Sentenza 3 luglio 2009
Massime • 1
La prescrizione quinquennale dei crediti acquistati "iure hereditatis" per un pregresso rapporto di lavoro decorre dalla data di apertura della successione e quindi di acquisizione del credito da parte dell'erede, mentre per il periodo in cui il rapporto lavorativo ha avuto regolare svolgimento, ove lo stesso non sia assistito da stabilità reale, trova applicazione la normativa che esclude la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, dovendosi ritenere che la sospensione della prescrizione, non applicabile all'erede attesa l'attuale inesistenza di una posizione di soggezione rispetto al datore di lavoro, continui ad applicarsi per il periodo pregresso in cui il rapporto lavorativo ha avuto svolgimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2009, n. 15687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15687 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - rel. Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24479/2007 proposto da:
MOBILIFICIO BUSONI S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ERCOLINI FABIO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MP RI , quale erede di MP CO;
- intimata -
sul ricorso 29897/2007 proposto da:
MP RI quale erede di MP CO , elettivamente domiciliata i n ROMA, VIA COLA DI RIENZO 190, presso lo studio dell'avvocato PUCCI NARDUCCI ALICE, che la rappresenta e difende, gi usta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MOBILIFICIO BUSONI S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ERCOLINI FABIO, gi usta mandato in calce al ricorso;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERÀ FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1319/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/10/2006 r.g.n. 1659/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2009 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;
udito l'Avvocato ERCOLINI FABIO;
Udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione del ricorso principale;
rigetto primo motivo, accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale ergo accoglimento per quanto di ragione.
FATTO
Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, di Livorno, notificato in data 4.8.1998, MP LO , nella qualità di erede del proprio fratello MP AN , premesso che fra quest'ultimo e la società "IC SO s.n.c. di Livorno" era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'1.2.1984 sino al momento della sua morte avvenuta il 19.7.1996, con diritto del lavoratore all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore commercio, e premesso che tale rapporto lavorativo non era stato mai regolarizzato nel corso degli anni, esponeva che il proprio fratello aveva percepito un compenso mensile, specificamente indicato in ricorso, inferiore ai minimi contrattuali, e non aveva mai ricevuto mensilità supplementari ed altri istituti contrattuali, fra cui il T.F.R., per cui essa erede era rimasta creditrice, per tali titoli, della complessiva somma di L. 243.283.615, oltre agli accessori di legge. Chiedeva pertanto l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire la somma predetta con condanna della società convenuta alla relativa erogazione.
Istauratosi il contraddittorio, il IC convenuto eccepiva il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente, la parziale estinzione per prescrizione quinquennale del credito vantato, nonché l'infondatezza nel merito della domanda avversaria. Con sentenza in data 23.6.2005 il Tribunale di Livorno, disposta la chiamata in causa dell'INPS ex art. 107 c.p.c., in parziale accoglimento del ricorso proposto, ritenuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la riconducibilità delle mansioni svolte dal lavoratore al *6^* livello del contratto collettivo di settore, ed applicata la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi a decorrere dalla data di cessazione del rapporto, condannava la società convenuta alla corresponsione della somma di Euro 118.050,62, oltre agli accessori di legge.
Avverso tale sentenza proponeva appello il IC SO s.n.c. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 6.10.2006, in parziale accoglimento del proposto gravame, condannava la società appellante al pagamento in favore della MP , nella qualità di coerede di MP AN , della minore somma di Euro 40.910,60 (concernente la quota di pertinenza della stessa), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dall'1.8.2006 al soddisfo.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il IC SO s.n.c. con tre motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso la MP , che propone a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi di gravame. Il ricorrente principale resiste con controricorso, ex art. 371 c.p.c., comma 4, al ricorso incidentale.
L'INPS risulta essersi solo costituito con procuratore speciale. La TT ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. DIRITTO
Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei due ricorsi perché proposti avverso la medesima sentenza.
Col primo motivo di gravame il ricorrente principale lamenta violazione dell'art. 81 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
In particolare osserva il IC ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della MP , atteso che la domanda di condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive in favore del proprio dante causa MP AN importava necessariamente la domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, siccome evidenziato dalla stessa Corte territoriale che aveva rilevato la pregiudizialità logico - giuridica di tale domanda di accertamento. Rileva quindi parte ricorrente che, a seguito del decesso di MP AN , non poteva certamente trasmettersi agli eredi, nel coacervo ereditario derelitto, alcun "diritto all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato", per cui appariva evidente la carenza di legittimazione ad agire della MP;
ciò in quanto, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, e nel caso di specie il diritto all'accertamento del dedotto rapporto di lavoro subordinato non si era certamente trasmesso all'erede ma si era estinto con la morte del MP AN , unico soggetto legittimato al riguardo. Col secondo motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione dell'art. 2948 c.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c.. In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la non decorrenza della prescrizione quinquennale in corso di rapporto, atteso che siffatto principio non si applicava ai crediti acquistati iure hereditatis per un pregresso rapporto di lavoro del dante causa con lo stesso datore;
e rileva inoltre che dalle prove documentali esistenti in atti e dalle deposizioni testimoniali assunte era emerso che il TT non versava, neppure ex post, in uno stato di soggezione psicologica nei confronti della società. Di conseguenza il presunto diritto di credito della TT era prescritto quanto meno sino al 26.3.1992, essendo la prima richiesta di pagamento intervenuta il 26.3.1997.
Col terzo motivo di gravame la società ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddico ria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
5. In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla base di una non corretta valutazione della credibilità e del contenuto delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio e delle prove documentali prodotte, fra cui la dichiarazione rilasciata dal TT alla Banca Popolare di Novara in occasione della richiesta di un prestito personale avente sostanziale valore confessorio in ordine al tipo di attività svolta, dalle quali emergeva inequivocabilmente il carattere occasionale delle prestazioni svolte dal TT in favore del IC SO.
Avverso la stessa sentenza propone ricorso incidentale TT LO lamentando, col primo motivo di gravame, violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c.. In particolare rileva la ricorrente che la stessa, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, aveva agito in giudizio in qualità di erede di TT AN al fine di vedere riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra quest'ultimo e la società IC SO s.n.c. nel periodo in questione;
pertanto la natura subordinata di tale rapporto aveva carattere prodromico e necessario rispetto alla susseguente quantificazione dei crediti vantati in virtù di detto rapporto, con la conseguenza che essendo il diritto in questione per sua natura inscindibile, avrebbe dovuto essere azionato congiuntamente da tutti i coeredi, quali litisconsorzi necessari ex art. 102 c.p.c., ovvero, in carenza di tale azione congiunta, avrebbe dovuto disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi non costituiti, e quindi della sorella TT LL . Col secondo motivo di gravame la ricorrente incidentale lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. In particolare rileva la ricorrente che la sentenza impugnata, nell'assumere la non riconducibilità della fattispecie in esame ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, appariva non corredata da sufficiente motivazione.
Il ricorso principale proposto dal IC SO s.n.c. non è fondato e non può pertanto trovare accoglimento.
In particolare, in ordine al primo motivo, osserva il Collegio che l'azione proposta dalla TT con il ricorso introduttivo del giudizio deve correttamente qualificarsi azione di condanna, essendo volta a conseguire la condanna di controparte, previo accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato istauratosi con il dante della causa della ricorrente, al pagamento di determinati istituti contrattuali ovvero alla corresponsione delle differenze retributive in conseguenza del riconosciuto vincolo della subordinazione.
Ed invero, posto che nella prospettazione di parte ricorrente assume rilievo fondamentale la qualificazione della domanda avanzata dalla ricorrente, ritiene innanzi tutto il Collegio di dover evidenziare che tutte le sentenze che decidono il merito di una causa contengono invero anche un accertamento intorno al rapporto giuridico dedotto in giudizio, perché questa è la premessa di qualsiasi altro provvedimento (di condanna o costitutivo); la caratteristica dell'azione di accertamento è di tendere ad una sentenza di mero accertamento, che ha cioè la specifica funzione e l'unico scopo di accertare quale sia la situazione giuridica esistente fra le parti. Per contro l'azione di condanna, se pur presuppone l'accertamento del diritto in capo all'attore ed il suo insoddisfacimento, è peraltro finalizzata ad ottenere una pronuncia che, oltre ad accertare il rapporto controverso, condanni il debitore all'adempimento. Ciò porta inequivocabilmente a ritenere che, siccome rilevato dalla Corte territoriale, la domanda proposta nella fattispecie in esame deve qualificarsi quale domanda di condanna.
Nè vale in proposto obiettare che la domanda di condanna al pagamento delle reclamate differenze retributive si pone in realtà come una domanda subordinata al positivo esito della domanda di accertamento dell'esistenza di siffatto rapporto, che costituisce quindi il presupposto ed il fondamento della domanda di condanna. Ed invero nel caso di specie ci troviamo in presenza non già di una domanda di puro accertamento, bensì di una vera e propria domanda di condanna al pagamento in favore dell'erede delle differenze retributive di spettanza del proprio dante causa, il cui accoglimento presuppone peraltro l'accertamento della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro e delle differenze retributive reclamate. E pertanto assolutamente corretto si appalesa l'assunto della Corte territoriale secondo cui l'interpretazione complessiva di buona fede del ricorso introduttivo poneva chiaramente in evidenza che la volontà della ricorrente fosse quella di chiedere la condanna della convenuta al pagamento in suo favore, in virtù dell'accettazione dell'eredità, delle differenze retributive maturate in favore del de cuius.
Ed invero, se pur può in ipotesi ravvisarsi una carenza di interesse ad agire in relazione all'esperimento di una azione di puro accertamento, nel caso in cui la parte (erede) chiede la condanna della controparte alla erogazione di una determinata prestazione in conseguenza dell'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non può revocarsi in dubbio sia l'esistenza della legittimazione ad agire che l'esistenza dell'interesse agire in capo all'erede.
Ciò in quanto agli eredi del de cuius si trasmettono tutti i diritti relativi allo stato giuridico dello stesso ogni qual volta - come nella fattispecie - essi siano fonte di diritti patrimoniali. Alla stregua di quanto sopra il suddetto motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Del pari infondato è il secondo motivo di gravame.
Sul punto rileva il Collegio che per i crediti acquistati iure hereditario per un pregresso rapporto di lavoro, si applica la prescrizione quinquennale ma solo con decorrenza dalla data di apertura della successione, e quindi di acquisizione del detto credito da parte dell'erede, mentre per il periodo in cui il rapporto lavorativo ha avuto regolare svolgimento, non può non trovare applicazione la normativa che esclude la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, in caso di rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale.
Ciò in quanto, coerentemente a quanto rilevato nella sentenza dei questa Corte del 9.5.1991 n. 5150, richiamata dalla ricorrente, la sospensione della prescrizione non è applicabile ai crediti di lavoro una volta cessato il rapporto lavorativo, non potendosi più ritenere alcuna posizione di soggezione del lavoratore (ed a maggior ragione, dell'erede del lavoratore); ma, argomentando a contrariis e proprio in considerazione della ratio della norma, siffatta sospensione troverà applicazione in relazione al periodo pregresso in cui il rapporto lavorativo ha avuto luogo.
In ordine al terzo motivo va rilevato che trattasi di motivo che, concernendo la credibilità dei testi e la valutazione della prova assunta, involge in realtà la valutazione di specifiche questioni di fatto, valutazione non consentita in sede di giudizio di legittimità.
Devesi sul punto evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell'iter logico - argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1^, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1^, 21.8.2006 n. 18214;
Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3^, 15.4.2000 n. 4916). E sul punto deve altresì ribadirsi l'indirizzo consolidato in base al quale "la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive" (Cass. sez. lav., 20.3.2008 n. 7600; Cass. sez. lav., 8.3.2007 n. 5286; Cass. sez. lav., 15.4.2004 n. 7201;
Cass. sez. lav., 7.8.2003 n. 11933; Cass. sez. lav., 9.4.2001 n. 5231). In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se - nella motivazione in fatto della sentenza impugnata - siano stati dal ricorrente denunciati specificamente - ed esistano effettivamente - vizi (quali, nel caso di specie, la carente, insufficiente o contraddittoria motivazione) che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.
Orbene nel caso di specie la Corte territoriale, nel ritenere la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, ha fatto riferimento alle deposizioni testimoniali assunte ed alla documentazione prodotta dalle parti, rilevando come da tali acquisizioni probatorie risultasse confermata la stabile messa a disposizione delle energie lavorative e l'inserimento del dante causa della ricorrente nell'organizzazione imprenditoriale della società convenuta;
ed ha evidenziato altresì il valore probatorio della polizza contro gli infortuni a favore del TT e di quella sulla vita a favore dello stesso e dei suoi eredi, entrambe stipulate dalla società odierna ricorrente, rilevando per contro la scarsa significatività della dichiarazione liberatoria resa dal TT stante la assoluta mancanza di elementi che dessero conto del contesto in cui la dichiarazione stessa era stata rilasciata e delle finalità con essa perseguite.
E pertanto, dal momento che il giudice di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza delle ragioni del proprio convincimento esplicitando l'iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla scelta ed alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della propria decisione, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimità. Il vizio non può invero consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza.
In conclusione, il motivo si risolve in parte qua in un'inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d'appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non può trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759). Alla stregua di quanto sopra il ricorso principale non può trovare accoglimento.
Per quel che riguarda il ricorso incidentale proposto da TT LO , osserva innanzi tutto il Collegio che chiaramente infondata si appalesa l'eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata dalla ricorrente principale in sede di controricorso al ricorso incidentale.
Osserva invero il Collegio che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, ancorché conferita con formulazione generica, non rende inammissibile il suddetto ricorso, in quanto l'inscindibile collegamento della procura con l'atto cui accede vale a determinarne la specialità, nel senso richiesto dall'art. 365 c.p.c, pur in mancanza di un espresso riferimento alla sentenza da impugnare ed al giudizio per cassazione (Cass. sez. 1^, 4.4.2002 n. 4800); ciò in quanto tale procura, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo, e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore (Cass. sez. 3^, 14.2.2008 n. 3539; Cass. sez. 3^, 17.3.2006 n. 5894; Cass. sez. 2^, 7.9.2004 n. 18006; Cass. sez. lav., 9.8.2004 n. 15381). Posto ciò osserva il Collegio che entrambi i motivi formulati dalla parte con il ricorso incidentale sono peraltro inammissibili. Ritiene il Collegio di dover preliminarmente rilevare la mancata ottemperanza da parte della ricorrente incidentale all'onere di formulare il quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., inserito nel codice di rito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art.6, sanzionata espressamente con l'inammissibilità del ricorso.
In proposito rileva il Collegio che l'art. 27 del decreto legislativo in questione prevede che le disposizioni del capo 1 del suddetto decreto, ad eccezione di quelle contenute negli artt. 1 e 19, si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto;
e pertanto la disposizione di cui all'art. 366 bis c.p.c., introdotta per come detto dall'art. 6 del decreto in questione, troverà applicazione nel caso di specie, versandosi in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata in data posteriore (decisione del 6.10.2006 depositata in cancelleria il 20.10.2006) alla data (2.3.2006) di entrata in vigore del decreto legislativo. Nè può ritenersi che il suddetto principio di diritto sia implicitamente compreso nei proposti motivi di gravame sotto il profilo che negli stessi la parte avrebbe proceduto ad una chiara sintesi logico - giuridica della questione sottoposta all'attenzione del Collegio con il ricorso incidentale, mettendo quindi quest'organo decidente in condizioni accogliere o rigettare il gravame. Questa Corte ha invero ripetutamente evidenziato che il quesito di diritto non può essere individuato attraverso una operazione di estrapolazione dal motivo del ricorso, affidata al lettore della esposizione e non direttamente rilevata dal ricorso stesso (Cass. sez. 3^, 1.9.2008 n. 21970), dovendo il quesito di diritto essere formulato in modo rigoroso e preciso (Cass. sez. trib., 29.2.2008 n. 5471), di talché deve ritenersi inammissibile la formulazione implicita di tale quesito nello stesso motivo del ricorso, atteso che una siffatta interpretazione dell'art. 366 bis c.p.c., si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma (Cass. sez. 3^, 26.2.2008 n. 4968); ed invero il difensore deve formulare una apposita quaestio iuris da cui dipenderà la stessa ammissibilità del motivo.
Nel caso di specie la ricorrente non solo non ha formulato alcun quesito, ossia non ha posto alla Corte alcun interrogativo, ma si è limitata ad esporre la propria tesi, oggetto del proposto ricorso incidentale, in palese violazione del disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c.. Va, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso incidentale proposto.
In ordine al regolamento delle spese, rileva il Collegio che, avuto riguardo al rigetto del ricorso principale ed alla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale proposti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti predette le spese relative al presente giudizio di legittimità; nessuna statuizione va per contro adottata nei confronti dell'Inps, non avendo il detto Istituto svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte:
Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa tra le relative parti le spese del presente giudizio di legittimità; nulla per tali spese nei confronti dell'Inps.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2009