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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/10/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1985/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1985/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. LISSIGNOLI ELENA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], CP_1 Parte_2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. GIACCONE LOREDANA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Parte_3
hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in PAMPARATO (CN) il 12/06/1982, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II,
Serie A, dell'anno 1982; - che dal matrimonio sono nati i figli a Mondovì il 29/10/1985, e a Per_1 Per_2
Ceva il 07/04/1994, entrambi economicamente autosufficienti;
- che il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 947/2023 emessa in data 13/12/2023, pubblicata il 22/12/2023, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati;
2) i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegni di mantenimento e alimentari, essendo titolari di redditi autonomi sufficienti;
3) i coniugi dichiarano di non volersi riconciliare;
4) dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
5) letto l'art. 473-bis.13, 3° co. c.p.c. dichiarano l'inesistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o altre connesse e dichiarano non esservi documenti o provvedimenti giurisdizionali ancorché precedenti emessi relativamente ai minori;
6) in ottemperanza al disposto di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., confermano le indicazioni relativamente alle rispettive disponibilità patrimoniali e reddituali di cui al punto D) del presente atto;
7) i coniugi si concedono altresì reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio”;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi, tenuto conto della maggiore età dei figli della coppia ed essendo i medesimi economicamente autosufficienti, può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti i quali hanno dichiarato e riconoscono di aver definito ogni loro rapporto economico e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro. Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato il [...] a [...], e , nata il Parte_3
05/08/1962 SAN EL DO (CN), celebrato in PAMPARATO (CN) il
12/06/1982, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3
, parte II, Serie A, dell'anno 1982 ;
- Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle stesse da intendersi qui trascritte;
- Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAMPARATO (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1985/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. LISSIGNOLI ELENA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], CP_1 Parte_2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. GIACCONE LOREDANA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Parte_3
hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in PAMPARATO (CN) il 12/06/1982, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II,
Serie A, dell'anno 1982; - che dal matrimonio sono nati i figli a Mondovì il 29/10/1985, e a Per_1 Per_2
Ceva il 07/04/1994, entrambi economicamente autosufficienti;
- che il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 947/2023 emessa in data 13/12/2023, pubblicata il 22/12/2023, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati;
2) i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegni di mantenimento e alimentari, essendo titolari di redditi autonomi sufficienti;
3) i coniugi dichiarano di non volersi riconciliare;
4) dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
5) letto l'art. 473-bis.13, 3° co. c.p.c. dichiarano l'inesistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o altre connesse e dichiarano non esservi documenti o provvedimenti giurisdizionali ancorché precedenti emessi relativamente ai minori;
6) in ottemperanza al disposto di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., confermano le indicazioni relativamente alle rispettive disponibilità patrimoniali e reddituali di cui al punto D) del presente atto;
7) i coniugi si concedono altresì reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio”;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi, tenuto conto della maggiore età dei figli della coppia ed essendo i medesimi economicamente autosufficienti, può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti i quali hanno dichiarato e riconoscono di aver definito ogni loro rapporto economico e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro. Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato il [...] a [...], e , nata il Parte_3
05/08/1962 SAN EL DO (CN), celebrato in PAMPARATO (CN) il
12/06/1982, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3
, parte II, Serie A, dell'anno 1982 ;
- Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle stesse da intendersi qui trascritte;
- Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAMPARATO (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi