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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 03 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al R.G. n. 6371/2024
TRA
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Giovanna Palmitessa
CONTRO
CP_1
contumace
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma
1, disp. att. c.p.c., e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
ha percepito l'indennità per emergenza dei lavoratori stagionali Pt_1 dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (prevista dall'art. 29 del
DL 18/2020 convertito dalla L 27/2020, dall'art 84 commi 5 e 6 del DL n. 34/2020 convertito dalla L 77/2020, dall'art 9 comma 1 del DL 10472020 convertito dalla
L. 126/2020, dall'art 15, commi 1 e 2 e dall'art 15 bis commi 1 e 2, del DL n.
137/2020 convertito dalla L.176/2020); con missiva del 06 aprile 2024 l' CP_1 chiedeva la restituzione di € 1.000,00, relativa alla suddetta indennità, con la seguente motivazione “ è stata percepita l'indennità per emergenza Covid in favore
1 dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
(prevista dall'art. 29 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, dall'art.
84, commi 5 e 6, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. 126/2020, dall'art. 15, commi
1 e 2, e dall'art. 15bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L.
176/2020) non spettante”.
Rilevata la genericità della richiesta, chiede accertarsi la Pt_1 insussistenza del credito vantato dell' ed allega documentazione a sostegno CP_1 della domanda.
L' restava contumace. CP_1
Nel merito, la ricorrente ha documentato che in data 07.08.2019 cessava involontariamente il contratto a tempo determinato con la qualifica di aiuto cameriere di ristorante presso la ditta F.lli Amodio srls e in data 15.10.2019 sottoscriveva contratto di tirocinio presso il TILT Coffee srls con orario a tempo parziale orizzontale;
che, al momento dell'entrata in vigore dei decreti in questione, non era titolare di rapporto di lavoro dipendente, pensione e Naspi, dunque, nel rispetto dei requisiti richiesti (Mod. C/2 – storico ed estratto conto previdenziale allegati).
Posto che il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e non si configura come rapporto di lavoro, in assenza di prova contraria da parte dell' deve ritenersi priva di fondamento la richiesta dell' CP_1 CP_2 di ripetere le somme riconosciute a titolo di indennità per emergenza Covid-19 per il periodo dal 01.03.2020 al 30.06.2020.
All'accoglimento della domanda consegue la condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore.
P.Q.M.
2 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta e dichiara la illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito del 06.04.2024 – relativamente alla somma di € 1.000,00 a titolo di indennità per emergenza Covid-19 per il periodo dal 01.03.2020 al 30.06.2020;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese CP_1 processuali, che si liquidano nella misura di € 500, oltre RSG, IVA e CPA, da distrarsi al procuratore anticipatario.
Bari, 03 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
3
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 03 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al R.G. n. 6371/2024
TRA
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Giovanna Palmitessa
CONTRO
CP_1
contumace
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma
1, disp. att. c.p.c., e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
ha percepito l'indennità per emergenza dei lavoratori stagionali Pt_1 dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (prevista dall'art. 29 del
DL 18/2020 convertito dalla L 27/2020, dall'art 84 commi 5 e 6 del DL n. 34/2020 convertito dalla L 77/2020, dall'art 9 comma 1 del DL 10472020 convertito dalla
L. 126/2020, dall'art 15, commi 1 e 2 e dall'art 15 bis commi 1 e 2, del DL n.
137/2020 convertito dalla L.176/2020); con missiva del 06 aprile 2024 l' CP_1 chiedeva la restituzione di € 1.000,00, relativa alla suddetta indennità, con la seguente motivazione “ è stata percepita l'indennità per emergenza Covid in favore
1 dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
(prevista dall'art. 29 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, dall'art.
84, commi 5 e 6, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. 126/2020, dall'art. 15, commi
1 e 2, e dall'art. 15bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L.
176/2020) non spettante”.
Rilevata la genericità della richiesta, chiede accertarsi la Pt_1 insussistenza del credito vantato dell' ed allega documentazione a sostegno CP_1 della domanda.
L' restava contumace. CP_1
Nel merito, la ricorrente ha documentato che in data 07.08.2019 cessava involontariamente il contratto a tempo determinato con la qualifica di aiuto cameriere di ristorante presso la ditta F.lli Amodio srls e in data 15.10.2019 sottoscriveva contratto di tirocinio presso il TILT Coffee srls con orario a tempo parziale orizzontale;
che, al momento dell'entrata in vigore dei decreti in questione, non era titolare di rapporto di lavoro dipendente, pensione e Naspi, dunque, nel rispetto dei requisiti richiesti (Mod. C/2 – storico ed estratto conto previdenziale allegati).
Posto che il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e non si configura come rapporto di lavoro, in assenza di prova contraria da parte dell' deve ritenersi priva di fondamento la richiesta dell' CP_1 CP_2 di ripetere le somme riconosciute a titolo di indennità per emergenza Covid-19 per il periodo dal 01.03.2020 al 30.06.2020.
All'accoglimento della domanda consegue la condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore.
P.Q.M.
2 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta e dichiara la illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito del 06.04.2024 – relativamente alla somma di € 1.000,00 a titolo di indennità per emergenza Covid-19 per il periodo dal 01.03.2020 al 30.06.2020;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese CP_1 processuali, che si liquidano nella misura di € 500, oltre RSG, IVA e CPA, da distrarsi al procuratore anticipatario.
Bari, 03 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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