Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/05/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
5635/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata I sezione civile in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5635/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3925/2018 depositata in data 12.05.2018, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Pt_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Ferraro giusta procura in atti e presso il cui studio sito in Vico Equense alla via S.
Ciro, n.16 è domiciliata
APPELLANTE
E
, , , nella qualità di eredi CP_1 Controparte_2 Controparte_3 di nato in data [...] a [...] e deceduto a Casoria il Persona_1
20.01.2021
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Persona_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata per sentirla condannare al pagamento della somma di Parte_1 euro 5.000,00, comprensiva di spese, ovvero altra somma ritenuta equa, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della convenuta, con vittoria delle spese di giudizio.
In fatto, l'attore deduceva di essere proprietario di un immobile sito in Castellammare di Stabia alla via Meucci, 20, piano terra, interno A, e di aver presentato in data 11.10.2016 alla na “richiesta Pt_1 di nuovo allaccio in fogna”; che dopo 6 mesi dal sopralluogo, avvenuto il successivo 09.11.2016 ad opera dei tecnici nonostante i vari solleciti, la convenuta non autorizzava l'allaccio in fogna;
Pt_1
1
Instaurato il giudizio n. 8570 del 2017, si costituiva in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., deducendo l'infondatezza della domanda e sostenendo di aver agito nel rispetto della legge e del regolamento del servizio idrico integrato. In particolare, evidenziava che, una volta ricevuta la richiesta di allaccio da parte dell'utente, il compito della società è solo quello di verificare la completezza della domanda, la regolarità tecnica del progetto delle opere di allaccio, eseguire il sopralluogo e all'esito provvedere ad autorizzare l'allaccio ai sensi dell'art. 7 del regolamento del servizio idrico integrato, secondo cui “trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il gestore abbia provveduto a quanto stabilito al comma 4, la stessa (domanda) si intenderà accettata potendosi così dar corso ai lavori da parte del richiedente”.
Dunque, concludeva per il rigetto della domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Alla prima udienza la causa veniva rinviata per la decisione e con sentenza n. 3925/2018 depositata in data 12.05.2010, il giudice di pace accertava l'inadempimento contrattuale della Parte_1 condannando la stessa al pagamento in favore di della somma totale di euro Persona_1
2.500,00, di cui euro 2.000,00 a titolo di “danno economico” e da “stress” ed euro 500,00 per
“resistente aggravata”, oltre al pagamento delle spese di lite con attribuzione all'avv. Luigi Amodio, dichiaratosi anticipatario.
Avverso detta sentenza, proponeva impugnazione lamentando l'erronea interpretazione ed Parte_1 applicazione dell'art. 2697 c.c. per non avere il giudice di prime cure fatto corretta applicazione dei principi in materia di onere della prova. In particolare, deduceva che dalla documentazione allegata dall'attore in primo grado non era possibile ravvisare la prova di alcunché e, in particolare, del mancato riscontro alle richieste dello;
che - a differenza di quanto statuito dal giudice di pace Per_1
- la non doveva fornire alcuna prova della conoscenza da parte dello del Parte_1 Per_1 regolamento invocato e, dunque, dell'applicazione dell'istituto del silenzio assenso e che, comunque, al momento della richiesta di allaccio lo aveva sottoscritto un modulo nel quale era, altresì, Per_1 prevista la dichiarazione del sottoscrittore “di conoscere la normativa del SII e di approvarne specificamente tutte le disposizioni”.
Infine, contestava la domanda in merito all'eccessiva quantificazione del danno, rimasto comunque del tutto sfornito di prova. Chiedeva, pertanto, di accogliere l'appello con rigetto della domanda avanzata in primo grado dall'attore, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Con comparsa depositata in data 07.01.2019, si costituiva in giudizio eccependo, Persona_1 preliminarmente, “la carenza di legittimazione attiva dell'appellante” non essendo la procura speciale in atti completa, nonché l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, poi, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Verificata l'insussistenza dei vizi denunciati in merito alla procura di parte appellante, la causa veniva rinviata per acquisire il fascicolo di primo grado;
in seguito, ritenuta inammissibile la richiesta istruttoria di parte appellata poiché avanzata per la prima volta in appello, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 16.03.2023, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio in conseguenza della sospensione del difensore di parte appellata;
riassunto il giudizio con ricorso depositato in data
12.06.2023, con ordinanza del 19.12.2023 veniva dichiarata nuovamente l'interruzione atteso il decesso dell'appellato . Pertanto, il giudizio veniva riassunto con ricorso depositato Persona_1 in data 11.03.2024 e disposta, poi, la rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi dell'appellato, con decreto n. 301/2024 del 16.09.2024 il giudizio veniva riassegnato allo scrivente magistrato. Con ordinanza del 23.01.2025, attesa la ritualità della notifica nei confronti di CP_1
e , ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva
[...] Controparte_2 Controparte_3 rinviata per la precisazione delle conclusioni, per essere poi assunta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 13.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025, assegnando solo il termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190
c.p.c..
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (19.09.2018) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata (12.05.2018) e la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni (27.09.2018).
Ancora, in via preliminare, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto il gravame risulta rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342
c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le ragioni sottese
3 all'impugnazione al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale della sentenza con rigetto della domanda formulata in primo grado dallo . Per_1
Ancora, è opportuno evidenziare che il giudizio è stato riassunto nei confronti di in CP_1 qualità di coniuge, e di e in qualità di figli dell'appellato, i quali Controparte_2 CP_3
nonostante la ritualità della notifica (come accertato con ordinanza del 23.01.2025) non si sono costituiti in giudizio. Al riguardo, si evidenzia che “nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo” (Sez. 3, n. 12987, 30/6/2020, Rv. 658232). Pertanto, deve ritenersi che il ricorso per riassunzione notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità di sia, nella specie, idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale Persona_1
tra il notificante e i destinatari della notifica, i quali non hanno inteso costituirsi e contestare la suddetta qualità.
Passando al merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva, infatti, che erroneamente il giudice di pace ha ritenuto provati, da un lato, l'inadempimento della e, dall'altro, i danni lamentati dallo . Parte_1 Per_1
In effetti, alcuna prova dell'inadempimento imputato alla è stata fornita. Parte_1
È sufficiente per disattendere la domanda proposta in primo grado dallo la circostanza che Per_1 secondo l'art. 7 co. 9 del regolamento del servizio idrico integrato, “Trascorsi 30 giorni dalla data della presentazione della domanda di permesso di allacciamento senza che il gestore abbia provveduto a quanto stabilito al comma 4, la stessa si intenderà accettata potendosi così dar corso ai lavori da parte del richiedente”.
Tale disposizione deve essere letta in uno alla più generale regola di cui all'art. 20 della L. 241/1990 secondo cui “1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o
3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. …”.
4 Nel caso di specie è rimasto provato che in data 11.10.2016 inoltrava istanza per Persona_1 un nuovo allaccio in fogna, provvedendo al pagamento di euro 62,37 e che, in data 09.11.2016, dopo i vani tentativi per assenza dell'utente, i tecnici provvedevano ad effettuare il sopralluogo Parte_1 concludendo per la fattibilità dell'allaccio medesimo, come da documentazione depositata dalla Pt_1
Ebbene, applicando il richiamato principio generale del silenzio assenso, la richiesta inoltrata dall'attore era da ritenersi accolta per decorrenza del termine entro cui la società avrebbe potuto negare l'autorizzazione. Dunque, erronea è la motivazione del giudice di prime cure laddove ha ritenuto che la società appellante avrebbe dovuto allegare in giudizio l'intero regolamento e non solo uno stralcio o ancora fornire la prova che “lo stesso fosse stato reso noto all'utente all'indomani della richiesta di allaccio di nuova fogna”.
Non vi è, poi, prova dei danni lamentati dallo e liquidati in sentenza in euro 2.000,00 per Per_1 avere la “ingenerato nell'utente un danno non solo economico per ciò che era nelle sue Parte_1 intenzioni svolgere, quanto e soprattutto da stress, dovuto alla circostanza di aver adempiuto ai suoi oneri amministrativi e legali e non ricevere alcunché”. Orbene, lo non ha fornito alcuna prova Per_1 del pregiudizio economico (non ha formulato istanze istruttorie in primo grado e le allegazioni sono insussistenti). Le medesime conclusioni valgono per il danno da stress che - in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova - non può essere riconosciuto in presenza di meri disagi;
infatti, è principio consolidato che “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023), elementi questi che nella specie non sono stati allegati prima ancora che provati.
Dunque, l'appello va accolto e, in riforma della gravata sentenza, la domanda proposta da
[...] in primo grado va rigettata, con la conseguenza che va altresì riformata la sentenza nella Per_1 parte in cui ha riconosciuto l'importo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c..
Dall'accoglimento dell'appello consegue la riforma della regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado che, pertanto, unitamente alle spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM 147/22, in base ai parametri minimi dello scaglione di riferimento per le fasi effettivamente celebrate, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata
n. 3925/2018 pubblicata in data 12.05.2018, rigetta integralmente la domanda proposta da
[...] in primo grado;
Per_1
2) condanna e quali eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
al pagamento in favore della in persona del rappresentante p.t., delle spese Per_1 Parte_1 del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 633,00 per compensi professionali, oltre Iva,
Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv.
Giuseppe Ferraro, dichiaratosi anticipatario;
3) condanna di e quali eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
al pagamento in favore della in persona del rappresentante p.t., delle spese Per_1 Parte_1 del presente grado giudizio che si liquidano in euro 174,00 per spese ed euro 852,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Ferraro, dichiaratosi anticipatario.
Torre Annunziata, 23.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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