Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 2
Nel procedimento davanti al giudice di pace non è prescritto, tra gli elementi dell'atto introduttivo, l'avvertimento circa le conseguenze della costituzione tardiva del convenuto (art.163 n.7 cod. proc. civ.), non operando in detto procedimento le preclusioni e le decadenze che nel procedimento innanzi al tribunale sono connesse agli atti introduttivi (vedi Corte Costituzionale n.154/97).
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento, non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile ad essa che non è mezzo di impugnazione, la disciplina propria di queste ultime.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5342 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
" Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
" Alessandro CRISCUOLO "
" Ugo Riccardo PANEBIANCO "
" Giuseppe SALMÈ rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GU IL, elettivamente domiciliata in Roma, via Fabio Massimo 60, presso l'avv. Nicola Staniscia che la rappresenta e difende in unione con l'avv. Mario Cappellieri per procura speciale a margine del ricorso,
ricorrente contro
NO RT, elettivamente domiciliato in Roma, via Costanzo Casana 195, presso l'avv. Maria Antonietta Luciani, rappresentata e difesa dall'avv. Ranieri Petracchi per procura speciale a margine del controricorso,
controricorrente avverso la sentenza del giudice di pace di Roma del 5 febbraio 1997. Sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 11 novembre 1998 dal cons. Giuseppe Salmè;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Orazio Frazzini, che ha concluso, in via principale per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 9 maggio 1996 TO NO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, notificatogli il 26 aprile 1996, con il quale il giudice di pace di Roma gli ha intimato di pagare la somma di L. 703.000 in favore di VI ID, quanto a L. 500.000 a titolo di assegno di mantenimento del mese di febbraio 1996, e quanto a L. 203.000 a titolo di adeguamento ISTAT, a decorrere dal giugno 1995. L'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice di pace di Roma, per essere competente quello di ST DO e ha sostenuto di aver provveduto al pagamento del contributo per il mantenimento con assegno versato il 17 febbraio 1996, lamentando, anche, l'eccessività delle somme richieste (a titolo di capitale e spese giudiziali) con il precetto notificatogli insieme con il decreto ingiuntivo opposto.
La ID, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione sostenendo che il pagamento effettuato dal NO era stato imputato ad estinzione di obbligazione di data anteriore, che comunque l'adeguamento ISTAT non era stato corrisposto e che le modalità del pagamento non erano idonee ad estinguere l'obbligazione. All'udienza di prima comparizione la ID ha anche eccepito la nullità dell'atto di citazione.
Il giudice di pace ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, rilevando, preliminarmente, che la ID non era ritualmente costituita, perché non risultava prodotta la procura alle liti che sarebbe stata rilasciata per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo ma che non compariva nella copia di tale decreto notificata all'ingiunto. Nel merito l'opposizione è stata ritenuta fondata perché i motivi addotti non erano stati contestati.
Avverso la sentenza del giudice di pace di Roma la ID ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il NO.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 164 e 647 c.p.c., la ricorrente, rilevato che l'atto di citazione in opposizione era nullo per essere stato omesso l'invito al convenuto a costituirsi e a comparire, di cui all'art. 163, n. 7, sostiene che, poiché la propria costituzione in giudizio era avvenuta il 15.7.1996, e quindi successivamente alla scadenza del termine per proporre opposizione, la sanatoria di detta nullità, derivante dalla costituzione in giudizio, avendo effetto ex nunc, non aveva impedito il verificarsi della decadenza dalla facoltà di proporre opposizione.
Con il secondo mezzo, deducendo la violazione dell'art. 645 c.p.c., la ricorrente sostiene che l'opposizione era improcedibilità per non avere l'opponente depositato la copia notificato del decreto ingiuntivo, rendendo quindi impossibile la verifica della tempestività dell'opposizione stessa.
Con il terzo motivo la ricorrente censura la pronuncia di accoglimento dell'opposizione, assumendo che, violando il disposto dell'art. 83 c.p.c., erroneamente il giudice di pace avrebbe ritenuto che non era stata depositata in giudizio la procura alle liti, perché la procura stessa era stata apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo e non era necessario che fosse ripetuta a margine o in calce all'atto di costituzione nel giudizio di opposizione. Inoltre l'originale del ricorso per decreto ingiuntivo era contenuto nel fascicolo d'ufficio della fase monitoria, custodito nella cancelleria del giudice di pace e quindi a disposizione dello stesso giudice.
Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che il giudice di pace non avrebbe in alcun modo indicato le ragioni di equità sulle quali ha fondato la decisione di accoglimento dell'opposizione. 2) Il ricorso è ammissibile perché, pur essendo l'impugnazione diretta nei confronti di una sentenza espressamente qualificata come di equità, e, comunque, perché emessa in causa di valore inferiore a L. 2.000.000, le censure investono tutte l'applicazione di norme processuali.
Il ricorso stesso, tuttavia, è infondato.
Infatti, quanto al primo motivo, deve rilevarsi che, nel disciplinare il procedimento davanti al giudice di pace il legislatore ha voluto nettamente differenziarlo non solo dal procedimento davanti al tribunale ma anche da quello davanti al pretore, intendendo perseguire la massima semplificazione delle forme. Per ciò che rileva nella fattispecie deve essere sottolineata la mancata previsione di termini per la costituzione delle parti dalla quale deriva che nel procedimento in questione non operano le preclusioni e le decadenze che nel rito davanti al tribunale sono invece connesse agli atti introduttivi;
pertanto, non vi è ragione alcuna di stabilire che, tra gli elementi dell'atto introduttivo, debba essere contenuto l'avvertimento circa le conseguenze della costituzione tardiva del convenuto, proprio perché ad essa non sono ricollegabili le decadenze previste dall'art. 167 c.p.c. Da ciò deriva che l'omissione del detto avvertimento non può provocare alcuna conseguente nullità.
Nè la diversità di disciplina può far sorgere alcun dubbio di legittimità costituzionale, come ha di recente affermato la Corte costituzionale, con sentenza del 29 maggio 1997, n. 154, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318, 1^ comma, c.p.c., in relazione all'art. 164, 1^ comma, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione nel procedimento davanti al giudice di pace debba contenere l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di cui al successivo art. 319 implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. Anche il secondo motivo non è fondato. L'orientamento giurisprudenziali largamente prevalente, infatti, ritiene che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile ad essa, che non è mezzo d'impugnazione, la disciplina propria di queste ultime, (Cass., n. 1920/1993, 6147/1992, 7580/1990, 435/1990, 5678/1988, 84/1985, 2388/1982). Quanto al terzo motivo, deve ricordarsi che il ricorso per decreto ingiuntivo, insieme con la documentazione alla quale il ricorso si riferisce, fa parte del fascicolo di parte, che, pur essendo custodito dal cancelliere insieme al fascicolo, d'ufficio (art. 72 disp. att. c.p.c.), conserva, rispetto a quest'ultimo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di opposizione (cfr. Cass., n. 2078/1998). La produzione del fascicolo di parte della fase monitoria (contenente l'originale del ricorso e i documenti ai quali il ricorso stesso si riferisce) resta pertanto un onere della parte e quindi correttamente il giudice di pace ha ritenuto non provata l'esistenza della procura alle liti per la mancata produzione da parte dell'opposta, alla quale, peraltro, era stata rivolta- anche una esplicita richiesta. È infine infondato anche il quarto motivo, perché, contrariamente a quanto assume la ricorrente, il giudice di pace ha indicato la ragione dell'accoglimento dell'opposizione nella mancata contestazione dei motivi posti a sostegno dell'opposizione stesso ed esula, come è noto, dall'ambito del presente giudizio, avente ad oggetto una sentenza pronunciata secondo equità il controllo della sufficienza e della congruità della motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso, in conclusione deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in complessive L. 100.000 oltre a L. 500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 1999