Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7926/2023 R.L. promossa da
, rappresentata e difesa per procura in atti dagli Parte_1
avv.ti Aniello Calemma e Massimo D'Amora,
ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso come in atti;
resistente in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Valerio
Freda; resistente
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 19.12.2023, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' ed il concessionario, proponendo opposizione CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90341462
77/000, con la quale le veniva richiesto per l'importo di € 4.423,5 il pagamento di contributi già oggetto di avviso di addebito n. CP_1
1
Con memoria in data 25.11.2024 si costituiva il concessionario che eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con memoria in data 13.11.2024 si costituiva l' chiedendo CP_1
dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio dei ruoli in contestazione .
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno per fatti sopravvenuti (sgravio del ruolo opposto), l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese di lite che vanno poste secondo il principio della soccombenza virtuale a carico dell' che ha CP_1
provveduto allo sgravio solo in data 13.11.2024, benchè la sentenza n 267 del 2023 cit. che accertava la prescrizione dei crediti risalisse al 17 febbraio 2023, liquidate come da dispositivo.
Le spese di lite vanno invece compensate tra parte ricorrente ed
, non risultando che l' avesse Controparte_2 CP_1
comunicato al concessionario l'esito del giudizio conclusosi con la sentenza n. 267/2023 prima della notifica dell'atto qui impugnato.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte CP_1
ricorrente che liquida in complessivi euro 1350,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali a 15%, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
2 compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed il concessionario.
Torre Annunziata, 25.1.2025 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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37120210001416881000 e dichiarati prescritti con sentenza