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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 30 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3178/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. A. Borghesi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. R. Ierardi giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 10369/2024, pubblicata il 18 ottobre 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
- aveva lavorato alle dipendenze della con la qualifica di dirigente medico dal CP_1
1° giugno 2018 fino al 10 febbraio 2021, data in cui era stata licenziata senza preavviso;
- il licenziamento era stato comminato a conclusione del procedimento disciplinare avviato con lettera del 20 settembre 2020, giusta la quale la le aveva contestato, CP_1 richiamando la richiesta di suo rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 326 c.p., che essa ricorrente aveva conseguito, nella graduatoria concorsuale, il posto utile all'assunzione a seguito di condotte abusive poste in essere unitamente ai componenti della Commissione
d'esame e che, inoltre, non aveva dato comunicazione all'azienda di essere sottoposta ad azione penale;
- aveva impugnato il licenziamento in giudizio, denunciandone plurimi vizi, ma la controversia era stata definita con sentenza per lei sfavorevole della Corte di appello di Roma
n. 3807/2022, confermata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1931/2023;
- nelle more del giudizio, il procedimento penale a suo carico era stato definito con la sentenza n. 498/2023 del Tribunale penale di Roma, che l'aveva assolta dal reato ascritto con la formula “perché il fatto non sussiste”; Cont
- aveva quindi chiesto alla di riaprire il procedimento disciplinare e di definirlo con la sua immediata riassunzione;
Cont
- la aveva riaperto il procedimento disciplinare, ma, nonostante la pronuncia del Giudice penale ormai irretrattabile, aveva confermando il licenziamento già irrogato;
- questo provvedimento datoriale era illegittimo sotto plurimi profili.
Pertanto, domandava:
“a. accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento comminato dalla in CP_1 data 10.02.2021 ed impugnato ritualmente in data 19-23-02.2021 a mezzo lettera raccomandata con impugnazione ribadita via P.E.C. in data 25.02.2021, del successivo provvedimento di chiusura del procedimento disciplinare (conferma del licenziamento disposto in pendenza di giudizio penale) riaperto a seguito di sentenza di assoluzione della ricorrente notificato in data 11.07.2023 ed impugnato dalla lavoratrice in data 05.08.2023 per tutti i motivi indicati in narrativa, per l'effetto, condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 stat. lav. (nella formulazione originaria, precedente alle modifiche di cui alla l.
92/12) ancora applicabile alle amministrazioni pubbliche) l' alla CP_1 reintegrazione della dott.ssa nel proprio posto di lavoro con le mansioni e Parte_1
2 l'inquadramento professionale precedentemente svolte con contestuale pagamento di una indennità risarcitoria parametrata alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore al momento della cessazione, da corrispondere dal momento dell'illecito licenziamento sino
a quello della effettiva reintegrazione della ricorrente, oltre interessi e rivalutazione
b. In subordine, ove si ritenesse applicabile alla presente fattispecie l'art. 18 stat. lav. nella formulazione successiva alla riforma di cui alla legge 92/12 (c.d. legge fornero), accertare
e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente e, per l'effetto, condannare l' alla reintegrazione della dott.ssa nel proprio CP_1 Parte_1 posto di lavoro con le mansioni precedentemente svolte con contestuale pagamento di una indennità risarcitoria parametrata alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore al momento della cessazione, da corrispondere dal momento dell'illecito licenziamento sino
a quello della effettiva reintegrazione della ricorrente, oltre interessi e rivalutazione (art.
18, comma 1 nuovo testo);
c. In caso di mancato accoglimento della superiore domanda, accertata e dichiarata
l'illegittimità del licenziamento irrogato alla dott.ssa , annullato il Parte_1 licenziamento alla stessa irrogato, condannare la resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al novellato art. 18, co. 4 con le mansioni precedentemente svolte e contestuale condanna alla indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dovuta alla ricorrente, nella misura massima ivi prevista di dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione (art. 18, comma 4 nuovo testo);
d. in via ancora subordinata accertata e dichiarato il diritto della ricorrente alla tutela attenuata prevista dalla legge, per l'effetto condannare la resistente, alla corresponsione in favore della dott.ssa della 'indennità prevista dall'art. 18, co. 5 nella misura Parte_1 massima di 24 mensilità ovvero nella diversa misura accertata come dovuta in ragione del contegno tenuto dalla resistente, oltre interessi e rivalutazione (art. 18, comma 5 nuovo testo);
e. in estremo subordine, accertata e dichiarata la violazione della procedura disciplinare per le ragioni argomentate in diritto, condannare alla corresponsione di una CP_1 indennità parametrata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto percepita dalla ricorrente nella misura massima di dodici mensilità, ovvero nella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione (art. 18, comma 6 nuovo testo);
In ogni scenario con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente procuratore anticipatario”.
3 2. Nel contraddittorio con la con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le CP_1 domande. A fondamento, poneva in sintesi le seguenti ragioni:
- la ricorrente afferma, ma non prova, l'irrevocabilità della sentenza penale di assoluzione;
- comunque, questa sentenza non produce gli effetti voluti dalla lavoratrice. Infatti, in sede disciplinare è ben possibile procedere alla rinnovata valutazione dei fatti già oggetto d'imputazione penale anche a fronte di una pronuncia di tal genere, considerato che, a parte l'ipotesi di accertamento della loro insussistenza materiale, la responsabilità penale può essere esclusa pure in caso di mancato riscontro, oltre ogni ragionevole dubbio, di un qualsiasi elemento della fattispecie incriminatrice;
- tanto è accaduto nel caso di specie, in quanto la ricorrente è stata assolta in sede penale perché l'accusa non aveva potuto provare la fondatezza dell'imputazione, stante l'inutilizzabilità, per ragioni di ordine processuale, dell'unico strumento di prova di cui disponeva, ossia le intercettazioni;
- pertanto, nel processo penale non vi è stata alcuna ricostruzione dei fatti d'interesse, né accertamento della loro insussistenza, sicché l'amministrazione non era affatto tenuta a revocare il licenziamento già intimato alla;
Pt_1
Cont
- di contro, la ha legittimamente provveduto a una valutazione di conferma del disvalore disciplinare del comportamento ascritto alla lavoratrice;
- di conseguenza, poiché la legittimità del licenziamento in parola è stata già accertata con efficacia di giudicato all'esito del precedente giudizio promosso dalla lavoratrice, è preclusa in questa sede ogni altra valutazione in merito;
- la ricorrente lamenta l'esistenza di un motivo illecito del licenziamento, sul presupposto che non sarebbe esistita alcuna preclusione alla ripresa del servizio da parte sua, in quanto l'amministrazione l'aveva assunta con contratto a tempo determinato in pendenza del contenzioso sul licenziamento. Tuttavia, la doglianza è inammissibile, perché si sarebbe dovuta far valere nel giudizio sull'impugnazione del licenziamento, ormai definito con sentenza passata in giudicato, che copre il dedotto e il deducibile;
- inoltre, le deduzioni della ricorrente sulla natura simulata del licenziamento sono generiche e non indicano quale sarebbe il motivo reale sotteso al recesso dal datore di lavoro;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 1345 cc, il motivo illecito determinante deve avere efficacia esclusiva nell'insorgenza della volontà del datore di lavoro di licenziare il dipendente, mentre nel caso di specie la causa del provvedimento datoriale è stata accertata come legittima;
4 - sotto altro profilo, va osservato che l'incarico in questione era stato conferito alla a Pt_1 tempo determinato e la ricorrente era stata scelta attingendo a un'apposita graduatoria, secondo la procedura delineata dall'Accordo collettivo nazionale. La circostanza, dunque, nulla prova circa l'asserita persistenza del vincolo fiduciario tra le parti, che, secondo la prospettazione della lavoratrice, non sarebbe mai venuto meno;
- l'esame delle altre questioni sollevate dalla ricorrente resta assorbito dalla ragione più liquida fin qui esposta.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 18 novembre
2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A Parte_1 sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) illegittimità del licenziamento disciplinare in seguito alla riapertura del procedimento, perché comminato in totale assenza dei presupposti di legge, in violazione di norme di diritto positivo e della contrattazione collettiva, in particolare, dell'art. 653 cpp e dell'art. 55 ter D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Violazione e falsa applicazione delle norme di legge sopra indicate, nonché degli artt. 112 e 115 cpc, 2697 cc;
b) motivazione in frode alla legge e a norme d'ordine pubblico ex art. 1344 cc, motivo illecito
(unico ed esclusivo) della condotta datoriale ex art. 1345 cc e simulazione assoluta;
c) illegittimità del licenziamento disciplinare per carenza del requisito di motivazione.
4. La depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello, formulando CP_1 eccezioni in rito e in merito.
5. All'udienza del 30 aprile 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. In limine, osserva la Corte che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente d'individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale. D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto, secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, essendo invece richiesto, a pena d'inammissibilità, soltanto che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (Cass. S.U. 27199/2017, Cass. n. 13535/2018, n. 7675/2019).
7. Nel merito, l'appello è infondato.
8. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, vale osservare che sulla questione d'interesse è intervenuta la recente sentenza n. 6514 dell'11 marzo 2025, che ha ribadito il seguente principio di
5 diritto: “L'art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo introdotto dall'art. 69 del d.lgs.
n. 150 del 2009, si interpreta nel senso che, qualora sia intervenuta una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, l'ufficio competente è tenuto a riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale anche nel caso in cui sia intervenuto il giudicato civile sulla legittimità della sanzione disciplinare irrogata prima della sentenza penale irrevocabile”.
9. Nella motivazione della predetta sentenza la Suprema Corte ha altresì richiamato il pregresso consolidato orientamento in tema, ribadendo i seguenti principi di diritto, pure d'interesse nel presente giudizio:
- il venir meno della c.d. “pregiudiziale penale” tra procedimento penale e procedimento amministrativo ha reso necessario regolare per legge il possibile conflitto tra i loro esiti, pur rimanendo l'amministrazione datrice di lavoro libera di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti accertati;
- l'art. 55 ter, commi 1, 2 e 4 del D.lgs. n. 165/2001, nel regolare i possibili conflitti tra l'esito del procedimento penale concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione e l'esito del procedimento disciplinare concluso con l'irrogazione di una sanzione, prevede un procedimento unitario, articolato in due fasi, in cui il previsto rinnovo della contestazione dell'addebito deve essere effettuato pur sempre in ragione dei medesimi fatti storici già oggetto della prima contestazione disciplinare, in relazione ai quali, in tutto o in parte, è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso;
- la determinazione di conferma o di modifica della sanzione già irrogata ha effetti ex tunc, e l'accertamento in sede giurisdizionale della sua legittimità non può che operare ex tunc.
10. Con particolare riguardo ai rapporti tra giudicato penale e procedimento disciplinare, con la sentenza n. 19514/2024 la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito:
- la regola di cui all'art. 653 cpc dev'essere intesa nel senso che il giudicato di assoluzione in sede penale non incide in modo automatico e assoluto sul giudizio civile avente ad oggetto il provvedimento disciplinare, in quanto: 1) la sentenza penale deve avere escluso la materialità delle condotte e non solo la loro rilevanza penale, con la conseguenza che, anche nel caso di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, l'esclusione della rilevanza penale delle
6 condotte può assumere effetti diretti nell'ambito del procedimento disciplinare solo se la materialità delle condotte è sovrapponibile nei due procedimenti;
2) in altri termini,
l'esclusione della materialità delle condotte di cui al giudicato penale deve avere ampiezza tale da non lasciar residuare elementi fattuali che comunque possano avere autonoma rilevanza disciplinare, dovendo in sostanza la fattispecie penale coincidere in tutti i suoi elementi con quella disciplinare oggetto della contestazione e senza, quindi, che quest'ultima costituisca un più ampio genus rispetto alla species della fattispecie penale;
3) gli episodi oggetto della sentenza penale devono quindi integralmente coincidere con quelli che sono stati oggetto della originaria contestazione disciplinare;
- il giudicato penale di assoluzione (qualunque ne sia la formula) non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare e, anche nel caso di assoluzione perché il fatto penale non sussiste, la P.A. datrice di lavoro, nel rispetto del principio dell'immutabilità della contestazione, può procedere disciplinarmente per fatti, magari rivelatisi inidonei alla condanna penale, che siano contenuti nell'ambito della originaria contestazione disciplinare e ciò in quanto, in tema di licenziamento disciplinare, il principio dell'immutabilità della contestazione non impedisce al datore di lavoro di utilizzare, all'atto della riattivazione del procedimento, gli accertamenti compiuti in sede penale per circoscrivere meglio l'addebito, sempre nell'ambito di quello originario e sempre che al lavoratore, nel rispetto del diritto di difesa, sia consentito di replicare alle accuse così precisate.
11. Esaminando, allora, le censure dell'appellante in questo quadro giurisprudenziale di riferimento, vale osservare, riassumendo i fatti storici di causa, che il procedimento disciplinare a carico della Pt_1 era stato avviato -e contestualmente sospeso- con nota del 20 agosto 2020, richiamata dalla nota del
17 settembre 2020 prot. n. 128135 (doc. 5 fascicolo primo grado appellata), del seguente tenore:
“Con lettera del 20.08.2020, prot. n. 1 16779 della che qui s'intende integralmente Parte_2 riportata (all. I), l'Avvocatura della ha trasmesso allo scrivente la comunicazione Parte_2 Pt_3 proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma da cui emergono fatti e comportamenti posti in essere dalla S.V. disciplinarmente rilevanti.
La S.V. risulta attualmente dipendente della in qualità di Dirigente Medico nella Parte_2 disciplina di Ostetricia e Ginecologia in forza di utilizzo di graduatoria concorsuale dell'
[...] con stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_2 ed immissione in servizio a decorrere dall' 1.6.2018.
7 Dall'esame della richiesta di rinvio a giudizio nei Vs confronti per il reato di cui all'art. 326 c. 1 e 3,
c.p. e dall'ulteriore documentazione pervenuta dalla Procura, si evince che la S.V. avrebbe conseguito il posto nella graduatoria concorsuale utile all'assunzione a seguito di condotte abusive poste in essere unitamente ai componenti della Commissione, avvalendosi delle informazioni fornite dai predetti al fine di superare le prove concorsuali e collocarsi in una particolare posizione della graduatoria.
Dalla richiesta di rinvio a giudizio, si evince tra l'altro, che in data 2.01.2017 il membro di
Commissione P.L.P. chiedeva alla S.V. le frasi iniziali degli elaborati al fine di individuarli facilmente in fase di correzione: in data 10 e 13 febbraio concordava con lo stesso la posizione in graduatoria più opportuna per ottenere il posto nella sede desiderata;
infine, in data 16.02.2017, Le venivano comunicate le domande che Le sarebbero state fatte all'orale; prima della prova orale il Presidente di Commissione Le anticipava gli argomenti precisi, sei domande, sulle quali sarebbe stata interrogata.
Infine, si rileva che la S.V. non ha dato comunicazione all' di essere sottoposta ad azione CP_2 penale…”.
Con nota del 20 novembre 2020 il procedimento disciplinare era stato riattivato in esito alla Parte Cont trasmissione all' della datrice di lavoro, da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato con lettera del 26 ottobre 2020, della documentazione acquisita dal Pubblico Ministero e, in particolare, la trascrizione dell'interrogatorio della (doc. 7 fascicolo cit.), nonché la nota informativa Pt_1 predisposta dal R.O.S. dei Carabinieri in data 18 novembre 2020 (doc. 8 fascicolo cit.) contenente le intercettazioni telefoniche acquisite e riportate nella medesima nota con il compendio del loro contenuto.
Il procedimento disciplinare si era quindi concluso in data 10 febbraio 2021 con l'irrogazione del licenziamento, la cui legittimità è stata accertata giudizialmente in via definitiva giusta la sentenza della Suprema Corte n. 1931 del 18 gennaio 2024, che ha confermato la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3807/2022, sfavorevole alla lavoratrice (doc. 29 fascicolo cit.).
Nelle more del giudizio di cassazione, con sentenza n. 498/2023 del 17 gennaio 2023 divenuta irrevocabile il 3 febbraio 2023, il Tribunale penale di Roma ha assolto la (unitamente al Pt_1 coimputato), dal reato ascritto “perché il fatto non sussiste”. Parte Con nota prot. n. 42963 del 17 marzo 2023 (doc. 25 fascicolo cit.) l' , su richiesta della , Pt_1 ha disposto la riapertura del procedimento disciplinare, rinnovando la contestazione di addebito, e con verbale in data 11 luglio 2023 (doc. 27 fascicolo cit.), ha confermato la -già irrogata- sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
8 12. Osserva allora la Corte che il giudicato sulla legittimità del licenziamento intimato alla il 10 Pt_1 febbraio 2021 non preclude l'impugnazione del provvedimento di sua conferma adottato dal datore di lavoro dopo la rinnovazione della contestazione disciplinare, né preclude la cognizione in merito da parte del Giudice.
13. Nondimeno, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso di appello, il giudicato penale di assoluzione della dal reato per il quale era stata imputata non osta ex art. 653 cpp all'irrogazione del Pt_1 licenziamento.
14. Difatti, dalla motivazione della sentenza penale si evince che la pronuncia derivava dall'indisponibilità, in quel processo, di prove a carico dell'imputata, dacché le intercettazioni dei colloqui tra la e il componente della commissione d'esame, di cui la Procura si sarebbe voluta Pt_1 avvalere per dimostrare il reato ex art. 326 c.p. loro ascritto in concorso, non erano acquisibili, ostandovi il principio fissato dalla Suprema Corte con la sentenza c.d. ” (Cass. pen. n. Per_1
26307/2021), secondo cui sono inutilizzabili i risultati delle intercettazioni assunte in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (v. la motivazione della sentenza del Tribunale penale di Roma, in esame, in cui si dice che la declaratoria di assoluzione ex art. 129 cpc era stata richiesta da tutte le parti perché “…le captzioni dichiarate inutilizzabili costituiscono l'unico strumento di prova a fondamento dell'accusa…” ).
15. Dunque, il reato per il quale la era stata rinviata a giudizio è stato escluso non ai sensi dei Pt_1 commi 1 o 3 dell'art. 530 cpp, ossia perché, all'esito del dibattimento, era stata raggiunta la prova positiva dell'insussistenza dei fatti o della loro non attribuibilità all'imputata, ma ai sensi del comma
2, ossia per insufficienza di prove a dimostrare la colpevolezza dell'imputata oltre ogni ragionevole dubbio.
16. Inoltre, come si evince dalla contestazione disciplinare, tra le condotte addebitate alla lavoratrice ve ne sono alcune che eccedono la condotta tipica del reato di cui all'art. 326 c.p. (ossia la rivelazione di notizie d'ufficio che debbano rimanere segrete da parte del pubblico ufficiale o di incarico di pubblico servizio), quali l'indicazione da parte della lavoratrice al componente della commissione delle frasi iniziali delle sue prove di concorso, nonché la pattuizione tra di loro della posizione in graduatoria della più opportuna per consentirle di ottenere il posto di lavoro nella sede Pt_1 desiderata (v. anche infra), condotte che dunque neppure si prestano -in linea di principio- a beneficiare della copertura del giudicato ex art. 653 cpc.
17. Pertanto, la pretesa dell'appellante, di trasfondere in modo automatico e acritico il giudicato penale nel procedimento disciplinare non è condivisibile, ben potendo invece l'amministrazione datrice di
9 lavoro acclarare la riferibilità oggettiva alla lavoratrice delle condotte materiali in questione -a parte, perciò, la loro affermata non rilevanza penale-, valutarne la rimproverabilità ad essa quali infrazioni disciplinari e ritenerne all'esito la natura di violazione sanzionabile secondo il proprio ordinamento.
18. Appunto per questo, la statuizione impugnata resiste alle censure fin qui esaminate.
19. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, osserva la Corte che, secondo noti e tralatizi principi di diritto, in tema di licenziamento per ritorsione grava sul lavoratore l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo illecito datoriale, onere che può essere assolto anche a mezzo di presunzioni (v., ex multis, Cass. n. 17266/2024).
20. Tuttavia, nel caso di specie, il provvedimento di conferma del licenziamento già irrogato alla , Pt_1 adottato dopo la rinnovazione della contestazione disciplinare, è legittimo in quanto assistito da causa valida. Parte
21. Difatti, come si evince dal verbale di riunione dell'11 luglio 2023, l' ha confermato la sanzione espulsiva tenendo conto di quanto segue:
- nell'irrogare in origine il licenziamento, erano stati considerati i comportamenti della lavoratrice, valutandoli in modo autonomo dalla loro tipizzazione come reati, tanto che la Cont aveva provveduto a esercitare il potere disciplinare senza attendere l'esito del processo penale a carico della dipendente, trattandosi di condotte in sé gravemente lesive del rapporto fiduciario tra le parti;
- l'assoluzione della dai reati ascritti era derivata dall'inutilizzabilità nel processo Pt_1 penale delle intercettazioni come prova della loro commissione da parte dell'imputata;
- di contro, in sede disciplinare le intercettazioni sono utilizzabili come prova atipica;
- la non aveva contestato o smentito le circostanze attestate nelle intercettazioni;
Pt_1
- le condotte in questione minano in radice la regola del pubblico concorso, finalizzata all'assunzione dei più meritevoli e non dei più favoriti per amicizie o altro;
- il modo d'intendere il rapporto di lavoro, nei termini in cui l'assunzione era stata ottenuta dalla , è sintomatico del disprezzo delle regole che disciplinano la relativa fattispecie Pt_1 negoziale;
- non ha rilevanza contraria il fatto che, con disposizione del 9 febbraio 2023, la e la Pt_1
Cont avevano sottoscritto un contratto di lavoro a termine, trattandosi di rapporto convenzionale costituito tra le parti giusta il vigente ACN del 20 maggio 2021.
22. Ebbene, l'effettiva rimproverabilità alla lavoratrice delle condotte oggetto della rinnovata contestazione disciplinare e la loro dimensione di giusta causa a fini della risoluzione del rapporto d'impiego tra le parti sono fatti che hanno già superato il vaglio giudiziale (v. la già citata Cass. n.
10 1931/2023, che ha confermato la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3807/2022), il che offre sul punto un esaustivo argomento ex art. 116 cpc anche in questo giudizio.
23. Si aggiunga, in merito, che l'appellante non ha devoluto al grado la ratio decidendi del Giudice di primo grado, secondo cui “…Una volta escluso che la conferma del licenziamento debba essere ritenuta illegittima in forza della sopravvenuta sentenza di assoluzione, è preclusa in questa sede ogni ulteriore valutazione, posto che l'Amministrazione ha confermato un licenziamento la cui legittimità è già stata definitivamente accertata, con efficacia di giudicato, all'esito del precedente giudizio promosso dalla lavoratrice …”, agli inevitabili effetti dell'art. 434 cpc (v. pag. 11 sentenza).
24. Certo è che, per concludere in senso contrario, non vale neanche la difesa dell'appellante, secondo cui la era stata dichiarata “innocente” rispetto alle imputazioni per le quali era stata rinviata a Pt_1 giudizio (v. pag. 25 ricorso di appello).
Difatti, sono stati esposti i limiti della trasposizione del giudicato penale nel procedimento disciplinare ex art. 55 ter citato e, d'altronde -com'è comprensibile anche solo con argomenti logici-
l'insussistenza del reato di cui all'art. 326 c.p. (rivelazione di segreto d'ufficio) non esclude che i colloqui tra la lavoratrice e il componente della commissione esaminatrice, pacificamente intervenuti nella dimensione storica e contenutistica di cui si è detto (ossia, facilitare l'assunzione della lavoratrice da parte della , siano muniti -come si è detto- di disvalore nell'ordinamento CP_1 disciplinare dell'ente datore di lavoro.
25. Portando a sintesi le osservazioni svolte, risulta allora che, acclarata processualmente la sussistenza della giusta causa di licenziamento e, per l'effetto, di una causa legittima del provvedimento di conferma della detta sanzione, resta esclusa in radice la configurabilità del motivo illecito di tale provvedimento, richiesto a fini di nullità del negozio dall'art. 1345 cc, appunto per difetto del requisito di una sua efficacia esclusiva e determinante della correlata volontà datoriale.
26. Tanto basta, altresì, a sottrarre qualsiasi utilità decisoria all'argomento pure svolto nel ricorso di appello, secondo cui l'assunzione della con contratto di lavoro a termine del 9 febbraio 2023 Pt_1 per il periodo 25 febbraio 2023 – 24 agosto 2023, da parte della stessa amministrazione che l'aveva licenziata, integrerebbe un fatto sintomatico dell'inesistenza della giusta causa di licenziamento.
27. A negare viepiù la fondatezza della doglianza dell'appellante, in esame, vale aggiungere che, come si è premesso, il provvedimento di conferma del licenziamento, adottato ex art. 55 ter citato dopo la rinnovazione della contestazione disciplinare, ha effetti ex tunc, dacché accede a un unico procedimento disciplinare e all'originaria condotta violativa del lavoratore, il che lo rende ontologicamente impermeabile a eventi verificatisi ben dopo la commissione dell'infrazione così punita.
11 28. D'altro canto, sebbene l'amministrazione datrice di lavoro operi, nell'ambito del rapporto d'impiego pubblico privatizzato, con i poteri del privato datore di lavoro, resta che la sua azione deve conformarsi alla legge e, a maggior ragione, deve esservi ricondotta laddove, in ipotesi, se ne sia discostata (art. 2, D.lgs. n. 165/2001).
Pertanto, poiché nel pubblico impiego privatizzato l'esercizio dell'azione disciplinare è obbligatorio,
a differenza di quanto accade nel lavoro privato (art. 55 del D.lgs. n. 165/2001), deve dirsi che l'amministrazione datrice di lavoro non solo non può valutare l'opportunità e la convenienza dell'iniziativa disciplinare, ma non può neppure scegliere di tollerare comportamenti attuati dall'impiegato in violazione delle regole di comportamento imposte dalla legge o dal contratto collettivo, consentendo che rimangano impunite.
29. Dunque, quand'anche -in ipotesi- l'assunzione della con contratto a termine fosse stata Pt_1 disposta dall'amministrazione con l'intenzione di tollerare il precedente gravissimo comportamento serbato dalla lavoratrice, resta che la stipulazione di quel contratto non può assurgere a fatto concludente nel senso di cui si discute, così da precludere l'adozione del provvedimento di conferma del licenziamento per giusta causa già adottato.
30. Le osservazioni fin qui svolte danno conto anche dell'infondatezza del terzo motivo di doglianza.
Infatti, la motivazione del provvedimento di conferma del licenziamento, sopra riassunta, è rigorosa e intrinsecamente logica e, come tale, palesa il processo decisionale dell'ente finalizzato a punire in via definitiva e con efficacia ex tunc una violazione disciplinare di gravità massima e tale - proporzionalmente- da imporre l'adozione della massima sanzione, così rendendolo suscettibile di verifica, verifica che, per quanto esposto, è sfavorevole all'appellante.
31. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
32. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminato, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili apprezzabile criticità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
12 33. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 30 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 30 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3178/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. A. Borghesi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. R. Ierardi giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 10369/2024, pubblicata il 18 ottobre 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
- aveva lavorato alle dipendenze della con la qualifica di dirigente medico dal CP_1
1° giugno 2018 fino al 10 febbraio 2021, data in cui era stata licenziata senza preavviso;
- il licenziamento era stato comminato a conclusione del procedimento disciplinare avviato con lettera del 20 settembre 2020, giusta la quale la le aveva contestato, CP_1 richiamando la richiesta di suo rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 326 c.p., che essa ricorrente aveva conseguito, nella graduatoria concorsuale, il posto utile all'assunzione a seguito di condotte abusive poste in essere unitamente ai componenti della Commissione
d'esame e che, inoltre, non aveva dato comunicazione all'azienda di essere sottoposta ad azione penale;
- aveva impugnato il licenziamento in giudizio, denunciandone plurimi vizi, ma la controversia era stata definita con sentenza per lei sfavorevole della Corte di appello di Roma
n. 3807/2022, confermata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1931/2023;
- nelle more del giudizio, il procedimento penale a suo carico era stato definito con la sentenza n. 498/2023 del Tribunale penale di Roma, che l'aveva assolta dal reato ascritto con la formula “perché il fatto non sussiste”; Cont
- aveva quindi chiesto alla di riaprire il procedimento disciplinare e di definirlo con la sua immediata riassunzione;
Cont
- la aveva riaperto il procedimento disciplinare, ma, nonostante la pronuncia del Giudice penale ormai irretrattabile, aveva confermando il licenziamento già irrogato;
- questo provvedimento datoriale era illegittimo sotto plurimi profili.
Pertanto, domandava:
“a. accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento comminato dalla in CP_1 data 10.02.2021 ed impugnato ritualmente in data 19-23-02.2021 a mezzo lettera raccomandata con impugnazione ribadita via P.E.C. in data 25.02.2021, del successivo provvedimento di chiusura del procedimento disciplinare (conferma del licenziamento disposto in pendenza di giudizio penale) riaperto a seguito di sentenza di assoluzione della ricorrente notificato in data 11.07.2023 ed impugnato dalla lavoratrice in data 05.08.2023 per tutti i motivi indicati in narrativa, per l'effetto, condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 stat. lav. (nella formulazione originaria, precedente alle modifiche di cui alla l.
92/12) ancora applicabile alle amministrazioni pubbliche) l' alla CP_1 reintegrazione della dott.ssa nel proprio posto di lavoro con le mansioni e Parte_1
2 l'inquadramento professionale precedentemente svolte con contestuale pagamento di una indennità risarcitoria parametrata alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore al momento della cessazione, da corrispondere dal momento dell'illecito licenziamento sino
a quello della effettiva reintegrazione della ricorrente, oltre interessi e rivalutazione
b. In subordine, ove si ritenesse applicabile alla presente fattispecie l'art. 18 stat. lav. nella formulazione successiva alla riforma di cui alla legge 92/12 (c.d. legge fornero), accertare
e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente e, per l'effetto, condannare l' alla reintegrazione della dott.ssa nel proprio CP_1 Parte_1 posto di lavoro con le mansioni precedentemente svolte con contestuale pagamento di una indennità risarcitoria parametrata alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore al momento della cessazione, da corrispondere dal momento dell'illecito licenziamento sino
a quello della effettiva reintegrazione della ricorrente, oltre interessi e rivalutazione (art.
18, comma 1 nuovo testo);
c. In caso di mancato accoglimento della superiore domanda, accertata e dichiarata
l'illegittimità del licenziamento irrogato alla dott.ssa , annullato il Parte_1 licenziamento alla stessa irrogato, condannare la resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al novellato art. 18, co. 4 con le mansioni precedentemente svolte e contestuale condanna alla indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dovuta alla ricorrente, nella misura massima ivi prevista di dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione (art. 18, comma 4 nuovo testo);
d. in via ancora subordinata accertata e dichiarato il diritto della ricorrente alla tutela attenuata prevista dalla legge, per l'effetto condannare la resistente, alla corresponsione in favore della dott.ssa della 'indennità prevista dall'art. 18, co. 5 nella misura Parte_1 massima di 24 mensilità ovvero nella diversa misura accertata come dovuta in ragione del contegno tenuto dalla resistente, oltre interessi e rivalutazione (art. 18, comma 5 nuovo testo);
e. in estremo subordine, accertata e dichiarata la violazione della procedura disciplinare per le ragioni argomentate in diritto, condannare alla corresponsione di una CP_1 indennità parametrata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto percepita dalla ricorrente nella misura massima di dodici mensilità, ovvero nella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione (art. 18, comma 6 nuovo testo);
In ogni scenario con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente procuratore anticipatario”.
3 2. Nel contraddittorio con la con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le CP_1 domande. A fondamento, poneva in sintesi le seguenti ragioni:
- la ricorrente afferma, ma non prova, l'irrevocabilità della sentenza penale di assoluzione;
- comunque, questa sentenza non produce gli effetti voluti dalla lavoratrice. Infatti, in sede disciplinare è ben possibile procedere alla rinnovata valutazione dei fatti già oggetto d'imputazione penale anche a fronte di una pronuncia di tal genere, considerato che, a parte l'ipotesi di accertamento della loro insussistenza materiale, la responsabilità penale può essere esclusa pure in caso di mancato riscontro, oltre ogni ragionevole dubbio, di un qualsiasi elemento della fattispecie incriminatrice;
- tanto è accaduto nel caso di specie, in quanto la ricorrente è stata assolta in sede penale perché l'accusa non aveva potuto provare la fondatezza dell'imputazione, stante l'inutilizzabilità, per ragioni di ordine processuale, dell'unico strumento di prova di cui disponeva, ossia le intercettazioni;
- pertanto, nel processo penale non vi è stata alcuna ricostruzione dei fatti d'interesse, né accertamento della loro insussistenza, sicché l'amministrazione non era affatto tenuta a revocare il licenziamento già intimato alla;
Pt_1
Cont
- di contro, la ha legittimamente provveduto a una valutazione di conferma del disvalore disciplinare del comportamento ascritto alla lavoratrice;
- di conseguenza, poiché la legittimità del licenziamento in parola è stata già accertata con efficacia di giudicato all'esito del precedente giudizio promosso dalla lavoratrice, è preclusa in questa sede ogni altra valutazione in merito;
- la ricorrente lamenta l'esistenza di un motivo illecito del licenziamento, sul presupposto che non sarebbe esistita alcuna preclusione alla ripresa del servizio da parte sua, in quanto l'amministrazione l'aveva assunta con contratto a tempo determinato in pendenza del contenzioso sul licenziamento. Tuttavia, la doglianza è inammissibile, perché si sarebbe dovuta far valere nel giudizio sull'impugnazione del licenziamento, ormai definito con sentenza passata in giudicato, che copre il dedotto e il deducibile;
- inoltre, le deduzioni della ricorrente sulla natura simulata del licenziamento sono generiche e non indicano quale sarebbe il motivo reale sotteso al recesso dal datore di lavoro;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 1345 cc, il motivo illecito determinante deve avere efficacia esclusiva nell'insorgenza della volontà del datore di lavoro di licenziare il dipendente, mentre nel caso di specie la causa del provvedimento datoriale è stata accertata come legittima;
4 - sotto altro profilo, va osservato che l'incarico in questione era stato conferito alla a Pt_1 tempo determinato e la ricorrente era stata scelta attingendo a un'apposita graduatoria, secondo la procedura delineata dall'Accordo collettivo nazionale. La circostanza, dunque, nulla prova circa l'asserita persistenza del vincolo fiduciario tra le parti, che, secondo la prospettazione della lavoratrice, non sarebbe mai venuto meno;
- l'esame delle altre questioni sollevate dalla ricorrente resta assorbito dalla ragione più liquida fin qui esposta.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 18 novembre
2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A Parte_1 sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) illegittimità del licenziamento disciplinare in seguito alla riapertura del procedimento, perché comminato in totale assenza dei presupposti di legge, in violazione di norme di diritto positivo e della contrattazione collettiva, in particolare, dell'art. 653 cpp e dell'art. 55 ter D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Violazione e falsa applicazione delle norme di legge sopra indicate, nonché degli artt. 112 e 115 cpc, 2697 cc;
b) motivazione in frode alla legge e a norme d'ordine pubblico ex art. 1344 cc, motivo illecito
(unico ed esclusivo) della condotta datoriale ex art. 1345 cc e simulazione assoluta;
c) illegittimità del licenziamento disciplinare per carenza del requisito di motivazione.
4. La depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello, formulando CP_1 eccezioni in rito e in merito.
5. All'udienza del 30 aprile 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. In limine, osserva la Corte che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente d'individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale. D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto, secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, essendo invece richiesto, a pena d'inammissibilità, soltanto che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (Cass. S.U. 27199/2017, Cass. n. 13535/2018, n. 7675/2019).
7. Nel merito, l'appello è infondato.
8. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, vale osservare che sulla questione d'interesse è intervenuta la recente sentenza n. 6514 dell'11 marzo 2025, che ha ribadito il seguente principio di
5 diritto: “L'art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo introdotto dall'art. 69 del d.lgs.
n. 150 del 2009, si interpreta nel senso che, qualora sia intervenuta una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, l'ufficio competente è tenuto a riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale anche nel caso in cui sia intervenuto il giudicato civile sulla legittimità della sanzione disciplinare irrogata prima della sentenza penale irrevocabile”.
9. Nella motivazione della predetta sentenza la Suprema Corte ha altresì richiamato il pregresso consolidato orientamento in tema, ribadendo i seguenti principi di diritto, pure d'interesse nel presente giudizio:
- il venir meno della c.d. “pregiudiziale penale” tra procedimento penale e procedimento amministrativo ha reso necessario regolare per legge il possibile conflitto tra i loro esiti, pur rimanendo l'amministrazione datrice di lavoro libera di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti accertati;
- l'art. 55 ter, commi 1, 2 e 4 del D.lgs. n. 165/2001, nel regolare i possibili conflitti tra l'esito del procedimento penale concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione e l'esito del procedimento disciplinare concluso con l'irrogazione di una sanzione, prevede un procedimento unitario, articolato in due fasi, in cui il previsto rinnovo della contestazione dell'addebito deve essere effettuato pur sempre in ragione dei medesimi fatti storici già oggetto della prima contestazione disciplinare, in relazione ai quali, in tutto o in parte, è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso;
- la determinazione di conferma o di modifica della sanzione già irrogata ha effetti ex tunc, e l'accertamento in sede giurisdizionale della sua legittimità non può che operare ex tunc.
10. Con particolare riguardo ai rapporti tra giudicato penale e procedimento disciplinare, con la sentenza n. 19514/2024 la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito:
- la regola di cui all'art. 653 cpc dev'essere intesa nel senso che il giudicato di assoluzione in sede penale non incide in modo automatico e assoluto sul giudizio civile avente ad oggetto il provvedimento disciplinare, in quanto: 1) la sentenza penale deve avere escluso la materialità delle condotte e non solo la loro rilevanza penale, con la conseguenza che, anche nel caso di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, l'esclusione della rilevanza penale delle
6 condotte può assumere effetti diretti nell'ambito del procedimento disciplinare solo se la materialità delle condotte è sovrapponibile nei due procedimenti;
2) in altri termini,
l'esclusione della materialità delle condotte di cui al giudicato penale deve avere ampiezza tale da non lasciar residuare elementi fattuali che comunque possano avere autonoma rilevanza disciplinare, dovendo in sostanza la fattispecie penale coincidere in tutti i suoi elementi con quella disciplinare oggetto della contestazione e senza, quindi, che quest'ultima costituisca un più ampio genus rispetto alla species della fattispecie penale;
3) gli episodi oggetto della sentenza penale devono quindi integralmente coincidere con quelli che sono stati oggetto della originaria contestazione disciplinare;
- il giudicato penale di assoluzione (qualunque ne sia la formula) non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare e, anche nel caso di assoluzione perché il fatto penale non sussiste, la P.A. datrice di lavoro, nel rispetto del principio dell'immutabilità della contestazione, può procedere disciplinarmente per fatti, magari rivelatisi inidonei alla condanna penale, che siano contenuti nell'ambito della originaria contestazione disciplinare e ciò in quanto, in tema di licenziamento disciplinare, il principio dell'immutabilità della contestazione non impedisce al datore di lavoro di utilizzare, all'atto della riattivazione del procedimento, gli accertamenti compiuti in sede penale per circoscrivere meglio l'addebito, sempre nell'ambito di quello originario e sempre che al lavoratore, nel rispetto del diritto di difesa, sia consentito di replicare alle accuse così precisate.
11. Esaminando, allora, le censure dell'appellante in questo quadro giurisprudenziale di riferimento, vale osservare, riassumendo i fatti storici di causa, che il procedimento disciplinare a carico della Pt_1 era stato avviato -e contestualmente sospeso- con nota del 20 agosto 2020, richiamata dalla nota del
17 settembre 2020 prot. n. 128135 (doc. 5 fascicolo primo grado appellata), del seguente tenore:
“Con lettera del 20.08.2020, prot. n. 1 16779 della che qui s'intende integralmente Parte_2 riportata (all. I), l'Avvocatura della ha trasmesso allo scrivente la comunicazione Parte_2 Pt_3 proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma da cui emergono fatti e comportamenti posti in essere dalla S.V. disciplinarmente rilevanti.
La S.V. risulta attualmente dipendente della in qualità di Dirigente Medico nella Parte_2 disciplina di Ostetricia e Ginecologia in forza di utilizzo di graduatoria concorsuale dell'
[...] con stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_2 ed immissione in servizio a decorrere dall' 1.6.2018.
7 Dall'esame della richiesta di rinvio a giudizio nei Vs confronti per il reato di cui all'art. 326 c. 1 e 3,
c.p. e dall'ulteriore documentazione pervenuta dalla Procura, si evince che la S.V. avrebbe conseguito il posto nella graduatoria concorsuale utile all'assunzione a seguito di condotte abusive poste in essere unitamente ai componenti della Commissione, avvalendosi delle informazioni fornite dai predetti al fine di superare le prove concorsuali e collocarsi in una particolare posizione della graduatoria.
Dalla richiesta di rinvio a giudizio, si evince tra l'altro, che in data 2.01.2017 il membro di
Commissione P.L.P. chiedeva alla S.V. le frasi iniziali degli elaborati al fine di individuarli facilmente in fase di correzione: in data 10 e 13 febbraio concordava con lo stesso la posizione in graduatoria più opportuna per ottenere il posto nella sede desiderata;
infine, in data 16.02.2017, Le venivano comunicate le domande che Le sarebbero state fatte all'orale; prima della prova orale il Presidente di Commissione Le anticipava gli argomenti precisi, sei domande, sulle quali sarebbe stata interrogata.
Infine, si rileva che la S.V. non ha dato comunicazione all' di essere sottoposta ad azione CP_2 penale…”.
Con nota del 20 novembre 2020 il procedimento disciplinare era stato riattivato in esito alla Parte Cont trasmissione all' della datrice di lavoro, da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato con lettera del 26 ottobre 2020, della documentazione acquisita dal Pubblico Ministero e, in particolare, la trascrizione dell'interrogatorio della (doc. 7 fascicolo cit.), nonché la nota informativa Pt_1 predisposta dal R.O.S. dei Carabinieri in data 18 novembre 2020 (doc. 8 fascicolo cit.) contenente le intercettazioni telefoniche acquisite e riportate nella medesima nota con il compendio del loro contenuto.
Il procedimento disciplinare si era quindi concluso in data 10 febbraio 2021 con l'irrogazione del licenziamento, la cui legittimità è stata accertata giudizialmente in via definitiva giusta la sentenza della Suprema Corte n. 1931 del 18 gennaio 2024, che ha confermato la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3807/2022, sfavorevole alla lavoratrice (doc. 29 fascicolo cit.).
Nelle more del giudizio di cassazione, con sentenza n. 498/2023 del 17 gennaio 2023 divenuta irrevocabile il 3 febbraio 2023, il Tribunale penale di Roma ha assolto la (unitamente al Pt_1 coimputato), dal reato ascritto “perché il fatto non sussiste”. Parte Con nota prot. n. 42963 del 17 marzo 2023 (doc. 25 fascicolo cit.) l' , su richiesta della , Pt_1 ha disposto la riapertura del procedimento disciplinare, rinnovando la contestazione di addebito, e con verbale in data 11 luglio 2023 (doc. 27 fascicolo cit.), ha confermato la -già irrogata- sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
8 12. Osserva allora la Corte che il giudicato sulla legittimità del licenziamento intimato alla il 10 Pt_1 febbraio 2021 non preclude l'impugnazione del provvedimento di sua conferma adottato dal datore di lavoro dopo la rinnovazione della contestazione disciplinare, né preclude la cognizione in merito da parte del Giudice.
13. Nondimeno, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso di appello, il giudicato penale di assoluzione della dal reato per il quale era stata imputata non osta ex art. 653 cpp all'irrogazione del Pt_1 licenziamento.
14. Difatti, dalla motivazione della sentenza penale si evince che la pronuncia derivava dall'indisponibilità, in quel processo, di prove a carico dell'imputata, dacché le intercettazioni dei colloqui tra la e il componente della commissione d'esame, di cui la Procura si sarebbe voluta Pt_1 avvalere per dimostrare il reato ex art. 326 c.p. loro ascritto in concorso, non erano acquisibili, ostandovi il principio fissato dalla Suprema Corte con la sentenza c.d. ” (Cass. pen. n. Per_1
26307/2021), secondo cui sono inutilizzabili i risultati delle intercettazioni assunte in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (v. la motivazione della sentenza del Tribunale penale di Roma, in esame, in cui si dice che la declaratoria di assoluzione ex art. 129 cpc era stata richiesta da tutte le parti perché “…le captzioni dichiarate inutilizzabili costituiscono l'unico strumento di prova a fondamento dell'accusa…” ).
15. Dunque, il reato per il quale la era stata rinviata a giudizio è stato escluso non ai sensi dei Pt_1 commi 1 o 3 dell'art. 530 cpp, ossia perché, all'esito del dibattimento, era stata raggiunta la prova positiva dell'insussistenza dei fatti o della loro non attribuibilità all'imputata, ma ai sensi del comma
2, ossia per insufficienza di prove a dimostrare la colpevolezza dell'imputata oltre ogni ragionevole dubbio.
16. Inoltre, come si evince dalla contestazione disciplinare, tra le condotte addebitate alla lavoratrice ve ne sono alcune che eccedono la condotta tipica del reato di cui all'art. 326 c.p. (ossia la rivelazione di notizie d'ufficio che debbano rimanere segrete da parte del pubblico ufficiale o di incarico di pubblico servizio), quali l'indicazione da parte della lavoratrice al componente della commissione delle frasi iniziali delle sue prove di concorso, nonché la pattuizione tra di loro della posizione in graduatoria della più opportuna per consentirle di ottenere il posto di lavoro nella sede Pt_1 desiderata (v. anche infra), condotte che dunque neppure si prestano -in linea di principio- a beneficiare della copertura del giudicato ex art. 653 cpc.
17. Pertanto, la pretesa dell'appellante, di trasfondere in modo automatico e acritico il giudicato penale nel procedimento disciplinare non è condivisibile, ben potendo invece l'amministrazione datrice di
9 lavoro acclarare la riferibilità oggettiva alla lavoratrice delle condotte materiali in questione -a parte, perciò, la loro affermata non rilevanza penale-, valutarne la rimproverabilità ad essa quali infrazioni disciplinari e ritenerne all'esito la natura di violazione sanzionabile secondo il proprio ordinamento.
18. Appunto per questo, la statuizione impugnata resiste alle censure fin qui esaminate.
19. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, osserva la Corte che, secondo noti e tralatizi principi di diritto, in tema di licenziamento per ritorsione grava sul lavoratore l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo illecito datoriale, onere che può essere assolto anche a mezzo di presunzioni (v., ex multis, Cass. n. 17266/2024).
20. Tuttavia, nel caso di specie, il provvedimento di conferma del licenziamento già irrogato alla , Pt_1 adottato dopo la rinnovazione della contestazione disciplinare, è legittimo in quanto assistito da causa valida. Parte
21. Difatti, come si evince dal verbale di riunione dell'11 luglio 2023, l' ha confermato la sanzione espulsiva tenendo conto di quanto segue:
- nell'irrogare in origine il licenziamento, erano stati considerati i comportamenti della lavoratrice, valutandoli in modo autonomo dalla loro tipizzazione come reati, tanto che la Cont aveva provveduto a esercitare il potere disciplinare senza attendere l'esito del processo penale a carico della dipendente, trattandosi di condotte in sé gravemente lesive del rapporto fiduciario tra le parti;
- l'assoluzione della dai reati ascritti era derivata dall'inutilizzabilità nel processo Pt_1 penale delle intercettazioni come prova della loro commissione da parte dell'imputata;
- di contro, in sede disciplinare le intercettazioni sono utilizzabili come prova atipica;
- la non aveva contestato o smentito le circostanze attestate nelle intercettazioni;
Pt_1
- le condotte in questione minano in radice la regola del pubblico concorso, finalizzata all'assunzione dei più meritevoli e non dei più favoriti per amicizie o altro;
- il modo d'intendere il rapporto di lavoro, nei termini in cui l'assunzione era stata ottenuta dalla , è sintomatico del disprezzo delle regole che disciplinano la relativa fattispecie Pt_1 negoziale;
- non ha rilevanza contraria il fatto che, con disposizione del 9 febbraio 2023, la e la Pt_1
Cont avevano sottoscritto un contratto di lavoro a termine, trattandosi di rapporto convenzionale costituito tra le parti giusta il vigente ACN del 20 maggio 2021.
22. Ebbene, l'effettiva rimproverabilità alla lavoratrice delle condotte oggetto della rinnovata contestazione disciplinare e la loro dimensione di giusta causa a fini della risoluzione del rapporto d'impiego tra le parti sono fatti che hanno già superato il vaglio giudiziale (v. la già citata Cass. n.
10 1931/2023, che ha confermato la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3807/2022), il che offre sul punto un esaustivo argomento ex art. 116 cpc anche in questo giudizio.
23. Si aggiunga, in merito, che l'appellante non ha devoluto al grado la ratio decidendi del Giudice di primo grado, secondo cui “…Una volta escluso che la conferma del licenziamento debba essere ritenuta illegittima in forza della sopravvenuta sentenza di assoluzione, è preclusa in questa sede ogni ulteriore valutazione, posto che l'Amministrazione ha confermato un licenziamento la cui legittimità è già stata definitivamente accertata, con efficacia di giudicato, all'esito del precedente giudizio promosso dalla lavoratrice …”, agli inevitabili effetti dell'art. 434 cpc (v. pag. 11 sentenza).
24. Certo è che, per concludere in senso contrario, non vale neanche la difesa dell'appellante, secondo cui la era stata dichiarata “innocente” rispetto alle imputazioni per le quali era stata rinviata a Pt_1 giudizio (v. pag. 25 ricorso di appello).
Difatti, sono stati esposti i limiti della trasposizione del giudicato penale nel procedimento disciplinare ex art. 55 ter citato e, d'altronde -com'è comprensibile anche solo con argomenti logici-
l'insussistenza del reato di cui all'art. 326 c.p. (rivelazione di segreto d'ufficio) non esclude che i colloqui tra la lavoratrice e il componente della commissione esaminatrice, pacificamente intervenuti nella dimensione storica e contenutistica di cui si è detto (ossia, facilitare l'assunzione della lavoratrice da parte della , siano muniti -come si è detto- di disvalore nell'ordinamento CP_1 disciplinare dell'ente datore di lavoro.
25. Portando a sintesi le osservazioni svolte, risulta allora che, acclarata processualmente la sussistenza della giusta causa di licenziamento e, per l'effetto, di una causa legittima del provvedimento di conferma della detta sanzione, resta esclusa in radice la configurabilità del motivo illecito di tale provvedimento, richiesto a fini di nullità del negozio dall'art. 1345 cc, appunto per difetto del requisito di una sua efficacia esclusiva e determinante della correlata volontà datoriale.
26. Tanto basta, altresì, a sottrarre qualsiasi utilità decisoria all'argomento pure svolto nel ricorso di appello, secondo cui l'assunzione della con contratto di lavoro a termine del 9 febbraio 2023 Pt_1 per il periodo 25 febbraio 2023 – 24 agosto 2023, da parte della stessa amministrazione che l'aveva licenziata, integrerebbe un fatto sintomatico dell'inesistenza della giusta causa di licenziamento.
27. A negare viepiù la fondatezza della doglianza dell'appellante, in esame, vale aggiungere che, come si è premesso, il provvedimento di conferma del licenziamento, adottato ex art. 55 ter citato dopo la rinnovazione della contestazione disciplinare, ha effetti ex tunc, dacché accede a un unico procedimento disciplinare e all'originaria condotta violativa del lavoratore, il che lo rende ontologicamente impermeabile a eventi verificatisi ben dopo la commissione dell'infrazione così punita.
11 28. D'altro canto, sebbene l'amministrazione datrice di lavoro operi, nell'ambito del rapporto d'impiego pubblico privatizzato, con i poteri del privato datore di lavoro, resta che la sua azione deve conformarsi alla legge e, a maggior ragione, deve esservi ricondotta laddove, in ipotesi, se ne sia discostata (art. 2, D.lgs. n. 165/2001).
Pertanto, poiché nel pubblico impiego privatizzato l'esercizio dell'azione disciplinare è obbligatorio,
a differenza di quanto accade nel lavoro privato (art. 55 del D.lgs. n. 165/2001), deve dirsi che l'amministrazione datrice di lavoro non solo non può valutare l'opportunità e la convenienza dell'iniziativa disciplinare, ma non può neppure scegliere di tollerare comportamenti attuati dall'impiegato in violazione delle regole di comportamento imposte dalla legge o dal contratto collettivo, consentendo che rimangano impunite.
29. Dunque, quand'anche -in ipotesi- l'assunzione della con contratto a termine fosse stata Pt_1 disposta dall'amministrazione con l'intenzione di tollerare il precedente gravissimo comportamento serbato dalla lavoratrice, resta che la stipulazione di quel contratto non può assurgere a fatto concludente nel senso di cui si discute, così da precludere l'adozione del provvedimento di conferma del licenziamento per giusta causa già adottato.
30. Le osservazioni fin qui svolte danno conto anche dell'infondatezza del terzo motivo di doglianza.
Infatti, la motivazione del provvedimento di conferma del licenziamento, sopra riassunta, è rigorosa e intrinsecamente logica e, come tale, palesa il processo decisionale dell'ente finalizzato a punire in via definitiva e con efficacia ex tunc una violazione disciplinare di gravità massima e tale - proporzionalmente- da imporre l'adozione della massima sanzione, così rendendolo suscettibile di verifica, verifica che, per quanto esposto, è sfavorevole all'appellante.
31. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
32. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminato, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili apprezzabile criticità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
12 33. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 30 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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