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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 240/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 240/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GORI Parte_1 C.F._1
SILVIA,
APPELLANTE contro
Controparte_1
C.F. ),
[...] P.IVA_1
APPELLATA e con
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. CENNI ELENA
INTERVENUTA avverso la sentenza n. 741/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 30/06/2022
CONCLUSIONI pagina 1 di 14 In data 10.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa, in riforma della sentenza n.741/22, n.2623/2018 Reg.Gen., n.1202/22 Rep., resa dal Tribunale di Arezzo, depositata in cancelleria e comunicata in data 30.06.2022, tra le parti indicate in epigrafe, non notificata ed in accoglimento del presente appello e per tutti i motivi e causali dedotti, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto avente n. 626/2018, n. 1636/2018 R.G., del 17.05.2018, è nullo e/o comunque di nessun effetto e, pertanto, revocarlo, per tutti i motivi esposti;
in subordine, accertare e rideterminare l'importo di cui
[...]
è credi Controparte_1
per l'acquisto delle azioni e degli interessi calcolati sulla stessa.
Con rigetto di ogni domanda avversaria.
TT di spese, onorari e diritti per entrambi i gradi di giudizio”.
In via istruttoria:
= si richiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado giacente presso il Tribunale di Arezzo da parte della Cancelleria Civile della Corte adita ex art.347 c.p.c. (causa n.2623/18 R.G.).
= Si insiste nell'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. avente ad oggetto il contratto di acquisto di azioni”
Per la parte intervenuta:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui agli atti e ai verbali anche del procedimento monitorio e del primo grado di giudizio,
- in via preliminare: respingere l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, non ricorrendone i presupposti di legge;
- nel merito, previo accertamento e declaratoria della legittimazione di CP_2
a intervenire e costituirsi nel presente grado di giudizio nella sua qualità di
[...] onaria del credito per cui è causa e quindi di successore nel diritto controverso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., nonché, occorrendo, del difetto di legittimazione passiva di essa rispetto a qualsiasi domanda Controparte_2 proposta dall'odierno appellante :
-- in via principale, respingere l'appello avversario in tutti i suoi motivi perché completamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata del Tribunale di Arezzo n. 741/2022 del 30/6/2022, che ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 626/2018 del 17/5/2018 del medesimo Tribunale e, per l'effetto, lo ha confermato;
pagina 2 di 14 -- in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello avversario, condannare comunque il sig. in accoglimento Parte_1 della domanda subordinata della Banca opposta, al n favore di
[...] delle somme di cui il medesimo risulterà debitore nei confronti di Controparte_2
- in via istruttoria, respingere l'istanza avversaria di esibizione ex art. 210 c.p.c. e, solo ove ritenute dall'Ecc.ma Corte rilevanti ai fini della decisione, accogliere le riproposte istanze istruttorie formulate dalla nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. CP_1
2 c.p.c. del primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso della Controparte_1 il Tribunale di Arezzo emetteva il decreto ingiuntivo n. 626/2018, con il
[...] quale ingiungeva a il pagamento della somma di € 22.970,05, oltre Parte_1 interessi convenzionali del 9,50% e comunque non superiori ai limiti di legge, dal
30.06.2016 al saldo effettivo, ed alle spese della procedura, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 990139.
Avverso tale decreto proponeva opposizione chiedendo la sua revoca Parte_1
o, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto alla CP_1
L'opponente deduceva:
- di essersi recato, in data 11.02.2011, assieme a e Controparte_3 CP_4
presso la
[...] Controparte_1
filiale di Arezzo, per ottenere un finanziamento per la
[...] società TA S.p.a., di cui, all'epoca, erano, rispettivamente, consigliere, presidente e consigliere;
- poiché la non aveva ravvisato gli estremi per concedere il fido alla CP_1 società, il Sig. come del resto anche i Sigg. e aprì un conto Pt_1 CP_3 CP_4 corrente personale con fido fino ad euro 20.000,00, girando quasi interamente l'importo in favore della società;
- i contraenti, per vedersi accordare il fido, venivano obbligati ad acquistare azioni pagina 3 di 14 della banca, utilizzando le stesse somme ricevute come fido;
- a lui, in particolare, venivano fatte acquistare azioni per euro 2.084,00;
- sul rapporto aveva effettuato versamenti a rimborso per euro 7.882,00, mentre venivano addebitati, per interessi e competenze, euro 13.025,25 al 30.06.2016.
Tanto premesso, il invocava la nullità del contratto di apertura di credito sul Pt_1 presupposto che il relativo fido fosse stato concesso subordinatamente e condizionatamente all'acquisto da parte dello stesso correntista delle azioni delle
Banca, in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2358 c.c., ed eccepiva, in via subordinata, il carattere scorretto, ai sensi degli artt. 20 e ss. cod. cons., della pratica commerciale.
Si costituiva la convenuta chiedendo, in tesi, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, e, in ipotesi, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme di cui fosse comunque risultato debitore.
La negava di avere obbligato il all'acquisto delle azioni, e contestava CP_1 Pt_1
l'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, o comunque la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
Infine, contestava l'applicazione delle invocate disposizioni consumeristiche, sia per non rivestire esso opponente la qualifica di consumatore rispetto all'operazione considerata, sia per l'assenza di qualsiasi costrizione all'acquisto delle azioni.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 741/2022 pubblicata il 30/06/2022 il Tribunale di Arezzo così statuiva:
“- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 626/2018 del 17 maggio 2018 emesso dal Tribunale di Arezzo;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...] delle spese di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 4.355,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed pagina 4 di 14 accessori come per legge”.
Più in particolare, il giudice pur affermando che l'art. 2358 c.c. si applica anche alle società cooperative, riteneva che non vi fossero elementi per ritenere esistente il collegamento teleologico tra il finanziamento e l'acquisto di azioni della . Controparte_1
Così argomentava il decidente:
“
5.1. Ed invero, in primo luogo manca una oggettiva correlazione quantitativa tra la provvista complessiva del fido concesso e il valore delle azioni acquistate dall'odierno opponente. Come sopra evidenziato, in data 11 febbraio 2011 Pt_1 ha sottoscritto con la Filiale di Arezzo della il contratto di
[...] Controparte_1 conto corrente n. 990139 affidato per l'importo di euro 20.000,00 mentre il valore delle 400 azioni acquistate dallo stesso in data 28 febbraio 2011 ammonta, Pt_1 invece, soltanto ad euro 2.084,00.
La circostanza che il valore delle azioni acquistate sia sensibilmente inferiore al fido porta ad escludere che lo stesso sia stato concesso subordinatamente e solo
a condizione dell'acquisto da parte dello stesso correntista delle azioni delle
Banca, in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2358 c.c.
5.2. L'assenza del lamentato collegamento teleologico tra il finanziamento e
l'operazione di acquisto delle azioni emerge inoltre dal fatto che, dalla lettura degli estratti in atti, si evince che tre giorni dopo la stipula del contratto di conto corrente, ossia in data 14 febbraio 2011 la parte opponente ha effettuato un primo bonifico a favore della società di cui era socio per complessivi euro
13.000,00 e ha successivamente emesso assegni per euro 1.300 il 16 febbraio
2011 e per euro 2.000 il 25 febbraio 2011. Solo a distanza di più di dieci giorni dalla data di apertura del conto, ossia il 28 febbraio 2011 la stessa opponente ha acquistato azioni della per complessivi euro 2.084,00. CP_1
Il fatto che l'acquisto delle azioni per il valore di soli 2084,00 euro sia avvenuto solo dopo che il medesimo affidamento era già stato utilizzato in misura significativa per altri scopi rappresenta un ulteriore elemento che induce questo pagina 5 di 14 Tribunale a ritenere che l'acquisto delle azioni non sia stato oggetto di imposizioni da parte della Banca, ma frutto di una libera scelta dell'odierno opponente.
Per queste ragioni, l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. risulta dunque infondata”.
In considerazione del fatto che l'acquisto delle azioni non era stato oggetto di imposizioni da parte della banca, veniva dichiarato infondato anche il secondo motivo di opposizione, con il quale era stato lamentato il carattere scorretto ex artt. 20 e ss cod. cons. della pratica commerciale che condiziona l'erogazione di finanziamenti all'acquisto di azioni.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
[...]
Controparte_1 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
[...]
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erronea interpretazione e valutazione dell'art. 2358 c.c. sotto il profilo della necessità di una correlazione quantitativa tra importo delle azioni acquistate e importo del finanziamento affinché si possa configurare il collegamento teleologico tra finanziamento ed acquisto stesso.
2) Violazione dell'art.115 c.p.c.
3) Violazione dell'art.2729 c.c., mancata applicazione di presunzioni gravi, precise e concordanti.
4) Erronea valutazione e interpretazione dei fatti.
5) Carenza, illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione;
insussistenza dei presupposti della decisione adottata.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con pagina 6 di 14 condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, interveniva in giudizio e per Controparte_2
Contr essa , (di seguito INTERVENUTA o ), la quale si dichiarava CP_2 succeduta nel diritto controverso e contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
La banca convenuta rimaneva invece contumace.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_1
non costituitasi in giudizio nonostante la sua rituale citazione.
[...]
Sempre in via preliminare, va dato atto del fatto che non viene contestata la legittimazione attiva della parte intervenuta.
2. Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si ritiene di esaminare i motivi di appello congiuntamente, ruotando tutti intorno alla prova dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 2358 c.c.
Tale norma, inserita nel capo relativo alle società per azioni, prevede che la società non possa, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni da essa previste.
pagina 7 di 14 La disposizione, nell'attuale formulazione, costituisce l'esito del recepimento, ad opera d.lgs. n. 142 del 2008, della Direttiva 2006/68-CE del 6 settembre 2006, che ha accordato agli Stati membri la facoltà di consentire l'assistenza finanziaria delle società per l'acquisto di proprie azioni, ma solo subordinatamente “a determinate garanzie”, nella ritenuta necessità di tutelare, così, “gli azionisti ed i terzi”.
A fronte di una previgente disciplina che prevedeva un divieto di carattere assoluto, viene mantenuto un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, salva la deroga, a particolari condizioni.
La giurisprudenza formatasi nella previgente normativa aveva precisato che il divieto, “in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio”; sicché “è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - atteso che assume rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato” (Cass. Sez. 1 n. 15398-13).
La conseguenza della violazione della disposizione veniva indicata nella nullità sia del contratto di finanziamento, che di quello di acquisto delle azioni, venendo prevista la possibilità per il socio di agire per la dichiarazione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, “atteso che dette ipotesi di nullità comportano il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e tale rischio incide direttamente sul suo interesse (che è esclusivo del socio e non può dirsi assorbito in quello della società) a conservare il valore, in termini sia assoluti che relativi, della sua quota di partecipazione alla società, in quanto, nella misura in cui al formale incremento del capitale - cui corrisponde una riduzione proporzionale della sua quota di partecipazione - non si accompagni un effettivo incremento del patrimonio netto, il valore della quota si
pagina 8 di 14 riduce, a tutto vantaggio dei sottoscrittori delle nuove azioni” (Cass. Sez. 1 n.
25005-06).
Nonostante la modifica della formulazione dell'articolo, la Corte di Cassazione ha ritenuto di mantenere fermo l'indirizzo, evidenziando che la regola rimane quella del divieto dei finanziamenti e, pronunciandosi per la nullità, ex art. 1418 c.c., non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale tra questo e l'acquisto delle azioni, da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso
(v. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 28148 del 06/10/2023).
La ratio della norma è chiaramente quella di vietare la c.d. assistenza finanziaria, sia nella forma del prestito, che in quella della prestazione di garanzie, a favore di chiunque voglia acquistare o sottoscrivere le azioni della società medesima, nella volontà di vietare operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società, a tutela dell'interesse dei soci contro rimborsi preferenziali di conferimenti ad alcuni di essi, e dell'interesse della società a contrastare l'uso, da parte degli amministratori, delle quote comprate, anche e soprattutto in sede assembleare.
Proprio in quest'ottica risulta necessario che il finanziamento sia stato dato al precipuo scopo di acquistare le azioni, motivo per cui la giurisprudenza ritiene necessario che venga fornita la prova del collegamento funzionale tra i due atti.
Precisa la Suprema Corte nella pronuncia da ultimo citata: “Il collegamento ricorre quando gli atti, sebbene formalmente distinti, risultino interdipendenti al punto che l'uno serve oggettivamente alla realizzazione dell'altro. La prova del collegamento funzionale, per quanto non necessariamente emergente dai contratti e suscettibile di palesarsi in base a indici anche presuntivi, deve in ogni caso essere fornita a onere di chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso”.
3. Le parti si dichiarano concordi con l'affermazione del giudice di primo grado circa l'applicabilità della disposizione anche alle società cooperative (peraltro pagina 9 di 14 implicitamente ammessa anche dalla Corte di Cassazione nella più volte richiamata sentenza 28148/2023), per cui non si ritiene necessario soffermarsi su tale aspetto.
4. Quali indici presuntivi dell'esistenza del collegamento funzionale, la giurisprudenza di merito, seguita anche dal giudice di primo grado, rinviene:
1) l'elemento quantitativo;
2) l'elemento cronologico;
3) l'elemento funzionale.
Nel caso in esame è pacifico che il contratto di conto corrente con apertura di credito è stato stipulato l'11.2.2011.
L'opponente in primo grado ha poi prodotto una lettera datata 28.2.2011, con la quale la banca gli ha comunicato l'accoglimento della sua domanda di ammissione quale socio, senza però indicare gli estremi di tale domanda, che però si presume sia stata antecedente.
Dall'estratto conto prodotto dallo stesso opponente emerge un addebito in quella stessa data, ma con valuta 23.2.2011, della somma di € 2.084 con causale
“acquisto azioni della banca n. azioni: 400”.
Dallo stesso documento emerge che rispetto alla somma ottenuta a titolo di fido,
13.000 euro sono stati bonificati in data 14.2.2011 in favore di TA S.p.A., con causale “finanziamento soci”.
Gori deduce che l'unico accesso alla banca è stato quello del 11.2.2011, al quale è stato fatto riferimento nell'atto introduttivo del primo grado, quando, asseritamente su pressioni della banca, unitamente all'apertura del conto corrente, è stata avanzata la domanda di ammissione a socio.
Da ciò viene tratta la prova presuntiva che l'acquisto delle azioni sia stato contestuale alla apertura del conto.
Tale circostanza è stata precisata in primo grado memoria ex art.183, VI comma,
c.p.c. (pag.1): “La dimostrazione della veridicità di quanto affermato dall'esponente è altresì fornita da due ulteriori elementi: l'esponente si è recata in pagina 10 di 14 banca solo nella giornata in cui ha sottoscritto i documenti per la concessione del finanziamento (11.2.2011) e nella lettera della banca del 28.2.2011 (doc.3) la stessa afferma di aver accolto la domanda di ammissione a socio.
È evidente, pertanto, che vi è stata una domanda di ammissione a socio e che la stessa è stata sottoscritta necessariamente prima del 28.2.2011 ed in data
11.2.2011, contestualmente al finanziamento”.
Tale allegazione è una mera precisazione delle circostanze già allegate in termini più generici, conseguente alle difese della controparte, per cui non può essere ritenuta tardiva.
La banca non ha contestato specificamente tali fatti nella prima difesa utile successiva, per cui possono essere dati per ammessi.
Considerando che è ragionevole ritenere che l'ammissione a socio sia avvenuta qualche giorno dopo la domanda, e tenuto conto del fatto che, dovendo necessariamente essersi trattato di una domanda scritta, può considerarsi presuntivamente provato che la richiesta di acquisto delle quote sia avvenuta lo stesso giorno dell'apertura del conto, mentre l'addebito del prezzo delle azioni è avvenuto successivamente.
Non è stata provata la circostanza, tempestivamente contestata, che l'acquisto delle azioni sia stato posto dalla banca quale condizione per la concessione del fido. Dal contratto, infatti, non emerge che il fido sia stato concesso per una specifica finalità, né tanto meno la presenza di una tale condizione e nessuna prova orale è stata richiesta a tal proposito.
Neppure la sola coincidenza temporale tra i due atti consente di ritenere provato che una tale richiesta provenisse dalla banca, non potendo essere escluso che il abbia autonomamente scelto di acquistare le azioni per finalità proprie. Non Pt_1
è, infatti, possibile escludere che le condizioni contrattuali fossero riservate ai soci e quindi che il abbia volontariamente scelto di acquistare le azioni, Pt_1 utilizzando i soldi pervenuti sul conto per il pagamento, senza che la banca fosse consapevole del fatto che il finanziamento sarebbe stato utilizzato a tal fine. pagina 11 di 14 Sotto il profilo quantitativo, è documentalmente provato che il fido accordato, pari ad € 20.000, è stato utilizzato dal in misura preponderante per il Pt_1 finanziamento della società TA S.p.A. (per € 13.000).
Risulta poi il pagamento di due assegni, per € 1.300 e € 2.000, che non è chiaro in favore di chi siano stati emessi.
Eccettuando le spese, risulta il pagamento di un ulteriore assegno da € 500 e l'addebito di € 2.084, quale corrispettivo dell'acquisto delle azioni.
In termini quantitativi, quindi, la provvista è stata utilizzata per l'acquisto dei titoli per il 10% circa, mentre la quasi totalità dell'importo è stata destinata dal ad Pt_1 esigenze di carattere diverso.
Quanto all'aspetto teleologico, considerando che l'addebito per il finanziamento della società è il primo dell'estratto conto, oltre a rappresentare il 65% del fido concesso, si può ritenere che lo scopo primario della richiesta fosse proprio quello ottenere la provvista per tale finanziamento.
L'acquisto delle azioni, invece, che ha inciso in termini percentuali in misura assai ridotta rispetto agli altri pagamenti, non appare certamente essere stato lo scopo primario per cui è stato richiesto il finanziamento.
Anche a voler ritenere che la richiesta di divenire socio mediante l'acquisto delle azioni sia stata contestuale al quella di fido, quindi, non si può ritenere che lo scopo del fido fosse quello di finanziare tale acquisto, visto che è lo stesso appellante a dire che la sua esigenza era quella di ottenere liquidità.
In un tale contesto, quindi, non può ritenersi presuntivamente provata l'esistenza del collegamento funzionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per giustificare l'applicazione del disposto dell'art. 2358 c.c.
5. In via subordinata, l'appellante reitera la contestazione, già mossa in primo grado, in merito alla scorrettezza dell'operazione commerciale ed alla violazione degli artt.20, comma 2, 21 comma 3, 24, 25 del Codice del Consumo.
Con riferimento a tale aspetto, però, non si può che riprendere l'argomento dirimente utilizzato dal giudice di prime cure. pagina 12 di 14 Come ammette lo stesso appellante, il conto corrente è stato da lui aperto per aggirare le difficoltà nell'ottenere finanziamenti per la società, della quale era socio.
Lo scopo del finanziamento, che è andato in gran parte a favorire tale terzo soggetto, quindi, era collegato alle esigenze che il aveva quale esercente Pt_1 un'impresa commerciale.
Va quindi escluso che l'odierno appellante avesse agito quale consumatore, elemento che esclude in radice l'applicabilità della normativa invocata.
6. L'appello deve pertanto essere respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del Parte_1
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con l'intervento di
[...] CP_2
e per essa , avverso la sentenza n. 741/2022 emessa dal
[...] CP_2
Tribunale di e pubblicata il 30/06/2022, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Controparte_1
[...]
2. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
3. condanna a rifondere a le spese di costituzione Parte_1 CP_2 nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.966 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
pagina 13 di 14 4. dichiara sussistenti a carico di i presupposti per il pagamento Parte_1 del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 28.2.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 240/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GORI Parte_1 C.F._1
SILVIA,
APPELLANTE contro
Controparte_1
C.F. ),
[...] P.IVA_1
APPELLATA e con
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. CENNI ELENA
INTERVENUTA avverso la sentenza n. 741/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 30/06/2022
CONCLUSIONI pagina 1 di 14 In data 10.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa, in riforma della sentenza n.741/22, n.2623/2018 Reg.Gen., n.1202/22 Rep., resa dal Tribunale di Arezzo, depositata in cancelleria e comunicata in data 30.06.2022, tra le parti indicate in epigrafe, non notificata ed in accoglimento del presente appello e per tutti i motivi e causali dedotti, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto avente n. 626/2018, n. 1636/2018 R.G., del 17.05.2018, è nullo e/o comunque di nessun effetto e, pertanto, revocarlo, per tutti i motivi esposti;
in subordine, accertare e rideterminare l'importo di cui
[...]
è credi Controparte_1
per l'acquisto delle azioni e degli interessi calcolati sulla stessa.
Con rigetto di ogni domanda avversaria.
TT di spese, onorari e diritti per entrambi i gradi di giudizio”.
In via istruttoria:
= si richiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado giacente presso il Tribunale di Arezzo da parte della Cancelleria Civile della Corte adita ex art.347 c.p.c. (causa n.2623/18 R.G.).
= Si insiste nell'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. avente ad oggetto il contratto di acquisto di azioni”
Per la parte intervenuta:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui agli atti e ai verbali anche del procedimento monitorio e del primo grado di giudizio,
- in via preliminare: respingere l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, non ricorrendone i presupposti di legge;
- nel merito, previo accertamento e declaratoria della legittimazione di CP_2
a intervenire e costituirsi nel presente grado di giudizio nella sua qualità di
[...] onaria del credito per cui è causa e quindi di successore nel diritto controverso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., nonché, occorrendo, del difetto di legittimazione passiva di essa rispetto a qualsiasi domanda Controparte_2 proposta dall'odierno appellante :
-- in via principale, respingere l'appello avversario in tutti i suoi motivi perché completamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata del Tribunale di Arezzo n. 741/2022 del 30/6/2022, che ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 626/2018 del 17/5/2018 del medesimo Tribunale e, per l'effetto, lo ha confermato;
pagina 2 di 14 -- in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello avversario, condannare comunque il sig. in accoglimento Parte_1 della domanda subordinata della Banca opposta, al n favore di
[...] delle somme di cui il medesimo risulterà debitore nei confronti di Controparte_2
- in via istruttoria, respingere l'istanza avversaria di esibizione ex art. 210 c.p.c. e, solo ove ritenute dall'Ecc.ma Corte rilevanti ai fini della decisione, accogliere le riproposte istanze istruttorie formulate dalla nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. CP_1
2 c.p.c. del primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso della Controparte_1 il Tribunale di Arezzo emetteva il decreto ingiuntivo n. 626/2018, con il
[...] quale ingiungeva a il pagamento della somma di € 22.970,05, oltre Parte_1 interessi convenzionali del 9,50% e comunque non superiori ai limiti di legge, dal
30.06.2016 al saldo effettivo, ed alle spese della procedura, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 990139.
Avverso tale decreto proponeva opposizione chiedendo la sua revoca Parte_1
o, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto alla CP_1
L'opponente deduceva:
- di essersi recato, in data 11.02.2011, assieme a e Controparte_3 CP_4
presso la
[...] Controparte_1
filiale di Arezzo, per ottenere un finanziamento per la
[...] società TA S.p.a., di cui, all'epoca, erano, rispettivamente, consigliere, presidente e consigliere;
- poiché la non aveva ravvisato gli estremi per concedere il fido alla CP_1 società, il Sig. come del resto anche i Sigg. e aprì un conto Pt_1 CP_3 CP_4 corrente personale con fido fino ad euro 20.000,00, girando quasi interamente l'importo in favore della società;
- i contraenti, per vedersi accordare il fido, venivano obbligati ad acquistare azioni pagina 3 di 14 della banca, utilizzando le stesse somme ricevute come fido;
- a lui, in particolare, venivano fatte acquistare azioni per euro 2.084,00;
- sul rapporto aveva effettuato versamenti a rimborso per euro 7.882,00, mentre venivano addebitati, per interessi e competenze, euro 13.025,25 al 30.06.2016.
Tanto premesso, il invocava la nullità del contratto di apertura di credito sul Pt_1 presupposto che il relativo fido fosse stato concesso subordinatamente e condizionatamente all'acquisto da parte dello stesso correntista delle azioni delle
Banca, in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2358 c.c., ed eccepiva, in via subordinata, il carattere scorretto, ai sensi degli artt. 20 e ss. cod. cons., della pratica commerciale.
Si costituiva la convenuta chiedendo, in tesi, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, e, in ipotesi, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme di cui fosse comunque risultato debitore.
La negava di avere obbligato il all'acquisto delle azioni, e contestava CP_1 Pt_1
l'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, o comunque la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
Infine, contestava l'applicazione delle invocate disposizioni consumeristiche, sia per non rivestire esso opponente la qualifica di consumatore rispetto all'operazione considerata, sia per l'assenza di qualsiasi costrizione all'acquisto delle azioni.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 741/2022 pubblicata il 30/06/2022 il Tribunale di Arezzo così statuiva:
“- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 626/2018 del 17 maggio 2018 emesso dal Tribunale di Arezzo;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...] delle spese di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 4.355,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed pagina 4 di 14 accessori come per legge”.
Più in particolare, il giudice pur affermando che l'art. 2358 c.c. si applica anche alle società cooperative, riteneva che non vi fossero elementi per ritenere esistente il collegamento teleologico tra il finanziamento e l'acquisto di azioni della . Controparte_1
Così argomentava il decidente:
“
5.1. Ed invero, in primo luogo manca una oggettiva correlazione quantitativa tra la provvista complessiva del fido concesso e il valore delle azioni acquistate dall'odierno opponente. Come sopra evidenziato, in data 11 febbraio 2011 Pt_1 ha sottoscritto con la Filiale di Arezzo della il contratto di
[...] Controparte_1 conto corrente n. 990139 affidato per l'importo di euro 20.000,00 mentre il valore delle 400 azioni acquistate dallo stesso in data 28 febbraio 2011 ammonta, Pt_1 invece, soltanto ad euro 2.084,00.
La circostanza che il valore delle azioni acquistate sia sensibilmente inferiore al fido porta ad escludere che lo stesso sia stato concesso subordinatamente e solo
a condizione dell'acquisto da parte dello stesso correntista delle azioni delle
Banca, in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2358 c.c.
5.2. L'assenza del lamentato collegamento teleologico tra il finanziamento e
l'operazione di acquisto delle azioni emerge inoltre dal fatto che, dalla lettura degli estratti in atti, si evince che tre giorni dopo la stipula del contratto di conto corrente, ossia in data 14 febbraio 2011 la parte opponente ha effettuato un primo bonifico a favore della società di cui era socio per complessivi euro
13.000,00 e ha successivamente emesso assegni per euro 1.300 il 16 febbraio
2011 e per euro 2.000 il 25 febbraio 2011. Solo a distanza di più di dieci giorni dalla data di apertura del conto, ossia il 28 febbraio 2011 la stessa opponente ha acquistato azioni della per complessivi euro 2.084,00. CP_1
Il fatto che l'acquisto delle azioni per il valore di soli 2084,00 euro sia avvenuto solo dopo che il medesimo affidamento era già stato utilizzato in misura significativa per altri scopi rappresenta un ulteriore elemento che induce questo pagina 5 di 14 Tribunale a ritenere che l'acquisto delle azioni non sia stato oggetto di imposizioni da parte della Banca, ma frutto di una libera scelta dell'odierno opponente.
Per queste ragioni, l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. risulta dunque infondata”.
In considerazione del fatto che l'acquisto delle azioni non era stato oggetto di imposizioni da parte della banca, veniva dichiarato infondato anche il secondo motivo di opposizione, con il quale era stato lamentato il carattere scorretto ex artt. 20 e ss cod. cons. della pratica commerciale che condiziona l'erogazione di finanziamenti all'acquisto di azioni.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
[...]
Controparte_1 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
[...]
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erronea interpretazione e valutazione dell'art. 2358 c.c. sotto il profilo della necessità di una correlazione quantitativa tra importo delle azioni acquistate e importo del finanziamento affinché si possa configurare il collegamento teleologico tra finanziamento ed acquisto stesso.
2) Violazione dell'art.115 c.p.c.
3) Violazione dell'art.2729 c.c., mancata applicazione di presunzioni gravi, precise e concordanti.
4) Erronea valutazione e interpretazione dei fatti.
5) Carenza, illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione;
insussistenza dei presupposti della decisione adottata.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con pagina 6 di 14 condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, interveniva in giudizio e per Controparte_2
Contr essa , (di seguito INTERVENUTA o ), la quale si dichiarava CP_2 succeduta nel diritto controverso e contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
La banca convenuta rimaneva invece contumace.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_1
non costituitasi in giudizio nonostante la sua rituale citazione.
[...]
Sempre in via preliminare, va dato atto del fatto che non viene contestata la legittimazione attiva della parte intervenuta.
2. Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si ritiene di esaminare i motivi di appello congiuntamente, ruotando tutti intorno alla prova dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 2358 c.c.
Tale norma, inserita nel capo relativo alle società per azioni, prevede che la società non possa, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni da essa previste.
pagina 7 di 14 La disposizione, nell'attuale formulazione, costituisce l'esito del recepimento, ad opera d.lgs. n. 142 del 2008, della Direttiva 2006/68-CE del 6 settembre 2006, che ha accordato agli Stati membri la facoltà di consentire l'assistenza finanziaria delle società per l'acquisto di proprie azioni, ma solo subordinatamente “a determinate garanzie”, nella ritenuta necessità di tutelare, così, “gli azionisti ed i terzi”.
A fronte di una previgente disciplina che prevedeva un divieto di carattere assoluto, viene mantenuto un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, salva la deroga, a particolari condizioni.
La giurisprudenza formatasi nella previgente normativa aveva precisato che il divieto, “in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio”; sicché “è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - atteso che assume rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato” (Cass. Sez. 1 n. 15398-13).
La conseguenza della violazione della disposizione veniva indicata nella nullità sia del contratto di finanziamento, che di quello di acquisto delle azioni, venendo prevista la possibilità per il socio di agire per la dichiarazione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, “atteso che dette ipotesi di nullità comportano il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e tale rischio incide direttamente sul suo interesse (che è esclusivo del socio e non può dirsi assorbito in quello della società) a conservare il valore, in termini sia assoluti che relativi, della sua quota di partecipazione alla società, in quanto, nella misura in cui al formale incremento del capitale - cui corrisponde una riduzione proporzionale della sua quota di partecipazione - non si accompagni un effettivo incremento del patrimonio netto, il valore della quota si
pagina 8 di 14 riduce, a tutto vantaggio dei sottoscrittori delle nuove azioni” (Cass. Sez. 1 n.
25005-06).
Nonostante la modifica della formulazione dell'articolo, la Corte di Cassazione ha ritenuto di mantenere fermo l'indirizzo, evidenziando che la regola rimane quella del divieto dei finanziamenti e, pronunciandosi per la nullità, ex art. 1418 c.c., non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale tra questo e l'acquisto delle azioni, da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso
(v. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 28148 del 06/10/2023).
La ratio della norma è chiaramente quella di vietare la c.d. assistenza finanziaria, sia nella forma del prestito, che in quella della prestazione di garanzie, a favore di chiunque voglia acquistare o sottoscrivere le azioni della società medesima, nella volontà di vietare operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società, a tutela dell'interesse dei soci contro rimborsi preferenziali di conferimenti ad alcuni di essi, e dell'interesse della società a contrastare l'uso, da parte degli amministratori, delle quote comprate, anche e soprattutto in sede assembleare.
Proprio in quest'ottica risulta necessario che il finanziamento sia stato dato al precipuo scopo di acquistare le azioni, motivo per cui la giurisprudenza ritiene necessario che venga fornita la prova del collegamento funzionale tra i due atti.
Precisa la Suprema Corte nella pronuncia da ultimo citata: “Il collegamento ricorre quando gli atti, sebbene formalmente distinti, risultino interdipendenti al punto che l'uno serve oggettivamente alla realizzazione dell'altro. La prova del collegamento funzionale, per quanto non necessariamente emergente dai contratti e suscettibile di palesarsi in base a indici anche presuntivi, deve in ogni caso essere fornita a onere di chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso”.
3. Le parti si dichiarano concordi con l'affermazione del giudice di primo grado circa l'applicabilità della disposizione anche alle società cooperative (peraltro pagina 9 di 14 implicitamente ammessa anche dalla Corte di Cassazione nella più volte richiamata sentenza 28148/2023), per cui non si ritiene necessario soffermarsi su tale aspetto.
4. Quali indici presuntivi dell'esistenza del collegamento funzionale, la giurisprudenza di merito, seguita anche dal giudice di primo grado, rinviene:
1) l'elemento quantitativo;
2) l'elemento cronologico;
3) l'elemento funzionale.
Nel caso in esame è pacifico che il contratto di conto corrente con apertura di credito è stato stipulato l'11.2.2011.
L'opponente in primo grado ha poi prodotto una lettera datata 28.2.2011, con la quale la banca gli ha comunicato l'accoglimento della sua domanda di ammissione quale socio, senza però indicare gli estremi di tale domanda, che però si presume sia stata antecedente.
Dall'estratto conto prodotto dallo stesso opponente emerge un addebito in quella stessa data, ma con valuta 23.2.2011, della somma di € 2.084 con causale
“acquisto azioni della banca n. azioni: 400”.
Dallo stesso documento emerge che rispetto alla somma ottenuta a titolo di fido,
13.000 euro sono stati bonificati in data 14.2.2011 in favore di TA S.p.A., con causale “finanziamento soci”.
Gori deduce che l'unico accesso alla banca è stato quello del 11.2.2011, al quale è stato fatto riferimento nell'atto introduttivo del primo grado, quando, asseritamente su pressioni della banca, unitamente all'apertura del conto corrente, è stata avanzata la domanda di ammissione a socio.
Da ciò viene tratta la prova presuntiva che l'acquisto delle azioni sia stato contestuale alla apertura del conto.
Tale circostanza è stata precisata in primo grado memoria ex art.183, VI comma,
c.p.c. (pag.1): “La dimostrazione della veridicità di quanto affermato dall'esponente è altresì fornita da due ulteriori elementi: l'esponente si è recata in pagina 10 di 14 banca solo nella giornata in cui ha sottoscritto i documenti per la concessione del finanziamento (11.2.2011) e nella lettera della banca del 28.2.2011 (doc.3) la stessa afferma di aver accolto la domanda di ammissione a socio.
È evidente, pertanto, che vi è stata una domanda di ammissione a socio e che la stessa è stata sottoscritta necessariamente prima del 28.2.2011 ed in data
11.2.2011, contestualmente al finanziamento”.
Tale allegazione è una mera precisazione delle circostanze già allegate in termini più generici, conseguente alle difese della controparte, per cui non può essere ritenuta tardiva.
La banca non ha contestato specificamente tali fatti nella prima difesa utile successiva, per cui possono essere dati per ammessi.
Considerando che è ragionevole ritenere che l'ammissione a socio sia avvenuta qualche giorno dopo la domanda, e tenuto conto del fatto che, dovendo necessariamente essersi trattato di una domanda scritta, può considerarsi presuntivamente provato che la richiesta di acquisto delle quote sia avvenuta lo stesso giorno dell'apertura del conto, mentre l'addebito del prezzo delle azioni è avvenuto successivamente.
Non è stata provata la circostanza, tempestivamente contestata, che l'acquisto delle azioni sia stato posto dalla banca quale condizione per la concessione del fido. Dal contratto, infatti, non emerge che il fido sia stato concesso per una specifica finalità, né tanto meno la presenza di una tale condizione e nessuna prova orale è stata richiesta a tal proposito.
Neppure la sola coincidenza temporale tra i due atti consente di ritenere provato che una tale richiesta provenisse dalla banca, non potendo essere escluso che il abbia autonomamente scelto di acquistare le azioni per finalità proprie. Non Pt_1
è, infatti, possibile escludere che le condizioni contrattuali fossero riservate ai soci e quindi che il abbia volontariamente scelto di acquistare le azioni, Pt_1 utilizzando i soldi pervenuti sul conto per il pagamento, senza che la banca fosse consapevole del fatto che il finanziamento sarebbe stato utilizzato a tal fine. pagina 11 di 14 Sotto il profilo quantitativo, è documentalmente provato che il fido accordato, pari ad € 20.000, è stato utilizzato dal in misura preponderante per il Pt_1 finanziamento della società TA S.p.A. (per € 13.000).
Risulta poi il pagamento di due assegni, per € 1.300 e € 2.000, che non è chiaro in favore di chi siano stati emessi.
Eccettuando le spese, risulta il pagamento di un ulteriore assegno da € 500 e l'addebito di € 2.084, quale corrispettivo dell'acquisto delle azioni.
In termini quantitativi, quindi, la provvista è stata utilizzata per l'acquisto dei titoli per il 10% circa, mentre la quasi totalità dell'importo è stata destinata dal ad Pt_1 esigenze di carattere diverso.
Quanto all'aspetto teleologico, considerando che l'addebito per il finanziamento della società è il primo dell'estratto conto, oltre a rappresentare il 65% del fido concesso, si può ritenere che lo scopo primario della richiesta fosse proprio quello ottenere la provvista per tale finanziamento.
L'acquisto delle azioni, invece, che ha inciso in termini percentuali in misura assai ridotta rispetto agli altri pagamenti, non appare certamente essere stato lo scopo primario per cui è stato richiesto il finanziamento.
Anche a voler ritenere che la richiesta di divenire socio mediante l'acquisto delle azioni sia stata contestuale al quella di fido, quindi, non si può ritenere che lo scopo del fido fosse quello di finanziare tale acquisto, visto che è lo stesso appellante a dire che la sua esigenza era quella di ottenere liquidità.
In un tale contesto, quindi, non può ritenersi presuntivamente provata l'esistenza del collegamento funzionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per giustificare l'applicazione del disposto dell'art. 2358 c.c.
5. In via subordinata, l'appellante reitera la contestazione, già mossa in primo grado, in merito alla scorrettezza dell'operazione commerciale ed alla violazione degli artt.20, comma 2, 21 comma 3, 24, 25 del Codice del Consumo.
Con riferimento a tale aspetto, però, non si può che riprendere l'argomento dirimente utilizzato dal giudice di prime cure. pagina 12 di 14 Come ammette lo stesso appellante, il conto corrente è stato da lui aperto per aggirare le difficoltà nell'ottenere finanziamenti per la società, della quale era socio.
Lo scopo del finanziamento, che è andato in gran parte a favorire tale terzo soggetto, quindi, era collegato alle esigenze che il aveva quale esercente Pt_1 un'impresa commerciale.
Va quindi escluso che l'odierno appellante avesse agito quale consumatore, elemento che esclude in radice l'applicabilità della normativa invocata.
6. L'appello deve pertanto essere respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del Parte_1
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con l'intervento di
[...] CP_2
e per essa , avverso la sentenza n. 741/2022 emessa dal
[...] CP_2
Tribunale di e pubblicata il 30/06/2022, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Controparte_1
[...]
2. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
3. condanna a rifondere a le spese di costituzione Parte_1 CP_2 nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.966 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
pagina 13 di 14 4. dichiara sussistenti a carico di i presupposti per il pagamento Parte_1 del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 28.2.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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