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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2892/2023 R.G., promossa con ricorso depositato il 4.10.2023
DA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cesare Tapparo, domiciliatario, per procura unita mediante strumenti informatici al ricorso;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Cisilino, domiciliataria, per procura C.F._3
unita mediante strumenti informatici alla memoria difensiva;
resistenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente, nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine adito accertare la qualifica di coltivatore diretto in capo alla Signora nonché l'esistenza di tutti i requisiti Parte_1
previsti dalla legge al fine di esercitare il suo diritto di riscatto agrario ai sensi e per gli effetti di cui pagina 1 di 8 all'art. 7 Legge n. 817/71 e legge n. 590/65 sul terreno agricolo censito -al Foglio 14, mappale 293 e,
previo il pagamento del prezzo a favore dell'acquirente di cui l'attrice si dichiara immediatamente disponibile, per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita atto di compravendita di data
4 ottobre 2022, registrato al repertorio 78.257 raccolta numero 30.243 l Notaio con Persona_1
conseguente trasferimento dei terreni alla Signora al prezzo indicato di € 4.573, Parte_1
nelle modalità stabilite dalla legge: Dichiarare pertanto trasferito il terreno agricolo in favore della
Signora con l'obbligo al conservatore di porre in essere tutti gli adempimenti Parte_1
necessari. Spese e onorari integralmente rifusi.
Per i resistenti: voglia il Tribunale -rigettare la domanda della ricorrente in quanto improcedibile, inammissibile e infondata, dichiarando che non ha diritto di riscatto Parte_1
del terreno contraddistinto al catasto del Comune di Palazzolo dello Stella al foglio 14 mappale 293, e ciò per tutti i motivi illustrati nella memoria difensiva e nella memoria di replica dei resistenti;
-in particolare, dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'azione proposta da Parte_1
per intervenuta decadenza del preteso diritto di riscatto non essendo comunque stato esercitato mediante atto sottoscritto da soggetto munito di procura idonea allo scopo nel termine annuale dalla trascrizione dell'atto di compravendita rep. n. 78.257 – racc. n. 30.243 del notaio di San Persona_1
Giuliano; -dichiarare l'infondatezza della domanda proposta da per insussistenza Parte_1
dei presupposti soggettivi e oggettivi del preteso diritto di riscatto e, in particolare, per insussistenza –
per ammissione della ricorrente– della coltivazione del fondo contraddistinto al catasto del Comune di
Palazzolo dello Stella foglio 14 mappale 294; -dichiarare inammissibili le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente per le ragioni indicate nella memoria difensiva e nella memoria di replica dei resistenti;
-le spese di lite seguano la soccombenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. all'intestato Tribunale, depositato il 4.10.2023, la sig.ra premesso di essere coltivatrice diretta e proprietaria di un fondo agricolo Parte_1
pagina 2 di 8 confinante con quello oggetto del contratto di compravendita stipulato il 4.10.2022, rogato dal Notaio
, rep. 78.257 racc. 30.243, costituito da una casa, sita in Palazzolo dello Stella, censita nel Persona_1
catasto Fabbricati al Foglio 14, mapp. 297 e da un terreno di pertinenza, censito al catasto terreni al
Foglio 14, mappale 293, confinante con canale, con Via Casali Moretton e con i mappali n. 140, 139,
294, tutti del foglio 14, ha lamentato di non aver ricevuto la comunicazione funzionale all'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 8 della L. 590/65 e all'art art. 7 della L. 817/71, pur avendo i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa citata per l'esercizio di tale diritto. Precisato di aver adito l'Organismo di mediazione “Intermediarte”, prima di radicare la presente causa e che l'incontro avanti al mediatore era stato disertato dagli acquirenti dell'immobile, la ricorrente ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
1.2 All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 9.1.2024, verificato che i convenuti erano risultati irreperibili all'indirizzo di Trieste presso il quale il piego postale, in data 20.11.2023, era stato inoltrato, venne disposta la rinnovazione della notifica, con rinvio al 26.3.2024; a seguito di perfezionamento, in data 26.1.2024, della nuova notifica disposta -andata a buon fine presso l'immobile acquistato con il contratto dianzi citato- con memoria difensiva depositata il 16.3.2024 si sono costituiti i convenuti e eccependo preliminarmente CP_2 Controparte_1
l'improcedibilità della domanda, in quanto non avevano ricevuto alcuna comunicazione relativa alla procedura di mediazione. I convenuti hanno poi eccepito l'intervenuta decadenza dalla domanda di riscatto, poiché era trascorso il termine di un anno dalla trascrizione, in data 7.10.2022, dell'atto di compravendita e comunque il ricorso notificato, non essendo stato sottoscritto dalla sig.ra Parte_1
personalmente o dal difensore munito di specifica procura per l'esercizio del diritto, non poteva considerarsi idoneo all'esercizio del diritto di riscatto, del quale i convenuti hanno poi sostenuto l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
1.3 Dopo lo scambio delle memorie autorizzate ai sensi dell'art. 281 duodecies c. 4 c.p.c., il giudice ha ritenuto irrilevanti le richieste istruttorie delle parti;
le parti hanno precisato le conclusioni come da pagina 3 di 8 rispettivi fogli di conclusioni depositati telematicamente, richiamandosi agli atti ai fini della discussione orale;
la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies c. 3 c.p.c.
2. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità delle domande della ricorrente. Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 11 del D.L.vo 150/2011 si riferisce alle sole controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto, peraltro di competenza della sezione specializzata agraria. Né la controversia in esame può
ritenersi assoggettata alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.L.vo 28/2010, in quanto non ha ad oggetto un diritto reale, bensì un diritto potestativo previsto dalla legge, che determina la sostituzione, con efficacia retroattiva, del confinante coltivatore diretto all'originario contraente, in posizione di acquirente. In quanto limitative dell'accesso alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 della Costituzione, le disposizioni in materia di condizioni di procedibilità non possono formare oggetto di interpretazioni estensive o analogiche.
3. Le domande della ricorrente sono infondate e debbono essere respinte.
3.1 La sig.ra deve infatti essere dichiarata decaduta dal diritto di esercitare il riscatto del Parte_1
fondo oggetto del contratto di compravendita rogato dal Notaio e trascritto in data Persona_1
7.10.2022, R.G. 27933 R.P. 20805, (doc. 1 convenuta, nota di trascrizione).
3.2. L'art. 8 c. 4 della L. n. 590/1965 prevede che, qualora il proprietario non provveda a notificare con lettera raccomandata, al coltivatore, titolare del diritto di prelazione di cui al comma 1, la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di compravendita, il titolare del diritto di prelazione possa,
entro l'anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. L'art. 7 della L. n. 817/1971 ha esteso il diritto di prelazione al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita.
3.3. Secondo il giudice di legittimità “il diritto di riscatto a favore del coltivatore diretto,
previsto dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, nasce ex lege nel momento della vendita del fondo al
terzo in violazione del diritto di prelazione ed integra un diritto potestativo, il quale si esercita tramite
dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale”; la dichiarazione di recesso “produce
pagina 4 di 8 effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario o in
cui, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., deve reputarsi da questi conosciuta perché pervenuta al suo
indirizzo…. Ne consegue che, perché il diritto di riscatto possa dirsi tempestivamente esercitato,
impedendo l'effetto preclusivo della decadenza, occorre che la manifestazione della volontà di
riscattare da parte dell'avente diritto pervenga a conoscenza (effettiva o presunta) del destinatario
entro il termine annuale….ove la comunicazione della volontà di riscattare sia contenuta nell'atto di
citazione diretto a far valere in giudizio il relativo diritto, non è sufficiente, per impedire la decadenza
del retraente, che l'atto di citazione, nella sua duplice funzione processuale e sostanziale, venga
inoltrato per la notificazione entro l'anno, qualora il perfezionarsi della notifica sia avvenuto solo
successivamente al decorso dell'anno dalla trascrizione dell'atto di vendita, non assumendo rilievo la
regola della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, atteso che,
perché l'atto produca i suoi effetti sostanziali, è necessario che pervenga all'indirizzo del destinatario
entro il termine previsto dalla legge”. La fissazione del termine annuale per il riscatto, decorrente dalla trascrizione del contratto di compravendita, risponde all'esigenza di tempestivo compimento dell'atto a tutela della certezza delle altrui situazioni giuridiche e, dal momento che il suo decorso senza che venga posta in essere la citata dichiarazione recettizia determina la perdita del diritto di riscatto, tale termine è qualificato come decadenziale (i principi di diritto appena richiamati sono stati affermati da
Cass., sez. III civ., 3.1.2014, n. 40 e da altre pronunce conformi).
3.4. A fronte dell'eccezione di decadenza dei convenuti, l'attrice ha sostenuto che la dichiarazione di esercizio del riscatto poteva essere contenuta nell'atto introduttivo del giudizio e che,
comunque, con il mandato a mediare sottoscritto in data 25.1.2023 “si era già interrotto il termine
annuale decadenziale”. Premesso che la decadenza non può essere interrotta, ma solo impedita, si osserva che il mero deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio non può ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza, atteso che la dichiarazione di riscatto ha natura recettizia;
deve, pertanto, aversi riguardo alla data della notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, che è
quella del 26.1.2024, ampiamente successiva allo spirare del termine decadenziale, essendo la pagina 5 di 8 trascrizione avvenuta il 7.10.2022. Il “mandato a mediare”, cui è apposta la data del 25.1.2023,
sottoscritto dalla sig.ra è stato conferito mediante compilazione di un modulo prestampato Parte_1
predisposto dall'organismo di mediazione Intermediarte, dal quale risulta conferito all'avv. Tapparo il solo incarico “per assistenza legale in mediazione” e non già quello “per rappresentarmi nella
procedura di mediazione”, con i poteri di seguito indicati. Al ricorso è stato allegato il verbale d'incontro avanti al mediatore, del 27.2.2023, nel quale si diede atto che la domanda era stata protocollata il 26.1.2023, che l'invito a comparire all'incontro preliminare era stato comunicato agli interlocutori, rimasti assenti;
alla memoria integrativa ex art. 281 duodecies c.p.c. è stato allegato uno scritto indicato come “memoria ”, intitolato appunto “memoria”, datato 12.2.2022, Controparte_3
siglato dal solo avv. Tapparo e non sottoscritto dalla sig.ra nel quale, descritti i termini della Parte_1
controversia e formulate le richieste poi azionate nella presente causa, si dichiara di adire “l'intestato
Organismo di mediazione”. I convenuti, negato di aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di mediazione, hanno rimarcato che la domanda in tale procedimento era stata sottoscritta dall'avv. Tapparo, privo di procura speciale ad negotia per comunicare la dichiarazione di riscatto, essendo stato officiato soltanto per l'assistenza legale nella mediazione.
3.5. Il giudice di legittimità ha affermato che: “…in tema di contratti agrari, il diritto di riscatto a
favore del coltivatore diretto, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, integrando un
diritto potestativo, si esercita tramite dichiarazione unilaterale ricettizia di carattere negoziale,
attraverso la quale si determina autoritativamente, ex lege, l'acquisto del fondo a favore del retraente.
Appunto perché si è in presenza di una dichiarazione di carattere negoziale che determina, ex lege, in
capo a colui che la compie, l'acquisto di un diritto reale su un bene immobile, è palese -ex art. 1350
c.c.- che tale dichiarazione, da un lato, deve avere la forma scritta [cfr., al riguardo, Cass. 19 agosto
1991, n. 8871, ricordata nella sentenza impugnata], dall'altro, deve provenire da colui cui la legge
riserva il diritto di riscatto, e non da terzi, salvo che siano stati muniti di procura ad hoc con le forme
prescritte per il contratto, id est per la dichiarazione negoziale che il rappresentante deve concludere,
a norma dell'art. 1392 c.c. Quanto precede costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa
pagina 6 di 8 Corte, la quale è fermissima nel ritenere che nel caso in cui il diritto di riscatto in favore del
coltivatore diretto previsto dall'art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590 sia esercitato con domanda
giudiziale, quest'ultima assume valore di manifestazione di volontà negoziale direttamente riferibile
alla parte, se sottoscritta dal solo difensore, solo a condizione che la procura alla lite a quel difensore
sia stata rilasciata in calce o a margine, dell'atto del giudizio contenente la dichiarazione stessa (cfr.,
tra le tantissime, Cass. 12 novembre 1994, n. 9552; Cass. 18 luglio 1991, n. 7969; Cass. 8 ottobre
1990, n. 9868)…” (Cass., sez. III civ.14.4.2000, n. 4858). La dichiarazione di retratto deve avere i requisiti di determinatezza, completezza e serietà; in particolare, essa deve contenere un espresso riferimento alla volontà del retraente di pagare lo stesso prezzo convenuto nella compravendita (Cass.,
sez. III civ., 31.1.2008, n. 2402; Cass., sez. III civ., 13.5.2003, n. 7287).
In applicazione di tali consolidati principi di diritto, deve recisamente escludersi che il mero conferimento di un generico mandato di assistenza legale nella procedura di mediazione, sul citato modulo prestampato, in alcun modo congiunto alla memoria sottoscritta dal solo legale, alla quale non opera alcun riferimento, possa integrare valida manifestazione della volontà negoziale di riscatto riferibile alla sig.ra che deve, pertanto, ritenersi decaduta dal diritto per il mancato esercizio Parte_1
dello stesso nel termine annuale dalla trascrizione del contratto di compravendita.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della domanda, assunti ai valori medi, per le fasi studio, introduttiva e fase istruttoria, al valore minimo per la fase decisoria, non essendo state autorizzate note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
1) rigetta le domande della ricorrente;
pagina 7 di 8 2) condanna la ricorrente a rifondere ai resistenti le spese processuali, che liquida in € 2.127,00
per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 2.1.2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 8 di 8
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2892/2023 R.G., promossa con ricorso depositato il 4.10.2023
DA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cesare Tapparo, domiciliatario, per procura unita mediante strumenti informatici al ricorso;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Cisilino, domiciliataria, per procura C.F._3
unita mediante strumenti informatici alla memoria difensiva;
resistenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente, nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine adito accertare la qualifica di coltivatore diretto in capo alla Signora nonché l'esistenza di tutti i requisiti Parte_1
previsti dalla legge al fine di esercitare il suo diritto di riscatto agrario ai sensi e per gli effetti di cui pagina 1 di 8 all'art. 7 Legge n. 817/71 e legge n. 590/65 sul terreno agricolo censito -al Foglio 14, mappale 293 e,
previo il pagamento del prezzo a favore dell'acquirente di cui l'attrice si dichiara immediatamente disponibile, per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita atto di compravendita di data
4 ottobre 2022, registrato al repertorio 78.257 raccolta numero 30.243 l Notaio con Persona_1
conseguente trasferimento dei terreni alla Signora al prezzo indicato di € 4.573, Parte_1
nelle modalità stabilite dalla legge: Dichiarare pertanto trasferito il terreno agricolo in favore della
Signora con l'obbligo al conservatore di porre in essere tutti gli adempimenti Parte_1
necessari. Spese e onorari integralmente rifusi.
Per i resistenti: voglia il Tribunale -rigettare la domanda della ricorrente in quanto improcedibile, inammissibile e infondata, dichiarando che non ha diritto di riscatto Parte_1
del terreno contraddistinto al catasto del Comune di Palazzolo dello Stella al foglio 14 mappale 293, e ciò per tutti i motivi illustrati nella memoria difensiva e nella memoria di replica dei resistenti;
-in particolare, dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'azione proposta da Parte_1
per intervenuta decadenza del preteso diritto di riscatto non essendo comunque stato esercitato mediante atto sottoscritto da soggetto munito di procura idonea allo scopo nel termine annuale dalla trascrizione dell'atto di compravendita rep. n. 78.257 – racc. n. 30.243 del notaio di San Persona_1
Giuliano; -dichiarare l'infondatezza della domanda proposta da per insussistenza Parte_1
dei presupposti soggettivi e oggettivi del preteso diritto di riscatto e, in particolare, per insussistenza –
per ammissione della ricorrente– della coltivazione del fondo contraddistinto al catasto del Comune di
Palazzolo dello Stella foglio 14 mappale 294; -dichiarare inammissibili le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente per le ragioni indicate nella memoria difensiva e nella memoria di replica dei resistenti;
-le spese di lite seguano la soccombenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. all'intestato Tribunale, depositato il 4.10.2023, la sig.ra premesso di essere coltivatrice diretta e proprietaria di un fondo agricolo Parte_1
pagina 2 di 8 confinante con quello oggetto del contratto di compravendita stipulato il 4.10.2022, rogato dal Notaio
, rep. 78.257 racc. 30.243, costituito da una casa, sita in Palazzolo dello Stella, censita nel Persona_1
catasto Fabbricati al Foglio 14, mapp. 297 e da un terreno di pertinenza, censito al catasto terreni al
Foglio 14, mappale 293, confinante con canale, con Via Casali Moretton e con i mappali n. 140, 139,
294, tutti del foglio 14, ha lamentato di non aver ricevuto la comunicazione funzionale all'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 8 della L. 590/65 e all'art art. 7 della L. 817/71, pur avendo i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa citata per l'esercizio di tale diritto. Precisato di aver adito l'Organismo di mediazione “Intermediarte”, prima di radicare la presente causa e che l'incontro avanti al mediatore era stato disertato dagli acquirenti dell'immobile, la ricorrente ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
1.2 All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 9.1.2024, verificato che i convenuti erano risultati irreperibili all'indirizzo di Trieste presso il quale il piego postale, in data 20.11.2023, era stato inoltrato, venne disposta la rinnovazione della notifica, con rinvio al 26.3.2024; a seguito di perfezionamento, in data 26.1.2024, della nuova notifica disposta -andata a buon fine presso l'immobile acquistato con il contratto dianzi citato- con memoria difensiva depositata il 16.3.2024 si sono costituiti i convenuti e eccependo preliminarmente CP_2 Controparte_1
l'improcedibilità della domanda, in quanto non avevano ricevuto alcuna comunicazione relativa alla procedura di mediazione. I convenuti hanno poi eccepito l'intervenuta decadenza dalla domanda di riscatto, poiché era trascorso il termine di un anno dalla trascrizione, in data 7.10.2022, dell'atto di compravendita e comunque il ricorso notificato, non essendo stato sottoscritto dalla sig.ra Parte_1
personalmente o dal difensore munito di specifica procura per l'esercizio del diritto, non poteva considerarsi idoneo all'esercizio del diritto di riscatto, del quale i convenuti hanno poi sostenuto l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
1.3 Dopo lo scambio delle memorie autorizzate ai sensi dell'art. 281 duodecies c. 4 c.p.c., il giudice ha ritenuto irrilevanti le richieste istruttorie delle parti;
le parti hanno precisato le conclusioni come da pagina 3 di 8 rispettivi fogli di conclusioni depositati telematicamente, richiamandosi agli atti ai fini della discussione orale;
la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies c. 3 c.p.c.
2. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità delle domande della ricorrente. Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 11 del D.L.vo 150/2011 si riferisce alle sole controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto, peraltro di competenza della sezione specializzata agraria. Né la controversia in esame può
ritenersi assoggettata alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.L.vo 28/2010, in quanto non ha ad oggetto un diritto reale, bensì un diritto potestativo previsto dalla legge, che determina la sostituzione, con efficacia retroattiva, del confinante coltivatore diretto all'originario contraente, in posizione di acquirente. In quanto limitative dell'accesso alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 della Costituzione, le disposizioni in materia di condizioni di procedibilità non possono formare oggetto di interpretazioni estensive o analogiche.
3. Le domande della ricorrente sono infondate e debbono essere respinte.
3.1 La sig.ra deve infatti essere dichiarata decaduta dal diritto di esercitare il riscatto del Parte_1
fondo oggetto del contratto di compravendita rogato dal Notaio e trascritto in data Persona_1
7.10.2022, R.G. 27933 R.P. 20805, (doc. 1 convenuta, nota di trascrizione).
3.2. L'art. 8 c. 4 della L. n. 590/1965 prevede che, qualora il proprietario non provveda a notificare con lettera raccomandata, al coltivatore, titolare del diritto di prelazione di cui al comma 1, la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di compravendita, il titolare del diritto di prelazione possa,
entro l'anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. L'art. 7 della L. n. 817/1971 ha esteso il diritto di prelazione al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita.
3.3. Secondo il giudice di legittimità “il diritto di riscatto a favore del coltivatore diretto,
previsto dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, nasce ex lege nel momento della vendita del fondo al
terzo in violazione del diritto di prelazione ed integra un diritto potestativo, il quale si esercita tramite
dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale”; la dichiarazione di recesso “produce
pagina 4 di 8 effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario o in
cui, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., deve reputarsi da questi conosciuta perché pervenuta al suo
indirizzo…. Ne consegue che, perché il diritto di riscatto possa dirsi tempestivamente esercitato,
impedendo l'effetto preclusivo della decadenza, occorre che la manifestazione della volontà di
riscattare da parte dell'avente diritto pervenga a conoscenza (effettiva o presunta) del destinatario
entro il termine annuale….ove la comunicazione della volontà di riscattare sia contenuta nell'atto di
citazione diretto a far valere in giudizio il relativo diritto, non è sufficiente, per impedire la decadenza
del retraente, che l'atto di citazione, nella sua duplice funzione processuale e sostanziale, venga
inoltrato per la notificazione entro l'anno, qualora il perfezionarsi della notifica sia avvenuto solo
successivamente al decorso dell'anno dalla trascrizione dell'atto di vendita, non assumendo rilievo la
regola della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, atteso che,
perché l'atto produca i suoi effetti sostanziali, è necessario che pervenga all'indirizzo del destinatario
entro il termine previsto dalla legge”. La fissazione del termine annuale per il riscatto, decorrente dalla trascrizione del contratto di compravendita, risponde all'esigenza di tempestivo compimento dell'atto a tutela della certezza delle altrui situazioni giuridiche e, dal momento che il suo decorso senza che venga posta in essere la citata dichiarazione recettizia determina la perdita del diritto di riscatto, tale termine è qualificato come decadenziale (i principi di diritto appena richiamati sono stati affermati da
Cass., sez. III civ., 3.1.2014, n. 40 e da altre pronunce conformi).
3.4. A fronte dell'eccezione di decadenza dei convenuti, l'attrice ha sostenuto che la dichiarazione di esercizio del riscatto poteva essere contenuta nell'atto introduttivo del giudizio e che,
comunque, con il mandato a mediare sottoscritto in data 25.1.2023 “si era già interrotto il termine
annuale decadenziale”. Premesso che la decadenza non può essere interrotta, ma solo impedita, si osserva che il mero deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio non può ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza, atteso che la dichiarazione di riscatto ha natura recettizia;
deve, pertanto, aversi riguardo alla data della notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, che è
quella del 26.1.2024, ampiamente successiva allo spirare del termine decadenziale, essendo la pagina 5 di 8 trascrizione avvenuta il 7.10.2022. Il “mandato a mediare”, cui è apposta la data del 25.1.2023,
sottoscritto dalla sig.ra è stato conferito mediante compilazione di un modulo prestampato Parte_1
predisposto dall'organismo di mediazione Intermediarte, dal quale risulta conferito all'avv. Tapparo il solo incarico “per assistenza legale in mediazione” e non già quello “per rappresentarmi nella
procedura di mediazione”, con i poteri di seguito indicati. Al ricorso è stato allegato il verbale d'incontro avanti al mediatore, del 27.2.2023, nel quale si diede atto che la domanda era stata protocollata il 26.1.2023, che l'invito a comparire all'incontro preliminare era stato comunicato agli interlocutori, rimasti assenti;
alla memoria integrativa ex art. 281 duodecies c.p.c. è stato allegato uno scritto indicato come “memoria ”, intitolato appunto “memoria”, datato 12.2.2022, Controparte_3
siglato dal solo avv. Tapparo e non sottoscritto dalla sig.ra nel quale, descritti i termini della Parte_1
controversia e formulate le richieste poi azionate nella presente causa, si dichiara di adire “l'intestato
Organismo di mediazione”. I convenuti, negato di aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di mediazione, hanno rimarcato che la domanda in tale procedimento era stata sottoscritta dall'avv. Tapparo, privo di procura speciale ad negotia per comunicare la dichiarazione di riscatto, essendo stato officiato soltanto per l'assistenza legale nella mediazione.
3.5. Il giudice di legittimità ha affermato che: “…in tema di contratti agrari, il diritto di riscatto a
favore del coltivatore diretto, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, integrando un
diritto potestativo, si esercita tramite dichiarazione unilaterale ricettizia di carattere negoziale,
attraverso la quale si determina autoritativamente, ex lege, l'acquisto del fondo a favore del retraente.
Appunto perché si è in presenza di una dichiarazione di carattere negoziale che determina, ex lege, in
capo a colui che la compie, l'acquisto di un diritto reale su un bene immobile, è palese -ex art. 1350
c.c.- che tale dichiarazione, da un lato, deve avere la forma scritta [cfr., al riguardo, Cass. 19 agosto
1991, n. 8871, ricordata nella sentenza impugnata], dall'altro, deve provenire da colui cui la legge
riserva il diritto di riscatto, e non da terzi, salvo che siano stati muniti di procura ad hoc con le forme
prescritte per il contratto, id est per la dichiarazione negoziale che il rappresentante deve concludere,
a norma dell'art. 1392 c.c. Quanto precede costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa
pagina 6 di 8 Corte, la quale è fermissima nel ritenere che nel caso in cui il diritto di riscatto in favore del
coltivatore diretto previsto dall'art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590 sia esercitato con domanda
giudiziale, quest'ultima assume valore di manifestazione di volontà negoziale direttamente riferibile
alla parte, se sottoscritta dal solo difensore, solo a condizione che la procura alla lite a quel difensore
sia stata rilasciata in calce o a margine, dell'atto del giudizio contenente la dichiarazione stessa (cfr.,
tra le tantissime, Cass. 12 novembre 1994, n. 9552; Cass. 18 luglio 1991, n. 7969; Cass. 8 ottobre
1990, n. 9868)…” (Cass., sez. III civ.14.4.2000, n. 4858). La dichiarazione di retratto deve avere i requisiti di determinatezza, completezza e serietà; in particolare, essa deve contenere un espresso riferimento alla volontà del retraente di pagare lo stesso prezzo convenuto nella compravendita (Cass.,
sez. III civ., 31.1.2008, n. 2402; Cass., sez. III civ., 13.5.2003, n. 7287).
In applicazione di tali consolidati principi di diritto, deve recisamente escludersi che il mero conferimento di un generico mandato di assistenza legale nella procedura di mediazione, sul citato modulo prestampato, in alcun modo congiunto alla memoria sottoscritta dal solo legale, alla quale non opera alcun riferimento, possa integrare valida manifestazione della volontà negoziale di riscatto riferibile alla sig.ra che deve, pertanto, ritenersi decaduta dal diritto per il mancato esercizio Parte_1
dello stesso nel termine annuale dalla trascrizione del contratto di compravendita.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della domanda, assunti ai valori medi, per le fasi studio, introduttiva e fase istruttoria, al valore minimo per la fase decisoria, non essendo state autorizzate note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
1) rigetta le domande della ricorrente;
pagina 7 di 8 2) condanna la ricorrente a rifondere ai resistenti le spese processuali, che liquida in € 2.127,00
per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 2.1.2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
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