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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 461/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI AL Presidente
Dr. RE TT Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 19 settembre 2024,
da
(c.f. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura alla lite già conferita in 1° grado dall'avv. Riccardo Baro (pec:
, Email_1
appellante
contro
(c.f.: , rappresentata e difesa giusta mandato unito CP_1 CodiceFiscale_1 telematicamente al ricorso di primo grado dall'avv. Giacomo Gianolla (pec:
, Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 464/2023 d.d. 17.10.2023 e avverso la sentenza definitiva n. 204/2024 d.d. 19.03.2024 del Giudice di Lavoro di
Padova, non notificata.-
In punto: qualificazione rapporto di lavoro.-
1 CONCLUSIONI
LA MIA BADANTE:
IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento del presente Appello, riformare integralmente le impugnate Sentenze del Tribunale di Padova – Sezione Lavoro, rispettivamente la
Sentenza non definitiva n. 464/2023 del 17.10.2023 e la Sentenza definitiva n.
204/2024 del 19.03.2024, pronunciate nella causa R.G. n. 1625/2022, qui unitamente
e congiuntamente appellate, a tal fine accogliendo le conclusioni formulate in primo grado da parte appellante, qui di seguito riproposte, e pertanto: A] rigettare integralmente tutte le domande gradatamente formulate in Ricorso ex art. 414 c.p.c., in quanto, per i plurimi e concorrenti motivi sopra esposti, infondate tanto in fatto quanto in diritto. IN SUBORDINE: in accoglimento del su esteso SETTIMO MOTIVO
d'appello, riformare parzialmente le impugnate Sentenze del Tribunale di Padova –
Sezione Lavoro e, previa assunzione testimoniale sul capitolo di prova n. 5 di cui alla
Memoria difensiva di primo grado, accertare che il rapporto di lavoro di cui è causa è comunque cessato alla data del 04.11.2021, con conseguente rideterminazione del quantum debeatur in favore di parte appellata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, comprensivi di rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri di Legge.
: CP_1
rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale il ricorso in appello avverso le sentenze del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro n. 464/23 e 204/24. Nel caso non venisse confermata la sentenza di primo grado e/o si affrontassero le altre questioni e domande formulate si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già avanzate e che qui si ritrascrivono: In via subordinata, in caso di ritenuta legittimità del/dei contratti per prestazione occasionale per cui è causa: - per tutti i motivi di cui in premessa accertarsi
e dichiararsi l'illegittimità del contratto di co.co.co. stipulato in data 13.04.2021 per violazione dell'art. 409, n. 3, c.p.c.; - per tutti i motivi di cui in premessa accertarsi e dichiararsi che il rapporto instaurato in data 13.04.2021 deve essere qualificato come un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. e quindi accertarsi e dichiararsi che la ricorrente è dipendente a tempo pieno e indeterminato della convenuta
a far data dal 13.04.2021 o da altra data che risulterà di giustizia con conseguente diritto alla retribuzione spettante a partire dal momento in cui si riterrà avvenuta la detta costituzione/trasformazione; - per tutti i motivi di cui in premessa condannarsi la convenuta alla costituzione/ricostituzione/trasformazione di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con la ricorrente a far data dal 13.04.2021 o da altra data
2 che risulterà di giustizia oltre alla condanna al pagamento in favore della ricorrente di tutte le retribuzioni maturate e non corrisposte a far data dal 13.04.2021 e alle differenze retributive maturate nel periodo dal 13.04.2021 al 04.11.2021 pari €
26.905,00 o in altra somma che risulterà di giustizia. In via di ulteriore subordine, nel caso in cui il contratto di co.co.co. sia ritenuto illegittimo ma non si ritenga di qualificare il rapporto come di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.: - per tutti i motivi di cui in premessa accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del contratto di co.co.co. stipulato in data 13.04.2021 per violazione dell'art. 409, n. 3, c.p.c.; - per tutti i motivi di cui in premessa accertarsi e dichiararsi che il contratto di co.co.co. intercorso tra le parti dal
13.04.2021 al 31.08.2021 deve essere qualificato come contratto di collaborazione eterorganizzata ai sensi dell'art. 2, d. lgs. 81/15 con conseguente condanna della convenuta al pagamento alla ricorrente delle differenze retributive maturate e pari ad €
17.492,00. Con vittoria delle spese di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente esponeva di aver operato per la convenuta nel periodo compreso tra il 14.12.2020 e il 04.11.2021 in forza dei seguenti contratti di lavoro:
a) dal 14.12.2020 al 13.01.2021, dal 14.01.2021 al 13.02.2021 e dal 13.02.2021 al
12.04.2021 con contratto per prestazione occasionale ai sensi dell'art. 61, comma
2, del Dlgs. n. 276/2003;
b) dal 13.04.2021 al 31.08.2021 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
c) dal 16.09.2021 al 04.11.2021 con contratto per prestazione professionale.
Con particolare riferimento ai contratti per lavoro occasionale evidenziava la violazione dell'art. 54bis del d.l. n. 50/2017 con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta.
In merito al contratto di collaborazione coordinata e continuativa rilevava l'insussistenza degli elementi qualificatori.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato Controparte_2 in fatto e in diritto evidenziando, in particolare, che la ricorrente aveva sempre svolto a propria attività lavorativa in piena autonomia e senza vincoli di orario.
Con sentenza non definitiva il giudice patavino accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 01.04.2021 e rimetteva la causa in istruttoria per la determinazione del quantum debeatur.
3 In parte motiva rilevava che, dalla documentazione in atti e non contestata da controparte, risultava di tutta evidenza il superamento dei limiti di compenso annuale così come stabiliti dal comma 1, lettera c) dell'art. 54bis del d.l. n. 50 del 2017.
Con particolare riferimento alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti il giudice euganeo evidenziava che “i contratti “per prestazione occasionale” intercorsi tra le parti fanno tutti menzione dell'art. 61, comma 2 del decreto legislativo n.
276/2003, abrogato dall'art. 52, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81. La cooperativa resistente si difende sostenendo che, alla luce di ciò, i rapporti di lavoro oggetto di causa non possono che essere ricondotti all'ambito applicativo proprio della fattispecie generale sul lavoro autonomo di cui all'art. 2222 c.c.; - la prospettazione difensiva della cooperativa resistente non può essere accolta. In considerazione della volontà delle parti così come concretamente espressa e formalizzata nei contratti di lavoro stipulati, deve ritenersi definitivamente accertato che tra di esse è intercorso un rapporto di lavoro occasionale tecnicamente inteso, come tale assoggettato alla disciplina dell'art. 54 bis del decreto-legge n. 50 del
2017, che è ed era la norma in vigore alla data di stipulazione di ciascun contratto di lavoro. Difatti, anche espungendo dal testo dell'accordo contrattuale il rinvio all'art. 61, comma 2 del decreto legislativo n. 276/2003, ciò che residua è
l'inequivoca volontà di costituire un rapporto di lavoro per “prestazione occasionale”, non solo in quanto così è indicato dal nomen iuris assegnato dalle parti al contratto, ma anche in quanto è così pattuito nella clausola 1 dello stesso;
- tanto chiarito in punto di fatto, alla luce della struttura tipologica propria della fattispecie contemplata dall'art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 2017, il lavoro per prestazioni occasionali è un'attività lavorativa suscettibile di essere svolta tanto in forma autonoma, quanto in forma coordinata e continuativa. Pertanto, non vi è ragione di escludere che nella specie l'art. 54 bis possa e debba trovare applicazione, né impone di giungere ad una diversa conclusione l'allegazione difensiva della
secondo cui il rapporto di lavoro della ricorrente avrebbe avuto Parte_1 esecuzione in forma sostanzialmente autonoma”.
In merito alle conseguenze, evidenziava l'irrilevanza delle concrete modalità esecutive della prestazione laddove “ciò detto, la sanzione della trasformazione del rapporto di
“prestazione occasionale” in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato è imposta dalla legge a prescindere da quali siano le concrete modalità esecutive della prestazione, sul solo presupposto del superamento dei limiti
4 orari ovvero di compenso stabiliti dalla norma. Il meccanismo sanzionatorio della
“trasformazione” ex lege del rapporto sottrae al Giudice qualsivoglia potere di accertamento sul caso concreto e sfugge dall'operatività di qualsivoglia meccanismo presuntivo, relativo o assoluto che sia. La legge infatti non presume, con o senza possibilità di prova contraria, che in caso di superamento dei limiti legali il rapporto si sia svolto nelle forme del lavoro subordinato. Semmai, nella ratio legis della norma in esame è ravvisabile un atteggiamento di indifferenza dell'ordinamento rispetto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, limitandosi essa a sanzionare con la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato la violazione del precetto primario che impone il rispetto di limiti orari e/o di compenso;
- tanto chiarito, la prova dell'avvenuto superamento del limite di compenso annuale di 2.500,00 € deve ritenersi adempiuta relativamente al periodo successivo al 31 marzo 2021, atteso che dalla relativa busta paga risulta che è lo “stipendio” relativo alla mensilità
“Marzo 2021” ad aver determinato il superamento della soglia legale (per un totale di € 3.462,00 maturati nel corso del 2021 sino a quel momento); - per tali ragioni, la domanda deve essere accolta”.
Con riferimento al quantum debeatur, con la sentenza definitiva condannava la convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 20.647,08, a titolo di differenze retributive maturate ed € 3.102,28 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condannava, altresì, la convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquidava in € 5.388,00 (oltre accessori).
2. Impugna la sentenza formulando otto (8) motivi di appello. Controparte_2
2.1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza per errata ricostruzione del fatto per difetto di univocità del nomen iuris assegnato alle parti al contratto, inidoneità del medesimo a fondare un accertamento di trasformazione del connesso rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato con conseguente errata applicazione dell'art. 54bis del
D.L. 54/2017.
Evidenzia, in particolare, che il giudice di prime cure non ha adeguatamente valorizzato le effettive modalità attraverso cui la collaborazione si è concretamente realizzata nonché la mancata valutazione circa la sussistenza degli elementi presuntivi della subordinazione rilevando che l'espressione “prestazione occasionale” può riferirsi sia alla prestazione autonoma occasionale (c.d. PAO) che alla “prestazione occasionale sotto la direzione del committente (c.d. PrestO).
5 2.2. Con il secondo motivo di appello rileva l'errata ricostruzione del significato della pattuizione contenuta nella clausola 1 del contratto stipulato dalle parti e l'errata applicazione dell'art. 54 bis del d.l. n. 50/2017 siccome dalla semplice lettura della clausola si conferma la volontà di costituire un rapporto di lavoro autonomo.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per apparente/omessa motivazione circa la ricostruzione in fatto del significato della pattuizione contenuta nella clausola 1 del contratto stipulato tra le parti e conseguente errata applicazione dell'art. 54bis del d.l. n. 50/2017.
2.4. Con il quarto motivo si duole della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per la corretta ricostruzione della volontà contrattuale delle parti, laddove la corretta lettura delle clausole n. 2, 6 e 7 rilevano la natura autonoma del contratto stipulato tra le parti.
2.5. Con il quinto motivo censura la decisione per errata applicazione delle disposizioni di cui all'art. 54 bis del d.l. n. 50/2017 in quanto l'attività lavorativa svolta, come nel caso di specie, in maniera autonoma, è regolata unicamente dall'art. 2222 c.c..
2.6. Con il sesto motivo si duole della condanna al pagamento delle differenze retributive maturate e corrisposte a decorrere dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro, ribadendo l'inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 54bis del d.l. n. 50/2017.
2.7. Con il settimo motivo denuncia l'erroneità della sentenza per la mancata ammissione del capitolo di prova n. 5 con conseguente erronea ricostruzione in fatto della data di cessazione del rapporto di lavoro, indicata nel giorno 21.11.2023 in luogo del
04.11.2021.
2.8. Con l'ottavo motivo nell'auspicata ipotesi che venga accolto l'appello chiede la rifusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
3. SI il contradditorio resiste al gravame concludendo per il suo CP_1 rigetto.
Evidenzia, in particolare, che le prestazioni occasionali regolate dall'art. 54 bis del d.l.
n. 50/2017 possono essere svolte sia in maniera autonoma che subordinata, laddove il superamento del limite di compenso annuale di 2.500,00 comporta ope legis la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Ripropone le difese di primo grado relativamente alla subordinazione anche in fatto del rapporto di lavoro come concretamente svoltosi.
Conclude rimarcando che all'udienza del 19.03.2024 le parti convenivano sul quantum debeatur in ipotesi di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
6 4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 6 novembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e, come tale essendo corretta la ricostruzione normativa e fattuale della vicenda effettuata dal giudice di prime cure.
6. Il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione e per evidente comunanza di censure e sono nel complesso infondati con conseguente assorbimento del sesto motivo
(svolto in punto an debeatur) e dell'ottavo (sulla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio).
L'art. 54 bis, comma 1, del decreto-legge n. 50/2017 dispone che: “
1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore
a 5.000 €; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 €, elevati a 15.000
€ per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 €. c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 €”.
Il successivo comma 20 stabilisce che: “In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta
7 accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
7. Nel caso di specie, è pacifico tra le parti, documentalmente provato e non oggetto di gravame il superamento dei limiti di compenso annuale di cui all'art. 54 bis, comma 1, lettera c.
In particolare, come si evince dalla documentazione in atti, la ricorrente nel corso dell'anno 2021 ha percepito i seguenti importi:
a) € 950,00 con causale “stipendio gennaio 2021;
b) € 270,00 con causale “stipendio gennaio 2021”;
c) € 1.142,00 con causale “stipendio febbraio 2021”;
d) € 1.100,00 con causale “stipendio marzo 2021”;
e) € 1.100,00 con causale “stipendio aprile 2021”;
f) € 1.100,00 con causale “stipendio maggio 2021”;
g) € 1.100,00 con causale “stipendio giugno 2021”;
h) € 1.100,00 con causale “stipendio luglio 2021”;
i) € 240,00 con causale “stipendio agosto 2021”;
j) € 450,00 con causale “stipendio settembre 2021”;
k) € 900,00 con causale “stipendio ottobre 2021”;
l) € 103,00 con causale “stipendio novembre 2021”.
5. In riferimento alla qualificazione del rapporto, dalla documentazione in atti, è di tutta evidenza la comune volontà delle parti di costituire un rapporto di lavoro per prestazione occasionale, tenendo conto del nomen iuris assegnato dalle parti ai contratti per cui è causa e alle diverse clausole in esso contenute nonché al comportamento, anche successivo, delle parti.
6. Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono e dalla documentazione prodotta, risulta automatica la riconduzione della fattispecie nel paradigma dell'art. 54 bis del d.l.
n. 50/2017, con conseguente trasformazione ex lege del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, così come statuito dal comma 20, con conseguente irrilevanza e indifferenza delle concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa
7. Ad abundantiam questa Corte rileva, in ogni caso, la sussistenza, nel caso di specie, di tutti gli indici sintomatici della subordinazione, essendo emerso la continuità della
8 prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito nonché l'assenza in capo alla ricorrente di rischio e di una seppur minima struttura aziendale.
8. Anche il settimo motivo è privo di pregio.
9. Correttamente il giudice di prime cure non ha ammesso il capitolo di prova n. 5 (“vero che in data 05.11.2021, alle ore 10:10, in data 15.11.2021, alle ore 16:20 e in data
26.11.2021, alle ore 12.00 la testimone invano contattava telefonicamente la sig.ra
”), siccome formulato in maniera generica e comunque irrilevante rispetto CP_1 ai fatti di causa.
10. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 secondo i parametri prossimi ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00) avuto riguardo al valore della controversia
(€ 23.749,26), all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed alle tariffe professionali vigenti, con distrazione a favore dell'avv. GIANOLLA Giacomo dichiaratosi antistatario.
11. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. GIANOLLA Giacomo dichiaratosi antistatario;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 06.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TT RE AL GI
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI AL Presidente
Dr. RE TT Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 19 settembre 2024,
da
(c.f. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura alla lite già conferita in 1° grado dall'avv. Riccardo Baro (pec:
, Email_1
appellante
contro
(c.f.: , rappresentata e difesa giusta mandato unito CP_1 CodiceFiscale_1 telematicamente al ricorso di primo grado dall'avv. Giacomo Gianolla (pec:
, Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 464/2023 d.d. 17.10.2023 e avverso la sentenza definitiva n. 204/2024 d.d. 19.03.2024 del Giudice di Lavoro di
Padova, non notificata.-
In punto: qualificazione rapporto di lavoro.-
1 CONCLUSIONI
LA MIA BADANTE:
IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento del presente Appello, riformare integralmente le impugnate Sentenze del Tribunale di Padova – Sezione Lavoro, rispettivamente la
Sentenza non definitiva n. 464/2023 del 17.10.2023 e la Sentenza definitiva n.
204/2024 del 19.03.2024, pronunciate nella causa R.G. n. 1625/2022, qui unitamente
e congiuntamente appellate, a tal fine accogliendo le conclusioni formulate in primo grado da parte appellante, qui di seguito riproposte, e pertanto: A] rigettare integralmente tutte le domande gradatamente formulate in Ricorso ex art. 414 c.p.c., in quanto, per i plurimi e concorrenti motivi sopra esposti, infondate tanto in fatto quanto in diritto. IN SUBORDINE: in accoglimento del su esteso SETTIMO MOTIVO
d'appello, riformare parzialmente le impugnate Sentenze del Tribunale di Padova –
Sezione Lavoro e, previa assunzione testimoniale sul capitolo di prova n. 5 di cui alla
Memoria difensiva di primo grado, accertare che il rapporto di lavoro di cui è causa è comunque cessato alla data del 04.11.2021, con conseguente rideterminazione del quantum debeatur in favore di parte appellata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, comprensivi di rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri di Legge.
: CP_1
rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale il ricorso in appello avverso le sentenze del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro n. 464/23 e 204/24. Nel caso non venisse confermata la sentenza di primo grado e/o si affrontassero le altre questioni e domande formulate si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già avanzate e che qui si ritrascrivono: In via subordinata, in caso di ritenuta legittimità del/dei contratti per prestazione occasionale per cui è causa: - per tutti i motivi di cui in premessa accertarsi
e dichiararsi l'illegittimità del contratto di co.co.co. stipulato in data 13.04.2021 per violazione dell'art. 409, n. 3, c.p.c.; - per tutti i motivi di cui in premessa accertarsi e dichiararsi che il rapporto instaurato in data 13.04.2021 deve essere qualificato come un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. e quindi accertarsi e dichiararsi che la ricorrente è dipendente a tempo pieno e indeterminato della convenuta
a far data dal 13.04.2021 o da altra data che risulterà di giustizia con conseguente diritto alla retribuzione spettante a partire dal momento in cui si riterrà avvenuta la detta costituzione/trasformazione; - per tutti i motivi di cui in premessa condannarsi la convenuta alla costituzione/ricostituzione/trasformazione di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con la ricorrente a far data dal 13.04.2021 o da altra data
2 che risulterà di giustizia oltre alla condanna al pagamento in favore della ricorrente di tutte le retribuzioni maturate e non corrisposte a far data dal 13.04.2021 e alle differenze retributive maturate nel periodo dal 13.04.2021 al 04.11.2021 pari €
26.905,00 o in altra somma che risulterà di giustizia. In via di ulteriore subordine, nel caso in cui il contratto di co.co.co. sia ritenuto illegittimo ma non si ritenga di qualificare il rapporto come di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.: - per tutti i motivi di cui in premessa accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del contratto di co.co.co. stipulato in data 13.04.2021 per violazione dell'art. 409, n. 3, c.p.c.; - per tutti i motivi di cui in premessa accertarsi e dichiararsi che il contratto di co.co.co. intercorso tra le parti dal
13.04.2021 al 31.08.2021 deve essere qualificato come contratto di collaborazione eterorganizzata ai sensi dell'art. 2, d. lgs. 81/15 con conseguente condanna della convenuta al pagamento alla ricorrente delle differenze retributive maturate e pari ad €
17.492,00. Con vittoria delle spese di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente esponeva di aver operato per la convenuta nel periodo compreso tra il 14.12.2020 e il 04.11.2021 in forza dei seguenti contratti di lavoro:
a) dal 14.12.2020 al 13.01.2021, dal 14.01.2021 al 13.02.2021 e dal 13.02.2021 al
12.04.2021 con contratto per prestazione occasionale ai sensi dell'art. 61, comma
2, del Dlgs. n. 276/2003;
b) dal 13.04.2021 al 31.08.2021 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
c) dal 16.09.2021 al 04.11.2021 con contratto per prestazione professionale.
Con particolare riferimento ai contratti per lavoro occasionale evidenziava la violazione dell'art. 54bis del d.l. n. 50/2017 con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta.
In merito al contratto di collaborazione coordinata e continuativa rilevava l'insussistenza degli elementi qualificatori.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato Controparte_2 in fatto e in diritto evidenziando, in particolare, che la ricorrente aveva sempre svolto a propria attività lavorativa in piena autonomia e senza vincoli di orario.
Con sentenza non definitiva il giudice patavino accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 01.04.2021 e rimetteva la causa in istruttoria per la determinazione del quantum debeatur.
3 In parte motiva rilevava che, dalla documentazione in atti e non contestata da controparte, risultava di tutta evidenza il superamento dei limiti di compenso annuale così come stabiliti dal comma 1, lettera c) dell'art. 54bis del d.l. n. 50 del 2017.
Con particolare riferimento alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti il giudice euganeo evidenziava che “i contratti “per prestazione occasionale” intercorsi tra le parti fanno tutti menzione dell'art. 61, comma 2 del decreto legislativo n.
276/2003, abrogato dall'art. 52, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81. La cooperativa resistente si difende sostenendo che, alla luce di ciò, i rapporti di lavoro oggetto di causa non possono che essere ricondotti all'ambito applicativo proprio della fattispecie generale sul lavoro autonomo di cui all'art. 2222 c.c.; - la prospettazione difensiva della cooperativa resistente non può essere accolta. In considerazione della volontà delle parti così come concretamente espressa e formalizzata nei contratti di lavoro stipulati, deve ritenersi definitivamente accertato che tra di esse è intercorso un rapporto di lavoro occasionale tecnicamente inteso, come tale assoggettato alla disciplina dell'art. 54 bis del decreto-legge n. 50 del
2017, che è ed era la norma in vigore alla data di stipulazione di ciascun contratto di lavoro. Difatti, anche espungendo dal testo dell'accordo contrattuale il rinvio all'art. 61, comma 2 del decreto legislativo n. 276/2003, ciò che residua è
l'inequivoca volontà di costituire un rapporto di lavoro per “prestazione occasionale”, non solo in quanto così è indicato dal nomen iuris assegnato dalle parti al contratto, ma anche in quanto è così pattuito nella clausola 1 dello stesso;
- tanto chiarito in punto di fatto, alla luce della struttura tipologica propria della fattispecie contemplata dall'art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 2017, il lavoro per prestazioni occasionali è un'attività lavorativa suscettibile di essere svolta tanto in forma autonoma, quanto in forma coordinata e continuativa. Pertanto, non vi è ragione di escludere che nella specie l'art. 54 bis possa e debba trovare applicazione, né impone di giungere ad una diversa conclusione l'allegazione difensiva della
secondo cui il rapporto di lavoro della ricorrente avrebbe avuto Parte_1 esecuzione in forma sostanzialmente autonoma”.
In merito alle conseguenze, evidenziava l'irrilevanza delle concrete modalità esecutive della prestazione laddove “ciò detto, la sanzione della trasformazione del rapporto di
“prestazione occasionale” in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato è imposta dalla legge a prescindere da quali siano le concrete modalità esecutive della prestazione, sul solo presupposto del superamento dei limiti
4 orari ovvero di compenso stabiliti dalla norma. Il meccanismo sanzionatorio della
“trasformazione” ex lege del rapporto sottrae al Giudice qualsivoglia potere di accertamento sul caso concreto e sfugge dall'operatività di qualsivoglia meccanismo presuntivo, relativo o assoluto che sia. La legge infatti non presume, con o senza possibilità di prova contraria, che in caso di superamento dei limiti legali il rapporto si sia svolto nelle forme del lavoro subordinato. Semmai, nella ratio legis della norma in esame è ravvisabile un atteggiamento di indifferenza dell'ordinamento rispetto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, limitandosi essa a sanzionare con la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato la violazione del precetto primario che impone il rispetto di limiti orari e/o di compenso;
- tanto chiarito, la prova dell'avvenuto superamento del limite di compenso annuale di 2.500,00 € deve ritenersi adempiuta relativamente al periodo successivo al 31 marzo 2021, atteso che dalla relativa busta paga risulta che è lo “stipendio” relativo alla mensilità
“Marzo 2021” ad aver determinato il superamento della soglia legale (per un totale di € 3.462,00 maturati nel corso del 2021 sino a quel momento); - per tali ragioni, la domanda deve essere accolta”.
Con riferimento al quantum debeatur, con la sentenza definitiva condannava la convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 20.647,08, a titolo di differenze retributive maturate ed € 3.102,28 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condannava, altresì, la convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquidava in € 5.388,00 (oltre accessori).
2. Impugna la sentenza formulando otto (8) motivi di appello. Controparte_2
2.1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza per errata ricostruzione del fatto per difetto di univocità del nomen iuris assegnato alle parti al contratto, inidoneità del medesimo a fondare un accertamento di trasformazione del connesso rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato con conseguente errata applicazione dell'art. 54bis del
D.L. 54/2017.
Evidenzia, in particolare, che il giudice di prime cure non ha adeguatamente valorizzato le effettive modalità attraverso cui la collaborazione si è concretamente realizzata nonché la mancata valutazione circa la sussistenza degli elementi presuntivi della subordinazione rilevando che l'espressione “prestazione occasionale” può riferirsi sia alla prestazione autonoma occasionale (c.d. PAO) che alla “prestazione occasionale sotto la direzione del committente (c.d. PrestO).
5 2.2. Con il secondo motivo di appello rileva l'errata ricostruzione del significato della pattuizione contenuta nella clausola 1 del contratto stipulato dalle parti e l'errata applicazione dell'art. 54 bis del d.l. n. 50/2017 siccome dalla semplice lettura della clausola si conferma la volontà di costituire un rapporto di lavoro autonomo.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per apparente/omessa motivazione circa la ricostruzione in fatto del significato della pattuizione contenuta nella clausola 1 del contratto stipulato tra le parti e conseguente errata applicazione dell'art. 54bis del d.l. n. 50/2017.
2.4. Con il quarto motivo si duole della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per la corretta ricostruzione della volontà contrattuale delle parti, laddove la corretta lettura delle clausole n. 2, 6 e 7 rilevano la natura autonoma del contratto stipulato tra le parti.
2.5. Con il quinto motivo censura la decisione per errata applicazione delle disposizioni di cui all'art. 54 bis del d.l. n. 50/2017 in quanto l'attività lavorativa svolta, come nel caso di specie, in maniera autonoma, è regolata unicamente dall'art. 2222 c.c..
2.6. Con il sesto motivo si duole della condanna al pagamento delle differenze retributive maturate e corrisposte a decorrere dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro, ribadendo l'inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 54bis del d.l. n. 50/2017.
2.7. Con il settimo motivo denuncia l'erroneità della sentenza per la mancata ammissione del capitolo di prova n. 5 con conseguente erronea ricostruzione in fatto della data di cessazione del rapporto di lavoro, indicata nel giorno 21.11.2023 in luogo del
04.11.2021.
2.8. Con l'ottavo motivo nell'auspicata ipotesi che venga accolto l'appello chiede la rifusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
3. SI il contradditorio resiste al gravame concludendo per il suo CP_1 rigetto.
Evidenzia, in particolare, che le prestazioni occasionali regolate dall'art. 54 bis del d.l.
n. 50/2017 possono essere svolte sia in maniera autonoma che subordinata, laddove il superamento del limite di compenso annuale di 2.500,00 comporta ope legis la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Ripropone le difese di primo grado relativamente alla subordinazione anche in fatto del rapporto di lavoro come concretamente svoltosi.
Conclude rimarcando che all'udienza del 19.03.2024 le parti convenivano sul quantum debeatur in ipotesi di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
6 4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 6 novembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e, come tale essendo corretta la ricostruzione normativa e fattuale della vicenda effettuata dal giudice di prime cure.
6. Il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione e per evidente comunanza di censure e sono nel complesso infondati con conseguente assorbimento del sesto motivo
(svolto in punto an debeatur) e dell'ottavo (sulla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio).
L'art. 54 bis, comma 1, del decreto-legge n. 50/2017 dispone che: “
1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore
a 5.000 €; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 €, elevati a 15.000
€ per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 €. c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 €”.
Il successivo comma 20 stabilisce che: “In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta
7 accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
7. Nel caso di specie, è pacifico tra le parti, documentalmente provato e non oggetto di gravame il superamento dei limiti di compenso annuale di cui all'art. 54 bis, comma 1, lettera c.
In particolare, come si evince dalla documentazione in atti, la ricorrente nel corso dell'anno 2021 ha percepito i seguenti importi:
a) € 950,00 con causale “stipendio gennaio 2021;
b) € 270,00 con causale “stipendio gennaio 2021”;
c) € 1.142,00 con causale “stipendio febbraio 2021”;
d) € 1.100,00 con causale “stipendio marzo 2021”;
e) € 1.100,00 con causale “stipendio aprile 2021”;
f) € 1.100,00 con causale “stipendio maggio 2021”;
g) € 1.100,00 con causale “stipendio giugno 2021”;
h) € 1.100,00 con causale “stipendio luglio 2021”;
i) € 240,00 con causale “stipendio agosto 2021”;
j) € 450,00 con causale “stipendio settembre 2021”;
k) € 900,00 con causale “stipendio ottobre 2021”;
l) € 103,00 con causale “stipendio novembre 2021”.
5. In riferimento alla qualificazione del rapporto, dalla documentazione in atti, è di tutta evidenza la comune volontà delle parti di costituire un rapporto di lavoro per prestazione occasionale, tenendo conto del nomen iuris assegnato dalle parti ai contratti per cui è causa e alle diverse clausole in esso contenute nonché al comportamento, anche successivo, delle parti.
6. Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono e dalla documentazione prodotta, risulta automatica la riconduzione della fattispecie nel paradigma dell'art. 54 bis del d.l.
n. 50/2017, con conseguente trasformazione ex lege del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, così come statuito dal comma 20, con conseguente irrilevanza e indifferenza delle concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa
7. Ad abundantiam questa Corte rileva, in ogni caso, la sussistenza, nel caso di specie, di tutti gli indici sintomatici della subordinazione, essendo emerso la continuità della
8 prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito nonché l'assenza in capo alla ricorrente di rischio e di una seppur minima struttura aziendale.
8. Anche il settimo motivo è privo di pregio.
9. Correttamente il giudice di prime cure non ha ammesso il capitolo di prova n. 5 (“vero che in data 05.11.2021, alle ore 10:10, in data 15.11.2021, alle ore 16:20 e in data
26.11.2021, alle ore 12.00 la testimone invano contattava telefonicamente la sig.ra
”), siccome formulato in maniera generica e comunque irrilevante rispetto CP_1 ai fatti di causa.
10. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 secondo i parametri prossimi ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00) avuto riguardo al valore della controversia
(€ 23.749,26), all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed alle tariffe professionali vigenti, con distrazione a favore dell'avv. GIANOLLA Giacomo dichiaratosi antistatario.
11. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. GIANOLLA Giacomo dichiaratosi antistatario;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 06.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TT RE AL GI
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