiamare il CTU al fine di procedere nuovamente all'esame della documentazione prodotta tenendo conto che, a fronte della parziale produzione degli estratti conto da parte dell'attrice, per la risposta al quesito si dovrà partire dal "saldo a debito", risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, non risultando chiara dalla relazione del CTU le relative specifiche risposte ai singoli quesiti posti sub A e B di cui all'ordinanza del 14.9.23.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la nullità del contratto relativo al conto corrente oggetto di causa per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Velletri, 2.1.2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 5852 del 2021, posta in delibazione all'udienza del 10.9.2024 e vertente tra
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Muratori, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Roma Via Gino Funaioli 54/56;
ATTRICE
E
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dal Prof. Avv. Alberto Toffoletto e dagli avvocati Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana
Cipolla, Flora letternmayer e Simona Daminelli , giusta procura in calce alla comparsa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Costa in Velletri via Artemisia Mammucari
137/A;
CONVENUTA
Oggetto: contratti CAri;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10 settembre 2024.
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio la indicata in epigrafe deducendo che la stessa era erede di Parte_2 CP_2
titolare della C.M.C. di e del conto corrente n. 4275626 presso Persona_1 Persona_1 la convenuta;
che non risultava sottoscritto alcun contratto di conto corrente in relazione al predetto conto;
che dall'analisi condotta su detto conto era emersa l'avvenuta applicazione di interessi, spese, commissioni ed oneri a vario titolo dalla convenuta in forza di clausole non concordate e pattuite;
che ciò emergeva dagli estratti conto completi per il periodo 1998-2021; che quindi si doveva anche 1 accertare la gratuità delle linee di credito per difetto di forma scritta con accertamento del saldo del conto in esame;
che era prevista la forma scritta ad substatiam del contratto di conto corrente;
che quindi sussisteva l'obbligo restitutorio in capo alla convenuta di tutte le somme percepite a titolo di spese, commissioni, oneri ed interessi convenzionali;
che sussisteva l'interesse di parte attrice a conseguire la rideterminazione del saldo e la compensazione del credito con quando eventualmente dovuto alla CA .
Per questi motivi
, ha chiesto di accertare la nullità dei rapporti oggetto di causa e per l'effetto il ricalcolo dei rapporti dare/avere tra le parti con condanna della convenuta alla corresponsione, nel caso di eventuale chiusura del rapporto, alla somma risultante dal ricalcolo.
Si è costituita la convenuta indicata in epigrafe deducendo che la domanda di ripetizione era inammissibile essendo il rapporto di conto corrente ancora in essere;
che le domande restitutorie erano prescritte;
che era quindi onere dell'attrice fornire la prova della natura ripristinatoria dei pagamenti;
che era onere dell'attrice dare altresì prova ai fini della ripetizione delle somme pagate e dell'assenza della relativa causa debendi, oltre ad allegare tutta la documentazione completa degli estratti conto;
che parte attrice non aveva allegato il contratto e gli estratti conto;
che era onere di parte attrice dare prova della carenza del contratto di conto corrente, non avendo neanche richiesto alla convenuta ex art. 119 TUB tale documentazione;
che la censura relativa alla nullità del contratto di conto corrente ex art. 117 TUB era infondata, essendo onere di parte attrice dare prova anche del fatto negativo;
che parte attrice aveva poi contestato l'illegittima applicazione, nel corso del rapporto, di commissioni per mancata pattuizione, di spese ed interessi, di anatocismo vietato, avendo per altro sul punto la convenuta applicato a seguito della nota delibera CICR la identica periodicità degli interessi debitori e creditori, in quanto non provate;
che inammissibile era la chiesta CTU in quanto volta a supplire le carenze probatorie dell'attrice.
Per questi motivi
ha chiesto di dichiarare inammissibile la domanda spiegata dall'attrice , la prescrizione dei pagamenti di natura solutoria risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione della domanda e nel merito il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Sentite le parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed è stata espletata CTU.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 14.3.23, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
La domanda spiegata da parte attrice è parzialmente fondata.
Parte attrice, nella qualità di erede di titolare del rapporto di c/c n. 4275626 (ex n. Persona_1
12208-00 Credito Italiano), ha agito nei confronti della convenuta per ottenere il ricalcolo delle poste dare avere relative a tale rapporto, allegando la nullità ex art. 117 TUB del contratto di conto corrente e quindi la illegittima applicazione delle spese, delle commissioni e degli interessi applicati al rapporto come risultanti dagli estratti conto allegati relativi al periodo 1998 -2021, e quindi il saldo del rapporto in esame, previa eventuale compensazione tra le somme indebitamente percepite dalla convenuta e con quando eventualmente dovuto dall'attrice alla CA e ha quindi chiesto la condanna della CA al versamento del saldo del conto corrente se positivo.
Ciò posto, va rilevato che la domanda proposta da parte attrice non appare inquadrabile nell'ambito di cui all'art. 2033 c.c. dal momento che non è stata formulata alcuna domanda di ripetizione delle
2 somme assunte come indebitamente versate alla convenuta ma è stato solo chiesta la rideterminazione del saldo del conto corrente, epurato delle somme indebitamente corrisposte previa eventuale compensazione ex art. 1241 c.c. con il contro credito della CA ove esistente, e quindi la condanna della CA alla corresponsione del saldo del conto corrente, ove positivo e in caso di relativa chiusura.
Deve quindi essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per essere il rapporto ancora in corso stante per altro l'interesse di parte attrice proprio in ragione di tale ultima circostanza per l'accertamento della domanda di nullità del contratto oggetto di causa.
Venendo al merito, parte attrice ha allegato la mancata sottoscrizione da parte del suo dante causa del contratto di apertura del conto corrente n. 12208-00 poi ridenominato n. 4275626 e dei connessi contratti di apertura di credito e ha prodotto gli estratti conto scalari relativi a tale rapporto dal 1998 al 2021 (seppur in maniera parzialmente completa, come si esaminerà nel prosieguo).
Ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, i contratti CAri "sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti (omissis...) Nei casi di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo".
In questo contesto, deve invero ritenersi che a fronte dell'allegazione da parte del correntista della totale assenza di un contratto scritto spetti alla CA convenuta di provare l'esistenza di siffatto documento.
Non si versa nel caso in esame nell'ipotesi in cui il correntista si duole della nullità parziale del contratto di conto corrente, per non contenere lo stesso valide pattuizioni relative alla misura del tasso di interesse, alle spese ed alle altre commissioni, con conseguente onere ex art. 2697 c.c. in capo a quest'ultimo di produrre il contratto assunto come parzialmente nullo, non potendo la parte invocare il principio della vicinanza della prova facendolo gravare sulla CA.
L'ipotesi in esame concerne invece la dedotta totale inesistenza di un valido contratto scritto relativo al rapporto di conto corrente sicché, a fronte di tale eccezione, era onere della CA produrre il contratto di conto corrente stipulato con il dante causa della attrice e quindi dare prova della avvenuta pattuizione delle clausole relative a spese, commissioni ed interessi applicati al rapporto, non potendosi “pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam” (in motivazione, Cass. Civ., Sez. I., ord. n.
3310/2024).
In questo contesto, parte convenuta non ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente avendo solo allegato, in seno alla memoria ex art. 183, l'adesione del dante causa dell'attrice al Package
Imprendo One avente ad oggetto la fornitura di servizi CAri e non CAri e il contratto di apertura di credito sul predetto conto corrente di € 51.000 del 13.3.2017 debitamente sottoscritto dal dante causa della attrice.
Deve quindi ritenersi nullo l'originario contratto di apertura del conto corrente in esame, mancando la prova della relativa conclusione per iscritto ex art. 117 TUB, e devono quindi essere state illegittimamente applicate le spese, le commissioni e gli interessi risultanti sui relativi estratti conto in quanto non pattuite per iscritto.
3 Sul punto è stata espletata CTU al fine di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 14.9.23 in atti.
Il CTU ha potuto quindi riscontrare la mancata produzione di un valido contratto relativo al conto corrente 12208/00 poi ridenominato nel 2003 n. 4275626 , la produzione degli estratti scalari del conto dal febbraio 1998 al 30 giugno 2021 (essendo solo assente la documentazione relativa alla pag.
3 e 4 del I trimestre 2017 e la documentazione relativa al I trimestre 2021) e la produzione di un contratto di affidamento per € 51.000 del 13.3.2017 indicante il tasso di interesse attivo e passivo con rimando per altre condizioni economiche ai fogli informativi pubblicati nei locali della CA. Oltre
a tale ultimo fido, il CTU ha riscontrato la presenza sul conto corrente in esame di tre fidi “di fatto” (non corredati da pattuizione scritta) di € 51.645,69 dal 1998, di € 52.000 dall'11.8.2009, di € 25.000 dal 19.5.2015.
Va rilevato che non si può concordare con quanto osservato dalla convenuta circa l'assenza di elementi per ritenere esistenti i siffatti contratti di affidamento “di fatto”: sul punto va rilevato che il CTU ha potuto riscontrare l'esistenza di detti affidamenti dalle annotazioni contenute negli estratti conto allegati da parte attrice e a ciò si aggiunga che la lettera di concessione del fido di € 51.000 del 13.3.17 prodotta dalla convenuta menziona l'esistenza di un precedente fido stante che la CA in tale occasione ha dichiarato di “accettare, senza intento novativo, l'aumento dell'importo dell'apertura di credito di originari euro 35.000 già concessi”. E' quindi evidente che emergono elementi precisi e concordanti per ritenere che al correntista fossero state concesse sul conto corrente in esame aperture di credito delle quali tuttavia, salvo per quella del 13.3.17, non sono state documentate le condizioni economiche. L'esistenza quindi di una linea di apertura di credito, di importo variabile durante il rapporto oggetto di causa, come allegata da parte attrice e provata sulla base della CTU, spiega incidenza diretta sulla eccepita prescrizione delle singole rimesse che potranno essere meramente ripristinatorie, laddove il versamento intervenga quando il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, ovvero solutorie, laddove il versamento intervenga a coprire un passivo superiore al limite dell'affidamento.
Ciò posto, la causa va tuttavia rimessa in istruttoria al fine di richiamare il CTU al fine di procedere nuovamente all'esame della documentazione prodotta tenendo conto che, a fronte della parziale produzione degli estratti conto da parte dell'attrice, per la risposta al quesito si dovrà partire dal "saldo a debito", risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, non risultando chiara dalla relazione del CTU le relative specifiche risposte ai singoli quesiti posti sub A e B di cui all'ordinanza del 14.9.23.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la nullità del contratto relativo al conto corrente oggetto di causa per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Velletri, 2.1.2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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