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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4066/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4066/2018 promossa da:
in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Francesco De Prisco
ATTORE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Andrea Fioretti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
Con (d'ora in poi, per brevità, solo conveniva in
[...] CP_3
giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la per ottenere Controparte_1
la restituzione delle somme addebitate alla società attrice, in pendenza di tre differenti rapporti di conto corrente, per illegittima applicazione di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e spese bancarie. A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice produceva una consulenza tecnica contabile dalla quale emergevano addebiti illegittimi per un totale di € 252.208,91, importo di cui chiedeva la ripetizione.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva Controparte_1
all'azione e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, in corso di causa veniva realizzata una CTU
contabile e, all'esito del relativo deposito, il procedimento veniva ritenuto maturo per la decisione, con rinvio per la precisazione delle conclusioni. Infine,
2 dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 11/03/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia in parte fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova in via preliminare precisare che nei casi di azione di ripetizione dell'indebito spetta al cliente l'onere di produrre la documentazione contrattuale e contabile quando lo stesso agisca per la declaratoria di nullità dei contratti bancari o di singole clausole e per l'accertamento del saldo reale. Sul
punto la giurisprudenza di legittimità ha di recente riaffermato il principio di diritto secondo cui nelle controversie in materia di ripetizione dell'indebito avverso l'istituto di credito da parte del correntista è su questi che grava l'onere della prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio
(cfr. Cass. civ. 2555/2023).
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha altresì precisato che “Nei
rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la
restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti
effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole,
salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se
pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la
mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo
scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la
prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare”
3 (Cass. civ. 6480/2021).
Inoltre, va evidenziato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i
casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le
prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non
specificatamente contestati dalla parte costituita”; ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere
di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti
posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti
fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal
convenuto stesso, devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una
specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi
da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it).
Ciò premesso, occorre innanzitutto valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e, in merito, richiamare quanto costantemente affermato dai giudici di legittimità dalla sentenza n. 24418/10, ovvero che
“L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale
lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito
4 bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione
decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo
funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto
di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di
estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono
stati registrati […]”. Sulla questione la Suprema Corte si è espressa anche di recente, affermando che “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove
il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non
dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di
prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura
solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti
indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente
rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati
superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò
qualificarsi come solutorio” (Cass. civ. 9141/2020). Quindi, i giudici di legittimità hanno già da tempo evidenziato che i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di un rapporto di conto corrente hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista, non traducendosi nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens; per tale motivo, chi eccepisce una diversa finalità dei versamenti, ovvero la loro natura solutoria onde far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni, deve provare in maniera rigorosa l'assunto (cfr. Cass.
Civ. 4518/2014). Conformemente ai principi appena rammentati, una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha evidenziato che “Nei contratti di conto
corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di
5 imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c.,
trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria
in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i
limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta
imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente
che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa
rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista” (Cass. civ.
3858/2021). Orbene, nei casi in cui l'istituto di credito invochi la prescrizione decennale del diritto del cliente alla rettifica del conto in caso di nullità di una certa pattuizione che dia luogo ad un addebito “[…] non esiste un diritto alla
rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità,
annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel
conto stesso. L'annotazione nel conto non è altro che la rappresentazione
contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorché il titolo (generalmente
negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene
annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la
nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile
[…]” (ut supra). Per tutti i richiamati principi, ben può reputarsi che tutte le
Con rimesse effettuate dalla nel corso dei rapporti di conto corrente CP_3
avessero un valore ripristinatorio della provvista, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dei diritti e degli addebiti ultradecennali non può trovare accoglimento.
Appurato ciò, appare opportuno approfondire il merito della domanda giudiziale, premettendo che relativamente al riparto dell'onere della prova ed in applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c., grava sul correntista l'onere di
6 fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, come d'altronde sostenuto dalla Corte di Cassazione, secondo cui “L'onere probatorio gravante,
a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto,
ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato,
non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto' fatti negativi', in quanto
la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo
onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il
fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile
la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può
essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od
anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo”
(Cass. civ. 9201/2015). Sempre in merito alla ripartizione dell'onere probatorio,
va tuttavia evidenziato che l'onere di produrre i contratti ricade sempre sulla banca, non solo allorquando la stessa rivesta la posizione di attrice ma anche se convenuta in un'azione di accertamento negativo del credito, a fronte della produzione di estratti conto da parte del cliente attestanti il pagamento di interessi ultralegali e spese varie (cfr. Tribunale Palermo, sez. V, 04/10/2021,
n.3665; v. altresì Corte appello Perugia sez. I, 27/09/2021, n.546, secondo cui
“Nelle azioni di accertamento negativo del credito bancario, i principi generali
sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dal fatto che la
causa sia stata instaurata dal correntista -debitore con azione di accertamento
negativo, con la conseguenza che anche in tal caso la banca -creditrice,
convenuta in accertamento, deve provare la propria pretesa attraverso la
produzione dei contratti, in ossequio a quanto disposto da dall'art. Pt_2
7 artt. 1418 e 1346 c.c. sull'obbligo di determinazione e determinatezza
dell'oggetto del contratto e delle sue clausole”).
Orbene, relativamente alle domande formulate dall'odierna attrice, il Tribunale
fa proprie le conclusioni rassegnate dal consulente incaricato, Dott. , Per_1
ritenendole pienamente condivisibili in quanto la perizia espletata risulta approfondita, ben argomentata ed immune da vizi logici. Sul punto si rammenta altresì che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente
tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile
di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per
relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del
percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal
consulente” (Cass. civ. n. 7947/2020).
Difatti, il CTU incaricato ha effettuato una ricognizione dei rapporti intercorsi tra istituto di credito e cliente, individuando i conti correnti n. 30056973 e n.
30057758 (aperti rispettivamente in data 20 e 27 gennaio 2006), e infine un ulteriore conto corrente n. 06842/001856267, arrivando a quantificare un saldo favorevole in favore della Società correntista di € 43.437,71. Oltre a ciò, il CTU
ha rilevato il rispetto della delibera CICR del 9 febbraio 2000 per il regime di capitalizzazione trimestrale, l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto per come pattuite, la completezza e la continuità degli estratti conto e per quanto attiene all'usura, dal confronto dei tassi pattuiti con i tassi soglia,
non ha rilevato sforamenti. Pertanto, le operazioni illegittime espunte derivano da competenze che sono state addebitate, pur non essendo state pattuite, e interessi debitori applicati secondo condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle
8 previste dai contratti. Inoltre, che il Consulente provvedeva “[...] ad espungere
tutte le competenze addebitate dalla banca: a ricostruire il rapporto di c/c nel
seguente modo: per il c/c n. 30056973 applicando le condizioni economiche
così come validamente pattuite e rinvenibili nei contratti su descritti e per il c/c
n. 30057758 utilizzando il tasso sostituito (tasso BOT) ex art. 7 TUB in quanto
l'unica pattuizione per cui vi sono condizioni economiche validamente pattuite
è successiva all'ultimo estratto conto disponibile [...]” (cfr. pagg. 10 e 11).
Dunque, il CTU procedeva alla rielaborazione dei vari rapporti ed in risposta alle osservazioni del consulente tecnico di parte della ulteriormente CP_1
precisava che “[...] il saldo a credito per la correntista ottenuto pari ad €
28.053,91 rappresenta solo la differenza di competenze addebitate e non dovute
e che vanno detratte dal saldo negativo riportato in c/c al 31/12/2012 pari ad €
192.286,81, il che determinerebbe un saldo a debito per la correntista per €
164.232,95, tale importo va detratto dal saldo ricostruito e positivo per la
correntista del c/c 30056973 pari ad € 207.672,66; Ne risulta una differenza
pari ad € 43.439,71 a favore della correntista [...]” (cfr. pag. 230). In
conclusione, la domanda attorea può essere accolta nella misura sopra determinata dal CTU, con la conseguenza che la convenuta sarà tenuta CP_1
Con alla ripetizione dei predetti importi illegittimamente addebitati alla CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (alla luce del c.d. criterio del decisum – v. Cass. civ. 197/2020).
L'esito della lite induce inoltre a porre le spese di CTU in capo alla banca convenuta.
P.Q.M.
9 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie in parte la domanda e condanna la convenuta a Controparte_1
versare alla l'importo di € 43.439,71 oltre interessi legali Parte_1
dalla data della domanda fino al soddisfo;
- Condanna altresì la a rimborsare alla parte attrice le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to
Francesco De Prisco, dichiaratosi antistatario;
- Pone le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, a definitivo carico della banca convenuta.
Nola, 31/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1284 c.c. sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultra -legali e dagli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4066/2018 promossa da:
in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Francesco De Prisco
ATTORE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Andrea Fioretti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
Con (d'ora in poi, per brevità, solo conveniva in
[...] CP_3
giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la per ottenere Controparte_1
la restituzione delle somme addebitate alla società attrice, in pendenza di tre differenti rapporti di conto corrente, per illegittima applicazione di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e spese bancarie. A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice produceva una consulenza tecnica contabile dalla quale emergevano addebiti illegittimi per un totale di € 252.208,91, importo di cui chiedeva la ripetizione.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva Controparte_1
all'azione e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, in corso di causa veniva realizzata una CTU
contabile e, all'esito del relativo deposito, il procedimento veniva ritenuto maturo per la decisione, con rinvio per la precisazione delle conclusioni. Infine,
2 dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 11/03/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia in parte fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova in via preliminare precisare che nei casi di azione di ripetizione dell'indebito spetta al cliente l'onere di produrre la documentazione contrattuale e contabile quando lo stesso agisca per la declaratoria di nullità dei contratti bancari o di singole clausole e per l'accertamento del saldo reale. Sul
punto la giurisprudenza di legittimità ha di recente riaffermato il principio di diritto secondo cui nelle controversie in materia di ripetizione dell'indebito avverso l'istituto di credito da parte del correntista è su questi che grava l'onere della prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio
(cfr. Cass. civ. 2555/2023).
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha altresì precisato che “Nei
rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la
restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti
effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole,
salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se
pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la
mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo
scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la
prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare”
3 (Cass. civ. 6480/2021).
Inoltre, va evidenziato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i
casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le
prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non
specificatamente contestati dalla parte costituita”; ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere
di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti
posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti
fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal
convenuto stesso, devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una
specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi
da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it).
Ciò premesso, occorre innanzitutto valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e, in merito, richiamare quanto costantemente affermato dai giudici di legittimità dalla sentenza n. 24418/10, ovvero che
“L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale
lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito
4 bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione
decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo
funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto
di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di
estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono
stati registrati […]”. Sulla questione la Suprema Corte si è espressa anche di recente, affermando che “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove
il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non
dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di
prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura
solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti
indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente
rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati
superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò
qualificarsi come solutorio” (Cass. civ. 9141/2020). Quindi, i giudici di legittimità hanno già da tempo evidenziato che i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di un rapporto di conto corrente hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista, non traducendosi nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens; per tale motivo, chi eccepisce una diversa finalità dei versamenti, ovvero la loro natura solutoria onde far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni, deve provare in maniera rigorosa l'assunto (cfr. Cass.
Civ. 4518/2014). Conformemente ai principi appena rammentati, una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha evidenziato che “Nei contratti di conto
corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di
5 imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c.,
trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria
in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i
limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta
imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente
che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa
rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista” (Cass. civ.
3858/2021). Orbene, nei casi in cui l'istituto di credito invochi la prescrizione decennale del diritto del cliente alla rettifica del conto in caso di nullità di una certa pattuizione che dia luogo ad un addebito “[…] non esiste un diritto alla
rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità,
annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel
conto stesso. L'annotazione nel conto non è altro che la rappresentazione
contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorché il titolo (generalmente
negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene
annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la
nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile
[…]” (ut supra). Per tutti i richiamati principi, ben può reputarsi che tutte le
Con rimesse effettuate dalla nel corso dei rapporti di conto corrente CP_3
avessero un valore ripristinatorio della provvista, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dei diritti e degli addebiti ultradecennali non può trovare accoglimento.
Appurato ciò, appare opportuno approfondire il merito della domanda giudiziale, premettendo che relativamente al riparto dell'onere della prova ed in applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c., grava sul correntista l'onere di
6 fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, come d'altronde sostenuto dalla Corte di Cassazione, secondo cui “L'onere probatorio gravante,
a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto,
ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato,
non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto' fatti negativi', in quanto
la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo
onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il
fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile
la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può
essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od
anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo”
(Cass. civ. 9201/2015). Sempre in merito alla ripartizione dell'onere probatorio,
va tuttavia evidenziato che l'onere di produrre i contratti ricade sempre sulla banca, non solo allorquando la stessa rivesta la posizione di attrice ma anche se convenuta in un'azione di accertamento negativo del credito, a fronte della produzione di estratti conto da parte del cliente attestanti il pagamento di interessi ultralegali e spese varie (cfr. Tribunale Palermo, sez. V, 04/10/2021,
n.3665; v. altresì Corte appello Perugia sez. I, 27/09/2021, n.546, secondo cui
“Nelle azioni di accertamento negativo del credito bancario, i principi generali
sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dal fatto che la
causa sia stata instaurata dal correntista -debitore con azione di accertamento
negativo, con la conseguenza che anche in tal caso la banca -creditrice,
convenuta in accertamento, deve provare la propria pretesa attraverso la
produzione dei contratti, in ossequio a quanto disposto da dall'art. Pt_2
7 artt. 1418 e 1346 c.c. sull'obbligo di determinazione e determinatezza
dell'oggetto del contratto e delle sue clausole”).
Orbene, relativamente alle domande formulate dall'odierna attrice, il Tribunale
fa proprie le conclusioni rassegnate dal consulente incaricato, Dott. , Per_1
ritenendole pienamente condivisibili in quanto la perizia espletata risulta approfondita, ben argomentata ed immune da vizi logici. Sul punto si rammenta altresì che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente
tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile
di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per
relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del
percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal
consulente” (Cass. civ. n. 7947/2020).
Difatti, il CTU incaricato ha effettuato una ricognizione dei rapporti intercorsi tra istituto di credito e cliente, individuando i conti correnti n. 30056973 e n.
30057758 (aperti rispettivamente in data 20 e 27 gennaio 2006), e infine un ulteriore conto corrente n. 06842/001856267, arrivando a quantificare un saldo favorevole in favore della Società correntista di € 43.437,71. Oltre a ciò, il CTU
ha rilevato il rispetto della delibera CICR del 9 febbraio 2000 per il regime di capitalizzazione trimestrale, l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto per come pattuite, la completezza e la continuità degli estratti conto e per quanto attiene all'usura, dal confronto dei tassi pattuiti con i tassi soglia,
non ha rilevato sforamenti. Pertanto, le operazioni illegittime espunte derivano da competenze che sono state addebitate, pur non essendo state pattuite, e interessi debitori applicati secondo condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle
8 previste dai contratti. Inoltre, che il Consulente provvedeva “[...] ad espungere
tutte le competenze addebitate dalla banca: a ricostruire il rapporto di c/c nel
seguente modo: per il c/c n. 30056973 applicando le condizioni economiche
così come validamente pattuite e rinvenibili nei contratti su descritti e per il c/c
n. 30057758 utilizzando il tasso sostituito (tasso BOT) ex art. 7 TUB in quanto
l'unica pattuizione per cui vi sono condizioni economiche validamente pattuite
è successiva all'ultimo estratto conto disponibile [...]” (cfr. pagg. 10 e 11).
Dunque, il CTU procedeva alla rielaborazione dei vari rapporti ed in risposta alle osservazioni del consulente tecnico di parte della ulteriormente CP_1
precisava che “[...] il saldo a credito per la correntista ottenuto pari ad €
28.053,91 rappresenta solo la differenza di competenze addebitate e non dovute
e che vanno detratte dal saldo negativo riportato in c/c al 31/12/2012 pari ad €
192.286,81, il che determinerebbe un saldo a debito per la correntista per €
164.232,95, tale importo va detratto dal saldo ricostruito e positivo per la
correntista del c/c 30056973 pari ad € 207.672,66; Ne risulta una differenza
pari ad € 43.439,71 a favore della correntista [...]” (cfr. pag. 230). In
conclusione, la domanda attorea può essere accolta nella misura sopra determinata dal CTU, con la conseguenza che la convenuta sarà tenuta CP_1
Con alla ripetizione dei predetti importi illegittimamente addebitati alla CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (alla luce del c.d. criterio del decisum – v. Cass. civ. 197/2020).
L'esito della lite induce inoltre a porre le spese di CTU in capo alla banca convenuta.
P.Q.M.
9 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie in parte la domanda e condanna la convenuta a Controparte_1
versare alla l'importo di € 43.439,71 oltre interessi legali Parte_1
dalla data della domanda fino al soddisfo;
- Condanna altresì la a rimborsare alla parte attrice le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to
Francesco De Prisco, dichiaratosi antistatario;
- Pone le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, a definitivo carico della banca convenuta.
Nola, 31/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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1284 c.c. sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultra -legali e dagli