Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4291/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA FRANZ LEHAR n. 8, presso lo studio dell'Avv. MOSCATO ALESSANDRA, che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERVETERI n. 12, presso lo studio dell'Avv. SESTINI GIANLUCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo l' 11/4/2008 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 30/9/2024; con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 10/7/2024, che in questa sede integralmente si richiamano:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg.ri Parte_1
e dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile affinché Parte_2 effettui le annotazioni conseguenti;
- disporre che la casa coniugale sita in Palermo alla via Villa Cardillo n.
20/b di proprietà esclusiva della sig.ra , sia a lei assegnata con tutto Parte_1
l'arredo ed il corredo ivi esistente e in cui vivrà unitamente al figlio Per_1 dando atto che il sig. ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi a Parte_2
Roma nel settembre 2023;
- disporre che il sig. partire dal gennaio 2024 e fino al dicembre Parte_2
2024 provveda al pagamento del contributo al mantenimento per il figlio ancorché maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in Per_1 quanto studente universitario. Il suddetto mantenimento verrà versato direttamente alla sig.ra nella misura di € 500,00 entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese e con aggiornamento ISTAT.
Dal gennaio 2025 il sig. verserà un contributo al mantenimento Parte_2 per il figlio versato alla sig.ra nella misura di € 400,00 Per_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese e con aggiornamento ISTAT;
- disporre che il sig. versi alla sig.ra la somma di € Parte_2 Parte_1
1.700,00 quali arretrati del contributo al mantenimento per il figlio Per_1 nella misura di € 150,00 mensili a partire dal gennaio 2025 e sino al soddisfo.
- disporre che le spese straordinarie del figlio siano suddivise tra Per_1
i genitori nella misura del 60% a carico del sig. 40% a carico della Parte_2 sig.ra sino al dicembre 2024 mentre dal gennaio 2025 saranno Parte_1 divise nella misura del 50% ciascuno, in entrambi i casi come da protocollo del Tribunale di Palermo, che quivi deve intendersi interamente ripetuto e
2 trascritto. In espressa deroga a quanto sopra precisato, i coniugi concordano che le spese straordinarie superiori agli € 1.000,00 verranno suddivise tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
In espressa deroga al protocollo summenzionato, si precisa che il costo dei voli del figlio laddove volesse raggiungere il padre a Roma o in altra città Per_1 in cui egli andrà a vivere, saranno totalmente a carico del sig. Parte_2
- i coniugi concordano che l'assegno unico spettante per il figlio Per_1 ed ogni altro eventuale ulteriore sussidio sarà percepito al 100% dalla madre
- stante che il figlio è ormai maggiorenne, non si prevede alcunché Per_1 relativamente ai tempi di permanenza con ciascun genitore, lasciando il ragazzo libero di scegliere ed accordarsi liberamente con i genitori;
- le parti dichiarano di avere già regolato tra loro ogni rapporto economico e/o patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per qualunque ragione e/o causale, stante che entrambe sono economicamente autosufficienti, fatta eccezione per la somma relativa agli arretrati del contributo al mantenimento, come sopra meglio precisato.
- i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei passaporti o documenti validi per l'espatrio, e la presente dichiarazione dovrà servire come nulla osta, valendo per qualsiasi autorità competente per il rilascio ed il rinnovo degli stessi e, comunque i coniugi si obbligano sin d'ora a sottoscrivere eventuali dichiarazioni ed istanza che verranno richieste dalle competenti autorità”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 4291/2024:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato in data 30/9/2024 e sottoscritto il 10/7/2024 e riportate in parte motiva;
3 - dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 4 p. 1, dell'anno 2008).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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