TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/04/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI L'AQUILA
Sezione delle procedure concorsuali riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg. Magistrati:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa Giudice rel. nel procedimento n. 3-1/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ai sensi dell'art. 268 ss. CCI
promosso da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]G e (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
(AQ), Via Gabriele Rossetti n. 3, rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Gauzolino, con l'assistenza
Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento O.C.C. dei Commercialisti di
L'Aquila, Gestore della crisi Dott. ; Controparte_1
-ricorrenti -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata.
*** letto il ricorso proposto da e per l'apertura della liquidazione Parte_1 Parte_2
controllata del proprio patrimonio;
vista la relazione del professionista Gestore della crisi;
esaminati gli atti del procedimento;
udita la relazione del Giudice relatore;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2, CCI, atteso che entrambi i ricorrenti risultano residenti in [...], come da certificazioni in atti;
1 rilevato che i ricorrenti risultano titolari di redditi da lavoro dipendente, come da documentazione allegata in atti;
ritenuto, quindi, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co.1, 66 e 268 co. 1 CCI, gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuto che il presente procedimento è volto all'apertura di una procedura familiare, ai sensi dell'art. 66 CCI, essendo i ricorrenti membri della stessa famiglia (in quanto parenti entro il quarto grado) aventi sovraindebitamento di origine comune;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti, rispetto alle loro possibilità economiche, ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett c) CCI, in considerazione della rilevante esposizione debitoria verso plurimi creditori privilegiati e chirografari per un complessivo ammontare di €. 74.112,92 per il IG. , ed € 39.239,97 per la IG.ra (di cui € Parte_1 Parte_2
33.758,24 in quanto garante delle esposizioni bancarie del IG. ) a fronte di un attivo costituito, Pt_1
per quanto riguarda la IG.ra da: a) Proprietà per la quota di 1/3 sui seguenti immobili: Pt_2
Fabbricati iscritti al foglio 33, particelle 419/420, categorie catastali A/4 e C/2. Trattasi di due abitazioni ed un magazzino, di edilizia popolare, sviluppato su tre piani avente una superficie commerciale di circa 170 mq, siti nel Comune di EL TT (CS), Contrada Laise Snc. La quota della ricorrente è pari a 1/3. Terreni agricoli siti nel Comune di EL TT (CS) ai fogli 19/33/35 (visura doc. n. 25 del ricorso); b) Conto corrente presso la Controparte_2 di RO (BCC) n.2816, saldo al 14/10/2024 pari ad € 134,54 (cfr.all.30 del ricorso); c) Libretto postale cointestato con altri due familiari n.1-0954134714, con saldo ad oggi pari ad € 81,71 (Non movimentato dall'anno 2017) (all. 31 del ricorso); d) liquidità riferibili alle somme percepite a titolo di stipendio per un reddito complessivo di € 1.246,00 mensili (cfr. relazione del gestore della crisi, all. B del ricorso); e, per quanto riguarda il IG. : a) liquidità riferibili alle somme percepite a Pt_1 titolo di stipendio per un reddito complessivo di € 1.788,00 mensili (cfr. relazione del gestore della crisi, all. B del ricorso); b) saldo carta postepay di circa € 86,00 (doc. 26 del ricorso); c) € 3.000,00 quale TFR percepito dal IG. al termine del precedente rapporto di lavoro presso la M. & L. Pt_1
Carni Srl;
rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta la documentazione di cui all'art 39 CCI, come imposto dall'art 65, co. 2, CCI;
ritenuto che la documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa e attendibile poiché comprovante: a) che gli istanti non hanno fatto accesso, nei cinque anni precedenti, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) che gli istanti hanno prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la
2 propria situazione economica e patrimoniale;
c) che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., Dott. , il quale ha verificato la completezza e l'attendibilità Controparte_1
della documentazione prodotta dai ricorrenti e ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, dando atto delle cause dell'indebitamento e delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
rilevato che risulta in atti la comunicazione ex art. 269, co. 3, CCI;
rilevato che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCI;
ritenuto, quindi, che sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, con conseguente operatività del cd. automatic stay, in virtù del combinato disposto degli artt. 270, 143, 150 e 151 CCI, sicché nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
ritenuto che, ai sensi dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.; ritenuto che, ai sensi dell'art. 66 CCI, le masse attive e passive dei debitori debbano rimanere distinte;
osservato, quanto al ricorrente , che non risultano compiutamente documentate le Parte_1
spese necessarie per il mantenimento personale e familiare, posto che risulta prodotta esclusivamente prova dei redditi dallo stesso percepiti nonché dell'obbligo di corresponsione dell'assegno relativo al mantenimento dei figli, pari a € 300,00 mensili, risultando viceversa non documentate le spese straordinarie nonché le ulteriori spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare del debitore;
ritenuto, quindi, alla luce della documentazione offerta in comunicazione, che possa essere sottratta dalla liquidazione parte dei redditi percepiti a titolo di retribuzione, pari all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato dell'importo di € 300,00 mensili, dovuti dal ricorrente per il mantenimento dei figli minori, nonché dell'importo di € 200,00 mensili quale importo forfetario per le spese straordinarie, con obbligo a carico del ricorrente di versare al liquidatore la differenza;
ritenuto, quanto alla ricorrente , che non risultano compiutamente documentate le Parte_2
spese necessarie per il mantenimento personale e familiare, sicché la stessa dovrà corrispondere alla
Procedura le somme percepite a titolo di retribuzione, sottratto l'importo pari all'ammontare dell'assegno sociale;
3 ritenuto di poter autorizzare il ricorrente all'utilizzo dell'autovettura FIAT 500 tg. Parte_1
DJ541FH sino all'aggiudicazione del bene, essendo tale vettura impiegata dal debitore per recarsi presso il luogo di lavoro nonché per l'espletamento delle attività quotidiane;
verificata l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV;
verificata, dunque, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI;
precisato che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio di cui alla L. n. 3/2012), ai sensi dell'art. 276 CCI, si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233
CCI, e che, pertanto, l'accesso al beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 278 ss. CCI verrà vagliata all'esito dell'esecuzione della Procedura di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCI,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a C.F._1
L'Aquila (AQ), alla via Antica Arischia n. 46/G, e (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...], residente in C.F._2
L'Aquila (AQ), Via Gabriele Rossetti n. 3;
2) nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Jolanda Di Rosa;
3) nomina liquidatore il Gestore della crisi, Dott. Controparte_1
4) autorizza, ai sensi dell'art. 49 CCI, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater,
155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al cassetto fiscale e al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
6) a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma
3;
7) avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
4 8) avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
9) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, con esclusione dell'autovettura FIAT 500 tg. DJ541FH, che potrà essere utilizzata dal debitore Pt_1
sino a intervenuta aggiudicazione del bene;
[...]
10) dispone che risultino esclusi dalla liquidazione, quanto a , parte dei redditi Parte_1 percepiti a titolo di retribuzione, pari all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato dell'importo di € 500,00 mensili, con obbligo a carico del ricorrente di versare al liquidatore la differenza, con cadenza mensile, unitamente a ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
11) dispone che risultino esclusi dalla liquidazione, quanto a , parte dei redditi Parte_2
percepiti a titolo di retribuzione, pari all'ammontare dell'assegno sociale, con obbligo a carico della ricorrente di versare al liquidatore la differenza, con cadenza mensile, unitamente a ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
12) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di e Parte_1 Pt_2
[...]
13) dispone che il nominato liquidatore valuti con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione), in relazione alla convenienza per la procedura, se chiedere al G.D. di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
14) dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
5 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato, avendo cura di tenere distinte le masse attive e passive dei debitori;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- tenga il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
15) dispone che entro il 30/06 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
16) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del
Tribunale di L'Aquila, e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili come identificati in ricorso e nella relazione dell'O.C.C. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
17) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione al Pubblico Ministero, al liquidatore nominato e al referente O.C.C.
Così deciso nella videoconferenza del 04/04/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
6 Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI L'AQUILA
Sezione delle procedure concorsuali riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg. Magistrati:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa Giudice rel. nel procedimento n. 3-1/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ai sensi dell'art. 268 ss. CCI
promosso da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]G e (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
(AQ), Via Gabriele Rossetti n. 3, rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Gauzolino, con l'assistenza
Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento O.C.C. dei Commercialisti di
L'Aquila, Gestore della crisi Dott. ; Controparte_1
-ricorrenti -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata.
*** letto il ricorso proposto da e per l'apertura della liquidazione Parte_1 Parte_2
controllata del proprio patrimonio;
vista la relazione del professionista Gestore della crisi;
esaminati gli atti del procedimento;
udita la relazione del Giudice relatore;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2, CCI, atteso che entrambi i ricorrenti risultano residenti in [...], come da certificazioni in atti;
1 rilevato che i ricorrenti risultano titolari di redditi da lavoro dipendente, come da documentazione allegata in atti;
ritenuto, quindi, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co.1, 66 e 268 co. 1 CCI, gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuto che il presente procedimento è volto all'apertura di una procedura familiare, ai sensi dell'art. 66 CCI, essendo i ricorrenti membri della stessa famiglia (in quanto parenti entro il quarto grado) aventi sovraindebitamento di origine comune;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti, rispetto alle loro possibilità economiche, ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett c) CCI, in considerazione della rilevante esposizione debitoria verso plurimi creditori privilegiati e chirografari per un complessivo ammontare di €. 74.112,92 per il IG. , ed € 39.239,97 per la IG.ra (di cui € Parte_1 Parte_2
33.758,24 in quanto garante delle esposizioni bancarie del IG. ) a fronte di un attivo costituito, Pt_1
per quanto riguarda la IG.ra da: a) Proprietà per la quota di 1/3 sui seguenti immobili: Pt_2
Fabbricati iscritti al foglio 33, particelle 419/420, categorie catastali A/4 e C/2. Trattasi di due abitazioni ed un magazzino, di edilizia popolare, sviluppato su tre piani avente una superficie commerciale di circa 170 mq, siti nel Comune di EL TT (CS), Contrada Laise Snc. La quota della ricorrente è pari a 1/3. Terreni agricoli siti nel Comune di EL TT (CS) ai fogli 19/33/35 (visura doc. n. 25 del ricorso); b) Conto corrente presso la Controparte_2 di RO (BCC) n.2816, saldo al 14/10/2024 pari ad € 134,54 (cfr.all.30 del ricorso); c) Libretto postale cointestato con altri due familiari n.1-0954134714, con saldo ad oggi pari ad € 81,71 (Non movimentato dall'anno 2017) (all. 31 del ricorso); d) liquidità riferibili alle somme percepite a titolo di stipendio per un reddito complessivo di € 1.246,00 mensili (cfr. relazione del gestore della crisi, all. B del ricorso); e, per quanto riguarda il IG. : a) liquidità riferibili alle somme percepite a Pt_1 titolo di stipendio per un reddito complessivo di € 1.788,00 mensili (cfr. relazione del gestore della crisi, all. B del ricorso); b) saldo carta postepay di circa € 86,00 (doc. 26 del ricorso); c) € 3.000,00 quale TFR percepito dal IG. al termine del precedente rapporto di lavoro presso la M. & L. Pt_1
Carni Srl;
rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta la documentazione di cui all'art 39 CCI, come imposto dall'art 65, co. 2, CCI;
ritenuto che la documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa e attendibile poiché comprovante: a) che gli istanti non hanno fatto accesso, nei cinque anni precedenti, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) che gli istanti hanno prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la
2 propria situazione economica e patrimoniale;
c) che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., Dott. , il quale ha verificato la completezza e l'attendibilità Controparte_1
della documentazione prodotta dai ricorrenti e ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, dando atto delle cause dell'indebitamento e delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
rilevato che risulta in atti la comunicazione ex art. 269, co. 3, CCI;
rilevato che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCI;
ritenuto, quindi, che sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, con conseguente operatività del cd. automatic stay, in virtù del combinato disposto degli artt. 270, 143, 150 e 151 CCI, sicché nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
ritenuto che, ai sensi dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.; ritenuto che, ai sensi dell'art. 66 CCI, le masse attive e passive dei debitori debbano rimanere distinte;
osservato, quanto al ricorrente , che non risultano compiutamente documentate le Parte_1
spese necessarie per il mantenimento personale e familiare, posto che risulta prodotta esclusivamente prova dei redditi dallo stesso percepiti nonché dell'obbligo di corresponsione dell'assegno relativo al mantenimento dei figli, pari a € 300,00 mensili, risultando viceversa non documentate le spese straordinarie nonché le ulteriori spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare del debitore;
ritenuto, quindi, alla luce della documentazione offerta in comunicazione, che possa essere sottratta dalla liquidazione parte dei redditi percepiti a titolo di retribuzione, pari all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato dell'importo di € 300,00 mensili, dovuti dal ricorrente per il mantenimento dei figli minori, nonché dell'importo di € 200,00 mensili quale importo forfetario per le spese straordinarie, con obbligo a carico del ricorrente di versare al liquidatore la differenza;
ritenuto, quanto alla ricorrente , che non risultano compiutamente documentate le Parte_2
spese necessarie per il mantenimento personale e familiare, sicché la stessa dovrà corrispondere alla
Procedura le somme percepite a titolo di retribuzione, sottratto l'importo pari all'ammontare dell'assegno sociale;
3 ritenuto di poter autorizzare il ricorrente all'utilizzo dell'autovettura FIAT 500 tg. Parte_1
DJ541FH sino all'aggiudicazione del bene, essendo tale vettura impiegata dal debitore per recarsi presso il luogo di lavoro nonché per l'espletamento delle attività quotidiane;
verificata l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV;
verificata, dunque, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI;
precisato che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio di cui alla L. n. 3/2012), ai sensi dell'art. 276 CCI, si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233
CCI, e che, pertanto, l'accesso al beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 278 ss. CCI verrà vagliata all'esito dell'esecuzione della Procedura di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCI,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a C.F._1
L'Aquila (AQ), alla via Antica Arischia n. 46/G, e (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...], residente in C.F._2
L'Aquila (AQ), Via Gabriele Rossetti n. 3;
2) nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Jolanda Di Rosa;
3) nomina liquidatore il Gestore della crisi, Dott. Controparte_1
4) autorizza, ai sensi dell'art. 49 CCI, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater,
155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al cassetto fiscale e al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
6) a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma
3;
7) avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
4 8) avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
9) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, con esclusione dell'autovettura FIAT 500 tg. DJ541FH, che potrà essere utilizzata dal debitore Pt_1
sino a intervenuta aggiudicazione del bene;
[...]
10) dispone che risultino esclusi dalla liquidazione, quanto a , parte dei redditi Parte_1 percepiti a titolo di retribuzione, pari all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato dell'importo di € 500,00 mensili, con obbligo a carico del ricorrente di versare al liquidatore la differenza, con cadenza mensile, unitamente a ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
11) dispone che risultino esclusi dalla liquidazione, quanto a , parte dei redditi Parte_2
percepiti a titolo di retribuzione, pari all'ammontare dell'assegno sociale, con obbligo a carico della ricorrente di versare al liquidatore la differenza, con cadenza mensile, unitamente a ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
12) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di e Parte_1 Pt_2
[...]
13) dispone che il nominato liquidatore valuti con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione), in relazione alla convenienza per la procedura, se chiedere al G.D. di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
14) dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
5 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato, avendo cura di tenere distinte le masse attive e passive dei debitori;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- tenga il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
15) dispone che entro il 30/06 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
16) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del
Tribunale di L'Aquila, e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili come identificati in ricorso e nella relazione dell'O.C.C. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
17) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione al Pubblico Ministero, al liquidatore nominato e al referente O.C.C.
Così deciso nella videoconferenza del 04/04/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
6 Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
7