Articolo 8 della Legge 30 giugno 1956, n. 775
Articolo 7Articolo 9
Versione
2 agosto 1956
Art. 8.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento e quelli appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri nonche' ai ruoli speciali transitori dell'Amministrazione stessa, che abbiano partecipato a concorsi ordinari per l'ammissione nelle carriere indicate nel primo comma dell'art. 7, espletati dal 1 maggio 1948 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel grado iniziale delle carriere nei cui concorsi abbiano riportato l'idoneita'.
Gli impiegati di cui al precedente comma saranno iscritti, ai fini dell'inquadramento, nelle graduatorie dei concorsi riservati di cui all'art. 7, in relazione al punteggio riportato nel concorso ordinario in cui sono stati dichiarati idonei.
Entrata in vigore il 2 agosto 1956
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