Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5342
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

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Nel procedimento davanti al giudice di pace non è prescritto, tra gli elementi dell'atto introduttivo, l'avvertimento circa le conseguenze della costituzione tardiva del convenuto (art.163 n.7 cod. proc. civ.), non operando in detto procedimento le preclusioni e le decadenze che nel procedimento innanzi al tribunale sono connesse agli atti introduttivi (vedi Corte Costituzionale n.154/97).

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento, non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile ad essa che non è mezzo di impugnazione, la disciplina propria di queste ultime.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5342
    Data del deposito : 2 giugno 1999

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