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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/12/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 237/2021
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
RI Morabito Presidente
EL Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR LF
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
AR LF
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
AR LF
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLLICA Controparte_3 P.IVA_1
US e dell'avv. MOLLICA GIOVANNA
appellato CONCLUSIONI
per parte appellante: - sia rigettata l'eccezione di prescrizione perché infondata, in fatto e in diritto.
- sia accertata e dichiarata la fondatezza della domanda attorea e per l'effetto condannare il al risarcimento dei danni subiti dagli appellanti Controparte_3 quantificati in euro 4.100,00 in favore dei coniugi ed euro 16.000,00 Parte_2 in favore di oltre interesso dalla domanda al soddisfo. CP_2
- sia condannato il al pagamento delle spese del doppio grado del Controparte_3 giudizio, con distrazione del procuratore distrattario.
In via subordinata, si chiede che sia riformata la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna alle spese di lite disponendo la compensazione per entrambi i gradi del giudizio.
per parte appellata: Rigettare l'appello avversariamente spinto, sì come infondato.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti, che dichiarano di aver anticipato le prime e non corrisposto le seconde.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, , Parte_1 CP_1
ed convenivano in giudizio il affermando:
[...] CP_2 Controparte_3
CP_
- di essere proprietari dell'immobile sito in , in catasto al foglio 30 part. 464 sub 11, CP_ 27 e 12 (in comproprietà tra e ) e dell'immobile sito in , in catasto Pt_3 CP_1 al foglio 30 part. 464 sub 9, 10 e 26 (in proprietà di;
CP_2
CP_
- che in data 13.01.2009 il comune di era stato colpito da abbondanti piogge, tanto da determinare lo sgombero delle abitazioni (ordinanza n. 0203 del 13.01.2009), consentendo il rientro solo in data 7.03.2009;
- che gli eventi erano stati tali da determinare la dichiarazione dello stato di calamità
(ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3734 del 16.1.2009) e che in data
31.2.2009 il chiedeva l'erogazione della somma di € 74.884,20 da Controparte_3 corrispondere ad ed ai coniugi;
CP_2 Controparte_4
pag. 2/7 - che il Commissario Delegato per la Regione Calabria, con Ordinanza n. 7/3741/2009 del 24.05.2010, erogava per il la somma di € 17.602,00 pari al 45 % Controparte_3 dell'importo totale richiesto dall'ente, e con l'Ordinanza n. 13/3741/2009 del
10.11.2010 l'ulteriore somma di € 9.779 pari al 25 % dell'importo totale richiesto;
- che non veniva versata alcuna somma in favore degli attori, che procedevano a distinte diffide (il 17.07.2014 e l'11.08.2014 i coniugi ) chiedendo il CP_2 Controparte_4 versamento dei contributi;
- che il era tenuto a risarcire i danni subiti dai proprietari degli immobili Controparte_3
a causa degli eventi franosi del 13.1.2009, per omessa custodia e vigilanza del terreno sovrastante la proprietà degli attori.
Gli attori chiedevano pertanto la condanna del al risarcimento del danno, CP_3 quantificato in € 50.000 per ed € 15.000,00 per e . CP_2 CP_4 CP_1
Si costituiva in ciascun giudizio il , che chiedeva la riunione ed eccepiva Controparte_3 la prescrizione dei diritti degli attori, contestando nel merito la fondatezza delle domande, non essendo proprietario dell'area franata e non sussistendo la sua legittimazione passiva rispetto alla domanda di contributi ex art. 1 comma 4 lett. E del
OPCM del 16.1.2009.
Con sentenza n. 834/2020, il Tribunale di Locri rigettava la domanda, accogliendo l'eccezione di prescrizione e condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
, ed impugnavano la sentenza, Parte_4 CP_1 CP_2 chiedendone la riforma nei termini indicati in epigrafe e lamentando:
1. Erronea valutazione dei fatti, poiché il momento da cui decorre la prescrizione non era il giorno dell'alluvione, ma quello in cui si era il danno era percepibile da parte dei danneggiati, per cui il dies a quo dovrebbe coincidere con la mancata erogazione delle somme da parte dell'ente locale, nonostante il riconoscimento del diritto degli attori a seguito dell'ordinanza del Commissario
Delegato del 24.5.2010;
2. Irragionevolezza della condanna al pagamento delle spese di lite, da ritenersi anche eccessive, visto che il procedimento è stato definito per una questione preliminare, che poteva essere decisa senza procedere ad istruttoria.
pag. 3/7 Si costituiva in giudizio il , che eccepiva l'inammissibilità dell'appello Controparte_3 ed escludeva la rilevanza dell'ordinanza del Commissario Delegato e della richiesta di erogazione dei contributi rispetto all'azione risarcitoria, contestando anche la fondatezza nel merito della domanda.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. con il primo motivo di appello, gli appellanti affermano l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, ritenendo che il termine di prescrizione per l'azione risarcitoria non debba decorrere dalla data dell'evento dannoso, ma da un momento successivo. Gli appellanti affermano, infatti, che il termine per proporre l'azione risarcitoria inizia a decorrere solo quando il danneggiato abbia una diretta percezione del verificarsi del danno e della sua riconducibilità alla azione o omissione del danneggiante. Secondo la ricostruzione dei fatti indicata in gravame, l'ordinanza del
Commissario Delegato del 2010, con la quale sono stati attribuiti i fondi ai comuni colpiti da eventi calamitosi per gli interventi di somma urgenza, costituirebbe il momento in cui è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, o ancora che il danno si sarebbe verificato quando, nonostante l'attribuzione di una quota delle somme richieste dal sulla scorta dei danni subiti dagli appellanti, il comune si Controparte_3 sarebbe rifiutato di corrispondere il risarcimento.
Nonostante la premessa teorica sulla decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria sia corretta, il motivo non può essere accolto.
Gli appellanti, negli originari atti di citazione, hanno chiesto il risarcimento del danno subito dai propri immobili a causa dell'omessa custodia/manutenzione dei beni pubblici.
In entrambi gli atti, infatti, gli attori affermavano che “a causa delle copiose piogge, il terreno sovrastante l'abitazione dell'attrice (degli attori per l'atto dei coniugi ), CP_4 di proprietà del , si è riversato nel seminterrato e nel primo piano Controparte_3 dell'abitazione della signora provocando ingentissimi danni” e CP_2 sostenendo che “il proprietario del terreno, ossia il convenuto , è Controparte_3 responsabile per i danni derivanti all'attrice ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c. perché pag. 4/7 non ha provveduto alla manutenzione ed alla vigilanza del terreno sovrastante, onde evitare pericoli a persone o cose”.
La menzione della richiesta di indennità ex art. 1 comma lett. E del OPCM n. 3741 del
2009 è utilizzata per confermare la spettanza del risarcimento, ma in realtà non fa parte del petitum, visto che gli attori hanno specificamente richiesto il risarcimento del danno.
La delibera del 24 maggio 2010, infatti, si limita a riconoscere i contributi per gli interventi di somma urgenza, nei quali rientrava il ripristino degli immobili degli appellanti. Detti contributi prescindono dalla responsabilità dell'ente locale, ed anzi normalmente vengono ricollegati ad eventi calamitosi che configurano un caso fortuito
La delibera del Commissario Delegato, pertanto, non ha alcun rilevo rispetto all'azione risarcitoria azionata in giudizio, che riguarda invece la responsabilità del CP_3
per la frana del terreno comunale.
[...]
La sentenza di prime cure ha correttamente valutato il valore della delibera e della successiva richiesta di versamento delle somme in essa riconosciute in favore del
, ritenendo entrambe estranee alla questione sub iudice e quindi prive di Controparte_3 valore rispetto alla decorrenza ed interruzione della prescrizione.
Il dies a quo dell'azione risarcitoria resta, pertanto, quello del verificarsi del danno, in difetto di indicazione di una diversa e successiva data in cui gli attori avrebbero avuto contezza del danno e della riconducibilità alle omissioni dell'ente locale. Peraltro,
l'esistenza dei danni e la riferibilità allo smottamento di terreno erano già documentati nella perizia giurata del marzo 2009, per cui da tale data certamente gli attori erano pienamente consapevoli del verificarsi del danno e della sua riconducibilità al
[...]
. CP_3
2.2. Anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento. L'eccezione di prescrizione non rientra tra le eccezioni di rito, rispetto alle quali è prevista la riduzione dell'importo previsto ex art. 4 comma 9 del DM 5/2014. La fase di trattazione ed istruttoria è unitaria ed avrebbe dovuto essere comunque essere liquidata. Il DM n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento. (Cass. Sez. pag. 5/7 2, 27/03/2023, n. 8561, Rv. 667505 - 02). L'attività di istruzione è stata liquidata all'interno della fase di trattazione-istruttoria, utilizzando i parametri medi, per cui appare coerente con l'attività difensiva svolta, anche senza tener conto dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Non sussistono, poi, elementi che possano giustificare la compensazione delle spese di lite, in difetto di reciproca soccombenza e di ulteriori gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma 2.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del
2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 1.458,00 a carico di e , la cui domanda ha valore inferiore ad € 5.200,00 (€ Parte_4 CP_1
268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, €496,00 per la fase istruttoria, € 426,00 per la fase decisionale); € 2.906,00 a carico di la cui CP_2 domanda ha valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, ed avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
[...] CP_1 CP_2
834/2020, così provvede:
1. rigetta gli appelli;
2. condanna gli appellanti al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida – a carico di e Parte_1 CP_1
– in € 1.458,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge ed a carico di in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. CP_2 qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Mollica
PE e GI Mollica;
pag. 6/7 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 16 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
EL Morrone RI Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 237/2021
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
RI Morabito Presidente
EL Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR LF
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
AR LF
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
AR LF
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLLICA Controparte_3 P.IVA_1
US e dell'avv. MOLLICA GIOVANNA
appellato CONCLUSIONI
per parte appellante: - sia rigettata l'eccezione di prescrizione perché infondata, in fatto e in diritto.
- sia accertata e dichiarata la fondatezza della domanda attorea e per l'effetto condannare il al risarcimento dei danni subiti dagli appellanti Controparte_3 quantificati in euro 4.100,00 in favore dei coniugi ed euro 16.000,00 Parte_2 in favore di oltre interesso dalla domanda al soddisfo. CP_2
- sia condannato il al pagamento delle spese del doppio grado del Controparte_3 giudizio, con distrazione del procuratore distrattario.
In via subordinata, si chiede che sia riformata la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna alle spese di lite disponendo la compensazione per entrambi i gradi del giudizio.
per parte appellata: Rigettare l'appello avversariamente spinto, sì come infondato.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti, che dichiarano di aver anticipato le prime e non corrisposto le seconde.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, , Parte_1 CP_1
ed convenivano in giudizio il affermando:
[...] CP_2 Controparte_3
CP_
- di essere proprietari dell'immobile sito in , in catasto al foglio 30 part. 464 sub 11, CP_ 27 e 12 (in comproprietà tra e ) e dell'immobile sito in , in catasto Pt_3 CP_1 al foglio 30 part. 464 sub 9, 10 e 26 (in proprietà di;
CP_2
CP_
- che in data 13.01.2009 il comune di era stato colpito da abbondanti piogge, tanto da determinare lo sgombero delle abitazioni (ordinanza n. 0203 del 13.01.2009), consentendo il rientro solo in data 7.03.2009;
- che gli eventi erano stati tali da determinare la dichiarazione dello stato di calamità
(ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3734 del 16.1.2009) e che in data
31.2.2009 il chiedeva l'erogazione della somma di € 74.884,20 da Controparte_3 corrispondere ad ed ai coniugi;
CP_2 Controparte_4
pag. 2/7 - che il Commissario Delegato per la Regione Calabria, con Ordinanza n. 7/3741/2009 del 24.05.2010, erogava per il la somma di € 17.602,00 pari al 45 % Controparte_3 dell'importo totale richiesto dall'ente, e con l'Ordinanza n. 13/3741/2009 del
10.11.2010 l'ulteriore somma di € 9.779 pari al 25 % dell'importo totale richiesto;
- che non veniva versata alcuna somma in favore degli attori, che procedevano a distinte diffide (il 17.07.2014 e l'11.08.2014 i coniugi ) chiedendo il CP_2 Controparte_4 versamento dei contributi;
- che il era tenuto a risarcire i danni subiti dai proprietari degli immobili Controparte_3
a causa degli eventi franosi del 13.1.2009, per omessa custodia e vigilanza del terreno sovrastante la proprietà degli attori.
Gli attori chiedevano pertanto la condanna del al risarcimento del danno, CP_3 quantificato in € 50.000 per ed € 15.000,00 per e . CP_2 CP_4 CP_1
Si costituiva in ciascun giudizio il , che chiedeva la riunione ed eccepiva Controparte_3 la prescrizione dei diritti degli attori, contestando nel merito la fondatezza delle domande, non essendo proprietario dell'area franata e non sussistendo la sua legittimazione passiva rispetto alla domanda di contributi ex art. 1 comma 4 lett. E del
OPCM del 16.1.2009.
Con sentenza n. 834/2020, il Tribunale di Locri rigettava la domanda, accogliendo l'eccezione di prescrizione e condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
, ed impugnavano la sentenza, Parte_4 CP_1 CP_2 chiedendone la riforma nei termini indicati in epigrafe e lamentando:
1. Erronea valutazione dei fatti, poiché il momento da cui decorre la prescrizione non era il giorno dell'alluvione, ma quello in cui si era il danno era percepibile da parte dei danneggiati, per cui il dies a quo dovrebbe coincidere con la mancata erogazione delle somme da parte dell'ente locale, nonostante il riconoscimento del diritto degli attori a seguito dell'ordinanza del Commissario
Delegato del 24.5.2010;
2. Irragionevolezza della condanna al pagamento delle spese di lite, da ritenersi anche eccessive, visto che il procedimento è stato definito per una questione preliminare, che poteva essere decisa senza procedere ad istruttoria.
pag. 3/7 Si costituiva in giudizio il , che eccepiva l'inammissibilità dell'appello Controparte_3 ed escludeva la rilevanza dell'ordinanza del Commissario Delegato e della richiesta di erogazione dei contributi rispetto all'azione risarcitoria, contestando anche la fondatezza nel merito della domanda.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. con il primo motivo di appello, gli appellanti affermano l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, ritenendo che il termine di prescrizione per l'azione risarcitoria non debba decorrere dalla data dell'evento dannoso, ma da un momento successivo. Gli appellanti affermano, infatti, che il termine per proporre l'azione risarcitoria inizia a decorrere solo quando il danneggiato abbia una diretta percezione del verificarsi del danno e della sua riconducibilità alla azione o omissione del danneggiante. Secondo la ricostruzione dei fatti indicata in gravame, l'ordinanza del
Commissario Delegato del 2010, con la quale sono stati attribuiti i fondi ai comuni colpiti da eventi calamitosi per gli interventi di somma urgenza, costituirebbe il momento in cui è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, o ancora che il danno si sarebbe verificato quando, nonostante l'attribuzione di una quota delle somme richieste dal sulla scorta dei danni subiti dagli appellanti, il comune si Controparte_3 sarebbe rifiutato di corrispondere il risarcimento.
Nonostante la premessa teorica sulla decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria sia corretta, il motivo non può essere accolto.
Gli appellanti, negli originari atti di citazione, hanno chiesto il risarcimento del danno subito dai propri immobili a causa dell'omessa custodia/manutenzione dei beni pubblici.
In entrambi gli atti, infatti, gli attori affermavano che “a causa delle copiose piogge, il terreno sovrastante l'abitazione dell'attrice (degli attori per l'atto dei coniugi ), CP_4 di proprietà del , si è riversato nel seminterrato e nel primo piano Controparte_3 dell'abitazione della signora provocando ingentissimi danni” e CP_2 sostenendo che “il proprietario del terreno, ossia il convenuto , è Controparte_3 responsabile per i danni derivanti all'attrice ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c. perché pag. 4/7 non ha provveduto alla manutenzione ed alla vigilanza del terreno sovrastante, onde evitare pericoli a persone o cose”.
La menzione della richiesta di indennità ex art. 1 comma lett. E del OPCM n. 3741 del
2009 è utilizzata per confermare la spettanza del risarcimento, ma in realtà non fa parte del petitum, visto che gli attori hanno specificamente richiesto il risarcimento del danno.
La delibera del 24 maggio 2010, infatti, si limita a riconoscere i contributi per gli interventi di somma urgenza, nei quali rientrava il ripristino degli immobili degli appellanti. Detti contributi prescindono dalla responsabilità dell'ente locale, ed anzi normalmente vengono ricollegati ad eventi calamitosi che configurano un caso fortuito
La delibera del Commissario Delegato, pertanto, non ha alcun rilevo rispetto all'azione risarcitoria azionata in giudizio, che riguarda invece la responsabilità del CP_3
per la frana del terreno comunale.
[...]
La sentenza di prime cure ha correttamente valutato il valore della delibera e della successiva richiesta di versamento delle somme in essa riconosciute in favore del
, ritenendo entrambe estranee alla questione sub iudice e quindi prive di Controparte_3 valore rispetto alla decorrenza ed interruzione della prescrizione.
Il dies a quo dell'azione risarcitoria resta, pertanto, quello del verificarsi del danno, in difetto di indicazione di una diversa e successiva data in cui gli attori avrebbero avuto contezza del danno e della riconducibilità alle omissioni dell'ente locale. Peraltro,
l'esistenza dei danni e la riferibilità allo smottamento di terreno erano già documentati nella perizia giurata del marzo 2009, per cui da tale data certamente gli attori erano pienamente consapevoli del verificarsi del danno e della sua riconducibilità al
[...]
. CP_3
2.2. Anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento. L'eccezione di prescrizione non rientra tra le eccezioni di rito, rispetto alle quali è prevista la riduzione dell'importo previsto ex art. 4 comma 9 del DM 5/2014. La fase di trattazione ed istruttoria è unitaria ed avrebbe dovuto essere comunque essere liquidata. Il DM n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento. (Cass. Sez. pag. 5/7 2, 27/03/2023, n. 8561, Rv. 667505 - 02). L'attività di istruzione è stata liquidata all'interno della fase di trattazione-istruttoria, utilizzando i parametri medi, per cui appare coerente con l'attività difensiva svolta, anche senza tener conto dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Non sussistono, poi, elementi che possano giustificare la compensazione delle spese di lite, in difetto di reciproca soccombenza e di ulteriori gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma 2.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del
2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 1.458,00 a carico di e , la cui domanda ha valore inferiore ad € 5.200,00 (€ Parte_4 CP_1
268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, €496,00 per la fase istruttoria, € 426,00 per la fase decisionale); € 2.906,00 a carico di la cui CP_2 domanda ha valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, ed avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
[...] CP_1 CP_2
834/2020, così provvede:
1. rigetta gli appelli;
2. condanna gli appellanti al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida – a carico di e Parte_1 CP_1
– in € 1.458,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge ed a carico di in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. CP_2 qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Mollica
PE e GI Mollica;
pag. 6/7 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 16 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
EL Morrone RI Morabito
pag. 7/7