Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6012 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 28/3/2025 e vertente
TRA
(C.F. , con Parte_1 C.F._1 l'avvocato Maurizio M. Scaccabarozzi nel cui studio in Lecco Piazza degli Affari 12 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. e TE P.IVA_1 CP_2
(C.F. , con l'avvocato Lavinia
[...] C.F._2
Ruggieri nel cui studio in Roma Via Monte Santo 25 sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13028 pubblicata il
7/9/2022 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 9
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con citazione ritualmente notificata gli attori hanno evidenziato quanto segue:
1- che nel mese di giugno 2016 si erano rivolti al convenuto, in quanto commercialista, per essere assistiti in materia tecnico-tributaria in conseguenza di una verifica fiscale eseguita dall'Agenzia delle Entrate nei loro confronti, 2- che a fronte della futura attività professionale avevano pagato le fatture emesse dal convenuto a titolo di acconto con le parcelle 56 e 57/2016 per un importo complessivamente versato pari ad €24.048,00, 3- che controparte non aveva svolto alcuna attività in favore di essi attori nonostante l'acconto ricevuto così rendendosi inadempiente al mandato ricevuto, 4- che con pec del 31-7-2018 venivano richiesti, senza esito, chiarimenti come senza esito veniva tentata la negoziazione assistita, 5- che nessun saldo era stato versato, 6- che controparte era stata negligente con la conseguenza che doveva essere dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cc e che il convenuto doveva essere condannato al risarcimento dei danni e, 7- che, in subordine doveva essere applicato l'istituto di cui all'art. 2041 cc in quanto per effetto della risoluzione 'viene meno la causa giustificativa dell'arricchimento'. Ciò premesso hanno concluso chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del contratto d'opera per inadempimento di controparte con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo di €24048,00. In subordine hanno chiesto che, accertato l'indebito arricchimento di controparte, quest'ultima fosse condannata alla restituzione della somma di € 24048,00 ed in ulteriore subordine che i compensi fossero ridotti in base alle tariffe vigenti.
Si è costituito il convenuto contestando le avverse domande ed affermando fra l'altro quanto segue:
1- di avere adempiuto alla 'prima parte' dell'incarico professionale ricevuto come emergeva dalle stesse allegazioni delle controparti senza avere tuttavia ricevuto il saldo del compenso in quanto, nelle more, il rapporto fiduciario era venuto meno e le prestazioni convenute non erano state completate (donde la mancata richiesta del saldo), 2- di avere ricevuto l'incarico in data 22- 6-2016 dal e dalla società convenuta (rappresentata dal socio CP_2 CP_2 unitamente a tal ) in seguito a verifica fiscale riguardante la Per_1 società per gli anni 2013/16, 3- di avere di conseguenza incontrato più volte il al fine di decidere quali adempimenti fossero necessari per CP_2 sanare eventuali irregolarità contabili e rettificare le dichiarazioni dei redditi: il quale, in data 12-7-2016, aveva accettato il preventivo CP_2 di €10.000,00 da porre a carico di ciascuno degli attori ed in data 13-7- 2016 aveva versato gli acconti, 4- che aveva trasmesso, in data 28-7-2016, all'avv Tognozzi (difensore incaricato per la parte penale) un parere scritto pag. 2 di 9 sui correttivi da adottare e quindi aveva rappresentato alle controparti quali fossero le condotte da tenere, 5- che nell'autunno 2016 gli attori avevano deciso di non avvalersi più della consulenza di esso convenuto, 6- che il diritto alla restituzione in caso di risoluzione del contratto non si applicava, ai contratti a prestazioni periodiche, per le prestazioni già eseguite e, 7- che la misura del compenso richiesto era stata tacitamente riconosciuta per fatti concludenti da controparte. Ciò premesso ha chiesto il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese e risarcimento del danno ex art.96 cpc. Espletata attività istruttoria e subentrato l'odierno giudicante le parti, all'esito del processo, hanno precisato le conclusioni come in atti e, all'udienza a trattazione scritta del 13-4-2022, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato la risoluzione, per colpa del convenuto, del contratto d'opera stipulato fra le parti in epoca successiva e prossima al 22-6-2016 e condannato alla Parte_1 restituzione, a controparte, della somma di € 24.048,00 con gli interessi legali dalla domanda al saldo, somma pari all'acconto ricevuto.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “In primo luogo è opportuno ricordare che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233 c.c. una generale presunzione legale di onerosità del contratto. Al professionista che dimostri di avere ricevuto un incarico da parte del cliente e di avere provveduto al relativo adempimento compete dunque, normalmente, il diritto al compenso senza che sia necessaria la prova, da parte del primo, di avere pattuito con il secondo il pagamento di un corrispettivo, sia pure senza determinarne il relativo ammontare (cfr. Cass. civ. n. 23893/2016). Con riferimento all'attività professionale svolta dal commercialista, è stato osservato, in particolare, che il professionista ha diritto alla liquidazione del compenso ogniqualvolta fornisca la prova dell'esistenza di un contratto di consulenza concluso con l'assistito o con un terzo, nonché dell'effettiva esecuzione dell'opera promessa. A tal fine, non è in ultimo necessaria la dimostrazione del conferimento di un incarico in forma scritta vertendosi in materia di contratto a forma libera, come tale suscettibile di prova con qualunque mezzo.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, può ritenersi, innanzitutto, pacifico il conferimento al convenuto, da parte degli attori, dell'incarico professionale di assistenza tecnico-tributaria, in epoca prossima e successiva all'accertamento fiscale (del 22-6-2016), al fine di tutelare la società convenuta in relazione ad un controllo dell'Agenzia delle Entrate che aveva consentito di accertare l'esistenza di numerose irregolarità. Risulta inoltre riscontrato il compimento di un'attività iniziale pag. 3 di 9 del convenuto volta ad acquisire le necessarie informazioni nel corso di alcuni incontri preliminari. Controverso è invece se il , pacifica l'effettuazione della Parte_1 preliminare attività volta ad acquisire informazioni utili per esprimere un successivo parere da valere anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, abbia invece adempiuto alla propria obbligazione di fornire appunto detto parere convenuto in forza del contratto d'opera stipulato in epoca prossima al 22-6-2016 e pacificamente cessato per mutuo consenso delle parti al venir meno, alcuni mesi dopo, del rapporto fiduciario fra le parti stesse. Al riguardo si rileva preliminarmente che dell'opera intellettuale prestata dal sarebbe dovuta emergere prova documentale Parte_1 presumendosi che la complessità delle verifiche tecniche richieste e lo scopo delle stesse (in seno ad attività di assistenza tecnico-tributaria come indicato nelle fatture e come ricavabile dal rilevante compenso pattuito), da compendiare al fine di contestare l'operato dell'Agenzia delle Entrate, rendevano necessaria, da parte del commercialista, la predisposizione di atti in forma scritta. Quindi non era sufficiente, per adempiere al mandato, un mero parere in forma orale al committente, peraltro non utilizzabile ulteriormente per eventuali contestazioni all'operato dell'amministrazione finanziaria con la quale sarebbe stato necessario instaurare un contraddittorio. Irrilevante pertanto quanto emerso dalla prova per testi ammessa dal precedente giudicante. Come detto nessuna prova documentale dell'attività svolta (in forma di pareri, memorie, richieste alla p.a., ecc.) è stata fornita dal convenuto che ha prodotto solo atti, ricevuti da controparte, inerenti l'accesso dell'Agenzia delle Entrate. Donde fondata risulta la domanda di risoluzione ex art. 1453 cc avanzata dagli attori non potendosi ritenere adempiuto, nemmeno parzialmente, l'incarico conferito con il contratto d'opera solo a fronte della partecipazione del convenuto ad alcuni incontri preliminari (finanche presso un bar) che non hanno condotto ad alcuna puntuale verifica dei dati contabili ed alla predisposizione, da parte del , di un parere Parte_1 tecnico utilizzabile nelle competenti sedi onde evitare le prospettate sanzioni di legge. Né risulta realizzata un'attività prodromica alla redazione degli atti necessari per tutelare gli attori. E l'acconto versato deve considerarsi un pagamento anticipato rispetto alle convenute prestazioni non ancora rese attesa l'epoca di emissione di poco successiva al conferimento dell'incarico ed il rilevante importo corrisposto. L'attività svolta dal convenuto si deve pertanto compendiare solo in alcuni incontri preliminari volti a conseguire informazioni senza che, in detti incontri, sia stato fornito alcun contributo professionale.
Deve pertanto essere dichiarata la risoluzione del contratto meglio sopra descritto per grave inadempimento del convenuto il quale nessuna delle pattuite prestazioni ha reso e lo condanna, a mente dell'art. 1458 cc pag. 4 di 9 (la sentenza di risoluzione rispetto alle prestazioni già eseguite ha un effetto recuperatorio ex tunc), alla restituzione, a parte attrice, dell'acconto ricevuto pari ad €24048,00 con gli interessi legali dalla domanda al saldo considerato che il contratto oggetto di esame non risulta essere ad esecuzione continuata o periodica e cioè non integra alcuna di quelle fattispecie negoziali che fanno sorgere obbligazioni di durata in capo ad entrambe le parti con una serie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo da parte di tutti i contraenti.
La domanda volta a conseguire il risarcimento del danno (danno peraltro nemmeno quantificato e solo genericamente enunciato) non può, invece, essere accolta in assenza di prova.
Assorbita la domanda subordinata ex art. 2041 cc.
Al rigetto delle prospettazioni di parte convenuta segue il rigetto della domanda ex art. 96 cpc avanzata da detta parte. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di citazione in appello e in integrale riforma della sentenza n. 13028/2022, emessa, a definizione della causa sub n. 76028/2018 R.G., dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Roberto Ghiron e pubblicata in data 07.09.2022, così giudicare: In via principale e nel merito: ✓ accogliere il presente appello e per l'effetto rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate, anche in via preliminare, in quanto infondate in fatto e in diritto;
✓ rigettare tutte le domande svolte da (C.F. e P.I.: TE
), con sede in Roma alla Via Monte Santo n. 25, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e dal Dott. C.F.: Controparte_2
), nato a [...] il [...] ed ivi residente alla C.F._2
Via Ripetta n. 35 nel giudizio di primo grado (Tribunale di Roma R.G. 76028/2018) e, per l'effetto: condannare TE come sopra generalizzata, a restituire/versare/pagare in favore del Dott.
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 e ivi residente a[...] l'importo di € 18.291,66, oltre interessi dal dovuto al saldo e condannare il Dott. CP_2 come sopra generalizzato, a restituire/versare/pagare in favore
[...] del Dott. (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 07.12.1980 e ivi residente a[...] l'importo di € 12.245,88 oltre interessi dal dovuto al saldo. In via subordinata, nel merito:
✓ accogliere il presente appello e per l'effetto rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate, anche in via preliminare, in quanto infondate in fatto e in diritto;
✓ accertato il parziale adempimento da parte del Dott. dell'incarico conferito nel giugno 2016 da Parte_1 [...]
e dal Dott. liquidare in TE Controparte_2
pag. 5 di 9 favore del Dott. il relativo compenso secondo le tariffe Parte_1 professionali vigenti e, per l'effetto, condannare TE
(C.F. e P.I.: , con sede in Roma alla Via Monte Santo
[...] P.IVA_1
n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore e dal Dott.
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
14.05.1975 ed ivi residente a[...], in via tra loro solidale, al pagamento dell'importo come sopra liquidato in favore del Dott.
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...]. In ogni caso: ✓ con vittoria di competenze e spese di lite del presente grado di giudizio da porre a carico solidale di e del Dott. TE CP_2 ed in favore del Dott. , oltre rimborso
[...] Parte_1 forfetario spese generali al 15%, IVA e C.P.A., come per legge.”.
Hanno resistito e TE CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.ma Corte di
[...]
Appello adita, ogni contraria istanza rigettata, rigettare il gravame proposto dal Dott. in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di lite oltre rimborso forfetario delle spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge”
Vanamente tentata la bonaria composizione, l'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 28/3/2025.
§ 4. – L'appello contiene un unico e articolato motivo con cui lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente Parte_1 ritenuto che l'adempimento del contratto d'opera professionale necessitasse dell'elaborazione di atti scritti, trascurando che il compito demandato sarebbe consistito nell'apprestare assistenza fiscale, occasionata da una verifica dell'Agenzia delle Entrate, mediante esame della documentazione e mediante suggerimento sulle condotte da assumere e sulla possibile rettifica delle irregolarità, a fronte del quale sarebbe stata versata in acconto la somma di € 24.048,00, e che egli, verificata la gravità, avrebbe consigliato di ricorrere al ravvedimento operoso fornendo indicazioni su come procedere, tutte circostanze provate con i testi, le cui deposizioni il Tribunale aveva completamente trascurato. Inoltre, il Tribunale sarebbe stato sviato dall'allegazione non dimostrata che l'oggetto dell'incarico fosse stato quello di assistere anche nel procedimento penale Controparte_2 che l'aveva coinvolto, trascurando che l'assistenza non potesse riguardare il procedimento penale, non essendoci stata necessità né di instaurare un contraddittorio né un contenzioso con l'Amministrazione finanziaria.
Il motivo è infondato.
pag. 6 di 9 Il Tribunale ha correttamente escluso che l'incarico professionale demandato al fosse circoscritto all'esame della documentazione e Parte_1
a generici suggerimenti sulle condotte da assumere e sulla possibile rettifica delle irregolarità.
Tanto ha fatto valorizzando le causali delle fatture di pagamento che testualmente riportano: “Onorari dovuti in acconto per l'assistenza tecnica nella verifica fiscale eseguita dall'Agenzia delle Entrate…”, e avuto riguardo all'entità del compenso, il cui solo acconto è pari ad € 24.048,00. Proprio la circostanza che i committenti, e TE
fossero, a loro volta, rispettivamente uno studio che Controparte_2 prestava consulenza fiscale a vasta clientela e un commercialista, depone nel senso che, in seguito alla verifica fiscale, fossero alla ricerca di un professionista del loro medesimo settore particolarmente esperto al quale demandare una complessa assistenza tecnico-tributaria. In particolare, l'entità del compenso, in solo acconto, esclude che il mandato avesse potuto disimpegnarsi con sporadici incontri, per lo più al bar, nel corso dei quali il committente si limitò a consegnare la documentazione acquisita in sede di verifica e non andò Parte_1 oltre il consiglio di rettificare le dichiarazioni fiscali o avvalersi del ravvedimento operoso, tanto, e nulla altro, emergendo dalle deposizioni testimoniali.
La circostanza che nessun atto, al di là del suggerimento, fosse stato compiuto, indica che si rese inadempiente, spettando a Controparte_2 lui dare prova di avere dato esecuzione al mandato professionale non di semplice consulenza orale, ma di instaurazione, quanto meno, del contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria che scongiurasse l'accertamento. Tanto si desume dalle stesse allegazioni dell'appellante secondo cui avrebbe elaborato uno “schema riepilogativo” delle società clienti della indicando per ciascuna come avrebbero dovuto essere rettificate CP_1 le dichiarazioni. In realtà il documento è stato predisposto e prodotto dalla stessa non reca traccia delle modalità con cui si sarebbero dovute CP_1 rettificare le dichiarazioni, né è pensabile che per tutte quelle società elencate la richiesta di fosse stata quella di avere un consiglio CP_1 verbale su come procedere. Vero è che avrebbe dovuto Parte_1 elaborare la rettifica delle dichiarazioni opponendo le correzioni all'Amministrazione finanziaria, adempimento che non ha provato di aver assolto.
La circostanza è confermata dalla stessa mail del 28/7/2016, enfatizzata da a riprova di una propria attività di cui Parte_1 sarebbe rimasta traccia scritta. In realtà, non solo si tratta di scrittura attribuibile ad un diverso professionista, ma nella mail Controparte_3 indirizzata all'avvocato che si interessava del procedimento penale, dopo l'illustrazione del ricorso alla rettifica correttiva accompagnata dal pag. 7 di 9 versamento di maggiori imposte, la allude esplicitamente alla CP_3 spettanza di tali incombenze in capo allo stesso con le Parte_1 parole: non esitare (ndr esiterà) ad integrare e meglio specificare Pt_1 quanto riportato”. Tutto ciò prova anche che non può dolersi che gli Parte_1 sarebbe stato attribuito un improprio compito di assistenza di CP_2 nel procedimento penale che l'aveva coinvolto, spettando a lui le
[...] contestazioni endoprocedimentali, o eventualmente nell'ambito del contenzioso tributario, che avrebbero scongiurato l'avvio del procedimento penale del quale cominciava ad interessarsi l'avvocato Gianluca Tognozzi. Non è, infine, reclamabile il diritto a trattenere l'acconto ricevuto in relazione all'attività preliminare pacificamente avviata, perché il mandato non portato a compimento, con inadempimento grave, giustifica la risoluzione dell'intero rapporto e la restituzione di ogni anticipazione, non versandosi, come ha puntualmente spiegato il primo giudice, in ipotesi di prestazione continuata o periodica che ammetterebbe prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo da parte dei contraenti, ma di un'obbligazione unitaria lasciata gravemente inadempiuta, la quale, oltretutto, non ha minimamente giovato né a né a TE
. Controparte_2
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e
[...] TE CP_2
contro la sentenza n. 13028 pubblicata il 7/9/2022 resa tra le
[...] parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di Parte_1 Contr lite, in favore di e TE CP_2
, liquidate in complessivi € 4.888,00, di cui €
[...] 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
pag. 8 di 9 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 28/3/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 9 di 9